Art. 11. 1. I coadiutori possono ottenere il riscatto dei servizi non coperti da assicurazione obbligatoria e non altrimenti utili a pensione, prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari.
2. Il contributo e' determinato ai sensi del precedente articolo.
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