Articolo 11 della Legge 24 gennaio 1986, n. 16
Articolo 10Articolo 12
Versione
21 febbraio 1986
Art. 11. 1. I coadiutori possono ottenere il riscatto dei servizi non coperti da assicurazione obbligatoria e non altrimenti utili a pensione, prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari.
2. Il contributo e' determinato ai sensi del precedente articolo.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1986