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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/05/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n.211/2024 R.L.
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa n.211/2024 R.L.
________________
Oggi 21/05/2025 innanzi al giudice dott. Paolo Ancora sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv.Ventura; per la parte resistente nessuno è comparso.
L'avv. Ventura discute oralmente la causa ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura del seguente dispositivo di sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora;
nella causa civile in materia di lavoro e/o previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n.211/2024 R.L. promossa da
Parte_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
-resistente– ha pronunziato il seguente dispositivo di sentenza
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che esclusivamente le assenze relative al periodo dal 22.6.2012 al
6.7.2012 sono da qualificarsi quali “assenze per grave patologia” ai sensi dell'art. 17 c. 9 del CCNL applicabile, con condanna del convenuto a porre in essere ogni attività richiesta dalle CP_1
conseguenze di legge e di contratto che da tale accertamento discendono;
b) condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente il
20% delle spese di lite pari ad € 421,80 per compensi professionali, oltre accessori;
compensa integralmente per il
2 resto.
c) termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Trieste in data 21/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa n.211/2024 R.L.
________________
Oggi 21/05/2025 innanzi al giudice dott. Paolo Ancora sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv.Ventura; per la parte resistente nessuno è comparso.
L'avv. Ventura discute oralmente la causa ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura del seguente dispositivo di sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora;
nella causa civile in materia di lavoro e/o previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n.211/2024 R.L. promossa da
Parte_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
-resistente– ha pronunziato il seguente dispositivo di sentenza
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che esclusivamente le assenze relative al periodo dal 22.6.2012 al
6.7.2012 sono da qualificarsi quali “assenze per grave patologia” ai sensi dell'art. 17 c. 9 del CCNL applicabile, con condanna del convenuto a porre in essere ogni attività richiesta dalle CP_1
conseguenze di legge e di contratto che da tale accertamento discendono;
b) condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente il
20% delle spese di lite pari ad € 421,80 per compensi professionali, oltre accessori;
compensa integralmente per il
2 resto.
c) termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Trieste in data 21/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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