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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 940/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BE CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4097/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003423352 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 02/05/2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed al competente Assessorato della Regione Sicilia, depositato in data 26/5/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259003423352/000, notificata il 14 marzo 2025, emessa per il pagamento di un importo complessivo pari ad euro 2.174,70, gia' richiesto con i seguenti atti prodromici:
1. cartella di pagamento n. 29520220013427684/000, indicata come notificata il 28.10.2022, per tassa auto 2019, per un importo complessivo di euro 677,87;
2. cartella di pagamento n. 29520230017532510/000, indicata come notificata il 12.05.2023, per tassa auto 2020, per un importo complessivo di euro 1.004,79;
3. cartella di pagamento n. 29520230025655955/000, indicata come notificata il 30.06.2023, per tassa auto 2020, per un importo complessivo di euro 492,04.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. Nullità dell'Intimazione di Pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione - Violazione degli artt. 3, L. n. 241/1990 e 7, L. n. 2012/200 – Violazione del diritto di difesa.
2. Nullità dell'Intimazione di Pagamento per omessa notifica degli Atti Prodromici.
3. Nullità dell'Intimazione di Pagamento per difetto assoluto di motivazione in ordine all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi legali e di mora.
4. Prescrizione degli importi richiesti a titolo di tasse automobilistiche indicati nel dettaglio degli dei singoli
Atti Prodromici contenuti nell'Intimazione di pagamento.
5. Prescrizione degli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi indicati nel dettaglio degli addebiti dei singoli Atti Prodromici contenuti nell'Intimazione di Pagamento oggetto del presente giudizio.
In data 28.07.2025 si è costituita AdER che ha argomentato la regolare notifica delle cartelle, avvenuta per tutte a mezzo pec alle date indicate, ed argomentato comunque la infondatezza dei motivi di ricorso.
In data 04.02.2026 si è costituita anche la Regione Sicilia che ha argomentato per la parte di competenza e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.02.2026 la causa è stata decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'agente della riscossione ha versato in atti la documentazione (in formato eml) volta ad attestare la notifica a mezzo pec delle cartelle prodromiche.
Per nessuna delle cartelle risulta decorso il termine triennale di prescrizione del tributo, e tantomeno quello relativo ad interessi e sanzioni.
L'avvenuta notifica delle cartelle rende infondato anche il vizio di motivazione, essendo al riguardo sufficiente che l'intimazione faccia puntuale richiamo alle cartelle di cui viene richiesto il pagamento, tra l'altro nella specie ben note al contribuente.
In ordine agli interessi, la motivazione deve ritenersi soddisfatta mediante il richiamo alla fonte legale, salva la deduzione di precisi errori di calcolo derivanti dall'applicazione errata dei criteri normativi, che non è stata argomentata dalla parte ricorrente con il dovuto grado di concretezza e specificità (cfr. Cass. S.U. n.
22281/2022 che ha censurato la contestazione generica, atta a determinare l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., rimarcando l'onere della parte ricorrente di dimostrare che il calcolo in concreto adottato sia diverso ed erroneo rispetto al calcolo che ne sarebbe derivato, applicando correttamente la normativa di riferimento richiamata negli atti impugnati).
Segue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese, ridotta per l'ente impositore stante la difesa diretta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, liquidate in euro 300,00 per AD ed in euro 200,00 per la Regione Sicilia, oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BE CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4097/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003423352 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 02/05/2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed al competente Assessorato della Regione Sicilia, depositato in data 26/5/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259003423352/000, notificata il 14 marzo 2025, emessa per il pagamento di un importo complessivo pari ad euro 2.174,70, gia' richiesto con i seguenti atti prodromici:
1. cartella di pagamento n. 29520220013427684/000, indicata come notificata il 28.10.2022, per tassa auto 2019, per un importo complessivo di euro 677,87;
2. cartella di pagamento n. 29520230017532510/000, indicata come notificata il 12.05.2023, per tassa auto 2020, per un importo complessivo di euro 1.004,79;
3. cartella di pagamento n. 29520230025655955/000, indicata come notificata il 30.06.2023, per tassa auto 2020, per un importo complessivo di euro 492,04.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. Nullità dell'Intimazione di Pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione - Violazione degli artt. 3, L. n. 241/1990 e 7, L. n. 2012/200 – Violazione del diritto di difesa.
2. Nullità dell'Intimazione di Pagamento per omessa notifica degli Atti Prodromici.
3. Nullità dell'Intimazione di Pagamento per difetto assoluto di motivazione in ordine all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi legali e di mora.
4. Prescrizione degli importi richiesti a titolo di tasse automobilistiche indicati nel dettaglio degli dei singoli
Atti Prodromici contenuti nell'Intimazione di pagamento.
5. Prescrizione degli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi indicati nel dettaglio degli addebiti dei singoli Atti Prodromici contenuti nell'Intimazione di Pagamento oggetto del presente giudizio.
In data 28.07.2025 si è costituita AdER che ha argomentato la regolare notifica delle cartelle, avvenuta per tutte a mezzo pec alle date indicate, ed argomentato comunque la infondatezza dei motivi di ricorso.
In data 04.02.2026 si è costituita anche la Regione Sicilia che ha argomentato per la parte di competenza e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.02.2026 la causa è stata decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'agente della riscossione ha versato in atti la documentazione (in formato eml) volta ad attestare la notifica a mezzo pec delle cartelle prodromiche.
Per nessuna delle cartelle risulta decorso il termine triennale di prescrizione del tributo, e tantomeno quello relativo ad interessi e sanzioni.
L'avvenuta notifica delle cartelle rende infondato anche il vizio di motivazione, essendo al riguardo sufficiente che l'intimazione faccia puntuale richiamo alle cartelle di cui viene richiesto il pagamento, tra l'altro nella specie ben note al contribuente.
In ordine agli interessi, la motivazione deve ritenersi soddisfatta mediante il richiamo alla fonte legale, salva la deduzione di precisi errori di calcolo derivanti dall'applicazione errata dei criteri normativi, che non è stata argomentata dalla parte ricorrente con il dovuto grado di concretezza e specificità (cfr. Cass. S.U. n.
22281/2022 che ha censurato la contestazione generica, atta a determinare l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., rimarcando l'onere della parte ricorrente di dimostrare che il calcolo in concreto adottato sia diverso ed erroneo rispetto al calcolo che ne sarebbe derivato, applicando correttamente la normativa di riferimento richiamata negli atti impugnati).
Segue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese, ridotta per l'ente impositore stante la difesa diretta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, liquidate in euro 300,00 per AD ed in euro 200,00 per la Regione Sicilia, oltre accessori come per legge.