CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 784/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BLASI CA MARIA, Relatore
ON OL, UD
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 143/2023 depositato il 10/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 & C Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 Difensore_2/o Lo Studio Del Dr. Difensore_3 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 Difensore_2/o Lo Studio Del Dr. Difensore_3 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 616/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 24/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKFIPPD00019 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Direzione Provinciale di Latina, essendo passata in giudicato la sentenza n.278/02/2017 emessa nei confronti della società appellante Ricorrente_1 e C. s.r.l. per l'avviso di accertamento n. TKF0316000526-16 relativo all'anno d'imposta 2011, ha notificato l'atto in epigrafe, con cui ha richiesto le somme dovute al netto delle iscrizioni già eseguite.
La ricorrente impugnava l'avviso di intimazione deducendo:
a. errore nella liquidazione dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute a seguito della sentenza n.
278/02/202017 emessa per l'avviso di accertamento n. KF0316000526-16 per l'anno d'imposta 2011;
b. omessa allegazione degli atti richiamati per relationem.
2. Si costituiva l'ente impositore chiedendo il rigetto del ricorso e la società presentava memoria conclusionale con la quale ribadiva quanto dedotto con l'atto introduttivo.
La sentenza impugnata così disponeva: “Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente liquidate in mille euro oltre agli accessori di legge se dovuti”
Motivi di appello
1. Omessa specificazione del calcolo delle sanzioni e degli interessi ed in merito all'errato calcolo delle sanzioni.
L'Ente doveva specificare il calcolo sia degli interessi sia delle sanzioni, ma ha omesso tale obbligo di chiarezza violando, come detto, il diritto di difesa del contribuente.
Inoltre, il calcolo delle sanzioni è errato in quanto l'importo complessivo delle sanzioni, dedotta la maggiorazione di un quinto, non è di euro 8.791,00 ma di euro 7.032,8 (8.791 – 20%). Tale importo ridotto ad un terzo è di euro 2.344,21 e non già di euro 2.930 come indicato nell'avviso di intimazione.
2. Visto l'art. 7 co. 1 della L. n. 212/2000, non è sufficiente che il documento richiamato sia conoscibile dal contribuente, ma è necessario che gli atti a cui si rinvia siano allegati.
Chiede di accogliere l'eccezione di nullità dell'avviso di intimazione per omessa allegazione dell'atto prodromico – sentenza n.278/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina;
in alternativa, accogliere il ricorso e dichiarare la nullità dell'avviso di intimazione impugnato per omessa specificazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni;
in subordine riformare parzialmente la sentenza impugnata e dichiarare che l'importo dovuto per le sanzioni è di euro 2.344,21.
Controdeduzioni
1. Per determinare l'esattezza delle imposte intimate è sufficiente verificare come le stesse corrispondano a quelle contenute nella proposta di mediazione inviata alla parte il 28.09.2016, con protocollo in uscita n.
48724. Tale proposta è perfettamente conosciuta dalla parte, che non soltanto ne ha ricevuto regolare notifica tramite PEC, ma l'ha anche potuta produrre in giudizio in allegato alla memoria depositata il 13 febbraio
2017 presso la Commissione Tributaria Provinciale.
Nell'atto di intimazione impugnato dalla parte, si rispetta pienamente il decisum della sentenza intimata. Anche circa le sanzioni, si rappresenta che queste corrispondono, in modo perfetto, a quelle già calcolate ed esposte nella proposta di mediazione.
2. L'allegazione di un atto è necessaria ove questo non sia già conosciuto.
La sentenza n. 278 del 2017 è una sentenza resa inter partes, su ricorso promosso dalla stessa società
Ricorrente_1.
