Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5591/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
-Seconda Sezione civile-
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in data 5.06.2025 nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison -Presidente-
Dott.ssa Tania Vettore -Giudice-
Dott. Carlo Azzolini -Giudice rel. ed est.- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5591/2021 R.G. promossa con ricorso depositato in data 14.07.2021 da
, Parte_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Calvani, presso il cui studio ha eletto domicilio;
-ricorrente- contro
, CP_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Erika Serena, presso il cui studio ha eletto domicilio;
-convenuto- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
in punto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 5.12.2024; per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO
(classe 1972, attualmente commessa part-time, già cameriera ai piani) e Parte_1
(classe 1969, impiegato presso la SME di San Donà di Piave) hanno contratto CP_1 matrimonio concordatario in data 26.05.1996 a Quarto d'Altino (doc. 2), dal quale sono nate le figlie
(il 20.09.2004) e (il 18.01.2009). Per_1 Per_2
Con ricorso ritualmente notificato, premesso che la convivenza col marito Parte_1 nella casa coniugale (di proprietà del suocero e concessa in comodato gratuito alla famiglia) era divenuta intollerabile a causa delle incomprensioni e dei contrasti emersi, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi. Quanto alle questioni accessorie, ha chiesto disporsi:
l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso di sé; l'assegnazione della casa familiare;
la previsione di un calendario di visite padre figlie a fine settimana alternati;
l'obbligo in capo al convenuto di corrisponderle un assegno mensile pari ad € 1.200 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (€ 600 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'obbligo in capo al pagina1 di 7
Con memoria difensiva si è costituito in giudizio il quale, aderendo alla CP_1 domanda sullo status, ha tuttavia chiesto al Tribunale di dichiararsi l'addebitabilità della separazione in capo alla ricorrente per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. In merito ha esposto: che dal settembre/ottobre 2020 aveva notato atteggiamenti anomali della moglie (utilizzo assiduo di Facebook - con post ambigui- e whatsapp;
uscite di sabato e domenica), la quale, a gennaio 2021, si era rifiutata di intraprendere un percorso di terapia di coppia;
che, tra dicembre 2020 e febbraio 2021, anche l'atteggiamento delle figlie era stato anomalo a causa dei messaggi loro inviati dalla madre così impropriamente coinvolgendole nel conflitto (ad esempio, tra i molti, nel messaggio del 26.01.2021 la madre scriveva alla figlia “Solo se ti chiede chi ti ha portato digli chi, altrimenti non dire Per_2 nulla”, emoticon con bacini, con precisazione “il PA intendo, solo se te lo chiede altrimenti muta”; nel messaggio del 29.02.2021 la madre scriveva alla figlia “non dire al PA che ho fatto tardi”; Per_2 nel messaggio del 19.12.2020 la madre scriveva ad “Angie dovremmo fare attenzione a come Per_1 parliamo che nn metta un microfono in casa-emoticon-”; nel messaggio del 20.06.2021 la madre chiedeva ad “se riesci mi devi fare un favore…se lascia il cellulare nero in camera mentre è in Per_1 bagno…. Riesci a vedere le sue chiamate? Se c'è scritto investigatore il PIN è 2905 o 2906” e, si badi bene, “faccette con bacini”; nel messaggio del 28.08.2021, mentre la madre era fuori con amici, diceva alla figlia “Io e l'altro non ci vediamo più…sono triste sinceramente e lui è un deficiente…Ecco”); che, successivamente, ricevuta notizia di atteggiamenti inequivocabili della maglie con un altro uomo, si era rivolto ad un investigatore privato dalla cui relazione era emerso il tradimento della moglie con tale
, suo ex compagno di scuola;
che il tradimento aveva provocato la crisi familiare. Persona_3
In ordine alle ulteriori questioni ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie minori a sé (in ragione della condotta diseducativa e pregiudizievole della ricorrente, la quale, oltre a denigrare la sua figura paterna agli occhi delle minori compromettendone il rapporto, le avrebbe manipolate, approfittando della loro lealtà per coinvolgerle a suo favore nella crisi coniugale, rendendole complici del tradimento mediante inganni, omissioni e bugie nei propri confronti), il loro collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la previsione di un calendario di visita madre-figlie, l'imposizione dell'obbligo, in capo alla madre, di corrispondergli un assegno mensile di € 400 a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, in caso di affidamento condiviso e collocamento della prole presso la madre, ha manifestato la disponibilità a corrispondere alla un assegno pari ad € 600 a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento delle figlie (€ 300 per ciascuna figlia), egli percependo -senza straordinari (non più possibili) e al netto di premi, rimborsi chilometrici- uno stipendio pari ad € 1.950 con cui far fronte al pagamento di un canone di locazione pari ad € 500/600 mensili e la moglie svolgendo due lavori, uno regolare di commessa (dopo aver terminato il lavoro di cameriera ai piani stagionale) ed uno irregolare presso l'esercizio di parrucchiere della madre.
