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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3823/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3823/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 26 novembre 2025 E' presente l'avv. Giovanni D'Urso, per delega dell'avv. Ugolino Giovanni, per l'appellato, il quale si riporta alla propria comparsa di costituzione in appello ed a quanto con essa dedotto, prodotto, eccepito e concluso. Impugna l'avverso atto di appello, infondato in fatto e diritto. Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 324 c.p.c. in quanto la sentenza n. 191/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lauro risulta passata in giudicato per il decorso del termine utile per poter essere impugnata, come meglio esposto nella comparsa di costituzione, motivo che qui si abbia per richiamato. Si chiede, quindi, che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello con condanna al pagamento delle spese di lite con attribuzione a favore del procuratore antistatario. Si chiede che la causa venga decisa. Nessuno è comparso per la parte appellante . Parte_1
Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza del difensore suddetto, nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 26 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 3823/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)“ e vertente TRA
1 R.G. n. 3823/2022
, Partita IVA e Codice Fiscale Parte_2
, ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto P.IVA_1 legge 22 ottobre 2016, n° 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n° 225, a decorrere dal 1° luglio 2017 subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra cui Controparte_1 Controparte_2
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
[...] legge n° 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona del Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio per la Dott. (C.F.: , in virtù Controparte_3 Controparte_4 C.F._1 dei poteri conferiti giusta procura speciale per atto Notar con studio in Roma Persona_1 alla Via Cola di Rienzo, 285, Rep. n. 177893, Racc. n. 11776 del 28/04/2022, registrata in data 02.05.2022 col numero 14871 – Serie 1T, con sede legale in Roma alla Via G. Grezar n° 14 ed elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Via F. De Sanctis n. 9/2 presso lo studio dell'Avv. Francesco Bevere (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 speciale allegata in atti;
Appellante– E
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_5 C.F._3 US AN (NA) e residente a [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla Comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Ugolino (C.F. , presso il cui studio elett.te domicilia in Nocera Inferiore (SA) C.F._4 alla via L. Ariosto n. 22;
- appellato - E
- in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia, 81 –
- Appellata contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, l' proponeva appello Parte_2 avverso la Sentenza n. 191/2022 del 07.03.2022– R.G.N. 499/2021 - resa dal Giudice di Pace di Lauro, depositata in data 14.3.2022, con la quale il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda dell'appellata, aveva così deciso “DICHIARA ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86 convertito nella legge 60/86, la prescrizione del diritto a riscuotere la somma di €. 467,24 riportata nella cartella di pagamento n° 012 2011 0016893640000. CONDANNA l' , al pagamento delle spese Parte_2 di giudizio, che liquida complessivamente in €. 170,00, di cui €. 50,00 per le spese, €. 30,00 per la fase di studio, €. 30,00 per la fase introduttiva, €. 60,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, di cui all'art. 2 del d.m. 55 del 10/03/2014, c.p.a. ed IVA, quest'ultima
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se documentata e non deducibile, da attribuire al procuratore costituito Avv. Giovanni Ugolino. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”; e per l'effetto chiedeva il conseguente accoglimento di tutte le conclusioni di primo grado così ritrascritte
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione di esso Giudice di Pace adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in quanto trattasi di mancato pagamento di tasse automobilistiche. In subordine, disporre la cessazione della materia del contendere in virtù del contenuto dell'art. 4 del decreto legge n° 119/2018, denominato “pace fiscale”, convertito nella Legge n° 136 del 17.12.2018. Sempre in via subordinata e nel merito, rigettare la sollevata eccezione di prescrizione del credito in quanto infondata ed interrotta da svariati atti interruttivi. Vittoria di spese e competenze del giudizio.”. In fatto, l'appellante rappresentava, in sintesi: che, con atto di citazione in data 18.05.2021, impugnava la cartella esattoriale numero 012 2011 Controparte_5 0016893640000, notificata il 22- 12-2011, sulla base del ruolo emesso dalla Controparte_3 riportante il mancato pagamento di Euro 467,24 per tasse automobilistiche risalenti all'anno 2006 e 2007, eccependo la prescrizione presuntiva del credito vantato dalla convenuta e concludeva che fosse dichiarata la illegittimità della cartella esattoriale impugnata, ovvero prescritto il diritto con vittoria di spese;
