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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/03/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6476/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6476/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RIPAMONTI Parte_1 C.F._1
SILVIA CATERINA
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio la società Parte_1 impresa al fine di accertare l'intervenuto acquisto, per usucapione, degli immobili Controparte_1 ubicati in Ardea, e identificati al Catasto Terreni del Comune di Ardea al FG. 47 particelle 3693,
3689, 4744,4745 del valore economico di € 38.945,00.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto di aver acquistato, in data 26.06.2002, gli immobili ubicati in Ardea Via Salvo D'Acquisto e censiti al foglio 47, particelle n. 3994 sub nn. 1,501 e 502. Che egli, ha successivamente inglobato anche i fondi limitrofi intestati alla società convenuta, provvedendo a recintare l'area, detenendo le chiavi di accesso e occupandosi in via esclusiva dell'area manutenendola, pagando i tributi e occupandosi, altresì, dell'interlocuzione con il Comune di Ardea.
La società convenuta, benché regolarmente citata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. La domanda dell'attore è fondata.
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che l'attore, a far data dal maggio 2003, ha inglobato ai fondi appena acquistati, le aree con annessi fabbricati grezzi intestati alla società convenuta, provvedendo a recintare l'area e detenendo in via esclusiva le chiavi di accesso. Tale atto, è di per sé significativo di un interversio possessionis, posto che, sebbene dall'atto di acquisto si evinca la costituzione di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile su tutti fondi della società convenuta (cfr. p. 5 atto Notaio del 26.06.2002, rep. 21503; racc 6543), tale condotta assume Per_1 una connotazione dominicale estensiva rispetto al peso imposto dalla servitù e limitata al mero passaggio pedonale e carrabile. Il pagamento dei tributi, nonché l'avvenuto pagamento della liquidazione degli usi civici, così come l'esclusiva interlocuzione con il Comune, sono emblematici della proposizione, anche all'esterno, delle facoltà di godimento e disposizione tipiche del proprietario.
Le dichiarazioni dei testi sono convergenti rispetto alla ricostruzione in fatto operata dall'attore è risultano decisamente significative, considerato che uno dei testi escussi è il socio della società convenuta (cfr. testi e verbale d'udienza del 17.02.2025 “Sul cap. 2) Testimone_1 Testimone_2 confermo la circostanza e posso dire che non sono stati ultimati;
l'area è stata curata sempre dal sig.
io posso dire dal 2003 quando ho iniziato a fare dei progetti dell'aree; l'area è stata Pt_1 recintata e pulita dal sig. le chiavi le ha solo il dott. mi sono recato moltissime Pt_1 Pt_1 volte sui luoghi di causa, avendo fatto vai progetti;
sul cap. 8) confermo la circostanza, abbiamo fatto infinite riunioni con il Comune di Ardea. Conferma le dichiarazioni rese di cui viene data lettura. Viene introdotto il secondo testa il quale ammonto presta il giuramento di rito. Mi chiamo nato a [...] il [...], avvocato. Sul cap. 2) conosco bene i luoghi perché Testimone_2
l'impresa era l'impresa di mio padre, che da anni ha affrontato questo impresa, poi Tes_2 purtroppo sono venute meno le condizioni economiche e dal 2003 se n'è occupato il dott. Pt_1 ha recintato l'area e si è occupato di tutti gli oneri economici, ha pagato gli usi civici;
la società si è disinteressata di quest'area per ragioni economiche;
anche l'interlocuzione con il Comune avveniva sempre con il dott. ”). Pt_1
Dall'analisi della documentazione ipocatastale, infine, non risulta che l'area sia mai stati rivendicata dal proprietario o da terzi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti della fattispecie acquisitivadi cui all'art. 1158 c.c. . Pertanto, volendo collocare l'inizio dell'interversio possessionis al maggio 2003, il possesso utile all'usucapione è maturato nel maggio 2023.
Spese di lite irripetibili.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara, in favore della parte attrice, l'acquisto per intervenuta usucapione degli immobili ubicati in Ardea identificati al Catasto Terreni del Comune di Ardea al FG. 47 particelle 3693, 3689, 4744,4745. - Ordina la trascrizione come per legge.
- Spese di lite irripetibili.
Si comunichi.
Velletri, lì 17/03/2025
Il Giudice
Angelo Baffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6476/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RIPAMONTI Parte_1 C.F._1
SILVIA CATERINA
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio la società Parte_1 impresa al fine di accertare l'intervenuto acquisto, per usucapione, degli immobili Controparte_1 ubicati in Ardea, e identificati al Catasto Terreni del Comune di Ardea al FG. 47 particelle 3693,
3689, 4744,4745 del valore economico di € 38.945,00.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto di aver acquistato, in data 26.06.2002, gli immobili ubicati in Ardea Via Salvo D'Acquisto e censiti al foglio 47, particelle n. 3994 sub nn. 1,501 e 502. Che egli, ha successivamente inglobato anche i fondi limitrofi intestati alla società convenuta, provvedendo a recintare l'area, detenendo le chiavi di accesso e occupandosi in via esclusiva dell'area manutenendola, pagando i tributi e occupandosi, altresì, dell'interlocuzione con il Comune di Ardea.
La società convenuta, benché regolarmente citata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. La domanda dell'attore è fondata.
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che l'attore, a far data dal maggio 2003, ha inglobato ai fondi appena acquistati, le aree con annessi fabbricati grezzi intestati alla società convenuta, provvedendo a recintare l'area e detenendo in via esclusiva le chiavi di accesso. Tale atto, è di per sé significativo di un interversio possessionis, posto che, sebbene dall'atto di acquisto si evinca la costituzione di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile su tutti fondi della società convenuta (cfr. p. 5 atto Notaio del 26.06.2002, rep. 21503; racc 6543), tale condotta assume Per_1 una connotazione dominicale estensiva rispetto al peso imposto dalla servitù e limitata al mero passaggio pedonale e carrabile. Il pagamento dei tributi, nonché l'avvenuto pagamento della liquidazione degli usi civici, così come l'esclusiva interlocuzione con il Comune, sono emblematici della proposizione, anche all'esterno, delle facoltà di godimento e disposizione tipiche del proprietario.
Le dichiarazioni dei testi sono convergenti rispetto alla ricostruzione in fatto operata dall'attore è risultano decisamente significative, considerato che uno dei testi escussi è il socio della società convenuta (cfr. testi e verbale d'udienza del 17.02.2025 “Sul cap. 2) Testimone_1 Testimone_2 confermo la circostanza e posso dire che non sono stati ultimati;
l'area è stata curata sempre dal sig.
io posso dire dal 2003 quando ho iniziato a fare dei progetti dell'aree; l'area è stata Pt_1 recintata e pulita dal sig. le chiavi le ha solo il dott. mi sono recato moltissime Pt_1 Pt_1 volte sui luoghi di causa, avendo fatto vai progetti;
sul cap. 8) confermo la circostanza, abbiamo fatto infinite riunioni con il Comune di Ardea. Conferma le dichiarazioni rese di cui viene data lettura. Viene introdotto il secondo testa il quale ammonto presta il giuramento di rito. Mi chiamo nato a [...] il [...], avvocato. Sul cap. 2) conosco bene i luoghi perché Testimone_2
l'impresa era l'impresa di mio padre, che da anni ha affrontato questo impresa, poi Tes_2 purtroppo sono venute meno le condizioni economiche e dal 2003 se n'è occupato il dott. Pt_1 ha recintato l'area e si è occupato di tutti gli oneri economici, ha pagato gli usi civici;
la società si è disinteressata di quest'area per ragioni economiche;
anche l'interlocuzione con il Comune avveniva sempre con il dott. ”). Pt_1
Dall'analisi della documentazione ipocatastale, infine, non risulta che l'area sia mai stati rivendicata dal proprietario o da terzi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti della fattispecie acquisitivadi cui all'art. 1158 c.c. . Pertanto, volendo collocare l'inizio dell'interversio possessionis al maggio 2003, il possesso utile all'usucapione è maturato nel maggio 2023.
Spese di lite irripetibili.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara, in favore della parte attrice, l'acquisto per intervenuta usucapione degli immobili ubicati in Ardea identificati al Catasto Terreni del Comune di Ardea al FG. 47 particelle 3693, 3689, 4744,4745. - Ordina la trascrizione come per legge.
- Spese di lite irripetibili.
Si comunichi.
Velletri, lì 17/03/2025
Il Giudice
Angelo Baffa