Infine, il ha chiesto la condanna della al pagamento di una somma a suo favore a CP_1 Pt_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in ragione del tradimento subìto.
Fallito il tentativo di conciliazione presidenziale, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. il Presidente delegato, nell'autorizzare le parti a vivere separatamente, ha disposto l'affidamento condiviso di
( era divenuta nel frattempo maggiorenne) con collocamento prevalente presso la Per_2 Per_1
pagina2 di 7 residenza della madre cui ha assegnato la casa familiare, previsto un calendario di visita padre-figlia
(due pomeriggi la settimana, dalle ore 16 o da fine scuola alle ore 21, nonché a fine settimana alternati, dal venerdì, da fine scuola o dalle ore 16 alla domenica sera alle ore 21, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, una settimana durante le vacanze natalizie, con alternanza del periodo dal 24 a 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e imposto al Gobbo l'obbligo di corrispondere alla un assegno mensile di € 800 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Pt_1
(€ 400 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti si sono poi costituite nel giudizio di merito dinanzi al GI.
La ricorrente si è riportata alle conclusioni del ricorso introduttivo, sostenendo, in replica alla contestazione di infedeltà avversaria, che il rapporto affettivo era da tempo incrinato tanto da indurre il marito a manifestare pubblicamente la fine del matrimonio l'8.12.2020 davanti ai familiari e alle figlie e che la frequentazione con il (amico e vecchio compagno di scuola con cui si sarebbe confidata in Per_3 un momento di particolare difficoltà) non poteva costituire di per sé prova di un rapporto extraconiugale
(tanto più che la relazione investigativa prodotta dal marito aveva ad oggetto un periodo di osservazione assai successivo al manifestarsi della crisi nel dicembre 2020). Si è inoltre opposta tanto all'affidamento esclusivo tanto al collocamento delle figlie presso il padre, anche alla luce del fatto che il marito non potrebbe essere quasi mai a casa per ragioni di lavoro e non potrebbe occuparsi adeguatamente di loro.
Infine, ha evidenziato che la situazione reddituale del marito era assai migliore di quella dal medesimo dichiarata, egli avendo sempre percepito mensilmente ben più di € 3.300, mentre, grazie alla proroga del proprio contratto, la stessa percepiva circa € 1.100/1.200 al mese.
Anche il convenuto, costituendosi nel giudizio di merito, ha insistito nelle medesime conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. la causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti (i file audio prodotti dal convenuto sono stati invece dichiarati inammissibili dal GI in quanto prodotti tardivamente rispetto alle preclusioni istruttorie a prova diretta)
e l'espletamento della prova orale offerta in relazione ai capitoli ammessi. Il GI ha inoltre incaricato il
Servizio Sociale di San Donà di Piave di prendere in carico il nucleo familiare al fine di verificare la condizione della minore e di relazionare in ordine al miglior regime di affidamento e Per_2 collocamento.
All'esito i coniugi sono stati chiamati a precisare le conclusioni all'udienza del 5.12.2024, da parte del nuovo GI, subentrato al precedente nell'assegnazione del fascicolo.
Entrambe le parti hanno precisato in conformità agli atti introduttivi. Il convenuto non ha tuttavia riproposto la domanda di condanna della ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito che deve pertanto ritenersi rinunciata.
