Decreto presidenziale 17 giugno 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, quale titolare dell’omonima impresa individuale e in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento del 18 aprile 2025 con il quale il Comune di -OMISSIS- ha autorizzato la SA -OMISSIS-OMISSIS-, titolare del pubblico esercizio denominato “-OMISSIS-”, all’occupazione di suolo pubblico, a partire dal 18 aprile 2025 e fino al 17 novembre 2025, sulla parte antistante il locale di proprietà e sulla prospiciente -OMISSIS-, ricadente all’interno della zona antica del paese;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AR IS e uditi per le parti i difensori Avv. M. Musio per la parte ricorrente, Avv. D. Tanzarella per la società SA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 16 giugno 2025 e depositato in pari data, il ricorrente – che dal 2016 è titolare di pubblico esercizio, con destinazione pizzeria, denominato Codice A Barre di -OMISSIS-, con sede all’interno della parte antica della città di -OMISSIS-, alla -OMISSIS- (in prossimità della piazza dalla quale si accede al palazzo Comunale) - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di estremi non conosciuti (di cui parte ricorrente asserisce di aver avuto percezione dal 22 Aprile 2025, data di avvio della relativa attività commerciale per l’anno 2025), con il quale il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - S.U.A.P. del Comune di -OMISSIS- ha autorizzato la SA -OMISSIS-., titolare del pubblico esercizio denominato “-OMISSIS-”, all’occupazione di suolo pubblico sulla parte antistante il locale di proprietà e sulla prospiciente -OMISSIS-, ricadente all’interno della zona antica del paese, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Il ricorrente ha premesso in punto di fatto, per quanto di interesse nel presente giudizio:
- che il locale di cui è titolare è di piccola metratura interna, dotato attualmente di una superficie utile, al netto degli ambienti accessori, di circa 10 mq, la cui attività si concentra nel periodo primaverile/estivo mediante somministrazione ai tavoli collocati sullo spazio pubblico in concessione presente all’interno della piazza in parola, sulla parte antistante il Palazzo comunale e la chiesa di -OMISSIS-;
- che su tale area operano, mediante occupazione dei relativi spazi pubblici, altre due attività: il bar denominato “-OMISSIS-” posto all’interno dell’immobile comunale collocato in adiacenza al municipio (attualmente gestito dalla Società -OMISSIS- con amministratore lo stesso Sig. -OMISSIS-) e -OMISSIS-, di proprietà della -OMISSIS-OMISSIS-., il cui locale, al pari di quello del ricorrente avente destinazione pizzeria, è posto lungo la sede stradale prospiciente alle scalinate della piazza;
- che nel maggio del 2019, il Comune di -OMISSIS-, previa deliberazione n. 53/19 del Commissario straordinario, ha approvato il Regolamento locale per l’occupazione di suolo pubblico di spazi all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e lo stralcio del documento strategico del commercio inerente anche la città Storica e consolidata, con allegate planimetrie;
- che sono stati individuati 4 tipi di occupazione di suolo pubblico, meglio descritti in seno all’art. 12 (e nelle tabelle A e B poste a corredo del Regolamento), differenziati in ragione della tipologia di arredo e della modalità di utilizzo dello spazio fruibile;
- che l’approvazione del citato disciplinare è stata preceduta dall’invio del testo alla Soprintendenza, onde acquisire il previsto parere, ex art. 52 DLgs n. 42/2004, preordinato ad identificare le piazze e le vie della parte storica della città in cui vietare o sottoporre a prescrizioni le occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali ivi presenti;
- che con nota acquisita al protocollo del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- del 26 aprile 2019 (posta poi a corredo della delibera di approvazione) l’Ente in parola rendeva il citato parere prot. n.-OMISSIS-del 09 aprile 2019, in senso favorevole, apponendo diverse condizioni, tra le quali, con riferimento a -OMISSIS-: “-limitare le aree di occupazione di suolo nella zona a ridosso della cortina edilizia (a dx del palazzo di -OMISSIS-) a numero tre del tipo 4 secondo la leggenda della tav 4/4 e tre del tipo 1 sempre tav 4/4 le occupazioni del suolo dovrà prevedere spazio di transito” e “-limitare le occupazioni di suolo nella zona antistante il -OMISSIS- e la chiesa -OMISSIS- a numero 2 del tipo 4 (1 grande e 1 piccolo) e numero 1 del tipo 1 (si veda tav 4/4) In sostanza, sulla Piazza in parola la Soprintendenza autorizzava occupazioni”;
- che per l’anno 2025, l’Amministrazione comunale ha previsto il termine ultimo del 31 maggio 2025 per la presentazione delle nuove istanze per l’occupazione del suolo pubblico;
- che in data 13 marzo 2025, parte ricorrente ha inoltrato la relativa domanda di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, a cui è seguito provvedimento dirigenziale di accoglimento del 18 aprile 2025 con autorizzazione all’occupazione dello spazio pubblico tipo 1 presente su p.za della libertà per una estensione di mt 9,38;
- che nel frattempo, lo stesso ricorrente, per il tramite della Società -OMISSIS-., di cui è Amministratore, è subentrato nella gestione dell’immobile commerciale di proprietà comunale, presente su -OMISSIS- in adiacenza al palazzo municipale, con destinazione bar, denominato “-OMISSIS-”;
- che in data 25 aprile 2025, ha avanzato istanza per far si che lo spazio pubblico destinato all’attività del locale Codice a -OMISSIS-, venisse ricompreso all’interno di quello destinato al -OMISSIS- e che, con provvedimento del 05 maggio 2025, il Dirigente SUAP del Comune di -OMISSIS- ha accolto la richiesta in parola disponendo che lo spazio di mq 9,38 concesso inizialmente faccia parte integrante e sostanziale dello spazio utilizzabile dal locale -OMISSIS- (pari a mq 18);
- che a seguito dell’avvio dell’attività, avvenuta in ragione del primo titolo autorizzatorio ottenuto (datato 18 aprile 2025) subito dopo le feste pasquali, parte ricorrente ha avuto percezione del fatto che in favore della -OMISSIS-., anche per il 2025, il Comune di -OMISSIS- nell’evadere la relativa richiesta avrebbe confermato l’asserita illegittima autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico resa nel 2024, sulla parte antistante il locale di proprietà della società SA e sulla prospiciente -OMISSIS-, ricadente all’interno della zona antica del paese.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - ECCESSO D POTERE PER ERROENA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE TAV4/4. REGOLAMENTO COMUNALE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
II - ECCESSO D POTERE PER ERROENA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 17 e 22 e TAV4/4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
Con decreto cautelare n. -OMISSIS-, pubblicato il 17 giugno 2025, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che non si ravvisa, nel caso di specie, la presenza dei presupposti di legge, contemplati dall’art. 53 primo comma c.p.a., per la concessione dell’invocata dimidiazione dei termini processuali, tenuto conto sia che lo stesso ricorrente dichiara di avere avuto percezione del rilascio in favore della Società SA del provvedimento impugnato sin dal 22 Aprile 2025, sia che quest’ultimo provvedimento amministrativo non risulta - allo stato - depositato in giudizio, sia che il danno allegato riveste carattere patrimoniale (e, quindi, teoricamente risarcibile).”
Ha fissato, quindi, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare incidentalmente proposta la Camera di Consiglio del 22 Luglio 2025, e ha ordinato, infine, al Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi degli artt. 64 terzo comma e 65 primo comma c.p.a., di depositare in giudizio, nei termini di legge, il provvedimento comunale impugnato.
Il 1° luglio 2025, si è costituita in giudizio la SA RA & Co S.r.l., depositando brevi note di costituzione chiedendo che il ricorso venga respinto perché inammissibile ed infondato.
Il 18 luglio 2025, la RA & Co S.r.l. ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, previo rigetto dell’istanza cautelare, di dichiarare il ricorso improcedibile o, in subordine, inammissibile e, comunque, infondato.
Il 19 luglio 2025, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, previa sospensione dell’efficacia, di accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare il provvedimento oggetto di impugnazione.
Il 21 luglio 2025, l’Avvocato -OMISSIS-, per il Comune di -OMISSIS-, ha depositato in giudizio il provvedimento del Comune di -OMISSIS- del 18 aprile 2025, di presa d’atto della proroga dell’Autorizzazione n. -OMISSIS- del 25 luglio 2024, per l’anno 2025, a partire dal 18/04/2025 e fino al 17/11/2025, dell’occupazione di suolo pubblico per mq. 60,00, chiesta dall’odierna società SA con nota prot. n. -OMISSIS- del 21 marzo 2025.
Nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il difensore della parte ricorrente, su invito del Presidente di questa Sezione, ha dichiarato di rinunciare alla predetta istanza cautelare nell'intesa di una rapida fissazione nel merito, con la difesa della Società SA che non si è opposta. E’ stata disposta, quindi, la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio e fissata l'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 per la trattazione nel merito della causa.
Il 27 dicembre 2025, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale, premesso che il giudizio in oggetto, è inerente al titolo all’occupazione di suolo pubblico avente scadenza al 17 novembre 2025, ha manifestato interesse alla decisione del gravame, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., stante il pregiudizio commerciale legato al medesimo asseritamente subito dal ricorrente.
Il 7 gennaio 2026, la -OMISSIS- ha depositato delle memorie di replica, chiedendo che il ricorso venga dichiarato improcedibile o, in subordine, inammissibile e, comunque, infondato.
Nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Premesse la tempestività, nonché l’ammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio - in considerazione del fatto che l’atto qualificato dall’Amministrazione comunale come proroga costituisce l’esito di una nuova richiesta di autorizzazione (presentata dalla società SA in data 21 marzo 2025) e ha ad oggetto un nuovo arco temporale (relativo all’anno 2025 e non potendo essere qualificato, dunque, come atto meramente confermativo di quello dell’anno precedente, né come proroga, dato che come da schermata del sito del Comune di -OMISSIS-depositata in giudizio dal ricorrente in data 22 luglio 2025, il Comune ha comunicato che “le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico non sono più in proroga e richiedono nuove istanze”) e che l’Ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 10/07/2025, con la quale il Comune di -OMISSIS- aveva sospeso l’attività dell’odierno ricorrente per la violazione delle norme in materia “igienico‐sanitaria”, è stata revocata da successiva ordinanza dirigenziale n. 315 dell’11.07.2025 dello stesso Comune di -OMISSIS- - si rileva che il presente gravame è anche procedibile (pur essendo, ormai, decorso, in data 17 novembre 2025, il termine di efficacia dell’impugnato provvedimento di proroga dell’Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per mq. 60, prot. n. -OMISSIS- del 25 luglio 2024, per l’anno 2025, reso in favore dell’odierna Società SA, a partire dal 18 aprile 2025 e fino, appunto, al 17 novembre 2025) poiché il ricorrente ha depositato in giudizio (in data 27 dicembre 2025) una memoria difensiva con cui, ex art. 34 comma 3 c.p.a., ha chiesto di accertare l’illegittimità del provvedimento impugnato, ai fini risarcitori, richiamando, a tal fine, la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2022 e manifestando, in tal modo, - ritualmente - l’intento risarcitorio, in conformità a quanto statuito dalla predetta pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Osserva, in proposito, il Collegio, anche alla stregua della soprarichiamata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022, che, ai sensi del comma 3 dell’art. 34 c.p.a., “quando, nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”. Ne deriva che la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda costitutiva di annullamento dell’atto, non priva il ricorrente dell’interesse alla decisione della domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento”. (T.A.R. Lombardia Milano, III, 4 febbraio 2011, n. 353). In tal modo si consente che una azione di annullamento che ha perso l’interesse alla decisione, possa essere nella sostanza convertita in una azione di accertamento della illegittimità dell’atto (ai fini risarcitori).
Al riguardo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che è necessario e nello stesso tempo sufficiente perché sorga l’obbligo per il giudice di accertare l’eventuale illegittimità dell’atto impugnato (ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a.), dichiarare di avere interesse ai fini risarcitori (Cons. Stato Ad. Plenaria n.8 del 2022) ed, una volta manifestato tale interesse, il giudice deve accertare (ai fini risarcitori) se l’atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell’azione di annullamento.
Nel merito, poi, la domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento comunale impugnato ai fini risarcitori, ex art. 34 comma 3 c.p.a. - così come deve essere riqualificata l’originaria domanda di annullamento azionata dalla parte ricorrente - è fondata e deve essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Il Collegio ritiene, infatti, fondati i due pluriarticolati motivo di gravame formulati dalla parte ricorrente, nella parte in cui, sostanzialmente, lamenta l’illegittimità del provvedimento del Comune di -OMISSIS- del 18 aprile 2025, qualificato dall’Amministrazione comunale come proroga dell’Autorizzazione n. -OMISSIS- del 25 luglio 2024, per l’anno 2025, a partire dal 18/04/2025 e fino al 17/11/2025, dell’occupazione del suolo pubblico sulla parte antistante il locale di proprietà e sulla prospiciente -OMISSIS-, ricadente all’interno della zona antica del paese, per mq. 60,00, a favore dell’odierna società SA, e richiesta, da quest’ultima, con nota prot. n. -OMISSIS- del 21 marzo 2025, per essere tale autorizzazione avvenuta, a dire della parte ricorrente, in elusione della disciplina locale e, in particolare, in violazione del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico di spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali ed esercizi di vicinato, approvato dal Comune di -OMISSIS- con deliberazione n. -OMISSIS- del 09 maggio 2019, così come integrato dall’allegata Tavola 4/4, relativa allo stralcio planimetrico di individuazione delle aree interessate da occupazione di suolo pubblico mediante la fornitura e posa in opera di pedane, sedute, tavoli e ombrelloni, con riferimento al Centro storico, -OMISSIS-, -OMISSIS-, zona omogenea A, che richiama le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, con nota prot. n. -OMISSIS- del 09 aprile 2019, ai fini del rilascio del parere favorevole, ex art. 52 del T.U. 42/2004.
In particolare, l’odierno ricorrente sostiene che l’impugnato provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui ha consentito, anche per l’anno 2025, la possibilità di apporre pedana dotata di tavolini ed ombrelloni per la somministrazione sulla parte immediatamente adiacente il locale ubicato lungo la sede stradale sottoposta a -OMISSIS-, nonostante non sia prevista alcuna possibilità di occupazione lungo tale strada nelle indicazioni localizzative contenute nella sopracitata nota della Soprintendenza e nella Tavola 4/4, con riguardo a -OMISSIS-; così come, dalla lettura integrata del Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico n. -OMISSIS- del 09 maggio 2019 e della Tavola 4/4, non sarebbe consentito (come, invece, autorizzato dal Comune di -OMISSIS- con l’impugnato provvedimento) la possibilità di occupare sulla -OMISSIS- uno spazio avente estensione di circa mq 42, con apposizione di due ombrelloni (come è possibile osservare da rilievi fotografici in atti) che, per gli avventori provenienti dalla parte opposta alla piazza medesima determinerebbero una schermatura dell’attività condotta in gestione dal ricorrente.
A dire del ricorrente, infatti, la violazione delle norme soprarichiamate sarebbe dovuta al fatto che, il Comune di -OMISSIS-, nel rilasciare l’Autorizzazione impugnata, avrebbe applicato esclusivamente l’art. 22 del Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico n. -OMISSIS- del 09 maggio 2019 che, nell’individuare i criteri per il rilascio delle concessioni, al comma quarto e al comma quinto, prevede che “4. per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la concessione di spazi ed aree pubbliche verrà rilasciata di norma in ragione del rapporto di 1:1 tra superficie interna accessibile al pubblico e superficie esterna da autorizzare;” e “5. per quanto riguarda le zone A e A1 del presente Regolamento, nel centro abitato e lungo la costa di -OMISSIS-, la superficie di suolo pubblico da autorizzare sarà nel limite massimo di mq 60;”, di qui, dunque, l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico in favore della società ricorrente, con un rapporto 1:1 e per un totale complessivo di 60 mq, ma in contrasto, tuttavia, con le prescrizioni contenute nella citata Tavola 4/4.
L’assunto di parte ricorrente è fondato e condivisibile.
Al riguardo, questo Tribunale osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società SA (da ultimo anche con memorie di replica depositate in giudizio in data 7 gennaio 2026), nella normativa di settore soprarichiamata non vi è alcuna contraddizione tra quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico n. -OMISSIS- del 09 maggio 2019 e gli elaborati grafici allo stesso allegati e, in particolare, per quanto riguarda la fattispecie oggetto della presente controversia, la Tavola 4/4, relativa allo stralcio planimetrico di individuazione delle aree interessate da occupazione di suolo pubblico mediante la fornitura e posa in opera di pedane, sedute, tavoli e ombrelloni, con riferimento al Centro storico, -OMISSIS-, -OMISSIS-’-OMISSIS-, zona omogenea A, in quanto, quest’ultima, costituisce parte integrante e sostanziale del primo, di modo che, l’interpretazione dell’art. 22 del Regolamento de quo, deve necessariamente essere integrata – e interpretata in combinato disposto - con le prescrizioni di cui alla tavola 4/4 che – in concreto - non fanno altro che riprodurre, in forma grafica, il contenuto del parere prot. n. -OMISSIS- del 09 aprile 2019 della Soprintendente del Ministero per i beni e le attività culturali, ex art. 52 del T.U. 42/2004 ( allegato a pagina 33 del citato Regolamento n. 87 del 09 maggio 2019 ed acquisito al prot. interno del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 26 aprile 2019).
Tale atto, dal canto suo, – da un lato - richiama espressamente, con specifico riferimento alle prescrizioni per le occupazioni del suolo in -OMISSIS-, la Tavola 4/4, e – dall’altro lato – esprime parere favorevole, con le (testuali) seguenti prescrizioni per -OMISSIS-, nei pressi della quale esercitano l’attività sia l’odierna ricorrente che la società SA: “-limitare le aree di occupazione di suolo nella zona a ridosso della cortina edilizia (a dx del palazzo di -OMISSIS-) a numero tre del tipo 4 secondo la leggenda della tav 4/4 e tre del tipo 1 sempre tav 4/4 le occupazioni del suolo dovrà prevedere spazio di transito;” e “-limitare le occupazioni di suolo nella zona antistante il -OMISSIS- e la chiesa -OMISSIS- a numero 2 del tipo 4 (1 grande e 1 piccolo) e numero 1 del tipo 1 (si veda tav 4/4)”.
D’altra parte, che il sopracitato parere della Soprintendenza (e, quindi, la Tavola 4/4, che ne riproduce il contenuto in forma grafica attraverso dei quadratini colorati che indicano le aree da poter occupare e le tipologie di occupazione consentite per -OMISSIS-) costituisca parte integrante e sostanziale del Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico n. -OMISSIS- del 09 maggio 2019, con la conseguenza che lo stesso (e quindi la tavola 4/4) debba essere frutto di una lettura integrata, si ricava dalla lettura dello stesso Regolamento comunale n.87/2019, che - a pagina 2 – afferma che “con nota acquisita al prot. -OMISSIS- del 26.04.2019 del protocollo dell’Ente, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici nel precisare che “il progetto in argomento dovrà rispondere alla normativa del settore, agli articoli del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio – D. Lgs. 42/2004 e a quelle caratteristiche qualitative per quanto attiene l’occupazione di suolo pubblico, del pubblico decoro e a tutti i riferimenti normativi in materia di piano del Colore e del piano dell’Arredo, rispondente alla predisposizione di un arredo adeguato, ad un impaginato architettonico dell’aree/zone in cui andranno e/o dovranno armonizzarsi”, ha espresso parere favorevole pur sottoponendolo a precise prescrizioni, così come elencate nella nota indicata;” e – a pagina 3 – delibera “Di recepire le prescrizioni della Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici finalizzate al parere favorevole espresso, giusta comunicazione acquisita al prot. dell’ente al -OMISSIS- del 26.04.2019, come meglio in premessa specificato ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale”.
Ne consegue, dunque, che per espressa previsione del Regolamento de quo, il parere della Soprintendenza è parte integrante e sostanziale dello stesso Regolamento, e che è la stessa Soprintendenza ad aver affermato che “il progetto in argomento dovrà rispondere alla normativa del settore, agli articoli del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio – D. Lgs. 42/2004”, sicchè la possibilità consentita dall’art. 22 del Regolamento de quo, riguardo alla possibilità di consentire l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico con un rapporto 1:1 tra superficie interna accessibile al pubblico e superficie esterna da autorizzare e per un totale complessivo di 60 mq, trova necessariamente un limite nelle prescrizioni specifiche fissate nel citato parere della Soprintendenza per -OMISSIS- (e riprese in forma grafica nella Tavola 4/4), e ciò sia perché l’articolo 22 del Regolamento comunale n. 87/2019 consente “di norma” ed in termini di “massima”(quindi, non necessariamente) un rilascio pari al rapporto 1:1 soprarichiamato, sia perché, risulta evidente sotto il profilo logico, prima ancora che giuridico, che autorizzare in ogni caso l’occupazione del suolo pubblico nel citato rapporto 1:1 e con un limite massimo di 60 mq , anche quando una tale autorizzazione comporti un’occupazione di suolo pubblico in spazi ulteriori e diversi rispetto a quelli individuati nelle prescrizioni della Soprintendenza, costituirebbe – di per sé - una violazione delle prescrizioni stesse della Soprintendenza, sia anche perché, l’occupazione degli stalli individuati dalla Tavola 4/4 non è riconducibile a determinati esercizi, ma alle prescrizioni contenute nel sopracitato parere prot. n. -OMISSIS- del 09 aprile 2019 della Soprintendente del Ministero per i beni e le attività culturali, ex art. 52 del T.U. 42/2004.
Né, in senso contrario, può condividersi che l’occupazione del suolo pubblico per un totale di 60 mq, in applicazione dell’art. 22 del Regolamento comunale n. 87/2019, sarebbe legittima perché il Comune di -OMISSIS- lo avrebbe consentito dal 2019, in quanto il mero protrarsi nel tempo di una situazione di fatto in contrasto con la regolamentazione di settore non la rende, di per se sola legittima, così come non appare condivisibile l’assunto della società SA secondo cui, in ipotesi di contrasto tra la normativa regolamentare (in questo caso l’art. 22 del Regolamento comunale n. 87/2019) e gli elaborati grafici, dovrebbero prevalere le prescrizioni contenute nel Regolamento, e ciò, sia perché, come visto, le stesse costituiscono parte integrante e sostanziale del citato Regolamento, sia perché le prescrizioni contenute nell’elaborato grafico di cui alla Tavola 4/4 non sono altro che la riproduzione, in forma grafica, delle precise prescrizioni contenute nel parere prot. n. -OMISSIS- del 09 aprile 2019 della Soprintendente del Ministero per i beni e le attività culturali, ex art. 52 del T.U. 42/2004 (tant’è, che nella citata Tavola 4/4, allegata a pagina 42 del Regolamento 87/2019, si legge, a destra, che oggetto della Tavola 4/4 è l’individuazione di tipologie e aree soggette a occupazione di suolo pubblico adeguate alle prescrizioni del 26.04.2019 n. prot. 8816).
Né, infine, può condividersi quanto affermato dalla Società SA in merito alla mancanza di interesse, dell’odierno ricorrente, a far valere l’illegittimità del provvedimento impugnato, e ciò sia per la vicinanza delle attività in questione, con medesimo bacino di utenza, che insiste su -OMISSIS-, sia perché gli ombrelloni posizionati dalla RA e co s.r.l.s., come si evince dai rilievi fotografici depositati in giudizio, possono costituire una schermatura dell’area occupata dall’odierno ricorrente, interferendo con quest’ultimo, sia anche perché si è al cospetto di una vicenda in cui, per la posizione delle attività in questione, nel centro storico del Comune di -OMISSIS-, nelle vicinanze del Municipio e della chiesa di -OMISSIS-, si ravvisano specifiche esigenze di tutela dell’ambiente urbano e dei beni culturali, di qui anche le prescrizioni del Sopraintendente del Ministero per i beni e le attività culturali, ex art. 52 del T.U. 42/2004, che ha affermato, peraltro, nel citato parere prot. n. -OMISSIS-del 09 aprile 2019, che “Le aree da utilizzare per occupazione di suolo pubblico dovranno tendere all’armonia, al decoro, alla visibilità e alla traguardabilità dei luoghi, dei siti, dei monumenti, dell’insieme costruito e del paesaggio”.
Per quanto attiene, inoltre, all’asserita illegittimità dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico concessa per l’anno 2025, dal Comune di -OMISSIS- a favore dell’odierno ricorrente, paventata dalla -OMISSIS-., occorre osservare che, quanto asserito a tal riguardo dalla Società SA, non costituisce oggetto del presente giudizio, anche perché l’annunciato ricorso incidentale evocato dalla stessa SA nei suoi atti difensivi non risulta, da ultimo, essere stato presentato.
Per quanto sin qui affermato, dunque, deve dichiararsi, ex art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, del Comune di -OMISSIS- del 18 aprile 2025, qualificato dall’Amministrazione comunale quale proroga dell’Autorizzazione n. -OMISSIS- del 25 luglio 2024, con autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per l’anno 2025, a partire dal 18/04/2025 e fino al 17/11/2025, per mq. 60,00, richiesta dall’odierna società SA con nota prot. n. -OMISSIS- del 21 marzo 2025, nella parte in cui ha consentito l’occupazione de quo in aree diverse da quelle prescritte dal Sopraintendente del Ministero per i beni e le attività culturali, per -OMISSIS-, dal parere prot. n. -OMISSIS- del 09 aprile 2019 (anche richiamato dalla Tavola 4/4) e che costituisce, per espressa previsione contenuta a pagina 2 e a pagina 3 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico di spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali ed esercizi di vicinato, approvato dal Comune di -OMISSIS- con deliberazione n. 87 del 09 maggio 2019, parte integrante e sostanziale dello stesso Regolamento comunale n. 87/2019.
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, va accolta la domanda (originariamente di annullamento), ex 34 comma 3 c.p.a., di accertamento dell’illegittimità del provvedimento comunale impugnato ai fini risarcitori; nei sensi e nei limiti innanzi precisati.
4. Sussistono, nondimeno, i presupposti di legge, stante la peculiarità fattuale della controversia, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR RO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
AR IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IS | TR RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.