Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 940
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'Intimazione di Pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione

    La notifica delle cartelle prodromiche rende infondato il vizio di motivazione, essendo sufficiente che l'intimazione faccia richiamo alle cartelle di cui viene richiesto il pagamento.

  • Rigettato
    Nullità dell'Intimazione di Pagamento per omessa notifica degli Atti Prodromici

    L'agente della riscossione ha versato in atti la documentazione volta ad attestare la notifica a mezzo pec delle cartelle prodromiche.

  • Rigettato
    Nullità dell'Intimazione di Pagamento per difetto assoluto di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi

    La motivazione deve ritenersi soddisfatta mediante il richiamo alla fonte legale, salva la deduzione di precisi errori di calcolo derivanti dall'applicazione errata dei criteri normativi, che non è stata argomentata dalla parte ricorrente con il dovuto grado di concretezza e specificità.

  • Rigettato
    Prescrizione degli importi richiesti a titolo di tasse automobilistiche

    Per nessuna delle cartelle risulta decorso il termine triennale di prescrizione del tributo.

  • Rigettato
    Prescrizione degli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi

    Per nessuna delle cartelle risulta decorso il termine triennale di prescrizione, e tantomeno quello relativo ad interessi e sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 940
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 940
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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