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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/11/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 578 del R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore e Amministratore delegato, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
TO AN e AN SI;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Cosentino;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2024, emesso Parte_1 in data 12.03.2024, con il quale è stato ingiunto di pagare la somma di € 34.499,00 oltre interessi e spese del giudizio monitorio in favore di Controparte_1
che ha dedotto di accreditarla quale saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di
[...] prodotti cosmetici di cui alla fattura n. 1/3206 del 7.12.2022.
L'opponente, premessa la qualificazione del rapporto contrattuale in termini di contratto di somministrazione, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e di negoziazione assistita;
ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale, in favore del Tribunale di Velletri;
nel merito, ha
1 eccepito il difetto di idonea prova scritta del credito;
ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposta ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 04.01.2025 si è evidenziato come l'azione non sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. artt. 5, 5-bis e 6 del D.lgs. 28/2010, non potendo qualificarsi il rapporto contrattuale in termini di somministrazione;
né alla disciplina di cui agli artt. 2 e ss. del D.L.
n. 132/14, convertito in legge n. 162/14, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (v. art. art. 3, comma 3).
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale, in favore del
Tribunale di Velletri, quale foro del convenuto ex art. 19 c.p.c., evidenziando che la società ha sede in Pomezia. Ha inoltre evidenziato come l'ingiungente abbia dichiarato che l'obbligazione deve essere adempiuta con pagamento del corrispettivo presso la propria sede operativa di Crotone, senza tuttavia offrire alcuna prova di una simile pattuizione.
L'eccezione, per come formulata, deve essere disattesa.
Per principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., ha l'onere di indicare, secondo quanto è dato desumere dall'art. 38, primo comma, c.p.c., il giudice competente, oltre che di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18,19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (Cass. n. 16284/2019;
n. 9192/2003; Cass. n. 2307/1988; n. 6934/1986; n. 4538/1985).
Conseguentemente, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione si ha per non proposta e la competenza resta radicata dalla domanda e, quindi, presso il giudice cui
è stata proposta (Cass. S.U., n. 22639/2007; n. 17311/2018; n. 26985/2018).
È stato altresì precisato che mentre l'attore non ha alcun onere di specificare il criterio di competenza e le ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la lite presso il giudice adito, il convenuto che intenda, invece, contestare il criterio di collegamento prescelto dall'attore, deve proporre, tempestivamente, un'eccezione in senso proprio, non soltanto contestando specificamente l'applicabilità del criterio di competenza utilizzato dall'attore e di quelli
2 eventualmente concorrenti (qualora siano previsti più fori), ma anche fornendo la prova degli elementi costitutivi dell'eccezione; in mancanza, rimane radicata definitivamente la competenza del giudice adito, non potendo poi aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine, né apportare ad essi alcun mutamento (Cass. n. 16096/2006).
Nella specie, con particolare riguardo ai fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c., l'opponente non ha offerto alcuna argomentazione idonea a contestare la competenza territoriale del
Tribunale di Crotone, né ha indicato il giudice ritenuto territorialmente competente.
L'eccezione di incompetenza territoriale deve pertanto essere disattesa.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Come noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (il quale assume la posizione sostanziale di attore), mentre l'opponente
(convenuto in senso sostanziale) ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421/2006). Nell'ambito dei procedimenti per ingiunzione, infatti, non si verifica, per effetto dell'opposizione, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (Cass. n. 8718/2000).
Ne deriva che oggetto della cognizione non è tanto la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, quanto la valutazione, nel merito, della fondatezza della pretesa azionata.
Occorre altresì rilevare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento) (Cass. S.U., n. 13533/2001).
In applicazione di tali principi, era onere della società opposta (attrice in senso sostanziale), la quale ha agito per l'adempimento dell'obbligazione, provare la fonte del proprio diritto,
3 limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte;
spettava alla debitrice-opponente dimostrare il fatto estintivo o modificativo della pretesa azionata con il ricorso per ingiunzione.
Al riguardo, è pur vero che la fattura commerciale – costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa (Cass. civ., sent. n. 5071/2009) – non costituisce, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, piena prova del credito, il quale dovrà, dunque, essere dimostrato mediante gli ordinari mezzi di prova;
tuttavia, la mancata contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra opposto e opponente, fonte del diritto di credito a tutela del quale si è agito in giudizio, consente di ritenere la fattura valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n. 13651/2006).
È stato altresì precisato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n. 11736/2018).
Nella fattispecie, l'opposta ha chiarito – fornendone prova documentale – che il credito azionato afferisce ad una fornitura di prodotti cosmetici avvenuta su richiesta di Parte_1 con mail del 10.10.2022, confermato con successiva mail del 12.10.2022 (v. doc. 3,
[...] allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta).
Ha allegato e dimostrato che l'ordinativo veniva registrato dall'ufficio vendite di in CP_1 data 21.10.2022 con il n. 1/2792 e che tutti i pezzi ordinati venivano prodotti e inviati a nello stabilimento di destinazione, con documento di trasporto n. 4137 del Parte_1
07/12/2022 (doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta). Contestualmente, veniva emessa la fattura telematica nr. 1/3206 del 7.12.2022, lavorata dal sistema di interscambio e consegnata al destinatario.
L'opposta ha inoltre dedotto che in data 30.01.2023, ha provveduto al Parte_1 pagamento di € 19.071,32, quale prima parte dell'importo dovuto, nonché al successivo
4 pagamento della ulteriore somma di € 10.000,00 in data 19.06.2023, rimanendo debitrice della residua somma di € 34.499,72, corrispondente all'importo oggetto di ingiunzione.
A fronte di tali emergenze, l'opponente, oltre ad eccepire il difetto di idonea prova scritta del credito, non ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, non ha eccepito l'inadempimento della controparte, né ha offerto la prova di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa azionata.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come già osservato con ordinanza del 04.01.2025, l'accesso dell'opponente alla procedura di cui all'art. 12 Codice della Crisi di Impresa e alle misure di protezione ivi previste non incide sul presente giudizio di cognizione, stante il disposto di cui all'art. 18 del Codice della Crisi di
Impresa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
La richiesta di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, non ravvisandosi i requisiti, soggettivo e oggettivo, previsti dalla norma;
al riguardo si precisa che ai fini della condanna per lite temeraria è richiesta, oltre alla soccombenza, anche la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, nonché del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte, prova che nel caso di specie difetta.
Anche la richiesta di condanna ex art. 96, comma terzo c.p.c. deve essere rigettata, non ravvisandosi i requisiti previsti (cfr. Cassazione S.U. n. 31030/2019, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa;
5 - condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in € 3.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. e I.VA., come per legge.
Così deciso in Crotone, li 10.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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