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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Il Ricorrente Difende Se Stesso -
Difeso da Difensore1 CF.Difensore1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre N 6 74123 Taranto TA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente1 P.IVA1
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Resistente2 - P.IVA2
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO PAGAM n. 10620249009404873000 CONTRIBUTO 630 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1794/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
il ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 10620249009404873000 in epigrafe indicato, con il quale è stato richiesto il pagamento di contributi consortili in favore del già Resistente1 in relazione all'anno 2023 per Euro 567,00.
Ha eccepito:
1 e 2-Insussistenza dei presupposti impositivi ,segnatamente la insussistenza di un vantaggio specifico tratto da opere consortili in favore dei fondi di proprietà di esso ricorrente.
3-Il difetto di motivazione Resistente2Si sono costituiti in giudizio il (subentrato al Consorzio Resistente1 ) e la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità e la correttezza del proprio rispettivo operato.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine logico-giuridico:
-L'atto impugnato (peraltro, secondo quanto evidenziato da ADER, preceduto da cartella notificata il 02.04.2024) reca la precisa indicazione di natura , periodo di riferimento ed entità del tributo, sì dare garantire al contribuente ampia difesa.
-Vale premettere che :
° L'art. 2 della Legge Regionale 03.02.2017 n. 1, ha disposto la soppressione dei Consorzio_1 Consorzio_2 , Resistente1 e Consorzio3, a questi sostituendo il CResistente2
.
° La operatività del suddetto nuovo previsto Consorzio non è stata immediata , bensì subordinata ad una serie di adempimenti previsti dalla stessa Legge.
-Allorchè operativo Il Resistente2 è subentrato ai soppressi Consorzi Consorzio_1, Consorzio_2 i , Resistente1 e Consorzio3, in tutti i rapporti attivi e passivi, con conseguente legittimazione al recupero dei contributi già a questi ultimi a suo tempo spettanti.
Tanto premesso: Secondo costante giurisprudenza del giudice di legittimità (cfr., ex multis, da ultimo, Cass. n. 11723 del 05.05.2025, n. 904 del 14.01.2025) :
° I contributi consortili costituiscono oneri reali , giusta l'art. 21 RD n. 215/1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali ed indiretti (cfr. Cass. 12.11.2014 n. 24066) , che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire la assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato , per scelta personale o per situazioni particolari , l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. 20.11.2015 n. 23815).
° L'adozione del Piano di Classifica (nella specie il Piano di Classifica è stato adottato dal Consorzio precedente il subentro ed approvato dalla competente autorità ) ingenera una presunzione di vantaggiosità della attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento: solo qualora il Piano di Classifica sia stato specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cc, mentre, qualora (come nella fattispecie concreta) non vi sia stata impugnativa specifica del Piano di Classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 23.04.2020 n. 8079).
Ciò posto, questo Giudice ritiene che il contribuente non abbia qui idoneamente assolto la prefata prova contraria, laddove ha prodotto in atti relazione di consulenza, a firma del Dott. Agr. Nominativo1 per conto del Comune di Grottaglie, datata, 28.12.2018, quindi anteriore di alcuni anni rispetto alla annualità qui in contestazione e, pertanto, inidonea ad attestare lo stato dei luoghi in quest'ultima.
Per quanto innanzi questo Giudice, allo stato degli atti , rigetta il ricorso.
Spese del giudizio comunque compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale ancora in materia esistente.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Taranto , Sezione Seconda , Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Il Ricorrente Difende Se Stesso -
Difeso da Difensore1 CF.Difensore1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre N 6 74123 Taranto TA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente1 P.IVA1
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Resistente2 - P.IVA2
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO PAGAM n. 10620249009404873000 CONTRIBUTO 630 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1794/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
il ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 10620249009404873000 in epigrafe indicato, con il quale è stato richiesto il pagamento di contributi consortili in favore del già Resistente1 in relazione all'anno 2023 per Euro 567,00.
Ha eccepito:
1 e 2-Insussistenza dei presupposti impositivi ,segnatamente la insussistenza di un vantaggio specifico tratto da opere consortili in favore dei fondi di proprietà di esso ricorrente.
3-Il difetto di motivazione Resistente2Si sono costituiti in giudizio il (subentrato al Consorzio Resistente1 ) e la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità e la correttezza del proprio rispettivo operato.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine logico-giuridico:
-L'atto impugnato (peraltro, secondo quanto evidenziato da ADER, preceduto da cartella notificata il 02.04.2024) reca la precisa indicazione di natura , periodo di riferimento ed entità del tributo, sì dare garantire al contribuente ampia difesa.
-Vale premettere che :
° L'art. 2 della Legge Regionale 03.02.2017 n. 1, ha disposto la soppressione dei Consorzio_1 Consorzio_2 , Resistente1 e Consorzio3, a questi sostituendo il CResistente2
.
° La operatività del suddetto nuovo previsto Consorzio non è stata immediata , bensì subordinata ad una serie di adempimenti previsti dalla stessa Legge.
-Allorchè operativo Il Resistente2 è subentrato ai soppressi Consorzi Consorzio_1, Consorzio_2 i , Resistente1 e Consorzio3, in tutti i rapporti attivi e passivi, con conseguente legittimazione al recupero dei contributi già a questi ultimi a suo tempo spettanti.
Tanto premesso: Secondo costante giurisprudenza del giudice di legittimità (cfr., ex multis, da ultimo, Cass. n. 11723 del 05.05.2025, n. 904 del 14.01.2025) :
° I contributi consortili costituiscono oneri reali , giusta l'art. 21 RD n. 215/1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali ed indiretti (cfr. Cass. 12.11.2014 n. 24066) , che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire la assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato , per scelta personale o per situazioni particolari , l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. 20.11.2015 n. 23815).
° L'adozione del Piano di Classifica (nella specie il Piano di Classifica è stato adottato dal Consorzio precedente il subentro ed approvato dalla competente autorità ) ingenera una presunzione di vantaggiosità della attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento: solo qualora il Piano di Classifica sia stato specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cc, mentre, qualora (come nella fattispecie concreta) non vi sia stata impugnativa specifica del Piano di Classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 23.04.2020 n. 8079).
Ciò posto, questo Giudice ritiene che il contribuente non abbia qui idoneamente assolto la prefata prova contraria, laddove ha prodotto in atti relazione di consulenza, a firma del Dott. Agr. Nominativo1 per conto del Comune di Grottaglie, datata, 28.12.2018, quindi anteriore di alcuni anni rispetto alla annualità qui in contestazione e, pertanto, inidonea ad attestare lo stato dei luoghi in quest'ultima.
Per quanto innanzi questo Giudice, allo stato degli atti , rigetta il ricorso.
Spese del giudizio comunque compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale ancora in materia esistente.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Taranto , Sezione Seconda , Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)