TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/06/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 10/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4245 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
05/05/1938 (C.F.: , nella qualità di eredi di , C.F._2 Persona_1
rappresentati e difesi, come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
Alessandra Del Priore, elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla Via Alessandro
Scarlatti, n. 17, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
, nata in [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 dall'avv. Roberto Lenza, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via F. Galdo, n. 5, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_2
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 02/08/2024, e Parte_1 Parte_2
agivano contro , dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, Controparte_1
deducendo in punto di fatto:
- che il 22/07/2024 gli veniva notificato atto di precetto emesso in virtù della sentenza n.
1892/2023 del 28/11/2023 resa dal Tribunale di Salerno – Sez. lavoro con cui i ricorrenti, in qualità di eredi di , venivano condannati a corrispondere alla resistente la Persona_1
somma di € 52.949,91 a titolo di differenze retributive, oltre spese della procedura;
- che allo stato era pendente innanzi alla Corte d'Appello di Salerno il procedimento n.
271/2024 R.G., avente ad oggetto l'annullamento della suindicata sentenza resa in assenza di contraddittorio ed inficiata da errori interpretativi.
In punto di diritto evidenziavano innanzitutto la carenza di legittimazione passiva di Parte_2
, eccepita anche nell'ambito del procedimento pendete dinanzi alla Corte di
[...]
Appello di Salerno, considerato che lo stesso non era stato designato quale erede dalla sorella che, con testamento olografo pubblicato il 04/11/2021, aveva Persona_1
designato come beneficiari del proprio asse ereditario , e Parte_1 CP_2
. Controparte_3
Pertanto, considerata l'estraneità di e la pendenza del giudizio d'appello Parte_2
teso ad accertare la veridicità di quanto affermato nel giudizio di primo grado in assenza di
2 contraddittorio, l'azione esecutiva azionata nei confronti dello stesso doveva ritenersi del tutto infondata.
Per tali ragioni concludevano chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione,
di:
<1) Annullare il precetto opposto, perché nullo per inesistenza del titolo e/ o della relativa
notifica o comunque per infondatezza totale o parziale della pretesa in fatto ed in diritto;
2) Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito nei confronti del sottoscritto procuratore
antistatario.>>.
2. Con decreto del 07/08/2024, il G.d.L., ritenuti insussistenti i motivi di stringente urgenza tali da giustificare la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato, rinviava la controversia, anche per la disamina dell'istanza di sospensione,
all'udienza del 13/12/2024.
3. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , con memoria Controparte_1
difensiva depositata il 27/09/2024, nella quale contestava quanto ex adverso dedotto,
evidenziando che avverso la sentenza n. 1892/2023 del 28/11/2023 del Tribunale di
Salerno, aveva proposto appello la sola , sostenendo, tra Parte_1
l'altro, la carenza di legittimazione passiva di , nei cui confronti si era Parte_2
formato il giudicato.
Evidenziava, inoltre, che la sospensione dell'esecutività non era stata concessa dalla Corte
di Appello di Salerno, nonché l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata poteva essere fondata solo su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento giudiziale fatto valere come titolo esecutivo, quando queste ne determinavano l'inesistenza giuridica, dovendo invece le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiva il contenuto, essere fatte valere nel corso del processo in cui il provvedimento medesimo era stato emesso.
3 Per tali ragioni, la resistente concludeva chiedendo al Tribunale di rigettare l'opposizione,
con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4. Con ordinanza del 10/01/2025, il G.d.L. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e rinviava la discussione all'udienza del 10/06/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La parte resistente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai propri atti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, mentre nulla depositava la parte ricorrente.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
Va premesso che la sentenza azionata esecutivamente con il precetto opposto è certamente provvisoriamente esecutiva ex lege a norma dell'art. 431 c.p.c., trattandosi di sentenza di condanna al pagamento di crediti derivanti da rapporto di lavoro, né detta esecutività risulta essere stata sospesa dalla Corte d'Appello, sicché a nulla rileva, al fine di escludere l'idoneità della sentenza ad essere posta a base di un'azione esecutiva, che il titolo giudiziale in parola sia stato appellato.
Occorre, poi, in primo luogo, rilevare come, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i titoli di formazione giudiziale, al di fuori dell'ipotesi estrema –
non dedotta in questa sede – di un vizio di inesistenza giuridica del provvedimento, non siano suscettibili di censura in sede di opposizione all'esecuzione per fatti attinenti al merito del procedimento conclusosi con la sentenza azionata in executivis (cfr., tra le più recenti,
Cass. Sez. 3, n. 2785 del 04/02/2025, secondo cui: <Nel giudizio di opposizione
4 all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione
del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del
provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri
vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora
possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione
di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti
ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame>>).
Ebbene, nel caso di specie non vi è alcun dubbio in ordine alla circostanza che la sentenza esecutiva azionata contenga una statuizione condannatoria esplicita anche nei confronti del ricorrente , sicché i motivi di asserita erroneità della decisione possono Parte_2
essere fatti valere solo in seno al procedimento di impugnazione avverso detta decisione,
ma non possono essere dedotti in sede esecutiva, non potendo il giudice dell'esecuzione sostituirsi al giudice d'appello al fine di rivalutare la correttezza della decisione resa dal giudice che ha emesso la sentenza esecutiva.
In secondo luogo, va rilevata la fondatezza della deduzione di parte opposta in ordine al difetto di legittimazione della ricorrente , posto che in ogni caso Parte_1
la deduzione circa la mancanza della qualità di erede in capo ad non la Parte_2
coinvolge in alcun modo, sicché ella non risulta legittimata ad opporsi adducendo motivi relativi ad altra persone, che ella deduce non essere neppure coerede.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, mod.
dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4245 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
5 1) dichiara inammissibile l'opposizione a precetto;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.700,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Salerno, 26.6.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
6