Rigetto
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/09/2025, n. 7402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7402 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07402/2025REG.PROV.COLL.
N. 07464/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7464 del 2023, proposto dalla signora IA OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe De Vergottini ed Eugenia Salsotto, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli stessi avvocati in Torino, corso Regina Margherita, n. 174;
nei confronti
del Comune di Arizzano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione seconda, n. 162 del 15 febbraio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In punto di fatto, si rappresenta che il Comune di Arizzano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, ha adottato il progetto definitivo di variante al P.A.I. e ha classificato il fondo di proprietà dell’appellante quale area di completamento residenziale, con l’attribuzione di capacità edificatoria “una tantum” di 150 mq. di SUL per la realizzazione di nuovi fabbricato ad uso residenziale.
Dopo una interlocuzione con cui la Regione Piemonte ha chiesto una parziale rielaborazione del PRG adottato con stralcio della nuova destinazione urbanistica, assegnata all’area della ricorrente, la destinazione è stata confermata dal Comune.
La Regione Piemonte ha successivamente approvato definitivamente il P.R.G. del suindicato Comune, subordinatamente ad alcune modifiche che ha apportato la stessa Regione, stralciando dal punto di vista cartografico l’area dell’appellante e ha riclassificato l’area stessa quale area agricola.
1.1. La motivazione di tale scelta è stata duplice:
a) da un lato la sicurezza dell’accesso veicolare all’adiacente strada di collegamento intercomunale e dunque la compatibilità della destinazione residenziale con il codice della strada poiché il lotto di proprietà è collocato all’interno di un tornante della strada provinciale di collegamento tra Verbania e altri Comuni della provincia;
b) la presenza di prescrizioni contenute nelle direttive previste dalla pianificazione paesaggistica/ambientale sovraordinata.
2. L’appellante ha proposto ricorso al T.a.r. per il Piemonte avverso la D.G.R. 5 settembre 2016 n. 33-3893, di approvazione della variante deducendo plurime censure di violazione di legge (con particolare riferimento all’art. 15 comma 11 della l.r. del Piemonte n. 56/1977, all’art. 10 della legge n. 1150/1942 e all’art. 3 della legge n. 241/1990), eccesso di potere per insufficienza della motivazione, illogicità, contraddittorietà e travisamento di fatti.
3. Con la sentenza impugnata l’adito T.a.r. ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della Regione Piemonte, liquidandole in euro 3.000,00.
4. Con l’appello in esame l’istante ha proposto i seguenti motivi:
1. Error in judicando in relazione al rigetto del primo motivo di ricorso (Violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 15 comma 11 della l.R.P. 17.12.1977, n. 56, ed all’art. 10 della legge n. 1150/1942. Violazione del principio di tassatività delle modifiche d’ufficio al P.R.G. Eccesso di potere per errore sui presupposti, manifesta contraddittorietà e perplessità).
La Regione Piemonte avrebbe apportato modifiche d’ufficio alla variante oltre i limiti e i casi tassativi consentiti dalla rubricata disposizione, che prevederebbe tale possibilità esclusivamente in relazione alla correzione di errori, chiarimenti su singole prescrizioni e adeguamenti a norme di legge.
La Regione avrebbe esondato dai propri poteri previsti in sede di approvazione del P.R.G., poiché avrebbe dovuto comunque rispettare i criteri di impostazione del Piano e le caratteristiche essenziali quantitative e qualitative dello stesso.
Viene pertanto ribadito che la Regione non potrebbe introdurre d’ufficio ad un P.R.G. già adottato dal Comune, modifiche che abbiano ad oggetto delle innovazioni sostanziali al contenuto del medesimo.
2. Error in judicando in relazione al rigetto del primo motivo di ricorso (Violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 15 comma 11 della l.R.P. 17.12.1977, n. 56, ed all’art. 10 della legge n. 1150/1942. Violazione del principio di tassatività delle modifiche d’ufficio al P.R.G. Eccesso di potere per errore sui presupposti, manifesta contraddittorietà e perplessità sotto ulteriore profilo).
Sotto distinto profilo, sarebbe erronea anche la motivazione della sentenza impugnata relativa alla parte in cui ha ritenuto che le modifiche apportate dalla Regione al P.R.G. si baserebbero su ragioni attinenti alla tutela di interessi ambientali e paesaggistici.
Invero il potere esercitato dalla regione esulerebbe completamente dai casi di cui all’undicesimo comma dell’art. 15 l.r. cit., norma ai sensi della quale la Regione ha esercitato il proprio potere, come si evince dall’intestazione dell’allegato A alla delibera di approvazione della variante generale, costituente parte integrante del provvedimento medesimo ( “Elenco modificazioni introdotte ‘ex officio’ ai sensi dell’11 comma dell’art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.” ) e dall’allegato documento A alla delibera G.R. n. 33-3893/2016, ove è stato previsto - con riferimento all’area di proprietà della ricorrente (avente destinazione di Area libera interstiziale ) lo ‘stralcio’ dell’area ACR-5A (avente destinazione di completamento residenziale) dal piano approvato e la rimozione cartografica di tutte le tavole in cui tale area era citata nonché la ‘riconduzione’ dell’area stessa da zona a destinazione residenziale di completamento ad area agricola.
Il comma 11 del predetto art. 15 della legge urbanistica regionale limiterebbe l’estensione di tale potere alle sole “… modifiche riguardanti correzioni di errori, chiarimenti su singole prescrizioni e adeguamenti a norme di legge” .
3. Error in judicando in relazione ai vizi di violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, e di eccesso di potere per insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità e contraddittorietà delle scelte urbanistiche effettuate dalla regione dedotti con il secondo e terzo motivo di ricorso.
Con tale motivo è contestata la parte della sentenza di primo grado che ha respinto il secondo e il terzo motivo del ricorso di primo grado giacché, contrariamente rispetto a quanto argomentato dal primo giudice, nell’impugnata delibera G.R. n. 33-3893/2016 non risulterebbero indicate le peculiari e specifiche ragioni ambientali ed urbanistiche tali da giustificare esclusivamente per l’area ACR-5A lo stralcio della destinazione residenziale e l’attribuzione di una destinazione agricola; ciò, a fronte della diversa decisione assunta dalla Regione stessa con riferimento alle altre aree - aventi la medesima destinazione di “Aree di completamento residenziale-ACR” e che pure presenterebbero le medesime esigenze di salvaguardia ambientale (in quanto “… ubicate all’interno di corridoi ecologici” ), in relazione alle quali è stata confermata la destinazione come aree residenziali di completamento (v. doc. 1/A e 1/D).
L’area dell’appellante costituirebbe un’“area libera interstiziale”, in cui a differenza che nelle aree agricole sono possibili edificazioni di manufatti accessori ai fabbricati residenziali già esistenti in un contesto di aree già edificate ed urbanizzate (autorimesse pertinenziali, depositi di attrezzi o materiali per giardini, serre, laboratori per esigenze familiari).
4. Error in judicando in relazione ai vizi di violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, e di eccesso di potere per insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità e contraddittorietà delle scelte urbanistiche effettuate dalla Regione dedotti con il terzo motivo di ricorso.
Il giudice di primo grado ha dichiarato assorbite le censure di eccesso di potere riferite alla scelta della Regione di modificare d’ufficio la destinazione urbanistica residenziale dell’area di proprietà dell’appellante e di assegnare alla stessa una destinazione agricola (diversa da quella originaria di Area libera interstiziale) in ragione delle “… rilevanti problematiche di sicurezza correlate all’accesso veicolare dall’adiacente strada di collegamento intercomunale;” .
Tali censure vengono riproposte dall’appellante poiché l’amministrazione regionale non avrebbe tenuto conto di alcune essenziali circostanze di fatto, vale a dire che l’accesso dal lotto dell’appellante alla strada comunale avrebbe potuto avvenire non attraverso la creazione di un nuovo accesso carraio in corrispondenza della sua proprietà, bensì dall’attuale strada vicinale comunale esistente, per cui la previsione di una nuova area a destinazione residenziale, in corrispondenza di tale tratto stradale, non avrebbe creato alcuna nuova situazione di pericolo per la sicurezza stradale, anche in considerazione del fatto che, fin dal 2004, il Comune di Arizzano aveva espresso parere favorevole all’accesso veicolare alla S.P. n. 55 dal lotto della ricorrente, ritenendo che l’accesso e l’uscita sulla predetta strada provinciale potesse avvenire in sicurezza mediante un accesso “a senso unico” e garantendo il mantenimento di una visuale libera attraverso lo sfalcio della vegetazione presente sulla banchina stradale.
5. Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, che ha eccepito la carenza di interesse della appellante al ricorso poiché avrebbe impugnato la D.G.R. di approvazione della variante, ma non in parte qua la variante al P.R.G. Tale atto, unitamente alla D.G.R., concorre autonomamente a ledere l’interesse legittimo dell’appellante.
5.1. L’Amministrazione ha eccepito anche l’inammissibilità del quarto motivo d’appello sia perché volto a richiedere al Giudice amministrativo di svolgere un’attività di valutazione di merito e, di fatto, tecnica dell’azione amministrativa, sia perché l’appellante non ha svolto alcuna censura nei confronti della decisione gravata e dell’applicazione del principio ivi applicato per cui, a fronte di un atto plurimotivato qual è quello in esame, è sufficiente riscontrare la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell’intero ricorso, bensì si limita a contestare nel merito l’azione amministrativa.
6. L’appellante ha depositato memoria di replica con la quale ha argomentato anche in relazione all’infondatezza dell’eccezione di carenza di interesse al gravame.
7. Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Per ragioni di economia decisionale e motivazionale, il Collegio ritiene di prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dall’amministrazione, stante la complessiva infondatezza nel merito dell’appello.
9. Con i primi due motivi d’appello - che per la loro connessione logica e giuridica possono essere trattati congiuntamente – l’appellante si duole per la violazione da parte della Regione Piemonte dell’art.15 della l.r. n. 56/1977, poiché le modifiche d’ufficio alla variante al P.R.G. che hanno riguardato la sua proprietà immobiliare sarebbero andate oltre i limiti e i casi tassativi consentiti dalla citata disposizione. Questa facoltizzerebbe la Regione, in sede di approvazione del P.R.G., soltanto ad effettuare la correzione di errori, ovvero a chiedere chiarimenti su singole prescrizioni e ad adeguare il Piano a norme di legge.
La Regione avrebbe altresì violato l’art. 10 comma 1, lettere a) e d), della legge n. 1150/1942, che consentirebbero di apportare solo le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento, senza sostanziali innovazioni.
La modifica autoritativa della destinazione urbanistica dell’area ACR-5 avrebbe invece natura innovativa e sostanziale, incidendo sul contenuto delle scelte urbanistiche riservate dalla normativa di settore esclusivamente all’ente locale.
La Regione avrebbe imposto una destinazione urbanistica differente sia da quella indicata dall’ente nella procedura di variante (ACR-5A), sia da quella precedente, così di fatto sovrapponendo una propria innovativa volontà a quella comunale.
9.1. I motivi sono complessivamente infondati.
Giova richiamare due elementi di fatto:
a) sotto un primo profilo, si rileva che risulta dagli atti che vi è stata una interlocuzione fra la Regione e il Comune di Arizzano sulla questione oggetto di causa giacché gli uffici regionali competenti, con Relazione d’Esame in data 23 gennaio 2015 hanno rilevato, tra l’altro, che: “7.11) AREE DI COMPLETAMENTO AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE (ACR) 7.11.1) Intervento 5°:
“La nuova previsione ubicata su <area incolta, in condizioni di naturalità, invasa da esemplari arborei e sottobosco infestante> (cfr. Scheda Monografica), risulta avulsa dal tessuto edificato ed all’interno del raggio di curvatura della strada di tipo C di collegamento intercomunale che attraversa il territorio comunale, con conseguenti problematiche di sicurezza correlate all’accesso veicolare; se ne chiede pertanto lo stralcio dalle previsioni di Piano e la sua riclassificazione quale Area Agricola”.
La Regione, sulla base della relazione, ha rinviato al Comune di Arizzano la Variante generale di adeguamento al PAI “affinché provveda a modificare la variante in coerenza con quanto puntualmente illustrato e motivato al precedente punto 7” .
Anche il parere di compatibilità ambientale redatto in data 1 dicembre 2014 dall’Organo Tecnico regionale per la V.A.S. e allegato alla Relazione ha rappresentato che, nell’ambito del Comune di Arizzano, il fenomeno del consumo di suolo è al limite delle soglie stabilite dall’art. 31 del PTR in base ai dati derivanti dal “Monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte” e ha invitato l’Autorità procedente ad apportare modifiche ed integrazioni alla Variante stessa alla luce delle osservazioni esposte nella presente Relazione.
Nonostante tal chiare indicazioni, il Comune con delibera C.C. 6 novembre 2015 n. 29 ha adottato nuovamente il progetto definitivo della Variante generale, mantenendo la destinazione urbanistica dell’Area di completamento residenziale ACR A5.
La Regione ha ritenuto non esaustive né risolutive delle criticità rilevate le controdeduzioni comunali e ha osservato, con Relazione d’esame in data 21 luglio 2016, che “Atteso che la nuova previsione ubicata all'interno di corridoio ecologico (cfr. contributo VAS), su <area incolta, in condizioni di naturalità, invasa da esemplari arborei e sottobosco infestante (cfr. Scheda Monografica della Relazione Geologica Tecnica, elab. GEO 17), risulta avulsa dal tessuto edificato e con rilevanti problematiche di sicurezza correlate all'accesso veicolare dall'adiacente strada di collegamento intercomunale, si dispone lo tralcio dell'area e la riclassificazione ad area agricola.
(…) In considerazione di quanto sopra esposto, questa Direzione Regionale è del parere che la Variante Generale in adeguamento al PAI adottata dal Comune di Arizzano con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15.07.2011, integrata con D.C.C. n. 12 del 20.05.2013 e le relative controdeduzioni, redatte ai sensi del 13° comma dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed adottate definitivamente con D.C.C. n. 29 del 6.11.2015, possa essere approvata ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 con le puntualizzazioni, le prescrizioni e le considerazioni che costituiscono modifiche ex officio derivanti dai contenuti espressi al punto 3) della presente Relazione e puntualmente elencate nell'allegato A alla relativa D.G.R. di approvazione”.
Conseguentemente ha approvato il P.R.G., con la deliberazione impugnata, a condizione che il Comune introducesse le modifiche richieste tra cui quella relativa alla proprietà dell’appellante.
b) sotto un secondo profilo, si osserva che, come correttamente argomentato dal primo giudice, la Regione si è limitata a effettuare uno stralcio della disciplina relativa all’area ACR5 e non una modifica d’ufficio, non avendo introdotto, di fatto, una destinazione nuova e diversa rispetto a quella precedentemente riconosciuta all’area in questione giacché, nell’atto notarile di acquisto della proprietà dell’area nel 1993, il terreno assegnato in divisione alla ricorrente è definito come non suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio e classificato catastalmente come “prato di cl. 2”; inoltre, secondo il certificato di destinazione urbanistica al medesimo allegato, il terreno è qualificato come “area a verde privato” dal P.R.G. vigente e come area “agricola” dalla variante adottata nel 1993.
Analogamente, nel certificato di destinazione urbanistica del 14 aprile 2014 l’area in questione è classificata dall’allora vigente P.R.G. (variante generale n. 2, approvata con D.G.R. n.51/2001) come “area libera interstiziale sgombra da costruzioni e libera da usi esistenti o previsti di tipo residenziale, produttivo, con destinazione d’uso di giardino, orto, con possibilità edificatoria limitata alla nuova costruzione di bassi fabbricati da destinare a deposito attrezzi, autorimessa, ecc” e ciò è coerente con la disciplina di cui all’art. 28 delle N.T.A. dello strumento urbanistico oggi vigente, secondo cui le aree interstiziali costituiscono appezzamenti di modeste dimensioni “attualmente sgombri da costruzioni e liberi da usi esistenti o previsti del tipo residenziale, produttivo, terziario o pubblico, rappresentate sulle tavole del P.R.G. in scala 1:1000 come territorio ad uso agricolo (retino bianco), ma limitatamente ai casi di aree completamente circondate da aree edificate o da strade” . La destinazione d’uso prevista per tali aree è “giardino, orto frutteto e/o colture di altra natura, con possibilità edificatoria limitata soltanto alla nuova costruzione di accessori secondo le indicazioni dell'art. 11 precedente 3 ° comma e con l'applicazione dei parametri del codice civile” .
Conseguentemente, era escluso ab initio , fin dalla precedente pianificazione urbanistica, che l’area di proprietà dell’appellante avesse una destinazione d’uso abitativa o che potesse comunque avere una vocazione edificatoria.
Pertanto, come correttamente osservato nella sentenza oggetto d’impugnativa, non può affermarsi che la Regione abbia imposto al Comune di conferire una determinata destinazione all’area in questione poiché, una volta espunta dal nuovo disegno pianificatorio con lo stralcio, quest’ultima continua a essere regolamentata secondo l’originaria destinazione agricola impressale dello strumento urbanistico generale.
In sostanza la Regione, senza pervenire ad una complessiva bocciatura del nuovo PRGC, può limitarsi a “non approvare” la parte oggetto di criticità, che resta così disciplinata dalle preesistenti previsioni di piano individuate dal Comune e può essere a sua volta oggetto di nuovi interventi pianificatori (cfr. sent. Cons. St, Sez. IV, n. 2563/2014).
Conseguentemente, ad avviso del Collegio, non vi è stata modifica ex officio da parte della Regione, ma un corretto uso del potere di stralcio, ossia una mancata approvazione del piano adottato in parte qua , potendo il Comune riesercitare il potere in relazione alle osservazioni svolte dalla Regione nell’interlocuzione avvenuta nella fase antecedente (Relazione, parere Vas etc…).
10. Con il terzo motivo l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il secondo e il terzo motivo di ricorso in primo grado per non aver considerato che:
- non risulterebbero indicate le peculiari e specifiche ragioni ambientali ed urbanistiche tali da giustificare esclusivamente per l’area ACR-5A lo stralcio della destinazione residenziale e l’attribuzione di una destinazione agricola, in violazione della tutela dell’affidamento;
- non sarebbe motivata la diversità di trattamento rispetto alla classificazione di altre aree analoghe anch’esse ubicate al di fuori di nuclei residenziali consolidati ed all’interno di corridoi ecologici, per i quali era stata invece confermata la destinazione di aree di completamento residenziale”;
- l’area dell’appellante costituirebbe un’ “area libera interstiziale” presente tra aree già abbondantemente edificate ed urbanizzate, in cui, a differenza che nelle aree agricole, sono possibili edificazioni di manufatti accessori ai fabbricati residenziali già esistenti.
10.1. Il motivo è infondato.
In relazione alla censura di difetto di motivazione si richiama quanto è già stato affermato al § 9.1. sull’istruttoria svolta con i pareri degli Uffici regionali competenti (Organo tecnico regionale per la VAS, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio), sicché l’atto impugnato risulta motivato per relationem con riferimento agli studi ambientali e alla relazione sopra indicati.
Inoltre, si richiama il contenuto del Certificato urbanistico rilasciato dal Comune stesso in data 5 aprile 2018, sopra citato anch’esso, da cui si ricava che il terreno in questione è stato ricondotto dalla stessa Amministrazione comunale all’originaria destinazione urbanistica di “Area libera interstiziale entro il territorio urbano”, sicché alcun affidamento poteva essere stato ingenerato sulla edificabilità del medesimo.
Per quanto concerne la natura interstiziale dell’area e la vicinanza con altre già urbanizzate e edificate, la Regione ha legittimamente indicato lo stralcio in coerenza con le Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale vigente (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 122-29783 del 21 luglio 2011, pubblicata sul BUR n. 32 del 11 agosto 2011), che prevedono, per le aree urbane esterne ai centri storici, che “8. La pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell’urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo gli assi stradali o protendimenti edificati all’interno di aree agricole” .
In particolare, per i territori montani – come quello del Comune di Arizzano (cfr. doc. 5) – il punto 6 delle direttive di cui all’art. 29 delle NTA, è previsto "il contenimento di ulteriori sviluppi insediativi con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale"
Peraltro, l’art. 8 della l. 56 del 1977, il cui comma 4 lett. b) stabilisce che “le direttive esigono attuazione nella pianificazione provinciale, della città metropolitana e comunale” sicché la Regione si è conformata a tale previsione di rango primario evitare l’ulteriore sviluppo residenziale lungo la viabilità provinciale in atto e l’ulteriore consumo di suolo.
11. Con il quarto motivo l’appellante ripropone il motivo relativo alla legittimità della valutazione operata dalla Regione con riferimento alle problematiche legate alla circolazione stradale, rilevate con l’ultimo motivo, che il primo giudice ha assorbito poiché “12. Le doglianze con cui la ricorrente contesta l’insussistenza di problemi di sicurezza collegati all'accesso veicolare sull'adiacente strada provinciale di collegamento intercomunale possono essere assorbite, in applicazione del principio per cui, a fronte di un atto plurimotivato qual è quello in esame, è sufficiente riscontrare la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell’intero ricorso, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata in sede giurisdizionale. In sostanza, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045)” (Cons. Stato, IV, 30 marzo 2018, n. 2019)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17.09.2019, n. 6190)”.
11.1. Anche il motivo riproposto in appello può essere assorbito poiché la sentenza impugnata si fonda su autonome rationes decidendi , tutte convergenti nel senso della reiezione della domanda, sicché è sufficiente che una di esse sia confermata per rendere inutile l’esame dei mezzi di gravame che contestano gli ulteriori capi (c.d. assorbimento per ragioni di economia processuale, Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015, § 9.3.4.3., in precedenza e con specifico riferimento a sentenze rette da una pluralità di capi autonomi, Sez. V, n. 2541 del 2012); conseguentemente, in applicazione del criterio della ragione più liquida (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3.) l’esame degli ulteriori motivi, anche quelli riproposti in appello, come nel caso in esame, può essere assorbito (da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 6915 del 2022 § 8.1.).
12. Conclusivamente, per le suindicate motivazioni, l’appello deve essere respinto.
13. La particolarità del caso esaminato giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO