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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/06/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2299 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Greco, con il quale elettivamente Pt_1 Pt_2 domiciliato presso lo Studio Legale Associato Avv.ti Francesco e Pietro Greco, in Cosenza, piazza Loreto n. 35, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Controparte_1 CP_2
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Giudiceandrea, presso il cui studio, Persona_1 in Cosenza, via Calabria n. 38, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
resistenti
avente ad oggetto: onorario professionale;
conclusioni delle parti: all'udienza del 20 maggio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per il ricorrente: “Voglia l'On. Tribunale di Cosenza, contrariis reiectis, previo accertamento dell'inadempimento ex artt. 1218, 1453 e 2230 cc, in singulis ed in combinato disposto, perpetrato dai Sig.ri e , nella loro qualità di esercenti la Controparte_1 CP_2 responsabilità genitoriale sulla minore , erede della Sig.ra Persona_1 CP_3
, nei confronti dell'Avv. Pietro Greco, legale rappresentante ed associato dello Studio
[...]
Legale Associato Avv.ti Francesco e Pietro Greco, per il mancato pagamento delle spese anticipate e dei compensi maturati, a titolo di prestazione d'opera professionale resa in favore della Sig.ra , rappresentata dall'amministratrice di sostegno, Avv. Anna Controparte_3
Perrelli, nella causa civile n° 3073/2014 RGAC svoltasi innanzi l'On. Tribunale di Cosenza
(promossa nei confronti del ) e definitasi con verbale di Parte_3 conciliazione giudiziale del 10.12.2019,ed accertatane la misura dovuta nell'importo di € 56,72 per spese vive e di € 15.100,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge secondo le voci indicate nella parcella professionale allegata a firma Avv.
Pietro Greco ovvero, in subordine, nelle altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia e - sempre- oltre accessori di legge, condannare, per l'effetto ed ai sensi degli artt.2233 cc e 752 cc, i Sig.ri e nella loro qualità di esercenti la Controparte_1 CP_2 responsabilità genitoriale sulla minore , erede della Sig.ra Persona_1 CP_3
, al pagamento in favore dell'Avv. Pietro Greco, legale rappresentante ed associato
[...]
1 dello Avv.ti Francesco e Pietro Greco, per l'attività professionale Controparte_4 prestata in favore della Sig.ra , rappresentata dall'amministratrice di Controparte_3 sostegno, Avv. Anna Perrelli, nella causa civile n° 3073/2014 RGAC svoltasi innanzi l'On.
Tribunale di Cosenza, della somma di € 56,72 per spese vive anticipate e documentate nonché della somma di € 15.100,00 per i compensi maturati oltre rimborso forfettario, cpa ed iva, nonché oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dal 13.7.2021 o - in subordine - dal 29.6.2023 (date missive messa in mora) e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cc ovvero, in subordine, delle altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia ed oltre – sempre - accessori di legge, interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e maggior danno ex art.1224 cc. Con ogni ulteriore ed eventuale statuizione e con vittoria di spese e compensi”; per i resistenti: “Voglia il Tribunale adito, preliminarmente rilevato che il credito vantato non è comunque opponibile alla erede di persona che non aveva incaricato il legale, verificato che a mente dell'art. 2956 n. 2 c.c. il credito suddetto comunque è irrimediabilmente prescritto, voglia rigettare la domanda per come proposta per le ragioni su esposte. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore delle parti opponenti”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011, ritualmente notificato in uno con il decreto di fissazione udienza, l'avv. Pietro Greco premetteva di aver patrocinato, giusta autorizzazione del G.T. dell'intestato Tribunale e relativa procura alle liti, Parte_4
prima, e l'avv. Anna Perrelli, poi, nella loro qualità di amministratrice di sostegno di
[...]
nella causa iscritta al n. 3073/2014 R.G.A.C., di annullamento di rogiti Controparte_3 di donazione e testamento, contro , conclusasi, dopo la fase istruttoria, con Parte_3 verbale di conciliazione giudiziale, e relativo provvedimento di estinzione del 10.12.2019, deducendo di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività professionale, essendo rimasta inevasa la richiesta di pagamento inoltrata alla seconda amministratrice di sostegno, anche in ragione dell'intervenuta chiusura della procedura per il decesso, il 07.07.2021, della beneficiaria;
deduceva quindi che, in assenza di convenzione, il compenso era stato calcolato in base alla tariffa vigente, quella del D.M. n. 55/2014, al momento della conclusione della prestazione, e quantificato in € 15.100,00, il cui pagamento, oltre accessori, chiedeva quindi all'erede della la minore ed anzi ai genitori esercenti la Controparte_3 Persona_1 potestà, giusta conclusioni ritrascritte.
Costituitisi in giudizio, e nella loro qualità, Controparte_1 CP_2 premettendo di non credere che, per la lunga attività espletata, l'avv. non avesse ricevuto Pt_1 alcun compenso dall'amministratrice di sostegno, eccepivano comunque, per un verso, l'inopponibilità del credito professionale a soggetto differente da quello conferente il mandato alle liti, nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione presuntiva triennale del credito, rassegnando quindi le conclusioni ritrascritte in epigrafe. Assegnato, su richiesta, termine per note difensive, all'udienza del 20.05.2025 la causa è stata discussa e, all'esito, assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso in fatto, la domanda dell'avv. , siccome fondata, va di Pt_1 conseguenza accolta, e tuttavia nei termini di cui appresso.
In primo luogo, in riscontro della invero generica eccezione di inopponibilità del credito professionale all'erede di persona che non aveva incaricato il legale, sovviene, per un verso, che i resistenti non hanno contestato la qualità della loro figlia minore (peraltro documentata: vedi verbale di pubblicazione di testamento olografo) di erede testamentaria di tutti i beni
2 relitti di , quindi ai sensi dell'art. 588 c.c., nonché, sotto diverso profilo, Persona_2 la ricaduta di quella nomina ad erede universale, che realizza, per la minore – Persona_1 appunto – la successio in universum ius defuncti, e, quindi, anche nel rapporto professionale instaurato dalla de cuius con l'avv. , costituito giusta autorizzazione del Giudice Tutelare Pt_1
e pedissequa procura alle liti, per il giudizio iscritto al n. 3073/2014 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale. Ciò posto, l'attività processuale espletata dall'avv. è stata ampiamente Pt_1 documentata, e, per vero, non è neppure contestata dai resistenti.
Per inciso, oltre alla fase di studio ed introduttiva, il professionista odierno ricorrente ha seguito anche quella istruttoria, ed infine quella di conciliazione giudiziale, in luogo di quella decisoria.
Orbene, la complessità obiettivamente alta della controversia, di valore indeterminabile, che involgeva l'annullamento, per circonvenzione di incapace, di una donazione ed un testamento con nomina ad erede universale del maresciallo , e che comportava Parte_3 anche lo studio degli atti del coevo procedimento penale, giustifica l'applicazione della tariffa media del D.M. n. 55/2014, nella cui vigenza conclusasi la causa. È quindi possibile liquidare all'avv. , nell'ordine, € 2.430,00 per la fase di studio, € Pt_1
1.550,00 per quella introduttiva, € 5.400,00 per quella di trattazione/istruttoria, ed infine € 5.062,50 per la fase di conciliazione (ossia € 4.050,00 per quella decisionale, aumentati di 1/4 ai sensi dell'art. 6 D.M. n. 55/2014), per complessivi € 14.442,50, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge. È questo l'importo che va riconosciuto, in luogo di quello preteso, all'avv. , oltre Pt_1 ovviamente al rimborso delle spese documentate per € 56,72. Non incide sulla debenza di quella somma l'eccezione di prescrizione presuntiva spiegata dai resistenti, per due ordini di motivi, entrambi affermati dalla univoca giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, perché, in linea generale, “le prescrizioni presuntive trovano applicazione solo con riferimento ai rapporti che si svolgono senza formalità, mentre invece il diritto al rimborso delle spese e all'onorario non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., quando il rapporto non ha luogo in via informale, ma all'esito di una particolare procedura” (Cass. n. 789/2022). Nel caso di specie, il rilascio all'avv. della procura alle liti è stato preceduto Pt_1 dall'autorizzazione alla relativa nomina da parte del Giudice Tutelare, sovrintendente alla procedura di amministrazione di sostegno della . Persona_2
Sotto diverso profilo, nondimeno, il fatto che i resistenti abbiano negato la loro legittimazione passiva, come visto, comporta l'applicazione di quell'ulteriore assunto giurisprudenziale, a mente del quale “l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, ricorrendo tale condizione - con conseguente rigetto dell'eccezione - quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto” (Cass. nn. 15303/2019, 17591/2023), esattamente come nel caso di specie.
Anche la contestazione – per vero generica ed ipotetica – del quantum, implicita nella deduzione di inverosimiglianza dell'assenza di alcun pagamento per l'attività professionale espletata da parte della de cuius piuttosto che della sua amministratrice di sostegno, implica l'applicazione della medesima regola giurisprudenziale. Il tutto senza contare che, in ogni caso, il ricorrente ha documentato l'interruzione del termine di prescrizione presuntiva, mediante richiesta di pagamento inoltrata all'amministratrice di sostegno nel 2021, prima della chiusura della procedura.
3 Da ultimo, ovviamente, la genericità dell'eccezione di pagamento del compenso o di parte di esso, del tutto sprovvista di prova o finanche principio di prova, non eludono il prefato riconoscimento delle ragioni attoree, seppure nei termini evidenziati. All'accoglimento non osta neppure l'assenza di preventivo o accordo scritto sul compenso, la cui necessità negata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33193/2022), con conseguente applicazione della tariffa di legge. Spese e competenze di lite, parametrate all'accoglimento della domanda, seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, liquida in favore dell'avv. Pietro Greco, a titolo di onorario per l'attività professionale giudiziale svolta in favore di , la somma complessiva di € 14.442,50, oltre rimb. forf. Controparte_3
15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, nonché quella di € 56,72 a titolo di rimborso spese;
- sempre per l'effetto, condanna e nella loro qualità Controparte_1 CP_2 di genitori esercenti la potestà sulla minore al pagamento della somma Persona_1 risultante in favore del ricorrente, oltre interessi al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dalla data del 29.06.2023 – prima diffida contro i resistenti, che prima non avevano contezza del debito dell'eredità - e fino al saldo;
- condanna altresì i ridetti resistenti alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi documentati ed in € 2.540,00 per competenze professionali parametrate all'accoglimento della domanda e calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. spese gen. 15%,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Cosenza il 16 giugno 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2299 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Greco, con il quale elettivamente Pt_1 Pt_2 domiciliato presso lo Studio Legale Associato Avv.ti Francesco e Pietro Greco, in Cosenza, piazza Loreto n. 35, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Controparte_1 CP_2
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Giudiceandrea, presso il cui studio, Persona_1 in Cosenza, via Calabria n. 38, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
resistenti
avente ad oggetto: onorario professionale;
conclusioni delle parti: all'udienza del 20 maggio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per il ricorrente: “Voglia l'On. Tribunale di Cosenza, contrariis reiectis, previo accertamento dell'inadempimento ex artt. 1218, 1453 e 2230 cc, in singulis ed in combinato disposto, perpetrato dai Sig.ri e , nella loro qualità di esercenti la Controparte_1 CP_2 responsabilità genitoriale sulla minore , erede della Sig.ra Persona_1 CP_3
, nei confronti dell'Avv. Pietro Greco, legale rappresentante ed associato dello Studio
[...]
Legale Associato Avv.ti Francesco e Pietro Greco, per il mancato pagamento delle spese anticipate e dei compensi maturati, a titolo di prestazione d'opera professionale resa in favore della Sig.ra , rappresentata dall'amministratrice di sostegno, Avv. Anna Controparte_3
Perrelli, nella causa civile n° 3073/2014 RGAC svoltasi innanzi l'On. Tribunale di Cosenza
(promossa nei confronti del ) e definitasi con verbale di Parte_3 conciliazione giudiziale del 10.12.2019,ed accertatane la misura dovuta nell'importo di € 56,72 per spese vive e di € 15.100,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge secondo le voci indicate nella parcella professionale allegata a firma Avv.
Pietro Greco ovvero, in subordine, nelle altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia e - sempre- oltre accessori di legge, condannare, per l'effetto ed ai sensi degli artt.2233 cc e 752 cc, i Sig.ri e nella loro qualità di esercenti la Controparte_1 CP_2 responsabilità genitoriale sulla minore , erede della Sig.ra Persona_1 CP_3
, al pagamento in favore dell'Avv. Pietro Greco, legale rappresentante ed associato
[...]
1 dello Avv.ti Francesco e Pietro Greco, per l'attività professionale Controparte_4 prestata in favore della Sig.ra , rappresentata dall'amministratrice di Controparte_3 sostegno, Avv. Anna Perrelli, nella causa civile n° 3073/2014 RGAC svoltasi innanzi l'On.
Tribunale di Cosenza, della somma di € 56,72 per spese vive anticipate e documentate nonché della somma di € 15.100,00 per i compensi maturati oltre rimborso forfettario, cpa ed iva, nonché oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dal 13.7.2021 o - in subordine - dal 29.6.2023 (date missive messa in mora) e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cc ovvero, in subordine, delle altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia ed oltre – sempre - accessori di legge, interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e maggior danno ex art.1224 cc. Con ogni ulteriore ed eventuale statuizione e con vittoria di spese e compensi”; per i resistenti: “Voglia il Tribunale adito, preliminarmente rilevato che il credito vantato non è comunque opponibile alla erede di persona che non aveva incaricato il legale, verificato che a mente dell'art. 2956 n. 2 c.c. il credito suddetto comunque è irrimediabilmente prescritto, voglia rigettare la domanda per come proposta per le ragioni su esposte. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore delle parti opponenti”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011, ritualmente notificato in uno con il decreto di fissazione udienza, l'avv. Pietro Greco premetteva di aver patrocinato, giusta autorizzazione del G.T. dell'intestato Tribunale e relativa procura alle liti, Parte_4
prima, e l'avv. Anna Perrelli, poi, nella loro qualità di amministratrice di sostegno di
[...]
nella causa iscritta al n. 3073/2014 R.G.A.C., di annullamento di rogiti Controparte_3 di donazione e testamento, contro , conclusasi, dopo la fase istruttoria, con Parte_3 verbale di conciliazione giudiziale, e relativo provvedimento di estinzione del 10.12.2019, deducendo di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività professionale, essendo rimasta inevasa la richiesta di pagamento inoltrata alla seconda amministratrice di sostegno, anche in ragione dell'intervenuta chiusura della procedura per il decesso, il 07.07.2021, della beneficiaria;
deduceva quindi che, in assenza di convenzione, il compenso era stato calcolato in base alla tariffa vigente, quella del D.M. n. 55/2014, al momento della conclusione della prestazione, e quantificato in € 15.100,00, il cui pagamento, oltre accessori, chiedeva quindi all'erede della la minore ed anzi ai genitori esercenti la Controparte_3 Persona_1 potestà, giusta conclusioni ritrascritte.
Costituitisi in giudizio, e nella loro qualità, Controparte_1 CP_2 premettendo di non credere che, per la lunga attività espletata, l'avv. non avesse ricevuto Pt_1 alcun compenso dall'amministratrice di sostegno, eccepivano comunque, per un verso, l'inopponibilità del credito professionale a soggetto differente da quello conferente il mandato alle liti, nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione presuntiva triennale del credito, rassegnando quindi le conclusioni ritrascritte in epigrafe. Assegnato, su richiesta, termine per note difensive, all'udienza del 20.05.2025 la causa è stata discussa e, all'esito, assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso in fatto, la domanda dell'avv. , siccome fondata, va di Pt_1 conseguenza accolta, e tuttavia nei termini di cui appresso.
In primo luogo, in riscontro della invero generica eccezione di inopponibilità del credito professionale all'erede di persona che non aveva incaricato il legale, sovviene, per un verso, che i resistenti non hanno contestato la qualità della loro figlia minore (peraltro documentata: vedi verbale di pubblicazione di testamento olografo) di erede testamentaria di tutti i beni
2 relitti di , quindi ai sensi dell'art. 588 c.c., nonché, sotto diverso profilo, Persona_2 la ricaduta di quella nomina ad erede universale, che realizza, per la minore – Persona_1 appunto – la successio in universum ius defuncti, e, quindi, anche nel rapporto professionale instaurato dalla de cuius con l'avv. , costituito giusta autorizzazione del Giudice Tutelare Pt_1
e pedissequa procura alle liti, per il giudizio iscritto al n. 3073/2014 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale. Ciò posto, l'attività processuale espletata dall'avv. è stata ampiamente Pt_1 documentata, e, per vero, non è neppure contestata dai resistenti.
Per inciso, oltre alla fase di studio ed introduttiva, il professionista odierno ricorrente ha seguito anche quella istruttoria, ed infine quella di conciliazione giudiziale, in luogo di quella decisoria.
Orbene, la complessità obiettivamente alta della controversia, di valore indeterminabile, che involgeva l'annullamento, per circonvenzione di incapace, di una donazione ed un testamento con nomina ad erede universale del maresciallo , e che comportava Parte_3 anche lo studio degli atti del coevo procedimento penale, giustifica l'applicazione della tariffa media del D.M. n. 55/2014, nella cui vigenza conclusasi la causa. È quindi possibile liquidare all'avv. , nell'ordine, € 2.430,00 per la fase di studio, € Pt_1
1.550,00 per quella introduttiva, € 5.400,00 per quella di trattazione/istruttoria, ed infine € 5.062,50 per la fase di conciliazione (ossia € 4.050,00 per quella decisionale, aumentati di 1/4 ai sensi dell'art. 6 D.M. n. 55/2014), per complessivi € 14.442,50, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge. È questo l'importo che va riconosciuto, in luogo di quello preteso, all'avv. , oltre Pt_1 ovviamente al rimborso delle spese documentate per € 56,72. Non incide sulla debenza di quella somma l'eccezione di prescrizione presuntiva spiegata dai resistenti, per due ordini di motivi, entrambi affermati dalla univoca giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, perché, in linea generale, “le prescrizioni presuntive trovano applicazione solo con riferimento ai rapporti che si svolgono senza formalità, mentre invece il diritto al rimborso delle spese e all'onorario non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., quando il rapporto non ha luogo in via informale, ma all'esito di una particolare procedura” (Cass. n. 789/2022). Nel caso di specie, il rilascio all'avv. della procura alle liti è stato preceduto Pt_1 dall'autorizzazione alla relativa nomina da parte del Giudice Tutelare, sovrintendente alla procedura di amministrazione di sostegno della . Persona_2
Sotto diverso profilo, nondimeno, il fatto che i resistenti abbiano negato la loro legittimazione passiva, come visto, comporta l'applicazione di quell'ulteriore assunto giurisprudenziale, a mente del quale “l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, ricorrendo tale condizione - con conseguente rigetto dell'eccezione - quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto” (Cass. nn. 15303/2019, 17591/2023), esattamente come nel caso di specie.
Anche la contestazione – per vero generica ed ipotetica – del quantum, implicita nella deduzione di inverosimiglianza dell'assenza di alcun pagamento per l'attività professionale espletata da parte della de cuius piuttosto che della sua amministratrice di sostegno, implica l'applicazione della medesima regola giurisprudenziale. Il tutto senza contare che, in ogni caso, il ricorrente ha documentato l'interruzione del termine di prescrizione presuntiva, mediante richiesta di pagamento inoltrata all'amministratrice di sostegno nel 2021, prima della chiusura della procedura.
3 Da ultimo, ovviamente, la genericità dell'eccezione di pagamento del compenso o di parte di esso, del tutto sprovvista di prova o finanche principio di prova, non eludono il prefato riconoscimento delle ragioni attoree, seppure nei termini evidenziati. All'accoglimento non osta neppure l'assenza di preventivo o accordo scritto sul compenso, la cui necessità negata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33193/2022), con conseguente applicazione della tariffa di legge. Spese e competenze di lite, parametrate all'accoglimento della domanda, seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, liquida in favore dell'avv. Pietro Greco, a titolo di onorario per l'attività professionale giudiziale svolta in favore di , la somma complessiva di € 14.442,50, oltre rimb. forf. Controparte_3
15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, nonché quella di € 56,72 a titolo di rimborso spese;
- sempre per l'effetto, condanna e nella loro qualità Controparte_1 CP_2 di genitori esercenti la potestà sulla minore al pagamento della somma Persona_1 risultante in favore del ricorrente, oltre interessi al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dalla data del 29.06.2023 – prima diffida contro i resistenti, che prima non avevano contezza del debito dell'eredità - e fino al saldo;
- condanna altresì i ridetti resistenti alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi documentati ed in € 2.540,00 per competenze professionali parametrate all'accoglimento della domanda e calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. spese gen. 15%,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Cosenza il 16 giugno 2025
Il giudice
Gino Bloise
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