La causa passa ora in decisione al Collegio.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Tribunale, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di pagina3 di 7 disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie è senz'altro emersa la comune volontà dei coniugi di non considerarsi più marito e moglie. Il convenuto, inoltre, oltre ad associarsi alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, ha chiesto l'addebito a suo carico.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla Pt_1
Di seguito le questioni accessorie.
Addebito della separazione e domanda di mantenimento del coniuge debole.
La domanda del convenuto volta ad ottenere la declaratoria di addebitabilità della separazione a carico della ricorrente è fondata e va accolta.
Costituisce fatto pacifico tra le parti che la crisi coniugale sia intervenuta a dicembre 2020, allorquando, in particolare l'8.12.2020, il convenuto l'avrebbe resa palese nel corso di un pranzo alla presenza delle figlie e di altri familiari.
Il Gobbo ha individuato la causa della rottura coniugale nel tradimento della moglie con tale dopo aver notato, a cavallo di quel periodo, un atteggiamento anomalo della moglie, spesso Per_3 impegnata nell'utilizzo di social network e del cellulare. La circostanza relativa all'atteggiamento distante ha trovato senz'altro conferma nel post della d.d. 26.11.2020 allorquando la stessa, nell'ambito di una chat online con degli amici (tra i quali Pt_1 partecipava anche il , così scriveva riguardo al suo matrimonio “ho rivisto il filmino del Per_3 matrimonio però all'indietro! Mi sono emozionata tantissimo nella parte in cui gli tolgo l'anello nuziale e riconsegno mio marito a sua madre ed esco dalla chiesa camminando all'indietro stile Per_4
”(doc. 25). Il contenuto del messaggio appare eloquente nel descrivere, in modo irridente, il
[...] desiderio di porre al più presto fine al matrimonio.
Ora, indipendentemente da tale messaggio (come detto indicativo del sentimento della , Pt_1 sussistono elementi sufficienti per ritenere che la fine del rapporto coniugale debba attribuirsi alla relazione extraconiugale avviata dalla con il proprio a cavallo di quel periodo. Invero: Pt_1 Per_3
-in data 20.02.2020, ben prima del manifestarsi della crisi, la effettuava il seguente post: “A Pt_1 volte ti sembra di aver amato ma non era ciò che cercavi…Poi arriva qualcuno e ti stravolge il cuore e senti l'ossigeno quello vero vitale”
-in data 9.09.2020, ben prima dunque dell'inverno di quello stesso anno, lo stesso scriveva il Per_3 seguente post: “sei felice, ti senti amato anzi lo sei veramente [riferendosi alla compagna con cui stava all'epoca]…poi senza volerlo senza programmarlo senza cercarlo spunta un piccolo ed insignificante appunto su un diario..tra tanti nomi ne noti uno che ti fa tornare indietro di mille anni, ricordi…la contatti ti trovi per un caffè da questo momento non puoi evitare di pensare a questa persona, la cerchi Perso ti cerca… si crea un vortice ami una persona anzi ne ami Ti devi sentire in colpa per questo?”; la rispondeva “Ciò che ci rende felici non dovrebbe mai avere sensi di colpa, le emozioni i Pt_1 sentimenti non dovremmo mai reprimerli…perché non viverli? Nessuno è giudice di nessuno…la vita è una e dovremmo a volte essere un po' egoisti e pensare anche a ciò che ci rende felici”; tale scambio di messaggi già lascia evidentemente intendere l'inizio di un sentimento tra i due, i quali già avevano iniziato a frequentarsi e sentirsi, ancorché, fino all'estate 2020, la moglie si riferiva al marito chiamandolo “amore” (sul punto, testi e -fratelli del convenuto- CP_1 Testimone_1 nonché, soprattutto, la figlia;
Per_1
pagina4 di 7 -ancora, il sentito come testimone, ha dichiarato: “A gennaio 2021 quanto sono stato male che Per_3 abbiamo consumato rapporti sessuali presso la mia abitazione” con ciò confermando la tesi del CP_1 salvo poi, solo in un secondo momento correggersi, sostenendo: “Anzi, preciso, non si trattava del gennaio 2021 bensì del gennaio 2022. Non mi ricordo quando abbiamo avuto rapporti sessuali nel
2021, mi pare di ricordare nell'ottobre/novembre 2021. Ho detto gennaio 2021 quando stavo male, ma ora non ricordo se sono stato male nel gennaio 2021, o nel gennaio 2022 o nel gennaio 2023”; la correzione non appare attendibile posto che, improvvisamente, egli non riesce a riferire l'anno in cui sarebbe stato male nonostante si tratti di un periodo di tempo assai vicino. Ad ogni modo, per quanto qui rileva, il teste ha riferito che poi aveva effettivamente intrapreso una relazione sentimentale con la salvo poi non ricordare esattamente, ancora, quando avevano avuto rapporti sessuali nel corso Pt_1 del 2021, collocandoli poi nell'ottobre/novembre 2021;
-il 26.01.21 la scriveva così alla minore di 12 anni “solo se ti chiede chi ti ha portato Pt_1 Per_2 digli chi, altrimenti non dire nulla…il PA intendo altrimenti muta” con relativi emoticon con bacini, risponde “sì”; ancora, in data 29.2.2021 la madre scriveva alla figlia “non dire al PA che ho Per_2 fatto tardi”;
-con un messaggio whatsapp del 19.12 2020 scriveva alla figlia “Angie dovremmo fare Per_1 attenzione a come parliamo che non metta un microfono in casa”; con un altro del 22.01.2021 “Per nessuna ragione al mondo devi dire al PA che so i PIN dei suoi cellulari” e la figlia risponde “sì mamma lo so, mica so stupida”;
-ancora, con un messaggio del 28.08.2021 la scriveva alla figlia “io e l'altro non ci vediamo Pt_1 più…sono triste sinceramente e lui è un deficiente.. ecco” (con chiaro riferimento al . Per_3
Da tali elementi si evince una strettissima correlazione temporale tra la fine del rapporto coniugale e l'inizio della relazione sentimentale tra la e il (relazione ammessa dalla Pt_1 Per_3
e confermata dallo stesso al punto che si deve ritenere ragionevolmente sussistente una Pt_1 Per_3 relazione eziologica tra i due eventi. Non si spiegherebbe altrimenti il coinvolgimento delle figlie da parte della madre per cercare di non far scoprire al marito i suoi spostamenti o per prevenire i suoi sospetti mediante la consultazione del cellulare;
nemmeno si spiegherebbero i post del e della Per_3
inequivocabilmente indicativi di un legame sentimentale, prodotti in giudizio dal Pt_1 CP_1
Va dunque dichiarata l'addebitabilità della separazione a carico della Pt_1
Ciò comporta, quale effetto automatico, il rigetto della domanda di mantenimento avanzata da quest'ultima a carico del marito.
Affidamento e collocamento della figlia minore . Per_2
Stante il raggiungimento della maggiore età da parte di nel corso del giudizio, il Per_1
Tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine al regimento di affidamento e collocamento esclusivamente in relazione a in questo momento, sedicenne. Per_2
Giova ricordare che, in forza dei provvedimenti provvisori assunti dal Presidente delegato, la minore è stata affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la residenza della madre nella casa familiare.
Nel corso del giudizio di merito non sono emersi particolari ragioni di pregiudizio per la minore derivanti da tale regime di affidamento e collocamento. Nemmeno il le ha descritte né tanto CP_1 meno provate.
E' bensì vero che, come correttamente sostenuto dal è risultato del tutto inopportuno e CP_1 diseducativo il coinvolgimento della figlia da parte della nel conflitto col marito Per_2 Pt_1 mediante l'invio dei messaggi sopra riportati. Tuttavia, tale elemento, seppur deprecabile, non appare pagina5 di 7 indicativo, di per sé solo considerato, di una scarsa adeguatezza della madre ad assumere il proprio ruolo genitoriale atteso: che la madre ha ammesso il proprio errore sul punto già in sede presidenziale;
che così come la sorella, ha costituito un legame assai forte e consolidato con la madre (la Per_2 circostanza è pacifica); che la stessa ha ormai 16 anni, dunque è una “grande minore” capace di una propria autodeterminazione cosicché un limitazione all'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla madre non comporterebbe una significativa alterazione delle sue abitudini di vita, quantomeno nell'attività ordinaria;
che la minore non ha evidenziato una condizione di malessere psicofisico derivante dall'affidamento condiviso (i genitori non hanno mai sollevato conflitti in relazione alle decisioni di maggior interesse per la vita della minore).
Non vi sono dunque ragioni per derogare al regime di affidamento condiviso della minore.
Né, per altro verso, sussistono ragioni per disporre il collocamento prevalente di presso Per_2 la residenza paterna. Invero, indipendentemente dalle cause (in ordine alle quali i coniugi hanno prospettazioni diverse), occorre prendere atto che il rapporto padre-figlia non risulta pacificamente non facile, tanto che lo stesso ne lamenta la distanza. In ragione di tale elemento nonché CP_1 dell'esigenza di adeguarsi al principio di continuità e dell'esigenza di mantenere la convivenza tra sorelle ( vive infatti presso la madre), appare opportuno confermare il collocamento prevalente Per_1 della minore presso la residenza materna.
Appare altresì opportuno confermare l'attuale regime di visita padre-figlia ovvero: due pomeriggi la settimana, dalle ore 16 o da fine scuola alle ore 21, nonché a fine settimana alternati, dal venerdì, da fine scuola o dalle ore 16 alla domenica sera alle ore 21, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, una settimana durante le vacanze natalizie, con alternanza del periodo dal 24 a 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Assegnazione casa familiare.
La casa familiare (di proprietà del padre del e concessa in comodato gratuito alla CP_1 famiglia) dev'essere conseguentemente assegnata alla per ivi dimorare con la prole minore. Pt_1
Mantenimento della prole.
Considerato che rispetto all'epoca dell'assunzione dei provvedimenti provvisori non risultano intervenute significative sopravvenienze rispetto all'equilibrio economico delle parti né risulta che la figlia maggiorenne abbia raggiunto l'autosufficienza economica, il Collegio ritiene che a Per_1 carico del padre debba essere imposto, in continuità a quanto previsto con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., l'obbligo di corrispondere alla madre, dalla data della domanda, un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della prole minore nella misura di € 800 (€ 400 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione secondo gli indici Istat a decorrere dal novembre 2022, e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale.
Invero, mentre la ricorrente risulta tuttora occupata come commessa part time con stipendio mensile di € 1.200 circa (con cui, allo stato, deve far fronte, oltre al proprio sostentamento, unicamente al pagamento delle utenze della casa familiare e alle relative spese), il convenuto, per un verso, ha dichiarato di vivere ancora presso la casa del padre (non essendo dunque gravato di oneri abitativi - canoni di locazione o rate di mutuo-), mentre, per altro verso, non ha adeguatamente dimostrato, mediante produzione delle buste paga, di aver ridotto gli straordinari e/o di essersi visto privare di benefit o premi rispetto alla paga base di € 1.900 cosicché vi è ragione per ritenere che il suo reddito mensile, considerati gli straordinari e i premi, continui ad essere, come accertato dal Presidente delegato, pari ad € 3.000/3.500 circa (segnatamente, nei periodi di imposta 2018-2020, il suo reddito pagina6 di 7 mensile netto era pari, rispettivamente, ad € 2.996, € 3.475 ed € 3.426).
Spese di lite.
In ragione della soccombenza reciproca sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, II sezione civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni altra deduzione o eccezione, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- Dichiara la separazione addebitabile alla ricorrente Parte_1
- Dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_2
- Dispone il collocamento prevalente di presso la residenza materna;
Per_2
- Dispone che l'esercizio del diritto di visita del padre con minore avvenga CP_1 Per_2 secondo le modalità descritte in parte motiva;
- Assegna la casa familiare alla madre affinché vi abiti con la prole;
Parte_1
- Impone al padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla domanda, un assegno di € 800 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole (€ 400 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione secondo indici Istat, e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia d.d.
20.09.2019;
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Carlo Azzolini
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison
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