Articolo 3 della Legge 8 ottobre 1998, n. 354
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 ottobre 1998
Art. 3. 1. Per gli interventi di potenziamento ed ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e dei collegamenti ad essi afferenti nonche' dei principali corridoi ferroviari della penisola, con particolare riferimento alla velocizzazione dei traffici passeggeri e al potenziamento del trasporto merci su ferro lungo i piu' importanti assi dell'Italia meridionale, lo Stato apporta al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a." l'importo di lire 2.500 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e lire 250 miliardi per l'anno 2000.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per lo sviluppo dell'itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere contributi per l'ammodernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno, da realizzare da parte della "Ferrovie dello Stato S.p.a." per un importo non superiore a lire 300 miliardi.
3. Il programma degli interventi e' sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari.
4. All'onere previsto dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, lire 5 miliardi per l'anno 1999 e lire 250 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1998
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