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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11333 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 24367/2020 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Ferulli, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo De Marco, come da procura in atti;
CP_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.5.2020 la ricorrente, premesso: di avere contratto matrimonio con il resistente Per_ dalla cui unione era nata una figlia ( , in data 18.3.2012); di avere ottenuto la sentenza di separazione il
26.3.2019 (in atti e passata in giudicato); che con detta sentenza era stata limitata la responsabilità genitoriale delle parti e nominato un tutore alla figlia minore, rimettendo ai genitori le decisioni di ordinaria amministrazione e disponendo il collocamento della bambina presso la madre, disciplinando il diritto di visita del padre come meglio indicato nella detta sentenza e determinando, infine, un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il marito continuava ad essere oppositivo e provocatorio anche nei riguardi del tutore (da un lato opponendosi alle decisioni che riguardavano la minore e dall'altro disinteressandosi della stessa anche sotto il profilo economico), sottolineando i precedenti penali e le pendenze del marito;
che il tutore, nella persona fisica del delegato del Sindaco di Roma nominato tutore, aveva rimesso l'incarico e che la minore si trovava sottoposta alle decisioni della sola ricorrente, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito a carico del marito, l'affidamento esclusivo della figlia minore, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso, con conferma anche dell'assegno di mantenimento a carico del resistente per la figlia pari ad euro 350,00 mensili (in via definitiva somma indicata in euro 400,00 mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate nel ricorso ed oltre all'ammonimento ex art. 709ter c.p.c. al resistente al rispetto dei provvedimenti relativi all'affidamento e mantenimento della minore, con limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale del resistente. In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente non reiterava la domanda di limitazione o sospensione detta e chiedeva, in via subordinata, l'affidamento condiviso.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione come sopra indicate.
Successivamente si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio , deduceva che aveva sempre cercato di contribuire economicamente secondo le sue scarse possibilità e con l'aiuto dei suoi familiari, finchè ci era riuscito, comunque recentemente avendo saldato i suoi debiti, che la madre era sempre stata ostativa al rapporto padre-figlia, e chiedeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, il suo collocamento presso la madre ed il diritto di visita per il padre come meglio indicato nella comparsa di costituzione, nonchè di poter corrispondere per la figlia la somma di euro 500,00 mensili comprensiva anche delle spese straordinarie. In sede di precisazione delle conclusioni il resistente chiedeva di corrispondere euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che nel corso del giudizio è già stata emessa sentenza sullo status.
Deve, invece, dichiararsi inammissibile la domanda di addebito svolta dalla istituto non previsto Parte_1 nel giudizio di divorzio.
In ordine, poi, alle determinazioni relative alla figlia minore, si osserva che il tutore relazionava con nota dell'8.1.2025, deducendo che la ragazza, ad oggi tredicenne, non ha difficoltà a livello scolastico o di interazioni sociali con gli insegnanti ed i suoi compagni di classe, che nel 2024, dopo circa due anni, aveva deciso di interrompere il percorso di psicoterapia, che la ragazza è legata ad entrambi i genitori, dei quali riconosce le rispettive fragilità e competenze, cercando di differenziarsi da loro per costruire una sua identità, riuscendo a raggiungere un discreto equilibrio nel gestire la situazione familiare, dandosi atto che anche i genitori pareva avessero trovato una dinamica soddisfacente nel gestire la figlia, senza ricorrere al tutore negli ultimi tempi.
A ciò va aggiunto che le parti, anche nelle memorie conclusionali, davano atto di un netto miglioramento dei rapporti tra loro nella gestione della figlia.
Ritiene, ciò premesso, questo Collegio che possa essere revocato il provvedimento assunto ex art. 333 c.c. in sede di separazione e confermato con l'ordinanza presidenziale, nonché quella di nomina del tutore, e determinato l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre (come anche richiesto da entrambe le parti), genitore con il quale la ragazza ha sempre vissuto, con conferma, allo stato, del diritto di visita per il padre come vigente, considerato che ad oggi le dinamiche familiari, con le dette modalità di frequentazione padre-figlia, si sono dimostrate del tutto idonee a tutelare da un lato la stabilità della ragazza e, dall'altro lato, il rapporto con il genitore non convivente, considerato anche quanto relazionato dal tutore.
