Versione
29 ottobre 1998
29 ottobre 1998
Art. 3. 1. Per gli interventi di potenziamento ed ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e dei collegamenti ad essi afferenti nonche' dei principali corridoi ferroviari della penisola, con particolare riferimento alla velocizzazione dei traffici passeggeri e al potenziamento del trasporto merci su ferro lungo i piu' importanti assi dell'Italia meridionale, lo Stato apporta al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a." l'importo di lire 2.500 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e lire 250 miliardi per l'anno 2000.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per lo sviluppo dell'itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere contributi per l'ammodernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno, da realizzare da parte della "Ferrovie dello Stato S.p.a." per un importo non superiore a lire 300 miliardi.
3. Il programma degli interventi e' sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari.
4. All'onere previsto dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, lire 5 miliardi per l'anno 1999 e lire 250 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per lo sviluppo dell'itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere contributi per l'ammodernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno, da realizzare da parte della "Ferrovie dello Stato S.p.a." per un importo non superiore a lire 300 miliardi.
3. Il programma degli interventi e' sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari.
4. All'onere previsto dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, lire 5 miliardi per l'anno 1999 e lire 250 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Commentario • 1
- 1. Finanziaria 2002- Titolo III - Capo IX - Titolo IVAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 ottobre 2001 · 0.641721
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 21/07/2000, n. 324Provvedimento: N. 324 ORDINANZA 11-21 LUGLIO 2000 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco GUIZZI; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, ER DA, Carlo ZA, NA CONTRI, UI NE OD, RO LB TO, LE RI, CO BI, VA RI FLICK; ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354 (Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1999 dalla Corte dei conti - Sezione …Leggi di più...
- interventi per l'ammodernamento e il potenziamento nel settore delle ferrovie dello stato·
- leggi pluriennali di spesa·
- restituzione degli atti al giudice rimettente.·
- denunciata mancanza di adeguata copertura per gli oneri successivi al triennio 1998-2000·
- oneri a carico dello stato·
- bilancio e contabilità pubblica