si costituiva ritualmente in giudizio essa Parte_2
, contestando le avverse eccezioni, deducendone l'assoluta infondatezza sia in fatto
[...] che in diritto e rassegnava le citate conclusioni;
la causa veniva trattenuta in decisione alla prima udienza del 2 Marzo 2022 e con la Sentenza n° 191/2022 in data 7 Marzo 2022 il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell'opponente e condannava la opposta al pagamento delle spese di lite. In diritto, l'appellante deduceva: che la sentenza impugnata fosse erronea e dovesse essere integralmente riformata nella parte in cui: aveva disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della C.T.P., poiché il Giudice di primo grado doveva statuire il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. adita, con la devoluzione del giudizio alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;
2) aveva affermato che “Dagli avvisi di ricevimento depositati emerge che la notifica avveniva a mani di soggetto diverso dal destinatario (familiare convivente)
, la convenuta non ha depositato l'avviso di ricevimento dell'informativa dell'avvenuta notifica
…. avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario. Il messo è obbligato a trasmettere notizia della notifica dell'atto/avviso per mezzo di invio ed effettiva ricezione della lettera informativa a favore del contribuente;
in assenza o in difetto di tale incombente, il procedimento notificatorio si considera come nullo e privo di alcun effetto giuridico nei confronti dell'interessato, stante la natura ricettizia dei provvedimenti amministrativi.” e aveva pertanto dichiarato l'intervenuta prescrizione triennale del credito, non essendovi validi atti interruttivi della stessa, avendo essa nella comparsa di costituzione, fatto rilevare che l'attore aveva Pt_2 ricevuto la cartella di pagamento numero 012 2011 0016893640000 in data 22-12-2011, a mani della figlia ed aveva ricevuto, nel corso degli anni, due avvisi di intimazione di pagamento e due pignoramenti presso terzi, l'avviso di intimazione numero 01220159006954787000 veniva notificato in data 27.10.2015 a mani di , moglie dell'attore e l'altro avviso di Testimone_1 intimazione numero 01220189000310690000 veniva notificato in data 12 maggio 2018, sempre a mani di , di tale notifica veniva inviato avviso di avvenuta notifica, in data 23 Testimone_1 maggio 2018, a mezzo lettera raccomandata numero 573128563748, veniva inviato l'atto di pignoramento di crediti verso terzi numero 01284201800001283001, notificato in data 4.10.2018, e, infine, l'atto di pignoramento di crediti verso terzi numero 01284201800001284001, notificato pure in data 4.10.2018; 3) non aveva dichiarato l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda, perché era instaurata sulla base di un estratto di ruolo, nonché per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in quanto nessuna esecuzione forzata era stata iniziata e/o minacciata e la notifica era stata ritualmente documentata.
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L'appellante concludeva “Voglia l'adito On.le Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) Accogliere il presente appello e, in relazione alla sentenza n. 191/2022, resa dall' , in persona del Dott. Controparte_7
, in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di Controparte_8 giurisdizione di esso Giudice di Pace adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, trattandosi nella specie di mancato pagamento di tasse automobilistiche. 2) Riformarla nella parte in cui accoglie la sollevata eccezione di prescrizione del credito in quanto infondata e diretta a far valere un'azione non consentita di mero accertamento negativo del credito e, per di più, non maturata, in quanto interrotta dalla notifica di svariati atti costituenti messa in mora del debitore. 3) Riformare la sentenza nella parte in cui dichiara la domanda ammissibile, mentre, invece, doveva essere dichiarata del tutto inammissibile ed improponibile per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in quanto nessuna esecuzione forzata era stata iniziata e/o minacciata e la notifica era stata ritualmente documentata. 4) Condannare parte appellata alla corresponsione delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, in favore della appellante
[...]
.”. Parte_2
Si costituiva in giudizio la parte appellata , opponendosi al Controparte_5 contenuto dell'atto di appello ed eccependo: “INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 324 C.P.C. IN QUANTO LA SENTENZA IMPUGNATA RISULTA PASSATA IN GIUDICATO”, facendo rilevare che la sentenza n. 191/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lauro in data 07.03.2022, depositata in cancelleria in data 14.03.2022, risultasse passata in giudicato per il decorso del termine utile per poter essere impugnata, ovvero sei mesi dalla pubblicazione, non applicandosi la sospensione feriale dei termini processuali prevista dall'art. 3 della Legge n. 742 del 7.10.1969 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario al giudizio di opposizione all'esecuzione e risultando l'atto di appello notificato in data 05.10.2022 tardivo e proposto quando la sentenza impugnata era passata in giudicato, per il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della stessa sentenza;
“INAMMISSIBILITA' DELL' APPELLO PER INESISTENZA DELLA PROCURA ALLE LITI E CONSEGUENTE PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA IMPUGNATA”, facendo rilevare che la procura alle liti versata agli atti da parte avversa e notificata unitamente all'atto di appello fosse priva della sottoscrizione anche digitale della parte, recando il documento la sola sottoscrizione digitale del procuratore, tale omissione, consistendo nella mancanza del suo elemento essenziale, determinava la totale inesistenza della procura conferita ed era insuscettibile di sanatoria ex art 182 c.p.c..; “INAMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI APPELLO PER CARENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 342 C.P.C.; “- SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ASSOLUTA INFONDATEZZA” poiché, nel caso di specie l'azione promossa aveva ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione tributaria per decorso dei termini prescrizionali successivamente alla regolare notifica della cartella;
“- INAPPELLABILITA' DELLA SENTENZA EX ART. 339 , 3° CO. C.P.C.”, poiché il giudizio di primo grado veniva introdotto onde ottenere l'annullamento di cartella esattoriale dell'importo complessivo inferiore ad €1.032,91 e la domanda introduttiva veniva contenuta entro lo stesso importo della cartella esattoriale impugnata, la sentenza risultava pronunciata secondo equità (necessaria) ai sensi dell'art. 113, 2° co. c.p.c. e, pertanto, appellabile ai sensi dell'art. 339, 3° co. c.p.c. solamente “per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norma costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”;
“Nel merito - SULLA ASSERITA CARENZA DI INTERESSE AD
[...]
”, poiché, nel caso di specie, essendo stato richiesto, dapprima e senza alcun CP_9 riscontro in via amministrativa, l'annullamento per avvenuta prescrizione del credito portato in cartella, sussisteva l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., potendo l'agente per la riscossione agire in executivis in qualsiasi momento sulla scorta di un credito prescritto;
“- FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI PRIMO GRADO – PRESCRIZIONE ESTINTIVA TRIENNALE DEL CREDITO PORTATO DALLA CARTELLA ESATTORIALE
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IMPUGNATA;” evidenziando che il credito portato dalla cartella esattoriale oggetto di impugnativa risultasse estinto per decorrenza del termine prescrizionale triennale ex art. 5 D.L. n. 953 del 1982.
L'appellato concludeva “Voglia l'On.le Tribunale di Avellino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: - In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall' , essendo la Parte_2 sentenza impugnata passata in giudicato per i motivi esposti;
- Ancora, in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall' Parte_2
per inesistenza della procura alle liti;
- Sempre in via preliminare, dichiarare
[...] l'inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato art. 34 c.p.c. per mancanza dei requisiti specificatamente richiamati dalla richiamata normativa a “pena di inammissibilità” ovvero la inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 339, 3° co. C.p.c. ; - Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
- Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;
”.
La parte appellata – non si costituiva in Controparte_10 giudizio e va dichiarata contumace.
All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così succintamente compendiati i fatti di causa, anzitutto e necessariamente in via preliminare rispetto ad ogni altra questione, occorre valutare la tempestività o meno della proposizione dell'odierno gravame da parte dell'appellante, vista l'espressa eccezione sul punto sollevata dalla difesa dell'appellato. La causa proposta in primo grado atteneva ad una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc. Difatti, così risultava essere stata iscritta a ruolo e così veniva qualificata dalla parte attrice in primo grado (v. pag. 2 dell'Atto di citazione) e così in vero risulta anche dalle argomentazioni spese dalla stessa difesa appellante (v. pag. 4 Atto di citazione in appello). Tale qualificazione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. deve ritenersi sia stata implicitamente riconosciuta anche dal Giudice di primo grado, essendo stata ritenuta ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo al fine di eccepire la prescrizione dei crediti (v. in questo senso anche Cass. civile sez. III, 02/07/2024, n.18152 “Costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo (fattispecie relativa ad una opposizione al pagamento di una cartella esattoriale per violazione del codice della strada).”). Come ricordato dalla difesa appellata, in ogni caso, in forza del principio cosiddetto dell'apparenza, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno (v. ex multis Cass. civile sez. III, 09/01/2024, n.907).
