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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/07/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5454/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 08/07/2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. FRANCESCHETTI MICHELINA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]del Massico CP_1
(CE) alla via Vico Fiori;
RESISTENTE-CONTUMACE NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI Come da udienza dell'08/07/25: L'avv.to Franceschetti chiede decidere la causa con rinuncia ai termini
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni statuite con la sentenza del 07/08/2017 dall'intestato Tribunale e che dal matrimonio è nato una figlia Per_1 nata il [...]), ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il 23/05/2001 a Vitulazio;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con l' importo mensile di € 300,00 da corrispondere direttamente alla figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1 porre a carico di parte resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'importo di € 200,00 a titolo di assegno divorzile;
vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza dell'08/07/25, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Giudice delegato del Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori, in particolare ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati;
ha revocato l'assegno di mantenimento a carico del resistente per il contributo al mantenimento della figlia e rimesso la causa al collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita. La domanda è fondata e va pertanto accolta Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. marzo 1987 n. 74, l. 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi interrotta. La domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile va respinta. La recente giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: La natura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione risulta essere differente rispetto a quella dell'assegno divorzile. Difatti, l'assegno di mantenimento presuppone la permanenza del vincolo coniugale, determinandosi una sospensione dei soli doveri “personali” del matrimonio (quali quello di convivenza, di fedeltà e di collaborazione) e la permanenza di quelli di natura economica al fine di garantire al coniuge più debole le stesse condizioni di vita godute nel corso del matrimonio. L'assegno divorzile, invece, a seguito del superamento della concezione «patrimonialistica» del matrimonio (Cfr. Cass.civ. n.11504/2017), assolve una funzione perequativa-assistenziale, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che permette la determinazione di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive e fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e dell'apporto fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio familiare degli ex coniugi (Cfr. Cass. civ. 18287/2018); Orbene, nella fattispecie in esame la RICORRENTE non ha provato i presupposti per la previsione dell'assegno in suo favore. Non ha provato, in particolare, la disparità reddituale, nè l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni obiettive. In sede di comparizione ha dichiarato di percepire l'assegno di invalidità di circa 300 euro e che il resistente è privo di reddito. Inoltre, non ha provato l'effettivo contributo apportato alla formazione del patrimonio familiare, limitandosi ad asserzioni generiche. Sulla scorta di queste argomentazioni la domanda va rigettata.
Per quanto concerne il mantenimento della figlia giova rammentare che la recentissima Per_1 sentenza n. 17183/2020 ha richiamato il principio di autoresponsabilità dei figli evidenziando che una volta raggiunta l'età matura cessa ipso facto il diritto al mantenimento che “può” essere riconosciuto solo nel caso in cui il titolare del diritto provi il permanere dell'obbligo a carico dei genitori.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori". Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. Civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) l'onere probatorio ex. art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato : “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”. Nel caso in esame tale prova non è stata fornita, anzi la ricorrente ha dichiarato che la figlia si è sposata, lavora e studia. Per_1
Ne consegue che va revocato l'assegno per il contributo al mantenimento della figlia Per_1 vista la raggiunta indipendenza economica. Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti;
b) rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile;
c) rigetta la domanda di mantenimento per la figlia Per_1
d) nulla per le spese di giudizio;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VITULAZIO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 16/09/2001). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 10/07/25 IL PRESIDENTE Dott.ssa Giovanna Caso
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5454/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 08/07/2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. FRANCESCHETTI MICHELINA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]del Massico CP_1
(CE) alla via Vico Fiori;
RESISTENTE-CONTUMACE NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI Come da udienza dell'08/07/25: L'avv.to Franceschetti chiede decidere la causa con rinuncia ai termini
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni statuite con la sentenza del 07/08/2017 dall'intestato Tribunale e che dal matrimonio è nato una figlia Per_1 nata il [...]), ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il 23/05/2001 a Vitulazio;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con l' importo mensile di € 300,00 da corrispondere direttamente alla figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1 porre a carico di parte resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'importo di € 200,00 a titolo di assegno divorzile;
vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza dell'08/07/25, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Giudice delegato del Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori, in particolare ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati;
ha revocato l'assegno di mantenimento a carico del resistente per il contributo al mantenimento della figlia e rimesso la causa al collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita. La domanda è fondata e va pertanto accolta Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. marzo 1987 n. 74, l. 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi interrotta. La domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile va respinta. La recente giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: La natura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione risulta essere differente rispetto a quella dell'assegno divorzile. Difatti, l'assegno di mantenimento presuppone la permanenza del vincolo coniugale, determinandosi una sospensione dei soli doveri “personali” del matrimonio (quali quello di convivenza, di fedeltà e di collaborazione) e la permanenza di quelli di natura economica al fine di garantire al coniuge più debole le stesse condizioni di vita godute nel corso del matrimonio. L'assegno divorzile, invece, a seguito del superamento della concezione «patrimonialistica» del matrimonio (Cfr. Cass.civ. n.11504/2017), assolve una funzione perequativa-assistenziale, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che permette la determinazione di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive e fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e dell'apporto fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio familiare degli ex coniugi (Cfr. Cass. civ. 18287/2018); Orbene, nella fattispecie in esame la RICORRENTE non ha provato i presupposti per la previsione dell'assegno in suo favore. Non ha provato, in particolare, la disparità reddituale, nè l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni obiettive. In sede di comparizione ha dichiarato di percepire l'assegno di invalidità di circa 300 euro e che il resistente è privo di reddito. Inoltre, non ha provato l'effettivo contributo apportato alla formazione del patrimonio familiare, limitandosi ad asserzioni generiche. Sulla scorta di queste argomentazioni la domanda va rigettata.
Per quanto concerne il mantenimento della figlia giova rammentare che la recentissima Per_1 sentenza n. 17183/2020 ha richiamato il principio di autoresponsabilità dei figli evidenziando che una volta raggiunta l'età matura cessa ipso facto il diritto al mantenimento che “può” essere riconosciuto solo nel caso in cui il titolare del diritto provi il permanere dell'obbligo a carico dei genitori.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori". Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. Civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) l'onere probatorio ex. art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato : “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”. Nel caso in esame tale prova non è stata fornita, anzi la ricorrente ha dichiarato che la figlia si è sposata, lavora e studia. Per_1
Ne consegue che va revocato l'assegno per il contributo al mantenimento della figlia Per_1 vista la raggiunta indipendenza economica. Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti;
b) rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile;
c) rigetta la domanda di mantenimento per la figlia Per_1
d) nulla per le spese di giudizio;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VITULAZIO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 16/09/2001). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 10/07/25 IL PRESIDENTE Dott.ssa Giovanna Caso