CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2023, n. 21353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21353 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21353 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto, in esecuzione pena per reati ricompresi nell'art.
4-bis, comma 1, I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. penit.), avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva rigettato la sua istanza di poter usufruire di un permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter ord. penit. Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha rilevato che l'onere, gravante sul detenuto, di allegare elementi tali da escludere la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata e, comunque, il pericolo di un loro ripristino non era stato soddisfatto neanche in sede di reclamo ove, pur avendo dedotto sul punto, non era stata allegata "alcuna documentazione a sostegno". Secondo il Tribunale le asserzioni poste a supporto del reclamo hanno trovato una smentita nel parere della Direzione ET NT la quale, invece, aveva dato conto dell'appartenenza del LO al "clan dei casalesi" e dell'attuale operatività del sodalizio criminale. Nel merito, il Tribunale ha evidenziato la gravità dei reati commessi e l'assenza di elementi indicativi di una effettiva revisione critica del vissuto da parte del detenuto. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'interessato censurando con un unico motivo la violazione di legge in relazione all'art. 30-ter ord. pen. e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso, in sintesi, deduce che l'ordinanza si sia riferita al parere della D.D.A., sostanzialmente recependolo in toto, senza che esso avesse evidenziato elementi specifici a riprova dell'attuale appartenenza del ricorrente all'associazione di stampo camorristico. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare attentamente la relazione di sintesi dell'istituto di detenzione e il parere favorevole espresso dal Direttore del carcere, ove emergeva il percorso di revisione critica effettuato dal detenuto qui ricorrente. Ancora, il giudice a quo non ha considerato che il permesso premio non sarebbe stato usufruito nel territorio di operatività del sodalizio camorristico a cui era stato messo in relazione il detenuto qui ricorrente. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, atteso che il detenuto non ha ottemperato nell'istanza presentata al suddetto onere di allegazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. La Corte costituzionale, con sentenza n. 253 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma primo, ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che ai condannati detenuti per i delitti ivi elencati possano essere 4 2 concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino. Per effetto di tale pronuncia, grava sulla magistratura di sorveglianza il compito di effettuare questa duplice verifica. Dopo la sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, infatti, è, a tal fine, sufficiente l'allegazione da parte dell'ir~iiki elementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, possano risultare idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare la richiesta di permesso premio, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Rv. 281764), dovendosi peraltro valutare anche il contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Rv. 278691). Sulla base dei principi ora enunciati, il giudice della sorveglianza non ha il potere attribuire rilievo dirimente all'assenza di documentazione a sostegno di quanto richiesto dal detenuto, il quale, nel caso di specie, aveva evidenziato nell'istanza il proprio comportamento positivo durante l'intero arco della detenzione, con il pieno riconoscimento dei periodi di liberazione anticipata. In sede di reclamo, poi, il ricorrente ha sottolineato la sua totale estraneità alle recenti inchieste sul "clan dei casalesi", non figurando il suo nominativo in alcun procedimento giudiziario. In tal modo, l'allora reclamante qui ricorrente aveva soddisfatto il proprio onere di allegazione e tanto sarebbe dovuto essere sufficiente per sollecitare, eventualmente, un approfondimento istruttorio d'ufficio da parte del giudice. 3. Il magistrato di sorveglianza di Cosenza, infatti, aveva già disposto l'acquisizione, "a cura della Cancelleria: del parere del Direttore della Casa Circondariale;
del parere del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
del parere della Procura ET di Lecce;
del parere della Procura Nazionale NT e Antiterrorismo;
dell'informativa della Guardia di Finanza", osservando che il Direttore della Casa di reclusione si era espresso favorevolmente sulla base della relazione di sintesi redatta dall'equipe del carcere mentre la Procura distrettuale di Napoli si era espressa negativamente segnalando la persistente attività del clan dei casalesi, a cui viene riferita l'appartenenza del detenuto qui ricorrente, la mancanza della sua dissociazione e di una sua collaborazione evidenziando il pericolo di un possibile ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata da parte del detenuto. Dall'esame di detti atti aveva negato la concessione del permesso premio ritenendo prevalenti le ragioni espresse dalla D.D.A. di Napoli. tt 3 In modo analogo ha deciso il Tribunale di sorveglianza nel valutare il reclamo del LO. Il Tribunale, poi, nell'effettuare l'esame della relazione di sintesi redatta dall'equipe del carcere, non si è attenuto al principio secondo cui la Sorveglianza, nell'esaminare le relazioni degli organi deputati all'osservazione del condannato, pur non essendo vincolato dai giudizi ivi espressi, deve considerare dette informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del detenuto, parametrandone la rilevanza anche in base alla gradualità che governa l'ammissione ai benefici (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Rv. 270016). Invero, nell'aggiornamento della relazione di sintesi del 29 gennaio 2020, posto alla base del parere favorevole del Direttore del carcere, l'equipe di osservazione aveva evidenziato "la positività del percorso trattamentale sin qui svolto dal soggetto, in particolare l'impegno dallo stesso profuso nello svolgimento dell'attività lavorativa, visto altresì il percorso di rivisitazione critica delle proprie condotte devianti". Nel successivo aggiornamento del 4 febbraio 2020, si era sottolineato ancora che "il soggetto continua il buon percorso trattamentale improntato all'impegno e alla messa in discussione delle condotte antigiuridiche" e che "tale percorso risulta essere in una fase avanzata e approfondita, oltre che sostenuto dai sensi di colpa verso la famiglia ed i figli in particolare". Si era aggiunto, inoltre, che "durante i colloqui osservativi coglie gli input e le sollecitazioni proposti dagli operatori, riflettendo, in maniera critica e senza strumentalizzazioni, sulle dinamiche interpersonali connesse alle scelte antigiuridiche", e che "si è reso disponibile rispetto ad una eventuale attività di mediazione nei confronti delle vittime dei suoi reati anche se, ad oggi, non ha nessun contatto con le stesse e non è stato mai avviato un percorso in tal senso". Il Tribunale di sorveglianza, a fronte di questo complessivo e articolato giudizio, ha valorizzato in chiave negativa l'ultima parte della relazione, per giustificare la propria conclusione secondo la quale "non emerge un percorso di riflessione critica con riguardo alla pluralità e specificità delle condotte", "al contesto di criminalità organizzata in cui sono state poste in essere" e "alle conseguenze e ai danni arrecati alle plurime persone offese ed alla comunità". La motivazione è contraddittoria rispetto agli atti del procedimento e, in parte, mancante, essendo stata pretermessa qualsiasi analisi e considerazione delle parti delle relazioni di sintesi in cui si erano esaminati i fattori che portavano l'equipe a esprimere un giudizio positivo sul percorso rieducativo come effettuato dal condannato. 4. Il Tribunale di sorveglianza si è peraltro limitato a riportare, facendolo proprio, il contenuto del parere - piuttosto sintetico - della Direzione ET NT del 31 luglio 2020, il quale aveva riportato che: a) il LO è stato condannato per aver partecipato all'associazione camorristica 'clan dei casalesi' e per la partecipazione a più omicidi;
b) egli era inserito nel gruppo criminale facente capo a IA NC, BI NC e De MO DA;
c) egli non ha mai assunto 4 Il Consigliere estensore Il Presidente la qualifica di collaboratore di giustizia e non ha mai manifestato propositi concreti di resipiscenza;
d) "non risulta aver mai scisso i collegamenti con il clan"; e) il clan dei casalesi è ancora pienamente operante sul territorio casertano. Anche sotto questo ultimo profilo, la motivazione dell'ordinanza è apparente, posto che il Tribunale si è limitato a far proprie le conclusioni della D.D.A., che, tuttavia, non sono accompagnate da alcun elemento specifico e concreto che dimostri l'appartenenza attuale del LO al sodalizio criminale considerato, nonché il concreto pericolo di un ripristino dei relativi collegamenti con detto clan camorristico. 5. Per le considerazioni sopra svolte, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame. Il giudice del rinvio, senza essere vincolato nel merito del giudizio, è tenuto a riesaminare la richiesta, senza ripetere i censurati vizi della motivazione, secondo i principi di diritto sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21353 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto, in esecuzione pena per reati ricompresi nell'art.
4-bis, comma 1, I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. penit.), avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva rigettato la sua istanza di poter usufruire di un permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter ord. penit. Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha rilevato che l'onere, gravante sul detenuto, di allegare elementi tali da escludere la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata e, comunque, il pericolo di un loro ripristino non era stato soddisfatto neanche in sede di reclamo ove, pur avendo dedotto sul punto, non era stata allegata "alcuna documentazione a sostegno". Secondo il Tribunale le asserzioni poste a supporto del reclamo hanno trovato una smentita nel parere della Direzione ET NT la quale, invece, aveva dato conto dell'appartenenza del LO al "clan dei casalesi" e dell'attuale operatività del sodalizio criminale. Nel merito, il Tribunale ha evidenziato la gravità dei reati commessi e l'assenza di elementi indicativi di una effettiva revisione critica del vissuto da parte del detenuto. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'interessato censurando con un unico motivo la violazione di legge in relazione all'art. 30-ter ord. pen. e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso, in sintesi, deduce che l'ordinanza si sia riferita al parere della D.D.A., sostanzialmente recependolo in toto, senza che esso avesse evidenziato elementi specifici a riprova dell'attuale appartenenza del ricorrente all'associazione di stampo camorristico. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare attentamente la relazione di sintesi dell'istituto di detenzione e il parere favorevole espresso dal Direttore del carcere, ove emergeva il percorso di revisione critica effettuato dal detenuto qui ricorrente. Ancora, il giudice a quo non ha considerato che il permesso premio non sarebbe stato usufruito nel territorio di operatività del sodalizio camorristico a cui era stato messo in relazione il detenuto qui ricorrente. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, atteso che il detenuto non ha ottemperato nell'istanza presentata al suddetto onere di allegazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. La Corte costituzionale, con sentenza n. 253 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma primo, ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che ai condannati detenuti per i delitti ivi elencati possano essere 4 2 concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino. Per effetto di tale pronuncia, grava sulla magistratura di sorveglianza il compito di effettuare questa duplice verifica. Dopo la sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, infatti, è, a tal fine, sufficiente l'allegazione da parte dell'ir~iiki elementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, possano risultare idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare la richiesta di permesso premio, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Rv. 281764), dovendosi peraltro valutare anche il contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Rv. 278691). Sulla base dei principi ora enunciati, il giudice della sorveglianza non ha il potere attribuire rilievo dirimente all'assenza di documentazione a sostegno di quanto richiesto dal detenuto, il quale, nel caso di specie, aveva evidenziato nell'istanza il proprio comportamento positivo durante l'intero arco della detenzione, con il pieno riconoscimento dei periodi di liberazione anticipata. In sede di reclamo, poi, il ricorrente ha sottolineato la sua totale estraneità alle recenti inchieste sul "clan dei casalesi", non figurando il suo nominativo in alcun procedimento giudiziario. In tal modo, l'allora reclamante qui ricorrente aveva soddisfatto il proprio onere di allegazione e tanto sarebbe dovuto essere sufficiente per sollecitare, eventualmente, un approfondimento istruttorio d'ufficio da parte del giudice. 3. Il magistrato di sorveglianza di Cosenza, infatti, aveva già disposto l'acquisizione, "a cura della Cancelleria: del parere del Direttore della Casa Circondariale;
del parere del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
del parere della Procura ET di Lecce;
del parere della Procura Nazionale NT e Antiterrorismo;
dell'informativa della Guardia di Finanza", osservando che il Direttore della Casa di reclusione si era espresso favorevolmente sulla base della relazione di sintesi redatta dall'equipe del carcere mentre la Procura distrettuale di Napoli si era espressa negativamente segnalando la persistente attività del clan dei casalesi, a cui viene riferita l'appartenenza del detenuto qui ricorrente, la mancanza della sua dissociazione e di una sua collaborazione evidenziando il pericolo di un possibile ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata da parte del detenuto. Dall'esame di detti atti aveva negato la concessione del permesso premio ritenendo prevalenti le ragioni espresse dalla D.D.A. di Napoli. tt 3 In modo analogo ha deciso il Tribunale di sorveglianza nel valutare il reclamo del LO. Il Tribunale, poi, nell'effettuare l'esame della relazione di sintesi redatta dall'equipe del carcere, non si è attenuto al principio secondo cui la Sorveglianza, nell'esaminare le relazioni degli organi deputati all'osservazione del condannato, pur non essendo vincolato dai giudizi ivi espressi, deve considerare dette informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del detenuto, parametrandone la rilevanza anche in base alla gradualità che governa l'ammissione ai benefici (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Rv. 270016). Invero, nell'aggiornamento della relazione di sintesi del 29 gennaio 2020, posto alla base del parere favorevole del Direttore del carcere, l'equipe di osservazione aveva evidenziato "la positività del percorso trattamentale sin qui svolto dal soggetto, in particolare l'impegno dallo stesso profuso nello svolgimento dell'attività lavorativa, visto altresì il percorso di rivisitazione critica delle proprie condotte devianti". Nel successivo aggiornamento del 4 febbraio 2020, si era sottolineato ancora che "il soggetto continua il buon percorso trattamentale improntato all'impegno e alla messa in discussione delle condotte antigiuridiche" e che "tale percorso risulta essere in una fase avanzata e approfondita, oltre che sostenuto dai sensi di colpa verso la famiglia ed i figli in particolare". Si era aggiunto, inoltre, che "durante i colloqui osservativi coglie gli input e le sollecitazioni proposti dagli operatori, riflettendo, in maniera critica e senza strumentalizzazioni, sulle dinamiche interpersonali connesse alle scelte antigiuridiche", e che "si è reso disponibile rispetto ad una eventuale attività di mediazione nei confronti delle vittime dei suoi reati anche se, ad oggi, non ha nessun contatto con le stesse e non è stato mai avviato un percorso in tal senso". Il Tribunale di sorveglianza, a fronte di questo complessivo e articolato giudizio, ha valorizzato in chiave negativa l'ultima parte della relazione, per giustificare la propria conclusione secondo la quale "non emerge un percorso di riflessione critica con riguardo alla pluralità e specificità delle condotte", "al contesto di criminalità organizzata in cui sono state poste in essere" e "alle conseguenze e ai danni arrecati alle plurime persone offese ed alla comunità". La motivazione è contraddittoria rispetto agli atti del procedimento e, in parte, mancante, essendo stata pretermessa qualsiasi analisi e considerazione delle parti delle relazioni di sintesi in cui si erano esaminati i fattori che portavano l'equipe a esprimere un giudizio positivo sul percorso rieducativo come effettuato dal condannato. 4. Il Tribunale di sorveglianza si è peraltro limitato a riportare, facendolo proprio, il contenuto del parere - piuttosto sintetico - della Direzione ET NT del 31 luglio 2020, il quale aveva riportato che: a) il LO è stato condannato per aver partecipato all'associazione camorristica 'clan dei casalesi' e per la partecipazione a più omicidi;
b) egli era inserito nel gruppo criminale facente capo a IA NC, BI NC e De MO DA;
c) egli non ha mai assunto 4 Il Consigliere estensore Il Presidente la qualifica di collaboratore di giustizia e non ha mai manifestato propositi concreti di resipiscenza;
d) "non risulta aver mai scisso i collegamenti con il clan"; e) il clan dei casalesi è ancora pienamente operante sul territorio casertano. Anche sotto questo ultimo profilo, la motivazione dell'ordinanza è apparente, posto che il Tribunale si è limitato a far proprie le conclusioni della D.D.A., che, tuttavia, non sono accompagnate da alcun elemento specifico e concreto che dimostri l'appartenenza attuale del LO al sodalizio criminale considerato, nonché il concreto pericolo di un ripristino dei relativi collegamenti con detto clan camorristico. 5. Per le considerazioni sopra svolte, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame. Il giudice del rinvio, senza essere vincolato nel merito del giudizio, è tenuto a riesaminare la richiesta, senza ripetere i censurati vizi della motivazione, secondo i principi di diritto sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022