Ora, costituisce pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui “L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.).” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014 (Rv. 633022 - 01).
Nel caso di specie, la Sentenza di primo grado veniva depositata e pubblicata in data 14 marzo 2022, sicché il termine c.d. “lungo” di sei mesi per la proposizione del gravame scadeva, senza tener conto della sospensione feriale dei termini processuali, in data 14 settembre 2022. E'
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documentato che l'appello sia stato notificato nell'interesse di agli Parte_2 appellati in data 5/10/2022 (v. prod. appellante) e pertanto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed allorquando la sentenza era oramai passata in giudicato ex art. 324 c.p.c.
Resta ancora da aggiungere che, a fronte dell'eccezione di intempestività sollevata dall'appellato nella propria comparsa di costituzione e risposta, la difesa appellante nulla abbia inteso replicare, contro dedurre o eccepire negli scritti difensivi successivi. L'eccezione di tardività dell'appello va, dunque, accolta ed il gravame proposto va dichiarato inammissibile. La superiore pregiudiziale statuizione comporta inevitabilmente l'impossibilità di esaminare ogni altra questione ed eccezione. Vanno, infine, disciplinate le spese. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e l'appellato . La liquidazione si effettua come da dispositivo, in base alle tariffe CP_5 forensi vigenti, tenendo conto del valore della causa (€467,24), della non particolare complessità delle questioni affrontate e delle attività processuali effettivamente espletate, con esclusione della fase istruttoria. La soluzione di inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, implica che la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso Parte_2 la Sentenza n. 191/2022 del 7.03.2022 depositata il 14.3.2022– R.G.N. 499/2021 – del Giudice di Pace di Lauro. B. Condanna l'appellante , in persona del legale rappr.te Parte_2
p.t., al pagamento, in favore dell'appellato , delle spese di Controparte_5 giudizio che si liquidano in €232,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Ugolino per dichiarato anticipo. C. Dà atto che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, se dovuto. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 26 novembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3823/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 26 novembre 2025 E' presente l'avv. Giovanni D'Urso, per delega dell'avv. Ugolino Giovanni, per l'appellato, il quale si riporta alla propria comparsa di costituzione in appello ed a quanto con essa dedotto, prodotto, eccepito e concluso. Impugna l'avverso atto di appello, infondato in fatto e diritto. Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 324 c.p.c. in quanto la sentenza n. 191/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lauro risulta passata in giudicato per il decorso del termine utile per poter essere impugnata, come meglio esposto nella comparsa di costituzione, motivo che qui si abbia per richiamato. Si chiede, quindi, che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello con condanna al pagamento delle spese di lite con attribuzione a favore del procuratore antistatario. Si chiede che la causa venga decisa. Nessuno è comparso per la parte appellante . Parte_1
Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza del difensore suddetto, nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 26 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 3823/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)“ e vertente TRA
1 R.G. n. 3823/2022
, Partita IVA e Codice Fiscale Parte_2
, ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto P.IVA_1 legge 22 ottobre 2016, n° 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n° 225, a decorrere dal 1° luglio 2017 subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra cui Controparte_1 Controparte_2
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
[...] legge n° 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona del Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio per la Dott. (C.F.: , in virtù Controparte_3 Controparte_4 C.F._1 dei poteri conferiti giusta procura speciale per atto Notar con studio in Roma Persona_1 alla Via Cola di Rienzo, 285, Rep. n. 177893, Racc. n. 11776 del 28/04/2022, registrata in data 02.05.2022 col numero 14871 – Serie 1T, con sede legale in Roma alla Via G. Grezar n° 14 ed elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Via F. De Sanctis n. 9/2 presso lo studio dell'Avv. Francesco Bevere (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 speciale allegata in atti;
Appellante– E
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_5 C.F._3 US AN (NA) e residente a [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla Comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Ugolino (C.F. , presso il cui studio elett.te domicilia in Nocera Inferiore (SA) C.F._4 alla via L. Ariosto n. 22;
- appellato - E
- in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia, 81 –
- Appellata contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, l' proponeva appello Parte_2 avverso la Sentenza n. 191/2022 del 07.03.2022– R.G.N. 499/2021 - resa dal Giudice di Pace di Lauro, depositata in data 14.3.2022, con la quale il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda dell'appellata, aveva così deciso “DICHIARA ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86 convertito nella legge 60/86, la prescrizione del diritto a riscuotere la somma di €. 467,24 riportata nella cartella di pagamento n° 012 2011 0016893640000. CONDANNA l' , al pagamento delle spese Parte_2 di giudizio, che liquida complessivamente in €. 170,00, di cui €. 50,00 per le spese, €. 30,00 per la fase di studio, €. 30,00 per la fase introduttiva, €. 60,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, di cui all'art. 2 del d.m. 55 del 10/03/2014, c.p.a. ed IVA, quest'ultima
2 R.G. n. 3823/2022
se documentata e non deducibile, da attribuire al procuratore costituito Avv. Giovanni Ugolino. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”; e per l'effetto chiedeva il conseguente accoglimento di tutte le conclusioni di primo grado così ritrascritte
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione di esso Giudice di Pace adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in quanto trattasi di mancato pagamento di tasse automobilistiche. In subordine, disporre la cessazione della materia del contendere in virtù del contenuto dell'art. 4 del decreto legge n° 119/2018, denominato “pace fiscale”, convertito nella Legge n° 136 del 17.12.2018. Sempre in via subordinata e nel merito, rigettare la sollevata eccezione di prescrizione del credito in quanto infondata ed interrotta da svariati atti interruttivi. Vittoria di spese e competenze del giudizio.”. In fatto, l'appellante rappresentava, in sintesi: che, con atto di citazione in data 18.05.2021, impugnava la cartella esattoriale numero 012 2011 Controparte_5 0016893640000, notificata il 22- 12-2011, sulla base del ruolo emesso dalla Controparte_3 riportante il mancato pagamento di Euro 467,24 per tasse automobilistiche risalenti all'anno 2006 e 2007, eccependo la prescrizione presuntiva del credito vantato dalla convenuta e concludeva che fosse dichiarata la illegittimità della cartella esattoriale impugnata, ovvero prescritto il diritto con vittoria di spese;
si costituiva ritualmente in giudizio essa Parte_2
, contestando le avverse eccezioni, deducendone l'assoluta infondatezza sia in fatto
[...] che in diritto e rassegnava le citate conclusioni;
la causa veniva trattenuta in decisione alla prima udienza del 2 Marzo 2022 e con la Sentenza n° 191/2022 in data 7 Marzo 2022 il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell'opponente e condannava la opposta al pagamento delle spese di lite. In diritto, l'appellante deduceva: che la sentenza impugnata fosse erronea e dovesse essere integralmente riformata nella parte in cui: aveva disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della C.T.P., poiché il Giudice di primo grado doveva statuire il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. adita, con la devoluzione del giudizio alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;
2) aveva affermato che “Dagli avvisi di ricevimento depositati emerge che la notifica avveniva a mani di soggetto diverso dal destinatario (familiare convivente)
, la convenuta non ha depositato l'avviso di ricevimento dell'informativa dell'avvenuta notifica
…. avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario. Il messo è obbligato a trasmettere notizia della notifica dell'atto/avviso per mezzo di invio ed effettiva ricezione della lettera informativa a favore del contribuente;
in assenza o in difetto di tale incombente, il procedimento notificatorio si considera come nullo e privo di alcun effetto giuridico nei confronti dell'interessato, stante la natura ricettizia dei provvedimenti amministrativi.” e aveva pertanto dichiarato l'intervenuta prescrizione triennale del credito, non essendovi validi atti interruttivi della stessa, avendo essa nella comparsa di costituzione, fatto rilevare che l'attore aveva Pt_2 ricevuto la cartella di pagamento numero 012 2011 0016893640000 in data 22-12-2011, a mani della figlia ed aveva ricevuto, nel corso degli anni, due avvisi di intimazione di pagamento e due pignoramenti presso terzi, l'avviso di intimazione numero 01220159006954787000 veniva notificato in data 27.10.2015 a mani di , moglie dell'attore e l'altro avviso di Testimone_1 intimazione numero 01220189000310690000 veniva notificato in data 12 maggio 2018, sempre a mani di , di tale notifica veniva inviato avviso di avvenuta notifica, in data 23 Testimone_1 maggio 2018, a mezzo lettera raccomandata numero 573128563748, veniva inviato l'atto di pignoramento di crediti verso terzi numero 01284201800001283001, notificato in data 4.10.2018, e, infine, l'atto di pignoramento di crediti verso terzi numero 01284201800001284001, notificato pure in data 4.10.2018; 3) non aveva dichiarato l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda, perché era instaurata sulla base di un estratto di ruolo, nonché per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in quanto nessuna esecuzione forzata era stata iniziata e/o minacciata e la notifica era stata ritualmente documentata.
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L'appellante concludeva “Voglia l'adito On.le Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) Accogliere il presente appello e, in relazione alla sentenza n. 191/2022, resa dall' , in persona del Dott. Controparte_7
, in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di Controparte_8 giurisdizione di esso Giudice di Pace adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, trattandosi nella specie di mancato pagamento di tasse automobilistiche. 2) Riformarla nella parte in cui accoglie la sollevata eccezione di prescrizione del credito in quanto infondata e diretta a far valere un'azione non consentita di mero accertamento negativo del credito e, per di più, non maturata, in quanto interrotta dalla notifica di svariati atti costituenti messa in mora del debitore. 3) Riformare la sentenza nella parte in cui dichiara la domanda ammissibile, mentre, invece, doveva essere dichiarata del tutto inammissibile ed improponibile per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in quanto nessuna esecuzione forzata era stata iniziata e/o minacciata e la notifica era stata ritualmente documentata. 4) Condannare parte appellata alla corresponsione delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, in favore della appellante
[...]
.”. Parte_2
Si costituiva in giudizio la parte appellata , opponendosi al Controparte_5 contenuto dell'atto di appello ed eccependo: “INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 324 C.P.C. IN QUANTO LA SENTENZA IMPUGNATA RISULTA PASSATA IN GIUDICATO”, facendo rilevare che la sentenza n. 191/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lauro in data 07.03.2022, depositata in cancelleria in data 14.03.2022, risultasse passata in giudicato per il decorso del termine utile per poter essere impugnata, ovvero sei mesi dalla pubblicazione, non applicandosi la sospensione feriale dei termini processuali prevista dall'art. 3 della Legge n. 742 del 7.10.1969 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario al giudizio di opposizione all'esecuzione e risultando l'atto di appello notificato in data 05.10.2022 tardivo e proposto quando la sentenza impugnata era passata in giudicato, per il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della stessa sentenza;
“INAMMISSIBILITA' DELL' APPELLO PER INESISTENZA DELLA PROCURA ALLE LITI E CONSEGUENTE PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA IMPUGNATA”, facendo rilevare che la procura alle liti versata agli atti da parte avversa e notificata unitamente all'atto di appello fosse priva della sottoscrizione anche digitale della parte, recando il documento la sola sottoscrizione digitale del procuratore, tale omissione, consistendo nella mancanza del suo elemento essenziale, determinava la totale inesistenza della procura conferita ed era insuscettibile di sanatoria ex art 182 c.p.c..; “INAMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI APPELLO PER CARENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 342 C.P.C.; “- SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ASSOLUTA INFONDATEZZA” poiché, nel caso di specie l'azione promossa aveva ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione tributaria per decorso dei termini prescrizionali successivamente alla regolare notifica della cartella;
“- INAPPELLABILITA' DELLA SENTENZA EX ART. 339 , 3° CO. C.P.C.”, poiché il giudizio di primo grado veniva introdotto onde ottenere l'annullamento di cartella esattoriale dell'importo complessivo inferiore ad €1.032,91 e la domanda introduttiva veniva contenuta entro lo stesso importo della cartella esattoriale impugnata, la sentenza risultava pronunciata secondo equità (necessaria) ai sensi dell'art. 113, 2° co. c.p.c. e, pertanto, appellabile ai sensi dell'art. 339, 3° co. c.p.c. solamente “per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norma costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”;
“Nel merito - SULLA ASSERITA CARENZA DI INTERESSE AD
[...]
”, poiché, nel caso di specie, essendo stato richiesto, dapprima e senza alcun CP_9 riscontro in via amministrativa, l'annullamento per avvenuta prescrizione del credito portato in cartella, sussisteva l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., potendo l'agente per la riscossione agire in executivis in qualsiasi momento sulla scorta di un credito prescritto;
“- FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI PRIMO GRADO – PRESCRIZIONE ESTINTIVA TRIENNALE DEL CREDITO PORTATO DALLA CARTELLA ESATTORIALE
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IMPUGNATA;” evidenziando che il credito portato dalla cartella esattoriale oggetto di impugnativa risultasse estinto per decorrenza del termine prescrizionale triennale ex art. 5 D.L. n. 953 del 1982.
L'appellato concludeva “Voglia l'On.le Tribunale di Avellino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: - In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall' , essendo la Parte_2 sentenza impugnata passata in giudicato per i motivi esposti;
- Ancora, in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall' Parte_2
per inesistenza della procura alle liti;
- Sempre in via preliminare, dichiarare
[...] l'inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato art. 34 c.p.c. per mancanza dei requisiti specificatamente richiamati dalla richiamata normativa a “pena di inammissibilità” ovvero la inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 339, 3° co. C.p.c. ; - Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
- Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;
”.
La parte appellata – non si costituiva in Controparte_10 giudizio e va dichiarata contumace.
All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così succintamente compendiati i fatti di causa, anzitutto e necessariamente in via preliminare rispetto ad ogni altra questione, occorre valutare la tempestività o meno della proposizione dell'odierno gravame da parte dell'appellante, vista l'espressa eccezione sul punto sollevata dalla difesa dell'appellato. La causa proposta in primo grado atteneva ad una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc. Difatti, così risultava essere stata iscritta a ruolo e così veniva qualificata dalla parte attrice in primo grado (v. pag. 2 dell'Atto di citazione) e così in vero risulta anche dalle argomentazioni spese dalla stessa difesa appellante (v. pag. 4 Atto di citazione in appello). Tale qualificazione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. deve ritenersi sia stata implicitamente riconosciuta anche dal Giudice di primo grado, essendo stata ritenuta ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo al fine di eccepire la prescrizione dei crediti (v. in questo senso anche Cass. civile sez. III, 02/07/2024, n.18152 “Costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo (fattispecie relativa ad una opposizione al pagamento di una cartella esattoriale per violazione del codice della strada).”). Come ricordato dalla difesa appellata, in ogni caso, in forza del principio cosiddetto dell'apparenza, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno (v. ex multis Cass. civile sez. III, 09/01/2024, n.907).
Ora, costituisce pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui “L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.).” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014 (Rv. 633022 - 01).
Nel caso di specie, la Sentenza di primo grado veniva depositata e pubblicata in data 14 marzo 2022, sicché il termine c.d. “lungo” di sei mesi per la proposizione del gravame scadeva, senza tener conto della sospensione feriale dei termini processuali, in data 14 settembre 2022. E'
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documentato che l'appello sia stato notificato nell'interesse di agli Parte_2 appellati in data 5/10/2022 (v. prod. appellante) e pertanto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed allorquando la sentenza era oramai passata in giudicato ex art. 324 c.p.c.
Resta ancora da aggiungere che, a fronte dell'eccezione di intempestività sollevata dall'appellato nella propria comparsa di costituzione e risposta, la difesa appellante nulla abbia inteso replicare, contro dedurre o eccepire negli scritti difensivi successivi. L'eccezione di tardività dell'appello va, dunque, accolta ed il gravame proposto va dichiarato inammissibile. La superiore pregiudiziale statuizione comporta inevitabilmente l'impossibilità di esaminare ogni altra questione ed eccezione. Vanno, infine, disciplinate le spese. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e l'appellato . La liquidazione si effettua come da dispositivo, in base alle tariffe CP_5 forensi vigenti, tenendo conto del valore della causa (€467,24), della non particolare complessità delle questioni affrontate e delle attività processuali effettivamente espletate, con esclusione della fase istruttoria. La soluzione di inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, implica che la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso Parte_2 la Sentenza n. 191/2022 del 7.03.2022 depositata il 14.3.2022– R.G.N. 499/2021 – del Giudice di Pace di Lauro. B. Condanna l'appellante , in persona del legale rappr.te Parte_2
p.t., al pagamento, in favore dell'appellato , delle spese di Controparte_5 giudizio che si liquidano in €232,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Ugolino per dichiarato anticipo. C. Dà atto che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, se dovuto. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 26 novembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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