Decreto cautelare 30 maggio 2025
Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/12/2025, n. 10062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10062 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10062/2025REG.PROV.COLL.
N. 04372/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4372 del 2025, proposto da
Capitolina Servizi Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Edoardo Maglio e Alessandro Bovari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo Ufficio delle Dogane Pescara, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo Ufficio delle Dogane Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, n. 176/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale per gli Uffici delle Dogane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la Cons. RU NI e udito per la parte appellante l’avvocato Alessandro Bovari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante chiede la riforma della sentenza del Tar dell’Abruzzo n. 176/2025 con la quale sono stati rigettati il ricorso principale e i motivi aggiunti dalla medesima proposti in primo grado ai fini dell’annullamento dei seguenti atti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
(i) il provvedimento dell’Ufficio delle Dogane di Pescara concernenti la revoca, per sopravvenuta incompetenza territoriale, delle due autorizzazioni rilasciate quale soggetto obbligato al pagamento dell’accisa per la vendita di gas naturale ed energia elettrica ai consumatori finali ai sensi dell’art. 26 e dell’art. 53 del D.Lgs. 504/95, a seguito del trasferimento della sede legale da ST (CH) a Roma;
(ii) il provvedimento assunto in corso di causa dall’Ufficio delle Dogane di Roma 1 di rigetto dell’istanza di rilascio di nuove autorizzazioni (“codici accisa”) in ragione della ritenuta inaffidabilità della società sotto il profilo tributario.
2. Qui di seguito si riportano in sintesi i fatti che precedono il presente giudizio.
La società Capitolina Servizi Energia S.r.l., originariamente denominata Mag. Servizi Energia S.r.l., con sede legale a ST (CH), nel 2021 veniva autorizzata dall’Ufficio delle Dogane di Pescara alla vendita di energia elettrica e alla vendita di gas naturale con rilascio dei relativi codici accise.
In data 14.6.2023 l’Ufficio delle Dogane di Pescara notificava alla società un avviso di pagamento con cui sollecitava il pagamento di debiti per accisa nell’importo complessivo di € 1.139.162,18 ed in seguito avviava la procedura di escussione della garanzia e di recupero del debito accumulato.
A far data dall’11.10.2023 la società cambiava denominazione sociale e trasferiva la sede legale da ST (CH) a Roma, in Via Nomentana n. 530/532.
Con note del 09.02.2024 l’Ufficio delle Dogane di Pescara comunicava alla Capitolina Servizi Energia S.r.l. l’avvio di procedimenti di revoca delle pregresse autorizzazioni, per sopravvenuta incompetenza territoriale, motivata dal fatto che non risultava agli atti dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1 la presentazione di istanze e/o comunicazioni finalizzate al rilascio di nuove autorizzazioni alla vendita di energia e gas sulla provincia di Roma.
Con memoria difensiva la società rappresentava di aver provveduto in data 15.2.2024 a chiedere all’Ufficio di Roma 1, l’attribuzione delle autorizzazioni.
Con nota del 06.03.2024, trasmessa alla società, l’Ufficio delle Dogane di Roma 1, confermava che non risultavano istanze di autorizzazione alla fatturazione di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali dalla Capitolina Servizi Energia su Roma.
Su questa base l’Ufficio delle Dogane di Pescara con i provvedimenti del 07.03.2024, notificati a mezzo P.E.C. in pari data, comunicava la revoca delle autorizzazioni del 2021.
Seguiva l’impugnativa, dapprima al Tar Lazio, e successivamente al Tar per l’Abruzzo, con richiesta di annullamento e di accertamento del silenzio serbato dall’Agenzia in ordine all’istanza di rilascio dei nuovi codici accisa, che affermava di aver presentato in data 25.2.2024, chiedendo inoltre la condanna dell’Agenzia alla conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione.
L’efficacia dei due atti di revoca veniva sospesa dal TAR in sede cautelare, di tal ché l’Ufficio Dogane di Pescara emetteva atti di riattivazione delle autorizzazioni in parola, previo deposito cauzionale.
Sempre in esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR l’Ufficio delle Dogane di Roma 1, con nota del 18.07.2024, forniva alla società i chiarimenti richiesti in ordine alle formalità del procedimento di rilascio delle nuove autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda, e la società, pur insistendo di aver già presento l’istanza, a mezzo pec del 09.08.2024, inoltrava all’ADM – Ufficio di Roma 1 formale domanda per il rilascio di codici accisa.
L’Ufficio delle Dogane di Roma riscontrava l’istanza emettendo prima un preavviso di rigetto e con successivo atto dell’8 ottobre 2024 il provvedimento di rigetto delle istanze di autorizzazione, motivato dalla grave esposizione debitoria della società nei confronti del Fisco per debiti in conto di accisa per €1.634.980,67. Contestualmente l’Ufficio delle dogane di Pescara riattivava i provvedimenti di revoca.
In data 4 ottobre 2024 la società veniva ammessa da ADER al pagamento rateizzato del credito iscritto a ruolo e la società ha dimostrato di pagare regolarmente le rate mensili concordate.
3. Ad esito del giudizio di primo grado, il Tar per l’Abruzzo ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti ritenendo tutti i rilievi infondati.
4. Con il ricorso in appello si deduce:
I. Error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 commi 10, 11 e 12 e dell’art. 53 commi 5 e 6 del TUA; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 64 del TUA – Erroneità della Sentenza in relazione alla prima censura del ricorso per motivi aggiunti per insussistenza in capo all’Agenzia delle Dogane del potere discrezionale di “valutazione in merito all’affidabilità fiscale” dell’operatore economico nel procedimento di rilascio dei nuovi codici accisa;
II. Error in iudicando ed error in procedendo : violazione dell’art. 34, co. 2 c.p.a. – erroneità della sentenza in relazione alla seconda censura del ricorso per motivi aggiunti, laddove ritiene irrilevante l’ammissione della ricorrente al beneficio della rateizzazione del debito fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate configurandolo quale indice di inaffidabilità – omessa pronuncia in relazione alla intervenuta novazione del debito originario e agli ulteriori indici di carenza istruttoria – manifesta irrazionalità della sentenza e del provvedimento impugnato rispetto alle conseguenze sul pubblico erario;
III. Error in iudicando ed error in procedendo: erroneità della sentenza in relazione alla terza censura dedotta con ricorso per motivi aggiunti concernente l’illegittimità dei provvedimenti adottati dall’Ufficio delle Dogane di Pescara volti al “riacquisto della piena efficacia” dei provvedimenti di revoca – omessa pronuncia;
IV. Error in iudicando : erroneità della sentenza in relazione al rigetto del ricorso principale ove ha ritenuto che la società non avrebbe presentato istanze di autorizzazione al cambio di sede.
Nell’appello la ricorrente ha quindi riproposto in esame i motivi originari con cui aveva dedotto:
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 e 53 del TUA e del Telescritto prot. n. 1162 del 15 ottobre 2007 del Dipartimento Centrale dell’Agenzia delle Dogane; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, manifesta irragionevolezza; violazione dell’art. 41 Cost.; illegittimità degli atti gravati per carenza del potere di revoca del caso di specie; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e 21- quinquies L. 241/90; con particolare riferimento ai provvedimenti di revoca delle autorizzazioni;
- eccesso di potere per manifesta contraddittorietà delle determinazioni assunte dall’Ufficio delle Dogane di Roma 1, arbitrarietà ed irragionevolezza; violazione del principio del “non venire contra factum proprium ” e dei principi di leale cooperazione, trasparenza e buona fede; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 e 53 del TUA e del Telescritto del 15 ottobre 2007 del Dipartimento Centrale dell’ADM;
- illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio delle Dogane di Roma 1 ed obbligo di concludere il procedimento avviato, con contestuale obbligo di consentire l’utilizzo temporaneo delle pregresse autorizzazioni nelle more del perfezionamento del relativo procedimento.
5. Nel giudizio si è costituita in data 5 giugno 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Territoriale Lazio e Abbruzzo e con successive memorie ha illustrato le proprie ragioni chiedendo il rigetto del ricorso. La parte appellante ha prodotto la prova sul regolare pagamento rateale.
6. Alla pubblica udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente si dà atto che con i primi due motivi di gravame vengono censurati i capi della sentenza in cui il Tar ha considerato infondati i motivi aggiunti rivolti avverso il provvedimento di diniego dell’Ufficio delle Dogane di Roma dell’8.10.2024, in ordine all’istanza di rilascio di codici accisa per la provincia di Roma.
Il terzo e quarto motivo invece, riguardanti l’illegittimità propria e derivata del provvedimento di riattivazione delle revoche dell’Ufficio delle Dogane di Pescara del 15.10.2024 e l’illegittimità degli originari provvedimenti di revoca del 7.3.2024, risultano proposti soltanto in via subordinata all’accoglimento dei primi due motivi d’appello posto che soltanto in quel caso vi sarebbe interesse della parte al loro esame.
1.1. Passando al primo motivo di doglianza, la società ricorrente deduce l’erroneità della sentenza laddove asserisce l’esistenza di un potere discrezionale di valutazione generalizzato ed indefinito in ordine alla affidabilità fiscale dell’operatore economico richiedente l’autorizzazione dei codici accisa. All’uopo la parte specifica che in realtà si tratterebbe di una “voltura” e non di nuova autorizzazione e le disposizioni del T.U.A. tipizzano i casi di revoca ma anche quelli di diniego di autorizzazioni ex novo, a seconda di come si voglia qualificare la presente fattispecie in cui la società era già titolare di codici di accisa. La parte evidenzia come il potere di revoca/diniego della qualità di obbligato al pagamento dell’accisa per motivi di “inaffidabilità fiscale” non sia previsto dalla norma regolatrice e sottolinea come il legislatore abbia ritenuto sufficientemente garantita l’affidabilità dell’operatore con la previsione del deposito cauzionale in presenza del quale il rilascio dei codici sarebbe quindi atto dovuto. Il potere di revoca è tassativo e l’unica ipotesi - sia per il gas naturale (art. 26, comma 2) sia per l’energia elettrica (art. 53, comma 5) - riguarda casi di condanna con sentenza passata in giudicato per reati connessi all’accertamento e al pagamento dell’accisa.
1.2. Con il secondo motivo si censura la sentenza laddove ai fini della valutazione della affidabilità fiscale ha considerato irrilevante il piano di rientro accordato dall’Agenzia delle Entrate e Riscossioni, sostituendosi in tale modo ad un potere spettante alla pubblica amministrazione. Ritiene l’appellante che in presenza del piano di rateizzazione accettato da ADER il Tar avrebbe dovuto annullare il provvedimento e rimettere la valutazione sul punto all’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Nel merito, invece, la valutazione del Tar sarebbe viziata, perché il giudice non ha considerato che con l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione si è avuto una novazione oggettiva dell’obbligazione, con la conseguenza che non si tratta più di un debito scaduto ma di debito che viene regolarmente pagato, e pertanto non vi potrebbe essere inaffidabilità fiscale. La sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi anche sugli ulteriori indici dedotti a dimostrazione della evidente carenza istruttoria che affligge la valutazione di affidabilità fiscale compiuta a danni della Capitolina Servizi, tra cui la presenza di motivi alla stessa non imputabili e che si tratta di una situazione temporanea e superabile.
La superficialità dell’istruttoria in tesi emerge anche dalla erronea indicazione nel provvedimento dell’importo effettivamente iscritto a ruolo.
Da ultimo, la ricorrente censura le conseguenze aberranti a cui conduce la decisione per il fatto che preclude all’operatore di adempiere al piano di rientro con pregiudizio per l’Erario.
2. I motivi sono entrambi infondati, e per questo si potrà prescindere dallo scrutinio del terzo e quarto motivo proposti in via subordinata mancandovi conseguentemente l’interesse.
2.1. Preliminarmente il Collegio condivide l’assunto contenuto nell’impugnata sentenza secondo cui il potere nella specie esercitato dall’Ufficio delle Dogane di Roma 1, oggetto del presente motivo, non rappresenta un potere di revoca (delle precedenti autorizzazioni rilasciate per la provincia di Chieti) ma costituisce un diniego del rilascio ex novo di autorizzazioni al rilascio di codici accisa per la provincia di Roma. Ciò in conseguenza dell’istanza di parte presenta soltanto in data 9.8.2024 ossia in un momento in cui il pregresso titolo autorizzativo era già venuto a cessare in forza della disposta revoca da parte dell’Ufficio delle Dogane di Pescara, in esito ad una istruttoria dalla quale era emersa la violazione dell’art. 26, comma 10 del T.U.A. il quale prescrive che “ I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa”.
Nella suindicata attività di istruttoria si inserisce anche il verbale di accesso del 23.2.2024, pure citato dalla ricorrente, redatto in conseguenza alle notizie apprese a seguito di ‘visura’ su Serpico, afferenti il cambio di sede su Roma, ascrivibile ai poteri e controllo previsti dall’art. 18 del T.U.A..
Il suddetto verbale di accesso, contrariamente da quanto preteso dalla appellante, non costituisce un atto di avvio del procedimento di autorizzazione - che richiede una formale istanza della parte, qui assente, ma costituisce atto d’ufficio avente finalità di controllo e accertamento sul soggetto vigilato.
Invero, non risulta nel fascicolo processuale alcuna prova in ordine alla presentazione da parte della società di una denuncia preventiva del previsto trasferimento della sede legale a Roma, come sarebbe stato invece obbligo. Inoltre, si evince chiaramente dal tenore della comunicazione e-mail del 15.2.2024 che la medesima non ha i connotati di una richiesta di autorizzazione e la stessa era anche priva della documentazione richiesta sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
Come osservato dal primo giudice, si tratta di una nota informativa generica con richiesta di informazioni sui moduli, in parte già anticipate nella visita presso lo sportello in data 16.11.2023.
Rispetto al potere autorizzativo di cui si discute nel primo motivo, la giurisprudenza amministrativa – seppur in ipotesi diversa di trader di prodotti energetici stoccati presso depositi fiscali o terzi - si è pronunciata nel senso che il potere di autorizzazione di competenza dell’amministrazione delle dogane “… non può essere ristretto ad una funzione ricognitiva solo di presupposti predeterminati in modo tassativo dalla legge, rispetto a quali non residuerebbe alcun margine di apprezzamento di carattere discrezionale , […] costituisce invece il proprium del potere autorizzativo quello di verificare se il rispetto formale dei presupposti previsti dalla legge per il rilascio della licenza di esercizio si saldi con la sostanziale capacità del soggetto richiedente di assolvere agli obblighi parimenti previsti a suo carico a livello normativo, secondo le modalità di funzionamento dei tributi inerenti ai prodotti destinati ad essere dallo stesso commercializzati, ed in definitiva se la sua immissione nel mercato non sia fonte di possibile pregiudizio per il medesimo interesse erariale, affidato alla cura dell’amministrazione delle dogane . […] il potere del quale si discorre – per la delicata natura degli interessi erariali coinvolti – non può che essere un potere discrezionale e non vincolato [e] presuppone una valutazione ampia non circoscritta soltanto all’adeguatezza patrimoniale dell’operatore economico, ma anche alla sua affidabilità fiscale e professionale (valutazione che va quindi fatta non soltanto al cospetto di un operatore economico privo di solidità finanziaria, ma anche a fronte di un operatore economico che, pur munito di solidità finanziaria, appare tuttavia inaffidabile sotto il profilo dell’osservanza delle leggi fiscali” (Cons. Stato, sent. n. 4343/2023).
Il principio sopra evidenziato è applicabile anche al caso che ci occupa per il fatto che vengono in rilievo i medesimi interessi erariali affidati dal legislatore all’Agenzia delle dogane e dei monopoli che nel caso della accisa eccede quelli meramente tributari ma assume profili anche ambientali (art. 21, comma 9 T.U.A. e punto 11 della Tabella A, TUA).
Di converso, all’esercizio del potere autorizzativo non può applicarsi, come correttamente rilevato dal Tar, il principio, invocato dall’appellante, di tassatività delle ipotesi di revoca dell’autorizzazione.
In proposito non sono violate in alcun modo le previsioni contenute negli artt. 26 (che disciplina il gas naturale ma qui rileva l’art. 23 come meglio si dirà di seguito) e l’art. 53 del TUA (che disciplina i soggetti obbligati).
Il Tua peraltro, prevedendo – all’art. 23 - ipotesi di diniego o revoca obbligatoria non esclude comunque il generale potere di revoca spettante alla pubblica amministrazione per motivi di interesse pubblico ex art. 21-quinquies della Legge 241/1990 e non esclude quindi la valutazione discrezionale dell’Amministrazione delle dogane in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo di affidabilità del richiedente ai fini del rilascio dell’autorizzazione per il commercio di prodotti sottoposti ad accisa sottoposto ad integrale circuito doganale.
Questa discrezionalità emerge anche dalla possibilità concessa all’Agenzia di valutare in concreto l’adeguatezza della cauzione prevista dal legislatore che in casi di rilevante esposizione debitoria come quello in esame non potrebbe essere garantita nemmeno con l’imposizione di un deposito cauzionale più elevato.
L’assicurazione di una certa costanza nei pagamenti dei ratei di acconto, alle scadenze prestabilite, è una condizione basilare e imprescindibile per come è stata prevista dal legislatore la contabilità delle accise sul gas naturale e sull’energia elettrica, tramite le particolari modalità di pagamento dell'accisa incentrata sul meccanismo degli acconti calcolati sui consumi del corrispondente periodo precedente – condizione idonea ad assicurare il costante flusso di cassa all’Erario – principio consolidato, riconosciuto sia da parte del Giudice tributario, che da quello di legittimità (sulla tutela del gettito come ratio intepretativa Cass. pen. n. 33671 del 2025; Cass. civ. trib.28675 del 2019 ove si precisa che in materia di accise, il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra lo Stato ed il fornitore, attesa la concentrazione impositiva su pochi soggetti, produttori od importatori del prodotto, onde garantire un gettito costante all'erario, mentre il rapporto tra il fornitore ed il consumatore (od il subfornitore non autorizzato) si pone su un diverso piano di natura contrattuale; pertanto è sempre il fornitore ad essere titolare, dal lato passivo, dell'obbligo di corrispondere l'accisa di cui poi, in seguito al pagamento, riversa l'onere mediante rivalsa, configurata come oggetto di un diritto e non come elemento ineludibile del tributo).
Ciò sul piano della discrezionalità nell’autorizzazione ad entrare nella filiera dei soggetti tenuti al pagamento dell’imposta importa la rilevanza del rispetto del t.u. ed è – sul piano normativo - in linea con quanto previsto dall’art. 8 comma 1 bis vigente del t.u. n. 504 del 1995 (norma non richiamata dall’appellante) che – disciplinando il destinatario registrato – a sua volta richiama l’art. 23 (non l’art. 26) sui depositi fiscali per le ipotesi di diniego dell’autorizzazione.
L’art. 23 cit. al comma 6 prevede un diniego di autorizzazione ai “ soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio ” (nella specie l’importo rilevante del debito per accise quindi ben può fondare il diniego).
Nel regime previgente l’introduzione della figura del destinatario registrato (testo originario dell’art. 8 citato) era possibile spedire prodotti in regime sospensivo anche ad un « operatore professionale» che non fosse titolare di deposito fiscale, purché questi ponesse prima in essere determinati adempimenti formali, garantisse il pagamento dell’accisa e si assoggettasse ai controlli dell’Amministrazione finanziaria.
Tale operatore comunque non poteva detenere o spedire i prodotti in regime sospensivo (art. 1 lett. h ed i), cosicché l’accisa diveniva esigibile al ricevimento della merce, e doveva essere pagata entro il primo giorno lavorativo successivo (art. 8 comma 4).
In particolare, si prevedeva per tali soggetti la possibilità di essere autorizzati a ricevere i prodotti in via continuativa, chiedendo previamente, nell’esercizio della loro attività professionale, di essere registrati come tali presso l’ufficio tecnico di finanza competente per territorio, ottenendo un codice d’accisa come «operatore registrato» (oltre a garantire il pagamento del tributo, questi deve tenere la contabilità delle forniture dei prodotti, presentarli ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento: art. 8 commi 1 e 2).
La disciplina attuale ha irrigidito i controlli rispetto al passato generalizzando il codice accisa e passando alla figura del destinatario registrato onde controllare meglio la circolazione dei suddetti prodotti.
La sentenza impugnata ha, dunque, fatto buon governo dei richiamati principi, anche laddove ha affermato che la ammissione al pagamento rateale per il rientro dal debito di volta in volta accumulato, per giunta molto elevato, rappresenta una situazione patologica, che fa venir meno l’affidabilità della richiedente, con conseguente pregiudizio per l’interesse erariale, volto ad assicurare il regolare gettito fiscale delle accise e che l’Amministrazione non può essere costretta a un meccanismo di continua escussione delle polizze fideiussorie poste a garanzia, con invito alla loro altrettanto continua rinnovazione da parte del privato, non consentendo peraltro l’esiguità delle stesse il tempestivo e costante flusso di cassa assicurato dal versamento regolare degli importi a titolo di accise.
Anche la tesi sulla novazione del debito è priva di pregio, per il fatto che l’ammissione al pagamento rateale in fase di esecuzione forzata modifica soltanto i termini del pagamento ma non comporta alcuna novazione dell’obbligazione che è rimasta identica per titolo ed oggetto.
Il piano di rientro convenuto con l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni risulta in ogni caso intervenuto successivamente all’adozione del provvedimento di diniego per cui in applicazione della regola del tempus regit actum tale aspetto non poteva avere rilevanza in sede giudiziaria, ma potrà, semmai costituire oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione, in sede di nuova istanza.
Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto.
3. In considerazione della particolarità della vicenda e della novità delle questioni trattate, si ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA ON, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
RU NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RU NI | IA ON |
IL SEGRETARIO