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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.509/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N. 509/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BRACCI NICOLETTA parte ricorrente
, (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
parte ricorrente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio concordatario contratto in data 12/05/2007 in AL BI (No) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AL BI (No) al numero 3, parte II, seria A, anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) con condanna alle spese legali in caso di opposizione;
Con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti in corso di causa
Parte resistente: /// Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/03/2025, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Egli ha contratto matrimonio concordatario con la signora in AL CP_1 CP_1
BI (NO) in data 12/05/2007. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AL BI (No) al numero 3, parte II, serie A, anno 2007. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza emessa il 05/10/2023 il Tribunale di Novara pronunciava sentenza di separazione, addebitandola alla signora Controparte_1
Quindi, non essendo ripresa la convivenza ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
All'udienza del 4/12/2025, il Giudice, dichiarata la contumacia della resistente, ha dichiarato aperta la discussione orale della causa e all'esito ha rimesso la causa in decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza del 5/10/2023. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 contratto in AL BI (NO), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
AL BI (No) al numero 3, parte II, serie A, anno 2007;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) spese irripetibili;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 4/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N. 509/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BRACCI NICOLETTA parte ricorrente
, (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
parte ricorrente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio concordatario contratto in data 12/05/2007 in AL BI (No) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AL BI (No) al numero 3, parte II, seria A, anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) con condanna alle spese legali in caso di opposizione;
Con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti in corso di causa
Parte resistente: /// Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/03/2025, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Egli ha contratto matrimonio concordatario con la signora in AL CP_1 CP_1
BI (NO) in data 12/05/2007. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AL BI (No) al numero 3, parte II, serie A, anno 2007. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza emessa il 05/10/2023 il Tribunale di Novara pronunciava sentenza di separazione, addebitandola alla signora Controparte_1
Quindi, non essendo ripresa la convivenza ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
All'udienza del 4/12/2025, il Giudice, dichiarata la contumacia della resistente, ha dichiarato aperta la discussione orale della causa e all'esito ha rimesso la causa in decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza del 5/10/2023. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 contratto in AL BI (NO), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
AL BI (No) al numero 3, parte II, serie A, anno 2007;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) spese irripetibili;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 4/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO