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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 10088 / 2019
All'udienza del 05/03/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 05/03/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 10088/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10088/2019 promossa da:
, nato a [...] il Parte_1
28/06/1965, CF: , elettivamente domiciliato in San Giovanni C.F._1
La Punta, via Seminario n.12 presso lo studio dell'avv. Alfio Sambataro che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro
sito a Gravina di CT, via Cavalieri di Vittorio Veneto Controparte_1
n.2 (c.f. ), in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in VIA GRAMSCI, 104 GRAVINA DI CATANIA presso lo studio dell'Avv. La Venia Vincenzo, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 05.03.2025, parte attrice ha concluso e discusso, come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 18.06.2019, parte attrice ha impugnato la delibera adottata dal convenuto in data 13.05.2019, al fine di ottenerne CP_1
l'annullamento o la declaratoria di nullità.
In particolare parte attrice eccepisce la violazione dell'art. 66 disp att. c.c., in quanto l'avviso di convocazione per il consesso assembleare non sarebbe stato comunicato 5 giorni prima ed in quanto, nel detto avviso, non sarebbe stato indicato il luogo ove si sarebbe dovuta svolgere la riunione.
Inoltre il eccepisce che le decisioni assunte dall'assemblea non riguardavano Pt_1
argomenti inseriti all'o.d.g.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Nel merito la domanda formulata da parte attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare va disaminata l'eccezione di violazione dell'art. 66 disp att. c.c
Secondo tale norma, al terzo comma, “L'avviso di convocazione, contenente specifica
3 indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima
della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve
contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di
videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e
dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi
diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del
codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.”
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha dichiarato di avere ricevuto, via mail ordinaria, l'avviso di convocazione in data 09.05.2019, quindi in violazione del termine di cinque giorni prima fissato dalla detta norma, in quanto l'assemblea, in prima convocazione, si sarebbe dovuta svolgere in data 12.05.2019.
Inoltre nell'avviso di convocazione, prodotto in atti da parte attrice, si legge che l'assemblea si sarebbe riunita presso la bottega del mentre, nel verbale, si legge Pt_1
che la stessa è stata svolta presso il , quindi in luogo diverso da quello CP_2
indicato nell'avviso di convocazione.
Risulta quindi dagli atti, che nella fattispecie in esame, si è realizzata una duplice violazione dell'art. 66 disp att. c.c., in quanto l'avviso è stato inviato fuori dal termine di cinque giorni richiesto dalla norma ed ha indicato un luogo di svolgimento differente da quello ove poi si è effettivamente svolta l'assemblea condominiale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si annulla la delibera impugnata.
Trattandosi di eccezione assorbente di tutte le altre, le stesse non saranno vagliate.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto parte convenuta va condannata a rifondere
4 a parte attrice le spese e compensi che si liquidano, in base al valore dichiarato da parte attrice, in € 3.300,00 che dovranno essere versate a favore dell'Erario, in quanto parte attrice è ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie la domanda formulata da parte attrice e per l'effetto annulla la delibera adottata dal convenuto in data 13.05.2019. CP_1
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.300,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da versare, in prededuzione, a favore dell'Erario, in quanto parte attrice è ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Catania, il 05/03/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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