Ritiene questo Collegio, tuttavia, di dover disporre il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali per anni due, mandando agli stessi per comunicare al P.M. eventuali condotte delle parti pregiudizievoli per la figlia.
Si ritiene, poi, di dover invitare le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Non si ritiene, ancora, che sussistano gli estremi per l'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente ex art 709ter c.p.c.. Quanto all'aspetto economico, deve osservarsi quanto segue:
la risulta lavorare per una società, con un reddito pari ad euro 1.540,00 circa mensili per 13 Parte_1 mensilità, vive in un immobile di sua proprietà, per il quale paga un mutuo di euro 610,00 mensili, unitamente alla figlia minore ed alla figlia avuta da altra relazione (il padre di quest'ultima le versa euro
350,00 mensili per il suo mantenimento), percependo anche una indennità Inps di circa euro 500,00 mensili
(cfr. buste paga e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti);
il isulta svolgere attività lavorativa presso una società, per quanto dedotto e provato dal CU 2021, CP_1 in atti, senza che la successiva deduzione di non avere redditi da lavoro sia stata documentata;
né lo stesso negli anni del presente giudizio ha dedotto e provato quali siano state e siano allo stato le sue fonti di sostentamento.
Ciò premesso, e quanto all'assegno di mantenimento per la figlia, si ritiene di determinare, a decorrere dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento a carico del er la figlia pari ad euro 400,00 CP_1 mensili, oltre Istat (da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla , oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie per la minore di cui al protocollo di questo Tribunale.
Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale soccombenza reciproca, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-revoca il provvedimento emesso ex art. 333 c.c. e la nomina del tutore della figlia minore;
- manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva;
- determina, a decorrere dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento a carico del er la CP_1 figlia pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat (da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla , Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore di cui al protocollo di questo Tribunale;
-spese di lite compensate.
Si comunichi anche al tutore della minore (Sindaco di Roma) ed ai Servizi Sociali.
Così deciso in Roma, 14.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 24367/2020 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Ferulli, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo De Marco, come da procura in atti;
CP_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.5.2020 la ricorrente, premesso: di avere contratto matrimonio con il resistente Per_ dalla cui unione era nata una figlia ( , in data 18.3.2012); di avere ottenuto la sentenza di separazione il
26.3.2019 (in atti e passata in giudicato); che con detta sentenza era stata limitata la responsabilità genitoriale delle parti e nominato un tutore alla figlia minore, rimettendo ai genitori le decisioni di ordinaria amministrazione e disponendo il collocamento della bambina presso la madre, disciplinando il diritto di visita del padre come meglio indicato nella detta sentenza e determinando, infine, un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il marito continuava ad essere oppositivo e provocatorio anche nei riguardi del tutore (da un lato opponendosi alle decisioni che riguardavano la minore e dall'altro disinteressandosi della stessa anche sotto il profilo economico), sottolineando i precedenti penali e le pendenze del marito;
che il tutore, nella persona fisica del delegato del Sindaco di Roma nominato tutore, aveva rimesso l'incarico e che la minore si trovava sottoposta alle decisioni della sola ricorrente, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito a carico del marito, l'affidamento esclusivo della figlia minore, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso, con conferma anche dell'assegno di mantenimento a carico del resistente per la figlia pari ad euro 350,00 mensili (in via definitiva somma indicata in euro 400,00 mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate nel ricorso ed oltre all'ammonimento ex art. 709ter c.p.c. al resistente al rispetto dei provvedimenti relativi all'affidamento e mantenimento della minore, con limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale del resistente. In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente non reiterava la domanda di limitazione o sospensione detta e chiedeva, in via subordinata, l'affidamento condiviso.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione come sopra indicate.