Chiede respingere l'appello perché infondato e condannare la società contribuente a tutti gli oneri e le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 15 D.lgs n.546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha spiegato che "le somme richieste nell'avviso di intimazione risultano corrispondenti a quelle dell'avviso di accertamento n. TKF0316000526-16 tenuto conto di quanto riportato nella sentenza n. 287/2017 la quale riconosceva come la rideterminazione dell'avviso di accertamento contenuta nella proposta inviata dall'Ufficio fosse corretta. Le imposte intimate corrispondono a quelle contenute nella proposta di mediazione inviata alla società il 28-09-2016, prot. n. 48724. La ricorrente ha ricevuto regolare notifica della stessa tramite PEC e l'ha prodotta in giudizio. L'atto di intimazione impugnato è conforme alla sentenza predetta." Sul punto, la società non contesta specificamente queste motivazioni, ma si limita a reiterare semplicemente la tesi del ricorso di primo grado. A stretto rigore, quindi, l'appello sarebbe inammissibile, mancando dei "motivi specifici" richiesti dall'art. 53 del D.Lgs. 546/92. Tuttavia l'infondatezza della tesi della società contribuente è talmente manifesta da rendere superflua l'analisi tecnica dei requisiti formali dell'appello.
2. Quanto detto circa la prima questione vale anche per il secondo motivo di appello.
Anche in questo caso l'atto non contesta la statuizione specifica della sentenza di primo grado, secondo la quale "la ricorrente impugna l'avviso perché conterrebbe importi asseritamente non conformi a quelli decisi dalla sentenza che sostiene non essere allegata ma solo richiamata per relationem. La società era, invece perfettamente a conoscenza della detta sentenza che viene in sostanza riportata nel ricorso"; l'appello reitera infatti semplicemente la tesi del primo ricorso, già confutata dalla sentenza impugnata.
In tema va comunque osservato che, anche prima della modifica a far data dal 18 gennaio 2024,
l'interpretazione dominante dell'art. 7 comma 1 della L. n. 212/2000 era nel senso della mitigazione dell'obbligo di allegazione, ritenendolo necessario solo nel caso l'atto non fosse riprodotto nel contenuto essenziale e la motivazione non indicasse espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritenessero sussistenti e fondati. Tale circostanza non risulta essersi verificata nel caso di specie.
3. L'appello è quindi infondato e la sentenza di primo grado va confermata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio Sezione 11
Visti gli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 546/92
respinge l'appello della società contribuente, che condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €.
1.200,00 oltre accessori di legge. Roma, 14 gennaio 2026
Il UD estensore
LU MA AS
Il Presidente Franco Lunerti
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BLASI CA MARIA, Relatore
ON OL, UD
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 143/2023 depositato il 10/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 & C Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 Difensore_2/o Lo Studio Del Dr. Difensore_3 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 Difensore_2/o Lo Studio Del Dr. Difensore_3 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 616/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 24/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKFIPPD00019 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Direzione Provinciale di Latina, essendo passata in giudicato la sentenza n.278/02/2017 emessa nei confronti della società appellante Ricorrente_1 e C. s.r.l. per l'avviso di accertamento n. TKF0316000526-16 relativo all'anno d'imposta 2011, ha notificato l'atto in epigrafe, con cui ha richiesto le somme dovute al netto delle iscrizioni già eseguite.
La ricorrente impugnava l'avviso di intimazione deducendo:
a. errore nella liquidazione dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute a seguito della sentenza n.
278/02/202017 emessa per l'avviso di accertamento n. KF0316000526-16 per l'anno d'imposta 2011;
b. omessa allegazione degli atti richiamati per relationem.
2. Si costituiva l'ente impositore chiedendo il rigetto del ricorso e la società presentava memoria conclusionale con la quale ribadiva quanto dedotto con l'atto introduttivo.
La sentenza impugnata così disponeva: “Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente liquidate in mille euro oltre agli accessori di legge se dovuti”
Motivi di appello
1. Omessa specificazione del calcolo delle sanzioni e degli interessi ed in merito all'errato calcolo delle sanzioni.
L'Ente doveva specificare il calcolo sia degli interessi sia delle sanzioni, ma ha omesso tale obbligo di chiarezza violando, come detto, il diritto di difesa del contribuente.
Inoltre, il calcolo delle sanzioni è errato in quanto l'importo complessivo delle sanzioni, dedotta la maggiorazione di un quinto, non è di euro 8.791,00 ma di euro 7.032,8 (8.791 – 20%). Tale importo ridotto ad un terzo è di euro 2.344,21 e non già di euro 2.930 come indicato nell'avviso di intimazione.
2. Visto l'art. 7 co. 1 della L. n. 212/2000, non è sufficiente che il documento richiamato sia conoscibile dal contribuente, ma è necessario che gli atti a cui si rinvia siano allegati.
Chiede di accogliere l'eccezione di nullità dell'avviso di intimazione per omessa allegazione dell'atto prodromico – sentenza n.278/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina;
in alternativa, accogliere il ricorso e dichiarare la nullità dell'avviso di intimazione impugnato per omessa specificazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni;
in subordine riformare parzialmente la sentenza impugnata e dichiarare che l'importo dovuto per le sanzioni è di euro 2.344,21.
Controdeduzioni
1. Per determinare l'esattezza delle imposte intimate è sufficiente verificare come le stesse corrispondano a quelle contenute nella proposta di mediazione inviata alla parte il 28.09.2016, con protocollo in uscita n.
48724. Tale proposta è perfettamente conosciuta dalla parte, che non soltanto ne ha ricevuto regolare notifica tramite PEC, ma l'ha anche potuta produrre in giudizio in allegato alla memoria depositata il 13 febbraio
2017 presso la Commissione Tributaria Provinciale.
Nell'atto di intimazione impugnato dalla parte, si rispetta pienamente il decisum della sentenza intimata. Anche circa le sanzioni, si rappresenta che queste corrispondono, in modo perfetto, a quelle già calcolate ed esposte nella proposta di mediazione.
2. L'allegazione di un atto è necessaria ove questo non sia già conosciuto.
La sentenza n. 278 del 2017 è una sentenza resa inter partes, su ricorso promosso dalla stessa società
Ricorrente_1.
Chiede respingere l'appello perché infondato e condannare la società contribuente a tutti gli oneri e le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 15 D.lgs n.546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha spiegato che "le somme richieste nell'avviso di intimazione risultano corrispondenti a quelle dell'avviso di accertamento n. TKF0316000526-16 tenuto conto di quanto riportato nella sentenza n. 287/2017 la quale riconosceva come la rideterminazione dell'avviso di accertamento contenuta nella proposta inviata dall'Ufficio fosse corretta. Le imposte intimate corrispondono a quelle contenute nella proposta di mediazione inviata alla società il 28-09-2016, prot. n. 48724. La ricorrente ha ricevuto regolare notifica della stessa tramite PEC e l'ha prodotta in giudizio. L'atto di intimazione impugnato è conforme alla sentenza predetta." Sul punto, la società non contesta specificamente queste motivazioni, ma si limita a reiterare semplicemente la tesi del ricorso di primo grado. A stretto rigore, quindi, l'appello sarebbe inammissibile, mancando dei "motivi specifici" richiesti dall'art. 53 del D.Lgs. 546/92. Tuttavia l'infondatezza della tesi della società contribuente è talmente manifesta da rendere superflua l'analisi tecnica dei requisiti formali dell'appello.
2. Quanto detto circa la prima questione vale anche per il secondo motivo di appello.
Anche in questo caso l'atto non contesta la statuizione specifica della sentenza di primo grado, secondo la quale "la ricorrente impugna l'avviso perché conterrebbe importi asseritamente non conformi a quelli decisi dalla sentenza che sostiene non essere allegata ma solo richiamata per relationem. La società era, invece perfettamente a conoscenza della detta sentenza che viene in sostanza riportata nel ricorso"; l'appello reitera infatti semplicemente la tesi del primo ricorso, già confutata dalla sentenza impugnata.
In tema va comunque osservato che, anche prima della modifica a far data dal 18 gennaio 2024,
l'interpretazione dominante dell'art. 7 comma 1 della L. n. 212/2000 era nel senso della mitigazione dell'obbligo di allegazione, ritenendolo necessario solo nel caso l'atto non fosse riprodotto nel contenuto essenziale e la motivazione non indicasse espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritenessero sussistenti e fondati. Tale circostanza non risulta essersi verificata nel caso di specie.
3. L'appello è quindi infondato e la sentenza di primo grado va confermata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio Sezione 11
Visti gli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 546/92
respinge l'appello della società contribuente, che condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €.
1.200,00 oltre accessori di legge. Roma, 14 gennaio 2026
Il UD estensore
LU MA AS
Il Presidente Franco Lunerti