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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/06/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6648/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
NTenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 6648\2016 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato alla Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Dante Alighieri n. 6, presso lo studio del difensore, Avv. Fabrizio Virzì; attore contro
e di NTroparte_1 NTroparte_2
- C.F. e P.IVA: , elettivamente domiciliato in Foggia alla
[...] P.IVA_1
Via Mario D'Adduzio n.3, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Vasco, dal quale è rappresentato e difeso;
convenuta
Motivi in fatto e diritto della decisione
, con atto di citazione regolarmente notificato, ha adito il Tribunale di Foggia, Parte_1
deducendo che:
- nel periodo dal 16 ed al 21 luglio 2014, è stato degente presso la S.C. di Medicina Interna dell'Ospedale ” di San Giovanni Rotondo, sottoponendosi ad esami NTroparte_2
clinico-strumentali, a seguito dei quali è stata emessa la seguente diagnosi: “Iperparatiroidismo primitivo complicato da osteoporosi in soggetto con ipercalciuria;
pregressa emitiroidectomia dx”; -
l'esame ETG al collo evidenziava una “… formazione ovoidale ipoecogena di cm. 1 con porzione interna ipercogena di circa mm.5 …” posta in sede apparentemente extratiroidea;
- la scintigrafia eseguita in data 19/07/2014 evidenziava una “… area di netto iperaccumulo del radio MIBI cm. 3,4 al di sotto del polo inferiore del lobo sinistro della tiroide, non evidenti rapporti di contiguità con la tiroide …”;
pagina 1 di 9 - il giorno 28\10\2014, è stato ricoverato presso il Reparto di Chirurgia 2 Toracopolmonare Unomini del medesimo Nosocomio, con la seguente diagnosi: “Iperparatiroidismo primitivo” e, quindi, ha firmato il modulo di consenso informato, ove era spiegato che l'intervento avrebbe riguardato l'asportazione della sola ghiandola sotto il polo inferiore del lobo sinistro della tiroide e non anche di quella superiore sinistra;
- il giorno 30 ottobre 2014, è stato sottoposto ad intervento chirurgico, ed a distanza di circa due ore, avendo i chirurghi, riscontrata la presenza di valori elevati di PTH (paratormone), pur non ricorrendo alcuna emergenza ed urgenza, e senza previamente acquisire il consenso informato del paziente, lo hanno sottoposto ad un secondo intervento chirurgico, ancora preceduto da anestesia, consistente in:
“… revisione loggia tiroidea, asportazione paratiroide, asportazione parziale del timo …”; - come viene descritto anche nella lettera di dimissioni, nel corso del secondo intervento chirurgico è stata asportata la paratiroide superiore sinistra anziché la ghiandola malata responsabile della iperfunzione, posta nel mediastino antero-superiore sinistro, come ben individuata dagli esami strumentali eseguiti prima degli interventi chirurgici;
- il referto dell'esame istologico relativo alla paratiroide inferiore sinistra ed alla paratiroide superiore sinistra evidenziava: “Due ghiandole paratoroidi esenti da significative alterazioni patologiche”;
- l'errata quanto inutile asportazione delle due paratiroidi di sinistra ha privato il paziente, che già nel
2004 aveva subito l'asportazione delle paratiroidi di destra a seguito di intervento chirurgico di emitiroidectomia destra, di due ghiandole sane, senza tuttavia rimuovere la ghiandola malata che, se dovesse essere asportata, farebbe venir definitivamente meno la produzione di PTH (paratormone);
- l'errata asportazione delle paratiroidi sane ha condotto alla diagnosi di “Iperparatiroidismo primitivo permanente post-operatorio”;
- il dott. , nella relazione medico-legale a sua firma, ha accertato la sussistenza di Persona_1
complicazioni connesse alla patologia di base, e consistenti in nefrocalcinosi, ansia ed osteoporosi, che hanno determinato un danno biologico da Invalidità Permanente nella misura del 25-30%; il
Consulente afferma che il paziente ha patito anche un rilevante danno morale per essere stato sottoposto a ben due interventi chirurgici del tutto inutili e peggiorativi rispetto al suo iniziale stato di salute, a seguito dei quali sono state asportate ghiandole sane senza, tuttavia, rimuovere quella malata, con la consapevolezza di non poter più guarire e di essere costretto ad assumere farmaci per il resto della vita;
- sempre il Consulente ha accertato che il paziente ha subito un danno biologico da Inabilità
Temporanea Totale pari a giorni 45 e Parziale pari a giorni 45, nonchè un pregiudizio patrimoniale in termini di danno emergente pari ad €. 3.456,00, essendo costretto ad assumere farmaci per tutta la vita;
- un ulteriore danno meritevole di risarcimento nella misura di €. 10.000,00 è rappresentato dalla pagina 2 di 9 violazione del consenso informativo relativo al secondo intervento chirurgico del 30/10/2014, nel corso del quale veniva asportata per errore una paratiroide sana.
Alla luce di tali deduzioni, l'attore ha chiesto al Tribunale di Foggia di condannare la
[...]
di San Giovanni Rotondo, Opera di NTroparte_3 CP_2
, in virtù della sua responsabilità in ordine alla causazione di tutti i danni, patrimoniali e non,
[...]
allo stesso derivati in conseguenza degli interventi chirurgici del 30\10\2014, al pagamento in proprio favore della complessiva somma di €. 200.000,00 a titolo di risarcimento danni, con la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, oltre che delle spese e competenze relative al procedimento di mediazione ed al presente giudizio.
Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale, nell'impugnare e contestare le avverse deduzioni e domande, ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita attraverso l'espletamento della ctu e la prova testimoniale.
In particolare, il teste ha dichiarato: “In ordine alla circostanza n.7) della memoria Testimone_1 autorizzata nr.2 del 6.2.2017 dell'avv. Virzì la confermo integralmente e tanto posso dire in quanto io svolgo l'attività lavorativa di fisioterapista presso la palestra Centro Zenith di Foggia ed ho assistito più volte ad attacchi di panico o di ansia immotivata da parte di ”. “Preciso che gli Parte_1
attacchi di panico si manifestavano durante esercizi di cyclette o di pesi di 1 kg e lui iniziava a sudare, aveva tachicardia e diceva che si sentiva morire. Tutto ciò ripeto in maniera apparentemente ingiustificata”.
Il teste ha dichiarato: “Confermo la circostanza n.3) della memoria Testimone_2 istruttoria n.2 dell'avv. Virzì e tanto posso dire in quanto io vivo con mia madre e quindi assisto mio FR quotidianamente, in particolar modo la sera che ero libero dal lavoro”. “Confermo integralmente anche la circostanza n.4); ciò perché aveva perso fiducia nei medici in generale e nell'ospedale”; “Confermo integralmente anche la circostanza n.6), è diventato troppo cupo, depresso”.
Il teste ha dichiarato: “Confermo integralmente la circostanza n.3) della Testimone_3 memoria n.2 dell'avv. Virzì e tanto posso dire in quanto all'epoca dell'intervento io vivevo ancora con mia madre in via Urbano 40 a Foggia e quindi mio FR fece la convalescenza li per 3 mesi”.
“Confermo integralmente la circostanza n.4) e posso dire che questi sintomi perdurano tuttora perché tuttora lui soffre di attacchi di panico”. “Confermo integralmente la circostanza n.6); è sempre timoroso tutt'oggi che gli possa succedere qualcosa e teme che se gli succede qualcosa non lo possano salvare”. “Mio FR prima dell'intervento era sempre allegro e scherzoso, ora sta sempre da solo ed
è sempre serioso”. “Ricordo che circa 13 anni prima dell'intervento del 2014, se mal non ricordo, mio
pagina 3 di 9 NT FR ha subito un intervento chirurgico presso gli OO. di Foggia alla tiroide ma per altre problematiche ed in tale occasione l'intervento fu veloce e risolutivo”.
Il teste ha dichiarato: “In ordine alla circostanza nr.1 della memoria autorizzata n.2 Testimone_4 dell'avv. Virzì la confermo integralmente e ciò posso dire in quanto ero dotata di un permesso che mi consentiva di stare con mio marito più tempo rispetto all'orario delle visite. Ho visto personalmente che a mio marito hanno somministrato nei 2 giorni 8 pillole in tutto, pillole di calcio”. “Ero presente quando mio marito, che era a letto, è svenuto ed abbiamo chiamato il personale infermieristico che è accorso e prestato le cure”. “Lo svenimento avvenne nel pomeriggio del giorno successivo all'intervento mentre il primario giunse qualche ora dopo quando mio marito si era ripreso dallo svenimento. Io ero fuori dalla camera quando il primario è andato a visitare mio marito e quando il primario è uscito dalla camera ho percepito che lui era arrabbiato;
da quel momento in poi è stata interrotta completamente la terapia a base di calcio”. “In ordine alla circostanza n.3) la confermo integralmente;” “Andò a casa della madre sia perché io ero spesso fuori per lavoro sia perché all'epoca avevamo un bimbo di 1 anno e magari non l'avrebbe fatto dormire. Dalla madre stava più tranquillo ed aveva più assistenza”. “Confermo integralmente le circostanze n.4), 5) e 6) e 7) della memoria autorizzata n.2 dell'avv. Virzì”; “L'intervento del 30.10.2014 durò circa 8-9 ore e da quel giorno mio marito ha perso ogni fiducia nei medici.” “Non ricordo il nome del primario che intervenne il giorno dopo l'intervento dopo lo svenimento di mio marito”.
La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito spiegati.
In primo luogo, si ritiene che sussista la responsabilità contrattuale della convenuta rispetto ai danni denunciati da . Parte_1
Negli ultimi anni, il legislatore italiano è intervenuto sulla materia della responsabilità medica attraverso due importanti interventi legislativi, al fine di disciplinare in maniera organica i principi che si erano già consolidati in giurisprudenza e dare, in tal modo, una maggiore certezza della materia. Si tratta, in particolare, prima, della cosiddetta Legge Balduzzi, l. n. 189/2012, e, successivamente, della cosiddetta legge Gelli – Bianco, l. n. 24/2017, in vigore dal 01.04.2017.
Attraverso detti interventi legislativi sono stati positivizzati anche i criteri di ripartizione dell'onere probatorio tra il paziente danneggiato e il medico o la struttura sanitaria danneggianti: principi che si erano già sviluppati e consolidati nella giurisprudenza delle corti italiane, sia di merito che di legittimità.
È bene precisare che le norme sostanziali contenute nella L. n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla L.
n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del Codice delle pagina 4 di 9 Assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (Cass. n. 28994/2019). Sulla scorta di tale precisazione e avuto riguardo all'epoca in cui i fatti oggetto di causa si sono verificati, la normativa applicabile alla vicenda de qua va rintracciata nella
Legge n. 189/2012.
L'orientamento ormai diventato pacifico nella giurisprudenza del nostro paese riconosceva e riconosce tutt'ora che i danni derivati da eventi di malpractice medica e in generale da un errato trattamento sanitario, qualora il fatto sia imputabile alla struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, coinvolta nel trattamento stesso, sono inquadrabili all'interno della responsabilità contrattuale.
Infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9556 del 2002, ha ritenuto che il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente trovi la sua origine in un contratto obbligatorio atipico che viene definito contratto di spedalità o di assistenza sanitaria.
Tale contratto sorge, non soltanto quando le parti stipulano un vero e proprio documento scritto, ma anche a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria, parlandosi in questo caso di una conclusione del contratto sulla base di fatti concludenti.
Per quanto riguarda, invece, il suo contenuto, il contratto di spedalità ha ad oggetto l'obbligo della struttura sanitaria di adempiere sia alle prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia alle prestazioni secondarie ed accessorie, come quelle assistenziali nei confronti del malato o quelle di tipo alberghiero, come fornire il vitto e l'alloggio necessario al paziente, nel caso in cui esso sia ricoverato presso la struttura, quelle di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché quelle di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze.
A fronte delle suddette obbligazioni gravanti sulla struttura sanitaria, la controprestazione sinallagmatica dovuta dal paziente o dall'assicurazione o ancora del servizio sanitario nazionale, nel caso in cui sussistano le condizioni perché la spesa relativa all'intervento sanitario sia sostenuta dal servizio sanitario, è quella di corrispondere il prezzo del trattamento sanitario stesso.
In considerazione della sussistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria, come detto, la responsabilità di quest'ultima, nel caso in cui si configuri un suo inadempimento o comunque un non esatto adempimento delle prestazioni sulla stessa gravante in virtù del suddetto contratto, deve essere inquadrata all'interno della responsabilità contrattuale.
La struttura sanitaria, quindi, risponde ai sensi dell'articolo 1218 del Codice civile nel caso in cui non adempia correttamente alle prestazioni sulla medesima gravanti in virtù del suddetto contratto di spedalità, anche nel caso in cui essa si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie (come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, e siano tali pagina 5 di 9 soggetti a porre in essere la condotta che ha determinato l'evento dannoso, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
In altri termini, il fatto che la struttura sanitaria si avvalga dell'attività altrui per poter adempiere alla propria obbligazione comporta che la stessa struttura sanitaria si assume il rischio e la conseguente responsabilità dei danni che possono derivare al paziente per l'attività del terzo.
Pertanto, l'attore ha l'onere di allegare qualificati inadempimenti aventi efficacia causale rispetto al danno, mentre il debitore/convenuto, ex art. 1218 c.c., deve fornire la prova liberatoria.
Preme precisare che l'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: il nesso di causalità materiale, cioè il nesso tra la condotta e l'evento di danno inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato, e il nesso di causalità giuridica, cioè il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili.
L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento.
La valutazione del nesso di causalità materiale, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt.
40 e 41 c.p., per cui un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non può verificarsi in assenza del secondo, stante la diversità dei valori in gioco tra la responsabilità penale, nella quale principale punto di riferimento per il legislatore è l'autore del reato, in relazione a fattispecie tipiche, e quella civile, nella quale il legislatore è di regola equidistante dalle parti contendenti, deve essere condotta sulla base del principio del “più probabile che non”, ovvero della prevalenza probabilistica, e non di quello dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr., ex multis, Cass. n. 10741/2009).
La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 13 aprile -15 giugno 2021, n. 16936, ribadita la natura contrattuale del rapporto intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, afferma che costituisce inadempimento della prestazione il ritardo della stessa, gravando sull'Azienda ospedaliera la prova che il ritardo della prestazione non sia ad essa imputabile o sia imputabile alla parte privata oppure, ancora, si trovi in presenza di un caso di inadempimento reciproco.
Infatti, il comportamento del soggetto, in posizione di garanzia con obbligo di protezione verso il paziente, non può che ritenersi gravemente negligente, per aver omesso di rispettare le regole cautelari di condotta, dirette a prevenire gli eventi dannosi involontari ed a salvaguardare i beni giuridici.
La violazione del dovere di diligenza è l'essenza normativa della responsabilità colposa che si traduce nella contrarietà alle cautele doverose.
Nel caso di specie, nella relazione del ctu, dott. , si legge che: “Il sig. Persona_2 Parte_2
è stato vittima di Malpractice Medica. Infatti all'atto del ricovero avvenuto il 30-10-2014
[...]
c/o Chirurgia Toracica Ospedale Casa Sollievo Sofferenza e sottoposto, purtroppo, senza esito positivo
pagina 6 di 9 all'asportazione di paratiroidectomia inferiore e superiore con diagnosi di iperparatiroidismo primitivo. Giova ricordare che già in una scintigrafia delle paratiroidi eseguita il 12-01-2014 c/o veniva scrupolosamente e correttamente fatta NTroparte_5 diagnosi di::……in fase tardiva a 120 min.,whsh out del radiofarmaco a carico del tessuto tiroideo e permanenza di un'area di accumulo all'altezza del lobo inferiore di sin.in sede retrosternale riconducibile ,verosimilmente ,a tessuto paratiroideo. 21-07-2014 ricovero Medicina interna Ospedale
:dimesso con diagnosi iperparatiroidismoprimitivo complicato da osteoporosi NTroparte_2
in soggetto con ipercalciuria ,pregressa emitiroidectomia dx.Durante tale ricovero fu eseguita scintigrafia tiroidea:evidente nella rilevazione tardiva area di netto iperaccumulo del radioMIBI 3,3 cm al di sotto del polo inferiore del lobo sinistro della tiroide,non evidenti rapporti di contiguità con la tiroide.La formazione si colloca nel mediastino anteriore superiore.
Ebbene all'atto del ricovero al era già stata, per ben due volte, documentata la presenza Parte_1
di neoformazione di tessuto paratiroideo a 3,3 cm al di sotto del polo inferiore del lobo sinistro della tiroide,non evidenti rapporti di contiguità con la tiroide.La formazione si colloca nel mediastino anteriore superiore Quindi si conosceva l'esatta posizione topografica della neoformazione paratiroidea ,cosa che è stata disconosciuta dal chirurgo,che asportava le due paratiroidi inferiore e superiore (normali),lasciando in situ quel tessuto patologico già precedentemente accertato e descritto nell'esatta posizione dalle due scintigrafie eseguite.. La sintomatologia dell'iperparatiroidismo quali
Manifestazioni ossee: dolori articolari, osteopenia, osteoporosi, fratture.Manifestazioni renali: calcoli renali (nefrolitiasi) e coliche renali Manifestazioni gastrointestinali: dolori addominali, iperacidità gastrica (dispepsia, pirosi), nausea, vomito e perdita dell'appetito Manifestazioni neurologiche: stanchezza, disturbi dell'umore, depressione, difficoltà di concentrazione, scarsa memoria Tale sintomatologia già presenti al ricorrente come la ipercalciuria,osteoporosi,litiasi renale arrecano una
Invalidità permanente pari al 25%(venticinque per cento). In merito al consenso informato reputo che quello firmato era sufficiente anche per il secondo intervento,in quanto aveva lo stesso scopo e stesse finalità del primo intervento”.
Il CTU, nel supplemento di perizia del 14.02.2021 teso a completare la risposta a tutti i quesiti posti dal
Giudice ed a rispondere alle osservazioni critiche dell'Ospedale convenuto, ha precisato che: “all'atto dell'intervento chirurgico già avrebbe dovuto conoscere l'esatta posizione topografica della neoformazione paratiroidea, cosa che è stata completamente disconosciuta dal chirurgo che asportava le due paratiroidi inferiore e superiore (normali, non malate) lasciando in sito quel tessuto patologico già precedentemente accertato e descritto nell'esatta posizione dalle due scintigrafie eseguite precedentemente.”.
pagina 7 di 9 La ctu ha accertato il nesso eziologico tra la condotta e l'evento e tra quest'ultimo e le conseguenze dannose.
Accertati, quindi, i presupposti della responsabilità della convenuta, appare fondata la domanda risarcitoria dell'attrice, prospettata sotto il profilo del danno biologico.
Ai fini dell'individuazione e liquidazione dei lamentati danni, si procederà con ordine all'esame delle singole voci, facendo applicazione della tabella unica del 2025 poiché la liquidazione del danno biologico, ovvero il risarcimento del danno alla salute, viene effettuata sulla base delle tabelle in vigore al momento della decisione del giudice, non al momento del fatto che ha causato il danno. Detto principio vale sia per il danno biologico temporaneo che per quello permanente.
Si tiene conto, altresì, dell'età dell'attore al momento della decisione (cioè, quando viene effettuata la valutazione per il risarcimento).
Danno biologico tenuto conto dell'età dell'attore – anni 48- pari ad euro € 87.285,22.
Su detta somma vanno calcolati gli interessi legali dalla domanda al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Con riferimento alla domanda di personalizzazione, si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7513 del 2018 ha stabilito il principio secondo il quale tale voce va riconosciuta solo in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Il danno morale, poi, afferisce ai pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore.
La domanda afferente alla personalizzazione del danno ed al danno morale non può trovare accoglimento poiché in relazione a dette voci di danno parte attrice non ha offerto alcuna allegazione specifica né elementi probatori.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore, e sono poste a carico di parte convenuta, soccombente.
Le spese di ctu vanno poste a carico di parte convenuta stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 - accoglie la domanda nei limiti spiegati nella parte motiva e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro € 87.285,22, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria.
- Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Pone le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 24 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
NTenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 6648\2016 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato alla Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Dante Alighieri n. 6, presso lo studio del difensore, Avv. Fabrizio Virzì; attore contro
e di NTroparte_1 NTroparte_2
- C.F. e P.IVA: , elettivamente domiciliato in Foggia alla
[...] P.IVA_1
Via Mario D'Adduzio n.3, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Vasco, dal quale è rappresentato e difeso;
convenuta
Motivi in fatto e diritto della decisione
, con atto di citazione regolarmente notificato, ha adito il Tribunale di Foggia, Parte_1
deducendo che:
- nel periodo dal 16 ed al 21 luglio 2014, è stato degente presso la S.C. di Medicina Interna dell'Ospedale ” di San Giovanni Rotondo, sottoponendosi ad esami NTroparte_2
clinico-strumentali, a seguito dei quali è stata emessa la seguente diagnosi: “Iperparatiroidismo primitivo complicato da osteoporosi in soggetto con ipercalciuria;
pregressa emitiroidectomia dx”; -
l'esame ETG al collo evidenziava una “… formazione ovoidale ipoecogena di cm. 1 con porzione interna ipercogena di circa mm.5 …” posta in sede apparentemente extratiroidea;
- la scintigrafia eseguita in data 19/07/2014 evidenziava una “… area di netto iperaccumulo del radio MIBI cm. 3,4 al di sotto del polo inferiore del lobo sinistro della tiroide, non evidenti rapporti di contiguità con la tiroide …”;
pagina 1 di 9 - il giorno 28\10\2014, è stato ricoverato presso il Reparto di Chirurgia 2 Toracopolmonare Unomini del medesimo Nosocomio, con la seguente diagnosi: “Iperparatiroidismo primitivo” e, quindi, ha firmato il modulo di consenso informato, ove era spiegato che l'intervento avrebbe riguardato l'asportazione della sola ghiandola sotto il polo inferiore del lobo sinistro della tiroide e non anche di quella superiore sinistra;
- il giorno 30 ottobre 2014, è stato sottoposto ad intervento chirurgico, ed a distanza di circa due ore, avendo i chirurghi, riscontrata la presenza di valori elevati di PTH (paratormone), pur non ricorrendo alcuna emergenza ed urgenza, e senza previamente acquisire il consenso informato del paziente, lo hanno sottoposto ad un secondo intervento chirurgico, ancora preceduto da anestesia, consistente in:
“… revisione loggia tiroidea, asportazione paratiroide, asportazione parziale del timo …”; - come viene descritto anche nella lettera di dimissioni, nel corso del secondo intervento chirurgico è stata asportata la paratiroide superiore sinistra anziché la ghiandola malata responsabile della iperfunzione, posta nel mediastino antero-superiore sinistro, come ben individuata dagli esami strumentali eseguiti prima degli interventi chirurgici;
- il referto dell'esame istologico relativo alla paratiroide inferiore sinistra ed alla paratiroide superiore sinistra evidenziava: “Due ghiandole paratoroidi esenti da significative alterazioni patologiche”;
- l'errata quanto inutile asportazione delle due paratiroidi di sinistra ha privato il paziente, che già nel
2004 aveva subito l'asportazione delle paratiroidi di destra a seguito di intervento chirurgico di emitiroidectomia destra, di due ghiandole sane, senza tuttavia rimuovere la ghiandola malata che, se dovesse essere asportata, farebbe venir definitivamente meno la produzione di PTH (paratormone);
- l'errata asportazione delle paratiroidi sane ha condotto alla diagnosi di “Iperparatiroidismo primitivo permanente post-operatorio”;
- il dott. , nella relazione medico-legale a sua firma, ha accertato la sussistenza di Persona_1
complicazioni connesse alla patologia di base, e consistenti in nefrocalcinosi, ansia ed osteoporosi, che hanno determinato un danno biologico da Invalidità Permanente nella misura del 25-30%; il
Consulente afferma che il paziente ha patito anche un rilevante danno morale per essere stato sottoposto a ben due interventi chirurgici del tutto inutili e peggiorativi rispetto al suo iniziale stato di salute, a seguito dei quali sono state asportate ghiandole sane senza, tuttavia, rimuovere quella malata, con la consapevolezza di non poter più guarire e di essere costretto ad assumere farmaci per il resto della vita;
- sempre il Consulente ha accertato che il paziente ha subito un danno biologico da Inabilità
Temporanea Totale pari a giorni 45 e Parziale pari a giorni 45, nonchè un pregiudizio patrimoniale in termini di danno emergente pari ad €. 3.456,00, essendo costretto ad assumere farmaci per tutta la vita;
- un ulteriore danno meritevole di risarcimento nella misura di €. 10.000,00 è rappresentato dalla pagina 2 di 9 violazione del consenso informativo relativo al secondo intervento chirurgico del 30/10/2014, nel corso del quale veniva asportata per errore una paratiroide sana.
Alla luce di tali deduzioni, l'attore ha chiesto al Tribunale di Foggia di condannare la
[...]
di San Giovanni Rotondo, Opera di NTroparte_3 CP_2
, in virtù della sua responsabilità in ordine alla causazione di tutti i danni, patrimoniali e non,
[...]
allo stesso derivati in conseguenza degli interventi chirurgici del 30\10\2014, al pagamento in proprio favore della complessiva somma di €. 200.000,00 a titolo di risarcimento danni, con la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, oltre che delle spese e competenze relative al procedimento di mediazione ed al presente giudizio.
Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale, nell'impugnare e contestare le avverse deduzioni e domande, ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita attraverso l'espletamento della ctu e la prova testimoniale.
In particolare, il teste ha dichiarato: “In ordine alla circostanza n.7) della memoria Testimone_1 autorizzata nr.2 del 6.2.2017 dell'avv. Virzì la confermo integralmente e tanto posso dire in quanto io svolgo l'attività lavorativa di fisioterapista presso la palestra Centro Zenith di Foggia ed ho assistito più volte ad attacchi di panico o di ansia immotivata da parte di ”. “Preciso che gli Parte_1
attacchi di panico si manifestavano durante esercizi di cyclette o di pesi di 1 kg e lui iniziava a sudare, aveva tachicardia e diceva che si sentiva morire. Tutto ciò ripeto in maniera apparentemente ingiustificata”.
Il teste ha dichiarato: “Confermo la circostanza n.3) della memoria Testimone_2 istruttoria n.2 dell'avv. Virzì e tanto posso dire in quanto io vivo con mia madre e quindi assisto mio FR quotidianamente, in particolar modo la sera che ero libero dal lavoro”. “Confermo integralmente anche la circostanza n.4); ciò perché aveva perso fiducia nei medici in generale e nell'ospedale”; “Confermo integralmente anche la circostanza n.6), è diventato troppo cupo, depresso”.
Il teste ha dichiarato: “Confermo integralmente la circostanza n.3) della Testimone_3 memoria n.2 dell'avv. Virzì e tanto posso dire in quanto all'epoca dell'intervento io vivevo ancora con mia madre in via Urbano 40 a Foggia e quindi mio FR fece la convalescenza li per 3 mesi”.
“Confermo integralmente la circostanza n.4) e posso dire che questi sintomi perdurano tuttora perché tuttora lui soffre di attacchi di panico”. “Confermo integralmente la circostanza n.6); è sempre timoroso tutt'oggi che gli possa succedere qualcosa e teme che se gli succede qualcosa non lo possano salvare”. “Mio FR prima dell'intervento era sempre allegro e scherzoso, ora sta sempre da solo ed
è sempre serioso”. “Ricordo che circa 13 anni prima dell'intervento del 2014, se mal non ricordo, mio
pagina 3 di 9 NT FR ha subito un intervento chirurgico presso gli OO. di Foggia alla tiroide ma per altre problematiche ed in tale occasione l'intervento fu veloce e risolutivo”.
Il teste ha dichiarato: “In ordine alla circostanza nr.1 della memoria autorizzata n.2 Testimone_4 dell'avv. Virzì la confermo integralmente e ciò posso dire in quanto ero dotata di un permesso che mi consentiva di stare con mio marito più tempo rispetto all'orario delle visite. Ho visto personalmente che a mio marito hanno somministrato nei 2 giorni 8 pillole in tutto, pillole di calcio”. “Ero presente quando mio marito, che era a letto, è svenuto ed abbiamo chiamato il personale infermieristico che è accorso e prestato le cure”. “Lo svenimento avvenne nel pomeriggio del giorno successivo all'intervento mentre il primario giunse qualche ora dopo quando mio marito si era ripreso dallo svenimento. Io ero fuori dalla camera quando il primario è andato a visitare mio marito e quando il primario è uscito dalla camera ho percepito che lui era arrabbiato;
da quel momento in poi è stata interrotta completamente la terapia a base di calcio”. “In ordine alla circostanza n.3) la confermo integralmente;” “Andò a casa della madre sia perché io ero spesso fuori per lavoro sia perché all'epoca avevamo un bimbo di 1 anno e magari non l'avrebbe fatto dormire. Dalla madre stava più tranquillo ed aveva più assistenza”. “Confermo integralmente le circostanze n.4), 5) e 6) e 7) della memoria autorizzata n.2 dell'avv. Virzì”; “L'intervento del 30.10.2014 durò circa 8-9 ore e da quel giorno mio marito ha perso ogni fiducia nei medici.” “Non ricordo il nome del primario che intervenne il giorno dopo l'intervento dopo lo svenimento di mio marito”.
La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito spiegati.
In primo luogo, si ritiene che sussista la responsabilità contrattuale della convenuta rispetto ai danni denunciati da . Parte_1
Negli ultimi anni, il legislatore italiano è intervenuto sulla materia della responsabilità medica attraverso due importanti interventi legislativi, al fine di disciplinare in maniera organica i principi che si erano già consolidati in giurisprudenza e dare, in tal modo, una maggiore certezza della materia. Si tratta, in particolare, prima, della cosiddetta Legge Balduzzi, l. n. 189/2012, e, successivamente, della cosiddetta legge Gelli – Bianco, l. n. 24/2017, in vigore dal 01.04.2017.
Attraverso detti interventi legislativi sono stati positivizzati anche i criteri di ripartizione dell'onere probatorio tra il paziente danneggiato e il medico o la struttura sanitaria danneggianti: principi che si erano già sviluppati e consolidati nella giurisprudenza delle corti italiane, sia di merito che di legittimità.
È bene precisare che le norme sostanziali contenute nella L. n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla L.
n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del Codice delle pagina 4 di 9 Assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (Cass. n. 28994/2019). Sulla scorta di tale precisazione e avuto riguardo all'epoca in cui i fatti oggetto di causa si sono verificati, la normativa applicabile alla vicenda de qua va rintracciata nella
Legge n. 189/2012.
L'orientamento ormai diventato pacifico nella giurisprudenza del nostro paese riconosceva e riconosce tutt'ora che i danni derivati da eventi di malpractice medica e in generale da un errato trattamento sanitario, qualora il fatto sia imputabile alla struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, coinvolta nel trattamento stesso, sono inquadrabili all'interno della responsabilità contrattuale.
Infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9556 del 2002, ha ritenuto che il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente trovi la sua origine in un contratto obbligatorio atipico che viene definito contratto di spedalità o di assistenza sanitaria.
Tale contratto sorge, non soltanto quando le parti stipulano un vero e proprio documento scritto, ma anche a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria, parlandosi in questo caso di una conclusione del contratto sulla base di fatti concludenti.
Per quanto riguarda, invece, il suo contenuto, il contratto di spedalità ha ad oggetto l'obbligo della struttura sanitaria di adempiere sia alle prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia alle prestazioni secondarie ed accessorie, come quelle assistenziali nei confronti del malato o quelle di tipo alberghiero, come fornire il vitto e l'alloggio necessario al paziente, nel caso in cui esso sia ricoverato presso la struttura, quelle di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché quelle di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze.
A fronte delle suddette obbligazioni gravanti sulla struttura sanitaria, la controprestazione sinallagmatica dovuta dal paziente o dall'assicurazione o ancora del servizio sanitario nazionale, nel caso in cui sussistano le condizioni perché la spesa relativa all'intervento sanitario sia sostenuta dal servizio sanitario, è quella di corrispondere il prezzo del trattamento sanitario stesso.
In considerazione della sussistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria, come detto, la responsabilità di quest'ultima, nel caso in cui si configuri un suo inadempimento o comunque un non esatto adempimento delle prestazioni sulla stessa gravante in virtù del suddetto contratto, deve essere inquadrata all'interno della responsabilità contrattuale.
La struttura sanitaria, quindi, risponde ai sensi dell'articolo 1218 del Codice civile nel caso in cui non adempia correttamente alle prestazioni sulla medesima gravanti in virtù del suddetto contratto di spedalità, anche nel caso in cui essa si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie (come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, e siano tali pagina 5 di 9 soggetti a porre in essere la condotta che ha determinato l'evento dannoso, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
In altri termini, il fatto che la struttura sanitaria si avvalga dell'attività altrui per poter adempiere alla propria obbligazione comporta che la stessa struttura sanitaria si assume il rischio e la conseguente responsabilità dei danni che possono derivare al paziente per l'attività del terzo.
Pertanto, l'attore ha l'onere di allegare qualificati inadempimenti aventi efficacia causale rispetto al danno, mentre il debitore/convenuto, ex art. 1218 c.c., deve fornire la prova liberatoria.
Preme precisare che l'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: il nesso di causalità materiale, cioè il nesso tra la condotta e l'evento di danno inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato, e il nesso di causalità giuridica, cioè il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili.
L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento.
La valutazione del nesso di causalità materiale, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt.
40 e 41 c.p., per cui un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non può verificarsi in assenza del secondo, stante la diversità dei valori in gioco tra la responsabilità penale, nella quale principale punto di riferimento per il legislatore è l'autore del reato, in relazione a fattispecie tipiche, e quella civile, nella quale il legislatore è di regola equidistante dalle parti contendenti, deve essere condotta sulla base del principio del “più probabile che non”, ovvero della prevalenza probabilistica, e non di quello dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr., ex multis, Cass. n. 10741/2009).
La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 13 aprile -15 giugno 2021, n. 16936, ribadita la natura contrattuale del rapporto intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, afferma che costituisce inadempimento della prestazione il ritardo della stessa, gravando sull'Azienda ospedaliera la prova che il ritardo della prestazione non sia ad essa imputabile o sia imputabile alla parte privata oppure, ancora, si trovi in presenza di un caso di inadempimento reciproco.
Infatti, il comportamento del soggetto, in posizione di garanzia con obbligo di protezione verso il paziente, non può che ritenersi gravemente negligente, per aver omesso di rispettare le regole cautelari di condotta, dirette a prevenire gli eventi dannosi involontari ed a salvaguardare i beni giuridici.
La violazione del dovere di diligenza è l'essenza normativa della responsabilità colposa che si traduce nella contrarietà alle cautele doverose.
Nel caso di specie, nella relazione del ctu, dott. , si legge che: “Il sig. Persona_2 Parte_2
è stato vittima di Malpractice Medica. Infatti all'atto del ricovero avvenuto il 30-10-2014
[...]
c/o Chirurgia Toracica Ospedale Casa Sollievo Sofferenza e sottoposto, purtroppo, senza esito positivo
pagina 6 di 9 all'asportazione di paratiroidectomia inferiore e superiore con diagnosi di iperparatiroidismo primitivo. Giova ricordare che già in una scintigrafia delle paratiroidi eseguita il 12-01-2014 c/o veniva scrupolosamente e correttamente fatta NTroparte_5 diagnosi di::……in fase tardiva a 120 min.,whsh out del radiofarmaco a carico del tessuto tiroideo e permanenza di un'area di accumulo all'altezza del lobo inferiore di sin.in sede retrosternale riconducibile ,verosimilmente ,a tessuto paratiroideo. 21-07-2014 ricovero Medicina interna Ospedale
:dimesso con diagnosi iperparatiroidismoprimitivo complicato da osteoporosi NTroparte_2
in soggetto con ipercalciuria ,pregressa emitiroidectomia dx.Durante tale ricovero fu eseguita scintigrafia tiroidea:evidente nella rilevazione tardiva area di netto iperaccumulo del radioMIBI 3,3 cm al di sotto del polo inferiore del lobo sinistro della tiroide,non evidenti rapporti di contiguità con la tiroide.La formazione si colloca nel mediastino anteriore superiore.
Ebbene all'atto del ricovero al era già stata, per ben due volte, documentata la presenza Parte_1
di neoformazione di tessuto paratiroideo a 3,3 cm al di sotto del polo inferiore del lobo sinistro della tiroide,non evidenti rapporti di contiguità con la tiroide.La formazione si colloca nel mediastino anteriore superiore Quindi si conosceva l'esatta posizione topografica della neoformazione paratiroidea ,cosa che è stata disconosciuta dal chirurgo,che asportava le due paratiroidi inferiore e superiore (normali),lasciando in situ quel tessuto patologico già precedentemente accertato e descritto nell'esatta posizione dalle due scintigrafie eseguite.. La sintomatologia dell'iperparatiroidismo quali
Manifestazioni ossee: dolori articolari, osteopenia, osteoporosi, fratture.Manifestazioni renali: calcoli renali (nefrolitiasi) e coliche renali Manifestazioni gastrointestinali: dolori addominali, iperacidità gastrica (dispepsia, pirosi), nausea, vomito e perdita dell'appetito Manifestazioni neurologiche: stanchezza, disturbi dell'umore, depressione, difficoltà di concentrazione, scarsa memoria Tale sintomatologia già presenti al ricorrente come la ipercalciuria,osteoporosi,litiasi renale arrecano una
Invalidità permanente pari al 25%(venticinque per cento). In merito al consenso informato reputo che quello firmato era sufficiente anche per il secondo intervento,in quanto aveva lo stesso scopo e stesse finalità del primo intervento”.
Il CTU, nel supplemento di perizia del 14.02.2021 teso a completare la risposta a tutti i quesiti posti dal
Giudice ed a rispondere alle osservazioni critiche dell'Ospedale convenuto, ha precisato che: “all'atto dell'intervento chirurgico già avrebbe dovuto conoscere l'esatta posizione topografica della neoformazione paratiroidea, cosa che è stata completamente disconosciuta dal chirurgo che asportava le due paratiroidi inferiore e superiore (normali, non malate) lasciando in sito quel tessuto patologico già precedentemente accertato e descritto nell'esatta posizione dalle due scintigrafie eseguite precedentemente.”.
pagina 7 di 9 La ctu ha accertato il nesso eziologico tra la condotta e l'evento e tra quest'ultimo e le conseguenze dannose.
Accertati, quindi, i presupposti della responsabilità della convenuta, appare fondata la domanda risarcitoria dell'attrice, prospettata sotto il profilo del danno biologico.
Ai fini dell'individuazione e liquidazione dei lamentati danni, si procederà con ordine all'esame delle singole voci, facendo applicazione della tabella unica del 2025 poiché la liquidazione del danno biologico, ovvero il risarcimento del danno alla salute, viene effettuata sulla base delle tabelle in vigore al momento della decisione del giudice, non al momento del fatto che ha causato il danno. Detto principio vale sia per il danno biologico temporaneo che per quello permanente.
Si tiene conto, altresì, dell'età dell'attore al momento della decisione (cioè, quando viene effettuata la valutazione per il risarcimento).
Danno biologico tenuto conto dell'età dell'attore – anni 48- pari ad euro € 87.285,22.
Su detta somma vanno calcolati gli interessi legali dalla domanda al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Con riferimento alla domanda di personalizzazione, si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7513 del 2018 ha stabilito il principio secondo il quale tale voce va riconosciuta solo in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Il danno morale, poi, afferisce ai pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore.
La domanda afferente alla personalizzazione del danno ed al danno morale non può trovare accoglimento poiché in relazione a dette voci di danno parte attrice non ha offerto alcuna allegazione specifica né elementi probatori.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore, e sono poste a carico di parte convenuta, soccombente.
Le spese di ctu vanno poste a carico di parte convenuta stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 - accoglie la domanda nei limiti spiegati nella parte motiva e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro € 87.285,22, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria.
- Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Pone le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 24 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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