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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/07/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 5596/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Arricchimento senza causa ex art. 2041 cc”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaello Parte_1
Falagiani
-Ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Controparte_1
Boschi e Lorenzo Ruggeri
-Resistente-
pagina 1 di 10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 4.5.2023, l'
[...]
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale la Parte_1
chiedendone la condanna, a Controparte_2
titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc, al pagamento in suo favore della somma di € 80.496,89, o quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Premetteva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che con scrittura privata dell' 1 Marzo 2001 la aveva promesso di Parte_1
acquistare dalla società Il Castello di Querceto spa alcuni beni immobili siti in
Greve in Chianti per il complessivo importo di £ 815.000.000 e che, in relazione al predetto preliminare, era sorta controversia ove l'Arch. Per_1
, con atto di citazione del Giugno 2024, aveva citato in giudizio
[...]
l' chiedendone la condanna al pagamento di € 52.169,21, Controparte_3
oltre accessori, per attività professionale da egli svolta per il complesso immobiliare oggetto del preliminare di vendita.
L' ritenendosi estranea rispetto al rapporto di Parte_1
prestazione d'opera intellettuale con l'Arch. e conseguentemente Per_1
rispetto ad ogni obbligo di pagamento nei confronti del professionista, aveva a sua volta chiesto l'autorizzazione a citare in giudizio la Controparte_2
per essere da questa manlevata dalle pretese di parte attrice poiché
[...]
l'incarico all'Arch. era stato conferito dalla promittente venditrice Per_1
. Controparte_2
Il Tribunale di Arezzo, Sezione Distaccata di Montevarchi, con sentenza del 4
Maggio 2007, aveva accolto la domanda di parte attrice, condannato la società al pagamento in favore dell'Arch. della somma Parte_1 Per_1
pagina 2 di 10 di € 53.189, oltre interessi e rivalutazione monetaria, rigettato la domanda di manleva proposta dalla e condannato quest'ultima alla Parte_1
rifusione delle spese processuali in favore del convenuto e della terza chiamata.
Proposto gravame da parte della avverso la predetta Parte_1
sentenza, la Corte d'Appello di Firenze, con decisione n. 280 del 19 febbraio
2013, aveva confermato la sentenza di primo grado, e poiché tale provvedimento non era stato fatto oggetto di ricorso per Cassazione, su di esso si era formato il giudicato.
Tanto premesso esponeva che, al contempo, con atto di citazione dell'Aprile
2003 l aveva promosso un giudizio nei confronti della Parte_1
presso il Tribunale di Firenze con il quale aveva Controparte_2
chiesto la risoluzione del preliminare di vendita dell'1 Marzo 2001 per inadempimento imputabile alla promittente venditrice e che tale giudizio si era concluso con sentenza che aveva accolto la domanda attorea.
Precisava che a seguito degli appelli principale ed incidentale proposti dalle parti, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1200 del 24 Settembre
2012, aveva dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita immobiliare dell'1 Marzo 2001 per inadempimento imputabile alla promittente venditrice, , condannando la stessa al risarcimento dei Controparte_2
danni subìti dalla Parte_1
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 19 gennaio 2017, aveva rigettato il ricorso presentato dalla castello così che sulla Controparte_2
sentenza n. 1200/2012 della Corte d'Appello di Firenze si era formato il giudicato.
Aggiungeva che, in esecuzione della sentenza n. 280/2013 della Corte
d'Appello di Firenze, aveva proceduto a corrispondere all'Arch. la Per_1
somma a saldo del proprio compenso pari ad € 80.496,89.
Deduceva che vi fosse un conflitto tra giudicati tra la sentenza numero
280/2013 della Corte d'Appello di Firenze e quella n. 1200/2012 della pagina 3 di 10 medesima Corte distrettuale, confermata con sentenza n. 10613/2017 dalla
Cassazione e passata in giudicato in data 28 Aprile 2017, con la conseguenza che dovesse prevalere quest'ultimo che aveva definitivamente accertato l'inadempimento della promittente venditrice e conseguentemente risolto il contratto preliminare di compravendita immobiliare.
Da tanto, proseguiva parte attrice, stante la prevalenza del secondo giudicato rispetto al primo, era venuta meno la causa che giustificava l'attribuzione patrimoniale in favore dell'Arch. in capo all' in Per_1 Parte_1
quanto la relativa sentenza si fondava implicitamente sulla validità ed efficacia del contratto preliminare dell'1 Marzo 2001, «atto costituente il presupposto sostanziale della statuizione decisoria finale», mentre il secondo giudicato aveva risolto tale contratto per inadempimento della . Controparte_2
Sosteneva, di conseguenza, che dovesse trovare applicazione, proprio in considerazione della prevalenza del secondo giudicato, il disposto di cui all'art. 2041 cc poiché, risoltosi il contratto preliminare di compravendita dell'1
Marzo 2001, la promittente venditrice, , riacquistato il Controparte_2
compendio immobiliare oggetto del contratto preliminare, aveva conseguito un arricchimento senza causa, con conseguente impoverimento della
[...]
pari alla somma di € 80.496,89 dalla CP_4 Parte_1
corrisposto all'Arch. per un bene immobile rientrato nella piena Per_1
disponibilità giuridica della promittente venditrice a seguito della risoluzione giudiziale.
Chiedeva, pertanto, la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di € 80.496,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituivano la la quale, contestando Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
pagina 4 di 10 Sosteneva che non vi fosse contrasto tra giudicati in quanto si trattava di cause distinte per soggetti, petitum e causa petendi nonché l'esistenza di un giudicato sulla domanda proposta, preclusivo alla sua riproposizione.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Ed invero, è errato il presupposto da cui prende le mosse l'iniziativa giudiziale di parte attrice del conflitto tra giudicati poiché, a ben vedere, il prospettato conflitto non sussiste affatto.
E' stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che «in tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico»(Cass. n. 33733/2022;
Cass. n. 38230/2021).
Ebbene, è sufficiente attenzionare i due diversi giudizi di cui parte attrice assume esservi un conflitto tra giudicati per rendersi conto che, a parte una parziale identità di parti, diversi sono i petita le causae petendi poste a fondamento delle distinte pretese.
Ed invero, in un giudizio, quello instaurato presso il tribunale di Arezzo,
Sezione Distaccata di Montevarchi, parte attrice, Arch. , Persona_1
dedusse di aver svolto in favore della prestazioni Parte_1
pagina 5 di 10 professionali consistite nella progettazione della ristrutturazione di un edificio e, dopo il ritiro della concessione, nella direzione dei lavori, e reclamò il saldo del proprio corrispettivo.
In quel giudizio la società sostenendo che l'incarico Parte_1
all'Arch. fosse stato affidato dalla , ne chiese Per_1 Controparte_2
l'autorizzazione alla citazione in giudizio al fine di essere da questa tenuta indenne in caso di soccombenza.
Il giudizio si concluse nel 2007 con sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione
Distaccata di Montevarchi, che accolse la domanda di parte attrice, e condannò la al pagamento in favore del professionista dell'importo Parte_1
di euro 53.189 con interessi e rivalutazione, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta e del terzo chiamato.
Oggetto di gravame da parte della convenuta soccombente, la Corte d'Appello di Firenze, con decisione numero 280/2013, non impugnata e quindi divenuta definitiva, confermò la sentenza di primo grado.
Nell'altro giudizio, invece, l'iniziativa giudiziaria fu intrapresa dalla
[...]
la quale evocò in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze la Parte_1
per chiedere la risoluzione per inadempimento Controparte_2
imputabile alla promittente venditrice del preliminare Controparte_2
di vendita dell'1 marzo 2001 nonché la condanna al risarcimento del danno subìto.
Il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condannò la al pagamento in favore dell Controparte_2 [...]
della somma di euro 55.471,60 oltre interessi. Parte_1
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza numero 1200 del 2012, in riforma della sentenza resa dal tribunale di Firenze, 'dichiarò' risolto il contratto preliminare del 1 Marzo 2001 per inadempimento della Controparte_2
e condannò la al risarcimento del danno in favore
[...] Controparte_2
pagina 6 di 10 della pari a complessivi euro 61.664,49, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria.
La sentenza della Corte d'Appello fu integralmente confermata con la decisione della Cassazione del 19 Gennaio 2017, in tal modo divenendo definitiva.
Così sintetizzato l'excursus dei due distinti procedimenti, può senz'altro affermarsi che tra le due cause vi è solo ed esclusivamente una comunanza parziale di parti: in quanto in quella decisa dal Tribunale di Arezzo, Sezione
Distacca di Montevarchi, parteciparono l'architetto quale attore, la Per_1
quale convenuta e la quale terza Parte_1 Controparte_2
chiamata; invece, nel procedimento instaurato presso il Tribunale di Firenze
l'attore era la ed il convenuto la Parte_1 Controparte_2
[...]
Oltre a tale comunanza parziale di parti non vi è alcun elemento di comunanza tra i due contenziosi dal quale desumere che sulla medesima questione si siano formati due giudicati, proprio perché i fatti non sono i medesimi.
In quello instaurato dall'Arch. è stato statuito in modo definitivo che Per_1
tenuta al pagamento degli importi pretesi dal professionista per l'attività da lui svolta è la società e non la : il Parte_1 Controparte_2
giudicato riguarda l'ammontare del corrispettivo preteso dall'architetto Per_1
ma, soprattutto, il soggetto tenuto al relativo pagamento quale committente l'incarico.
Nel giudizio instaurato invece dalla presso il Tribunale di Parte_1
Firenze, deciso dalla Corte d'Appello con sentenza n. 1200/2012, confermata dalla Cassazione con sentenza del 19 Gennaio 2017, è stato accertato in modo definitivo l'inadempimento del promittente venditrice Controparte_2
rispetto alle obbligazioni di cui al preliminare di vendita immobiliare dell'1
Marzo 2001 che, per tale inadempimento, venne condannata, con statuizione all'evidenza anch'essa definitiva, al risarcimento del danno in favore della pagina 7 di 10 pari ad € 61.664,49, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria.
Pertanto tra i due contenziosi non vi è alcuna identità di elementi identificativi tale da invocare il conflitto tra giudicati, con la conseguenza che ognuno di essi spiegherà i propri effetti sulla specifica fattispecie decisa, così che la
[...]
in alcun modo potrà pretendere, per effetto della risoluzione del Parte_1
contratto preliminare, un importo che in altro giudizio, con sentenza passata in giudicato, è stata condannata in modo definitivo a corrispondere all'Arch.
, con l'accertamento dell'esclusione di qualsiasi rapporto contrattuale Per_1
tra il professionista e la . Controparte_2
A tanto si aggiunga che non è rinvenibile nell'azione proposta ex art. 2041 cc il requisito della sussidiarietà poiché, a ben vedere, la pretesa di ottenere dalla convenuta il pagamento di quanto dalla corrisposto Parte_1
all'Arch. , altro non è che una pretesa risarcitoria conseguente Per_1
all'inadempimento della promittente venditrice rispetto al più volte citato preliminare dell'1 Marzo 2001, tendente a riversare sulla promittente venditrice le spese sostenute dalla promissaria acquirente.
Ma tale pretesa risarcitoria è stata già avanzata nel giudizio di risoluzione del contratto preliminare e risarcimento danni introdotto presso il Tribunale di
Firenze dalla e quindi su di essa si è formato il Parte_1
giudicato poiché- come visto- la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n.
1200/2012, confermata in Cassazione, liquidò alla a Parte_1
titolo risarcitorio la somma di € 61.664,49, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In altri termini, non vi è spazio per l'introduzione di un giudizio di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cc in quanto il compenso dovuto al professionista, Arch. , è stato già chiesto a titolo risarcitorio Per_1
nella causa di risoluzione del contratto preliminare e liquidato con statuizione divenuta cosa giudicata. pagina 8 di 10 Si aggiunga, ma solo per completezza, che anche se tale importo non fosse stato richiesto, sarebbe precluso all'odierna attrice agire ex art. 2041 cc visto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Non si ignora che, proprio in materia di azione di arricchimento senza causa, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che «l'accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell'infondatezza dell'azione contrattuale, per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzato per l'indebito arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale seconda azione è diversa per "petitum" e per "causa petendi" e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela contrattuale»(Cass.
n. 15496/2018; Cass. n. 11489/2011).
Nel caso di specie, tuttavia, non solo la domanda risarcitoria dell'odierna attrice è stata accolta, ma anzi è stato riconosciuto il danno subito da parte attrice derivante da un contratto esistente(preliminare di vendita immobiliare) ancorché 'dichiarato' risolto ma sul cui inadempimento si è fondata la statuizione di condanna.
Tanto comporta il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000(valore della domanda pari ad € 80.496,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria) ed operata una decurtazione del 50% sulla fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 281-duodeecies co IV cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcun incombente istruttorio, e sulla fase decisoria consistita nella sola discussione orale della causa.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
nei confronti della e Controparte_2
condanna parte attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in €
9.142 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 22.VII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 10 di 10
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 5596/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Arricchimento senza causa ex art. 2041 cc”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaello Parte_1
Falagiani
-Ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Controparte_1
Boschi e Lorenzo Ruggeri
-Resistente-
pagina 1 di 10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 4.5.2023, l'
[...]
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale la Parte_1
chiedendone la condanna, a Controparte_2
titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc, al pagamento in suo favore della somma di € 80.496,89, o quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Premetteva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che con scrittura privata dell' 1 Marzo 2001 la aveva promesso di Parte_1
acquistare dalla società Il Castello di Querceto spa alcuni beni immobili siti in
Greve in Chianti per il complessivo importo di £ 815.000.000 e che, in relazione al predetto preliminare, era sorta controversia ove l'Arch. Per_1
, con atto di citazione del Giugno 2024, aveva citato in giudizio
[...]
l' chiedendone la condanna al pagamento di € 52.169,21, Controparte_3
oltre accessori, per attività professionale da egli svolta per il complesso immobiliare oggetto del preliminare di vendita.
L' ritenendosi estranea rispetto al rapporto di Parte_1
prestazione d'opera intellettuale con l'Arch. e conseguentemente Per_1
rispetto ad ogni obbligo di pagamento nei confronti del professionista, aveva a sua volta chiesto l'autorizzazione a citare in giudizio la Controparte_2
per essere da questa manlevata dalle pretese di parte attrice poiché
[...]
l'incarico all'Arch. era stato conferito dalla promittente venditrice Per_1
. Controparte_2
Il Tribunale di Arezzo, Sezione Distaccata di Montevarchi, con sentenza del 4
Maggio 2007, aveva accolto la domanda di parte attrice, condannato la società al pagamento in favore dell'Arch. della somma Parte_1 Per_1
pagina 2 di 10 di € 53.189, oltre interessi e rivalutazione monetaria, rigettato la domanda di manleva proposta dalla e condannato quest'ultima alla Parte_1
rifusione delle spese processuali in favore del convenuto e della terza chiamata.
Proposto gravame da parte della avverso la predetta Parte_1
sentenza, la Corte d'Appello di Firenze, con decisione n. 280 del 19 febbraio
2013, aveva confermato la sentenza di primo grado, e poiché tale provvedimento non era stato fatto oggetto di ricorso per Cassazione, su di esso si era formato il giudicato.
Tanto premesso esponeva che, al contempo, con atto di citazione dell'Aprile
2003 l aveva promosso un giudizio nei confronti della Parte_1
presso il Tribunale di Firenze con il quale aveva Controparte_2
chiesto la risoluzione del preliminare di vendita dell'1 Marzo 2001 per inadempimento imputabile alla promittente venditrice e che tale giudizio si era concluso con sentenza che aveva accolto la domanda attorea.
Precisava che a seguito degli appelli principale ed incidentale proposti dalle parti, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1200 del 24 Settembre
2012, aveva dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita immobiliare dell'1 Marzo 2001 per inadempimento imputabile alla promittente venditrice, , condannando la stessa al risarcimento dei Controparte_2
danni subìti dalla Parte_1
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 19 gennaio 2017, aveva rigettato il ricorso presentato dalla castello così che sulla Controparte_2
sentenza n. 1200/2012 della Corte d'Appello di Firenze si era formato il giudicato.
Aggiungeva che, in esecuzione della sentenza n. 280/2013 della Corte
d'Appello di Firenze, aveva proceduto a corrispondere all'Arch. la Per_1
somma a saldo del proprio compenso pari ad € 80.496,89.
Deduceva che vi fosse un conflitto tra giudicati tra la sentenza numero
280/2013 della Corte d'Appello di Firenze e quella n. 1200/2012 della pagina 3 di 10 medesima Corte distrettuale, confermata con sentenza n. 10613/2017 dalla
Cassazione e passata in giudicato in data 28 Aprile 2017, con la conseguenza che dovesse prevalere quest'ultimo che aveva definitivamente accertato l'inadempimento della promittente venditrice e conseguentemente risolto il contratto preliminare di compravendita immobiliare.
Da tanto, proseguiva parte attrice, stante la prevalenza del secondo giudicato rispetto al primo, era venuta meno la causa che giustificava l'attribuzione patrimoniale in favore dell'Arch. in capo all' in Per_1 Parte_1
quanto la relativa sentenza si fondava implicitamente sulla validità ed efficacia del contratto preliminare dell'1 Marzo 2001, «atto costituente il presupposto sostanziale della statuizione decisoria finale», mentre il secondo giudicato aveva risolto tale contratto per inadempimento della . Controparte_2
Sosteneva, di conseguenza, che dovesse trovare applicazione, proprio in considerazione della prevalenza del secondo giudicato, il disposto di cui all'art. 2041 cc poiché, risoltosi il contratto preliminare di compravendita dell'1
Marzo 2001, la promittente venditrice, , riacquistato il Controparte_2
compendio immobiliare oggetto del contratto preliminare, aveva conseguito un arricchimento senza causa, con conseguente impoverimento della
[...]
pari alla somma di € 80.496,89 dalla CP_4 Parte_1
corrisposto all'Arch. per un bene immobile rientrato nella piena Per_1
disponibilità giuridica della promittente venditrice a seguito della risoluzione giudiziale.
Chiedeva, pertanto, la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di € 80.496,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituivano la la quale, contestando Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
pagina 4 di 10 Sosteneva che non vi fosse contrasto tra giudicati in quanto si trattava di cause distinte per soggetti, petitum e causa petendi nonché l'esistenza di un giudicato sulla domanda proposta, preclusivo alla sua riproposizione.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Ed invero, è errato il presupposto da cui prende le mosse l'iniziativa giudiziale di parte attrice del conflitto tra giudicati poiché, a ben vedere, il prospettato conflitto non sussiste affatto.
E' stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che «in tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico»(Cass. n. 33733/2022;
Cass. n. 38230/2021).
Ebbene, è sufficiente attenzionare i due diversi giudizi di cui parte attrice assume esservi un conflitto tra giudicati per rendersi conto che, a parte una parziale identità di parti, diversi sono i petita le causae petendi poste a fondamento delle distinte pretese.
Ed invero, in un giudizio, quello instaurato presso il tribunale di Arezzo,
Sezione Distaccata di Montevarchi, parte attrice, Arch. , Persona_1
dedusse di aver svolto in favore della prestazioni Parte_1
pagina 5 di 10 professionali consistite nella progettazione della ristrutturazione di un edificio e, dopo il ritiro della concessione, nella direzione dei lavori, e reclamò il saldo del proprio corrispettivo.
In quel giudizio la società sostenendo che l'incarico Parte_1
all'Arch. fosse stato affidato dalla , ne chiese Per_1 Controparte_2
l'autorizzazione alla citazione in giudizio al fine di essere da questa tenuta indenne in caso di soccombenza.
Il giudizio si concluse nel 2007 con sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione
Distaccata di Montevarchi, che accolse la domanda di parte attrice, e condannò la al pagamento in favore del professionista dell'importo Parte_1
di euro 53.189 con interessi e rivalutazione, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta e del terzo chiamato.
Oggetto di gravame da parte della convenuta soccombente, la Corte d'Appello di Firenze, con decisione numero 280/2013, non impugnata e quindi divenuta definitiva, confermò la sentenza di primo grado.
Nell'altro giudizio, invece, l'iniziativa giudiziaria fu intrapresa dalla
[...]
la quale evocò in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze la Parte_1
per chiedere la risoluzione per inadempimento Controparte_2
imputabile alla promittente venditrice del preliminare Controparte_2
di vendita dell'1 marzo 2001 nonché la condanna al risarcimento del danno subìto.
Il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condannò la al pagamento in favore dell Controparte_2 [...]
della somma di euro 55.471,60 oltre interessi. Parte_1
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza numero 1200 del 2012, in riforma della sentenza resa dal tribunale di Firenze, 'dichiarò' risolto il contratto preliminare del 1 Marzo 2001 per inadempimento della Controparte_2
e condannò la al risarcimento del danno in favore
[...] Controparte_2
pagina 6 di 10 della pari a complessivi euro 61.664,49, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria.
La sentenza della Corte d'Appello fu integralmente confermata con la decisione della Cassazione del 19 Gennaio 2017, in tal modo divenendo definitiva.
Così sintetizzato l'excursus dei due distinti procedimenti, può senz'altro affermarsi che tra le due cause vi è solo ed esclusivamente una comunanza parziale di parti: in quanto in quella decisa dal Tribunale di Arezzo, Sezione
Distacca di Montevarchi, parteciparono l'architetto quale attore, la Per_1
quale convenuta e la quale terza Parte_1 Controparte_2
chiamata; invece, nel procedimento instaurato presso il Tribunale di Firenze
l'attore era la ed il convenuto la Parte_1 Controparte_2
[...]
Oltre a tale comunanza parziale di parti non vi è alcun elemento di comunanza tra i due contenziosi dal quale desumere che sulla medesima questione si siano formati due giudicati, proprio perché i fatti non sono i medesimi.
In quello instaurato dall'Arch. è stato statuito in modo definitivo che Per_1
tenuta al pagamento degli importi pretesi dal professionista per l'attività da lui svolta è la società e non la : il Parte_1 Controparte_2
giudicato riguarda l'ammontare del corrispettivo preteso dall'architetto Per_1
ma, soprattutto, il soggetto tenuto al relativo pagamento quale committente l'incarico.
Nel giudizio instaurato invece dalla presso il Tribunale di Parte_1
Firenze, deciso dalla Corte d'Appello con sentenza n. 1200/2012, confermata dalla Cassazione con sentenza del 19 Gennaio 2017, è stato accertato in modo definitivo l'inadempimento del promittente venditrice Controparte_2
rispetto alle obbligazioni di cui al preliminare di vendita immobiliare dell'1
Marzo 2001 che, per tale inadempimento, venne condannata, con statuizione all'evidenza anch'essa definitiva, al risarcimento del danno in favore della pagina 7 di 10 pari ad € 61.664,49, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria.
Pertanto tra i due contenziosi non vi è alcuna identità di elementi identificativi tale da invocare il conflitto tra giudicati, con la conseguenza che ognuno di essi spiegherà i propri effetti sulla specifica fattispecie decisa, così che la
[...]
in alcun modo potrà pretendere, per effetto della risoluzione del Parte_1
contratto preliminare, un importo che in altro giudizio, con sentenza passata in giudicato, è stata condannata in modo definitivo a corrispondere all'Arch.
, con l'accertamento dell'esclusione di qualsiasi rapporto contrattuale Per_1
tra il professionista e la . Controparte_2
A tanto si aggiunga che non è rinvenibile nell'azione proposta ex art. 2041 cc il requisito della sussidiarietà poiché, a ben vedere, la pretesa di ottenere dalla convenuta il pagamento di quanto dalla corrisposto Parte_1
all'Arch. , altro non è che una pretesa risarcitoria conseguente Per_1
all'inadempimento della promittente venditrice rispetto al più volte citato preliminare dell'1 Marzo 2001, tendente a riversare sulla promittente venditrice le spese sostenute dalla promissaria acquirente.
Ma tale pretesa risarcitoria è stata già avanzata nel giudizio di risoluzione del contratto preliminare e risarcimento danni introdotto presso il Tribunale di
Firenze dalla e quindi su di essa si è formato il Parte_1
giudicato poiché- come visto- la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n.
1200/2012, confermata in Cassazione, liquidò alla a Parte_1
titolo risarcitorio la somma di € 61.664,49, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In altri termini, non vi è spazio per l'introduzione di un giudizio di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cc in quanto il compenso dovuto al professionista, Arch. , è stato già chiesto a titolo risarcitorio Per_1
nella causa di risoluzione del contratto preliminare e liquidato con statuizione divenuta cosa giudicata. pagina 8 di 10 Si aggiunga, ma solo per completezza, che anche se tale importo non fosse stato richiesto, sarebbe precluso all'odierna attrice agire ex art. 2041 cc visto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Non si ignora che, proprio in materia di azione di arricchimento senza causa, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che «l'accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell'infondatezza dell'azione contrattuale, per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzato per l'indebito arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale seconda azione è diversa per "petitum" e per "causa petendi" e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela contrattuale»(Cass.
n. 15496/2018; Cass. n. 11489/2011).
Nel caso di specie, tuttavia, non solo la domanda risarcitoria dell'odierna attrice è stata accolta, ma anzi è stato riconosciuto il danno subito da parte attrice derivante da un contratto esistente(preliminare di vendita immobiliare) ancorché 'dichiarato' risolto ma sul cui inadempimento si è fondata la statuizione di condanna.
Tanto comporta il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000(valore della domanda pari ad € 80.496,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria) ed operata una decurtazione del 50% sulla fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 281-duodeecies co IV cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcun incombente istruttorio, e sulla fase decisoria consistita nella sola discussione orale della causa.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
nei confronti della e Controparte_2
condanna parte attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in €
9.142 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 22.VII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
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