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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 56/2024 RGA promossa da:
MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL CP_1 MAECI - Controparte_2 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA appellanti contro
, con il patrocinio dell'avv. Marcello MENDOGNI Controparte_3 appellata e nei confronti dei controinteressati, non costituiti
Oggetto: Altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 25/9/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “
1. Con ricorso depositato in data 5.2.2021, ha chiesto al Tribunale di Parma di Controparte_3 accertare il suo diritto all'inserimento nella graduatoria per l'insegnamento all'estero nella posizione già occupata in passato, previo annullamento o disapplicazione dei provvedimenti amministrativi di esclusione della ricorrente dalla graduatoria stessa, proponendo la propria domanda nei confronti del Controparte_2
e del .
[...] Controparte_4
pag. 1 di 4
2. Il si è costituito in Controparte_2 giudizio, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_4 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati, mediante notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. tramite pubblicazione sul sito istituzionale del convenuto. Controparte_4
5. La causa è stata decisa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato e conseguentemente accertato il diritto di a prestare servizio di docenza all'estero per un ulteriore periodo di Controparte_3
5 anni scolastici e per un eventuale successivo periodo di 2 anni, quest'ultimo dopo la prestazione di servizio effettivo in territorio metropolitano per almeno 3 anni dopo la cessazione del futuro secondo periodo all'estero, condannando il
[...]
e il Controparte_4 Controparte_2
, ciascuno per quanto di sua competenza, all'inserimento nella
[...] graduatoria per l'insegnamento all'estero nella posizione occupata precedentemente all'esclusione per le classi 002SCC-FR e 002E-FR area linguistica francese.
2. Hanno proposto appello i soccombenti, contestando la letture delle Parte_1 norme di rilievo data dal primo giudice. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata, che, eccepita la stessa inammissibilità del gravame, ne ha contesto la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto. La causa – integrato il contraddittorio con i potenziali controinteressati – è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Va innanzi tutto esclusa l'eccepita nullità dell'appello, che contiene quanto necessario a veicolare le ragioni di critica alla sentenza impugnata.
4. L'appello è fondato. E' incontroverso che la ricorrente ha svolto, nel corso della sua carriera, servizio di docenza all'estero per un totale di circa 8 anni in forza di un iniziale mandato di 5 anni poi prorogato di ulteriori 4 anni in applicazione della normativa vigente ratione temporis e che in caso di esito a favorevole nella partecipazione a nuovi bandi, supererebbe il limite massimo di nove anni scolastici di servizio all'estero nell'arco dell'intera carriera. La stessa rivendica quella che ritiene più favorevole disciplina del CCNL e in questa ottica la sua domanda è stata accolta in prime cure. Ebbene, può prescindersi dalla qualificazione più precisa delle disposizioni in commento come proprie della “mobilità professionale” (qualificazione sostenuta dalla ricorrente per giovarsi delle deroghe della contrattazione collettiva ed avversata dai che riconducono la fattispecie all'ambito dell'organizzazione degli uffici) Parte_1 perché proprio dal tenore della motivazione di prime cure - basata sulla (condivisibile)
pag. 2 di 4 riconduzione del caso alla fattispecie della mobilità – e delle norme dalla stessa richiamate si può infatti trarre il dato di rilievo: “il CCNL comparto Istruzione e Ricerca 19.4.2018, successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 64/2017, non ha previsto disposizioni ad hoc in tema di destinazione del personale docente all'estero; tuttavia, l'art. 1 co. 10 di tale CCNL prevede che, per quanto non espressamente previsto al suo interno, «continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001». Attraverso tale rinvio, il CCNL 2018 ha operato una deroga, ammessa ex art. 2 co. 2 d.lgs. 165/2001, alla disciplina normativa di cui al d.lgs. 64/2017, avendo in particolare restituito vigenza normativa a quanto previsto in tema di mobilità all'estero dagli artt. 112 CCNL comparto Scuola 24.7.2003 e 116 CCNL comparto Scuola 29.11.2017, ove si prevede: «Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni» (così pag. 7 della sentenza, enfasi aggiunta). Se dunque è vero che il CCNL ha ribadito la deroga alle disposizioni per così dire di fonte primaria, esso tuttavia, successivo, come visto, all'entrata in vigore del d.lgs. 64/2017, ha espressamente limitato l'applicazione delle precedenti norme pattizie con il limite della compatibilità con le norme legislative. Questo impone di leggere il complesso normativo – privo di specifica deroga, avendo correttamente rilevato il primo giudice che “il Istruzione e Ricerca CP_5
19.4.2018, successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 64/2017, non ha previsto disposizioni ad hoc in tema di destinazione del personale docente all'estero” – nella cornice (indubbiamente restrittiva) della norma primaria, secondo cui “«
1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
2. Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. La destinazione da una ad altra sede all'estero è consentita solo per gravi motivi
o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili». (art. 21 d. lgs. 64/17 cit.) e “L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente.
pag. 3 di 4 Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo» (art. 37 commi 7° e 8°) In conclusione, la pretesa della lavoratrice non trova conforto nel dato testuale del CCNL e non può ritenersi inclusa nel rinvio, generale e “cauto”, del suo art. 110. L'appello deve dunque essere accolto, con conseguente rigetto del ricorso della lavoratrice. 5. La mancanza di precedenti di legittimità specificamente sul punto e l'oggettiva complessità della disciplina, stratificatasi nel tempo, fanno ritenere di giustizia che le spese del doppio grado siano interamente compensate.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal e dal CP_6 Controparte_4 [...]
avverso la sentenza n. Controparte_7
514/2023 del Tribunale di Parma, resa e pubblicata il giorno 7/8/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata,
1. Rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_3
2. Compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio.
Bologna, 25/9/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 56/2024 RGA promossa da:
MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL CP_1 MAECI - Controparte_2 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA appellanti contro
, con il patrocinio dell'avv. Marcello MENDOGNI Controparte_3 appellata e nei confronti dei controinteressati, non costituiti
Oggetto: Altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 25/9/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “
1. Con ricorso depositato in data 5.2.2021, ha chiesto al Tribunale di Parma di Controparte_3 accertare il suo diritto all'inserimento nella graduatoria per l'insegnamento all'estero nella posizione già occupata in passato, previo annullamento o disapplicazione dei provvedimenti amministrativi di esclusione della ricorrente dalla graduatoria stessa, proponendo la propria domanda nei confronti del Controparte_2
e del .
[...] Controparte_4
pag. 1 di 4
2. Il si è costituito in Controparte_2 giudizio, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_4 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati, mediante notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. tramite pubblicazione sul sito istituzionale del convenuto. Controparte_4
5. La causa è stata decisa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato e conseguentemente accertato il diritto di a prestare servizio di docenza all'estero per un ulteriore periodo di Controparte_3
5 anni scolastici e per un eventuale successivo periodo di 2 anni, quest'ultimo dopo la prestazione di servizio effettivo in territorio metropolitano per almeno 3 anni dopo la cessazione del futuro secondo periodo all'estero, condannando il
[...]
e il Controparte_4 Controparte_2
, ciascuno per quanto di sua competenza, all'inserimento nella
[...] graduatoria per l'insegnamento all'estero nella posizione occupata precedentemente all'esclusione per le classi 002SCC-FR e 002E-FR area linguistica francese.
2. Hanno proposto appello i soccombenti, contestando la letture delle Parte_1 norme di rilievo data dal primo giudice. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata, che, eccepita la stessa inammissibilità del gravame, ne ha contesto la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto. La causa – integrato il contraddittorio con i potenziali controinteressati – è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Va innanzi tutto esclusa l'eccepita nullità dell'appello, che contiene quanto necessario a veicolare le ragioni di critica alla sentenza impugnata.
4. L'appello è fondato. E' incontroverso che la ricorrente ha svolto, nel corso della sua carriera, servizio di docenza all'estero per un totale di circa 8 anni in forza di un iniziale mandato di 5 anni poi prorogato di ulteriori 4 anni in applicazione della normativa vigente ratione temporis e che in caso di esito a favorevole nella partecipazione a nuovi bandi, supererebbe il limite massimo di nove anni scolastici di servizio all'estero nell'arco dell'intera carriera. La stessa rivendica quella che ritiene più favorevole disciplina del CCNL e in questa ottica la sua domanda è stata accolta in prime cure. Ebbene, può prescindersi dalla qualificazione più precisa delle disposizioni in commento come proprie della “mobilità professionale” (qualificazione sostenuta dalla ricorrente per giovarsi delle deroghe della contrattazione collettiva ed avversata dai che riconducono la fattispecie all'ambito dell'organizzazione degli uffici) Parte_1 perché proprio dal tenore della motivazione di prime cure - basata sulla (condivisibile)
pag. 2 di 4 riconduzione del caso alla fattispecie della mobilità – e delle norme dalla stessa richiamate si può infatti trarre il dato di rilievo: “il CCNL comparto Istruzione e Ricerca 19.4.2018, successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 64/2017, non ha previsto disposizioni ad hoc in tema di destinazione del personale docente all'estero; tuttavia, l'art. 1 co. 10 di tale CCNL prevede che, per quanto non espressamente previsto al suo interno, «continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001». Attraverso tale rinvio, il CCNL 2018 ha operato una deroga, ammessa ex art. 2 co. 2 d.lgs. 165/2001, alla disciplina normativa di cui al d.lgs. 64/2017, avendo in particolare restituito vigenza normativa a quanto previsto in tema di mobilità all'estero dagli artt. 112 CCNL comparto Scuola 24.7.2003 e 116 CCNL comparto Scuola 29.11.2017, ove si prevede: «Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni» (così pag. 7 della sentenza, enfasi aggiunta). Se dunque è vero che il CCNL ha ribadito la deroga alle disposizioni per così dire di fonte primaria, esso tuttavia, successivo, come visto, all'entrata in vigore del d.lgs. 64/2017, ha espressamente limitato l'applicazione delle precedenti norme pattizie con il limite della compatibilità con le norme legislative. Questo impone di leggere il complesso normativo – privo di specifica deroga, avendo correttamente rilevato il primo giudice che “il Istruzione e Ricerca CP_5
19.4.2018, successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 64/2017, non ha previsto disposizioni ad hoc in tema di destinazione del personale docente all'estero” – nella cornice (indubbiamente restrittiva) della norma primaria, secondo cui “«
1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
2. Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. La destinazione da una ad altra sede all'estero è consentita solo per gravi motivi
o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili». (art. 21 d. lgs. 64/17 cit.) e “L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente.
pag. 3 di 4 Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo» (art. 37 commi 7° e 8°) In conclusione, la pretesa della lavoratrice non trova conforto nel dato testuale del CCNL e non può ritenersi inclusa nel rinvio, generale e “cauto”, del suo art. 110. L'appello deve dunque essere accolto, con conseguente rigetto del ricorso della lavoratrice. 5. La mancanza di precedenti di legittimità specificamente sul punto e l'oggettiva complessità della disciplina, stratificatasi nel tempo, fanno ritenere di giustizia che le spese del doppio grado siano interamente compensate.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal e dal CP_6 Controparte_4 [...]
avverso la sentenza n. Controparte_7
514/2023 del Tribunale di Parma, resa e pubblicata il giorno 7/8/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata,
1. Rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_3
2. Compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio.
Bologna, 25/9/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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