Successivamente si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio , deduceva che aveva sempre cercato di contribuire economicamente secondo le sue scarse possibilità e con l'aiuto dei suoi familiari, finchè ci era riuscito, comunque recentemente avendo saldato i suoi debiti, che la madre era sempre stata ostativa al rapporto padre-figlia, e chiedeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, il suo collocamento presso la madre ed il diritto di visita per il padre come meglio indicato nella comparsa di costituzione, nonchè di poter corrispondere per la figlia la somma di euro 500,00 mensili comprensiva anche delle spese straordinarie. In sede di precisazione delle conclusioni il resistente chiedeva di corrispondere euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che nel corso del giudizio è già stata emessa sentenza sullo status.
Deve, invece, dichiararsi inammissibile la domanda di addebito svolta dalla istituto non previsto Parte_1 nel giudizio di divorzio.
In ordine, poi, alle determinazioni relative alla figlia minore, si osserva che il tutore relazionava con nota dell'8.1.2025, deducendo che la ragazza, ad oggi tredicenne, non ha difficoltà a livello scolastico o di interazioni sociali con gli insegnanti ed i suoi compagni di classe, che nel 2024, dopo circa due anni, aveva deciso di interrompere il percorso di psicoterapia, che la ragazza è legata ad entrambi i genitori, dei quali riconosce le rispettive fragilità e competenze, cercando di differenziarsi da loro per costruire una sua identità, riuscendo a raggiungere un discreto equilibrio nel gestire la situazione familiare, dandosi atto che anche i genitori pareva avessero trovato una dinamica soddisfacente nel gestire la figlia, senza ricorrere al tutore negli ultimi tempi.
A ciò va aggiunto che le parti, anche nelle memorie conclusionali, davano atto di un netto miglioramento dei rapporti tra loro nella gestione della figlia.
Ritiene, ciò premesso, questo Collegio che possa essere revocato il provvedimento assunto ex art. 333 c.c. in sede di separazione e confermato con l'ordinanza presidenziale, nonché quella di nomina del tutore, e determinato l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre (come anche richiesto da entrambe le parti), genitore con il quale la ragazza ha sempre vissuto, con conferma, allo stato, del diritto di visita per il padre come vigente, considerato che ad oggi le dinamiche familiari, con le dette modalità di frequentazione padre-figlia, si sono dimostrate del tutto idonee a tutelare da un lato la stabilità della ragazza e, dall'altro lato, il rapporto con il genitore non convivente, considerato anche quanto relazionato dal tutore.
Ritiene questo Collegio, tuttavia, di dover disporre il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali per anni due, mandando agli stessi per comunicare al P.M. eventuali condotte delle parti pregiudizievoli per la figlia.
Si ritiene, poi, di dover invitare le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Non si ritiene, ancora, che sussistano gli estremi per l'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente ex art 709ter c.p.c.. Quanto all'aspetto economico, deve osservarsi quanto segue:
la risulta lavorare per una società, con un reddito pari ad euro 1.540,00 circa mensili per 13 Parte_1 mensilità, vive in un immobile di sua proprietà, per il quale paga un mutuo di euro 610,00 mensili, unitamente alla figlia minore ed alla figlia avuta da altra relazione (il padre di quest'ultima le versa euro
350,00 mensili per il suo mantenimento), percependo anche una indennità Inps di circa euro 500,00 mensili
(cfr. buste paga e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti);
il isulta svolgere attività lavorativa presso una società, per quanto dedotto e provato dal CU 2021, CP_1 in atti, senza che la successiva deduzione di non avere redditi da lavoro sia stata documentata;
né lo stesso negli anni del presente giudizio ha dedotto e provato quali siano state e siano allo stato le sue fonti di sostentamento.
Ciò premesso, e quanto all'assegno di mantenimento per la figlia, si ritiene di determinare, a decorrere dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento a carico del er la figlia pari ad euro 400,00 CP_1 mensili, oltre Istat (da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla , oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie per la minore di cui al protocollo di questo Tribunale.
Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale soccombenza reciproca, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-revoca il provvedimento emesso ex art. 333 c.c. e la nomina del tutore della figlia minore;
- manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva;
- determina, a decorrere dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento a carico del er la CP_1 figlia pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat (da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla , Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore di cui al protocollo di questo Tribunale;
-spese di lite compensate.
Si comunichi anche al tutore della minore (Sindaco di Roma) ed ai Servizi Sociali.
Così deciso in Roma, 14.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi