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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3942/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3942/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in IA (RA), Via Pio La Torre n.38 (avv. Marianna Storti)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
IA (RA), Via Pio La Torre n.38 (avv. Marianna Storti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
07/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in data 04.08.2022 in IA (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 29, p. I, anno 2022;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
IA (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I ricorrenti, nell'ottica della realizzazione delle bigenitorialità post-interruzione della convivenza, optano per l'affidamento condiviso ad entrambi dei figli minori e Persona_1 Persona_2 con collocamento residenziale presso la madre in IA (RA), Via Pio La Torre, 38 presso l'immobile in comproprietà dei coniugi. La casa familiare, di proprietà al 50% tra i coniugi, sita in
IA (RA), Via Pio La Torre, 38, censita al catasto del Comune di IA (RA) al Foglio 68 particella 354, sub. 20, piano T, cat. C/6 classe 02, consistenza 13 mq, rendita € 69,15 ed al Foglio
68 particella 354, sub. 23, piano T-1, cat. A/3, classe 03, consistenza 5,5 vani, rendita € 653,32, viene assegnata alla moglie, GN , collocataria dei figli minori. Parte_2
3) I genitori cureranno l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli minori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni degli stessi. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre quelle di carattere ordinario verranno assunte in via esclusiva da ciascun genitore nel periodo in cui i figli saranno presso ciascuno di loro.
4) Il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina quando il padre andrà a prendere i figli a casa della madre, fino alla domenica dopo cena quando il padre li riaccompagnerà a casa dalla madre, entro le ore 21:00. Nei fine settimana di spettanza del padre, egli terrà con sé i figli anche un giorno a settimana, indicativamente il mercoledì da dopo la scuola con pernottamento, accompagnandoli a scuola la mattina seguente. Nei fine settimana di spettanza della madre, il padre terrà con sé i figli un giorno e mezzo, indicativamente il mercoledì
(con pernottamento) ed il giovedì, prelevandoli da scuola e riaccompagnandoli alla casa materna dopo cena il giovedì entro le ore 21:00. I genitori, di comune accordo, potranno variare il calendario prefissato.
5) Le vacanze scolastiche natalizie saranno divise tra i genitori in due periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 7 gennaio (alternati tra i genitori di anno in anno) di modo che un anno un genitore possa trascorrere il Natale con i figli e l'altro genitore l'ultimo dell'anno e viceversa. Gli anni dispari staranno a Natale con la madre e quelli dispari con il padre. Per quanto concerne le festività pasquali, i genitori trascorreranno continuativamente con ed tre giorni Per_1 Per_2 cadauno, alternandosi di anno in anno nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere 15 giorni consecutivi e non, in periodi da concordare preventivamente tra loro, entro il 30 maggio di ciascun anno, tenuto conto degli impegni scolastici e parascolastici dei figli minori.
Ciascun genitore dovrà sempre essere reperibile telefonicamente dall'altro genitore e dovrà comunicare all'altro il luogo ove trascorrerà le vacanze con i figli. I genitori, di comune accordo, potranno variare il calendario prefissato.
6) Il padre, signor , a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, verserà a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento per i figli ed la complessiva somma di Euro Per_1 Per_2
600,00=(seicento/00) al mese ( Euro 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario che verrà accreditato sul conto corrente intestato alla GN , già in suo possesso, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal 10 ottobre Parte_2
2025.
Le parti concordano espressamente di escludere dal summenzionato contributo al mantenimento le spese di vestiario e scarpe, il cui acquisto andrà concordato tra le parti ed i cui costi saranno al 50%
a carico dei genitori.
Il signor si impegna a mettere a disposizione il 50% del welfare aziendale, per le spese Parte_1 dei figli, secondo le condizioni stabilite dall'attuale contratto aziendale (attualmente centri estivi, mensa scolastica, libri di testo ecc...), fino a che i figli saranno a carico dei genitori,
7) Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite tra i due genitori al 50% ciascuno, previa reciproca rendicontazione, a decorrere dalla firma del presente atto;
le spese sostenute dovranno essere sempre debitamente documentate e dovranno essere rimborsate, al genitore che le ha sostenute, entro e non oltre 10 giorni dalla visione della relativa documentazione di spesa. Salvo diversa determinazione, sono da considerarsi “spese straordinarie” quelle individuate dal
Protocollo assunto dal Tribunale di Ravenna per i procedimenti in materia familiare, che i genitori dichiarano di ben conoscere e a cui intendono aderire.
8) Considerando la precarietà lavorativa della sig.ra (insegnante con contratto a tempo Pt_2 determinato ma con eventuale futura assegnazione da parte del MIM in sedi fuori IA), il sig. si impegnerà a recarsi la mattina presso la casa della madre per occuparsi dei figli e Pt_1 accompagnarli a scuola.
9) I ricorrenti concordano che l'Assegno Unico, e/o altra indennità statale per il nucleo familiare, venga percepito in via esclusiva, interamente dalla madre GN , a far data dalla Parte_2 sottoscrizione del presente atto;
a tal fine il sig. si impegna ed obbliga a rilasciare ogni Parte_1
e qualsivoglia autorizzazione e/o documentazione dovesse rendersi necessaria per l'erogazione dei predetti sussidi.
10) I due genitori si prestano infine reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto per sé stessi e per i figli minori ed nonchè della carta d'identità, valida anche per Per_1 Per_2
l'espatrio.
11) Le parti stabiliscono che continueranno a farsi carico al 50% ciascuno sia delle rate del mutuo per l'acquisto della casa familiare, sia per le spese della polizza legata allo stesso. I coniugi dichiarano di non avere diritto, reciprocamente, all'assegno di mantenimento e dichiarano, altresì, di aver regolamentato ogni aspetto personale e patrimoniale, ogni reciproca pretesa, ragione e diritto e di non avere reciprocamente più nulla a che pretendere, eccetto il puntuale adempimento delle obbligazioni e di quanto stabilito nel presente atto.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3942/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in IA (RA), Via Pio La Torre n.38 (avv. Marianna Storti)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
IA (RA), Via Pio La Torre n.38 (avv. Marianna Storti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
07/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in data 04.08.2022 in IA (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 29, p. I, anno 2022;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
IA (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I ricorrenti, nell'ottica della realizzazione delle bigenitorialità post-interruzione della convivenza, optano per l'affidamento condiviso ad entrambi dei figli minori e Persona_1 Persona_2 con collocamento residenziale presso la madre in IA (RA), Via Pio La Torre, 38 presso l'immobile in comproprietà dei coniugi. La casa familiare, di proprietà al 50% tra i coniugi, sita in
IA (RA), Via Pio La Torre, 38, censita al catasto del Comune di IA (RA) al Foglio 68 particella 354, sub. 20, piano T, cat. C/6 classe 02, consistenza 13 mq, rendita € 69,15 ed al Foglio
68 particella 354, sub. 23, piano T-1, cat. A/3, classe 03, consistenza 5,5 vani, rendita € 653,32, viene assegnata alla moglie, GN , collocataria dei figli minori. Parte_2
3) I genitori cureranno l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli minori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni degli stessi. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre quelle di carattere ordinario verranno assunte in via esclusiva da ciascun genitore nel periodo in cui i figli saranno presso ciascuno di loro.
4) Il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina quando il padre andrà a prendere i figli a casa della madre, fino alla domenica dopo cena quando il padre li riaccompagnerà a casa dalla madre, entro le ore 21:00. Nei fine settimana di spettanza del padre, egli terrà con sé i figli anche un giorno a settimana, indicativamente il mercoledì da dopo la scuola con pernottamento, accompagnandoli a scuola la mattina seguente. Nei fine settimana di spettanza della madre, il padre terrà con sé i figli un giorno e mezzo, indicativamente il mercoledì
(con pernottamento) ed il giovedì, prelevandoli da scuola e riaccompagnandoli alla casa materna dopo cena il giovedì entro le ore 21:00. I genitori, di comune accordo, potranno variare il calendario prefissato.
5) Le vacanze scolastiche natalizie saranno divise tra i genitori in due periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 7 gennaio (alternati tra i genitori di anno in anno) di modo che un anno un genitore possa trascorrere il Natale con i figli e l'altro genitore l'ultimo dell'anno e viceversa. Gli anni dispari staranno a Natale con la madre e quelli dispari con il padre. Per quanto concerne le festività pasquali, i genitori trascorreranno continuativamente con ed tre giorni Per_1 Per_2 cadauno, alternandosi di anno in anno nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere 15 giorni consecutivi e non, in periodi da concordare preventivamente tra loro, entro il 30 maggio di ciascun anno, tenuto conto degli impegni scolastici e parascolastici dei figli minori.
Ciascun genitore dovrà sempre essere reperibile telefonicamente dall'altro genitore e dovrà comunicare all'altro il luogo ove trascorrerà le vacanze con i figli. I genitori, di comune accordo, potranno variare il calendario prefissato.
6) Il padre, signor , a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, verserà a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento per i figli ed la complessiva somma di Euro Per_1 Per_2
600,00=(seicento/00) al mese ( Euro 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario che verrà accreditato sul conto corrente intestato alla GN , già in suo possesso, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal 10 ottobre Parte_2
2025.
Le parti concordano espressamente di escludere dal summenzionato contributo al mantenimento le spese di vestiario e scarpe, il cui acquisto andrà concordato tra le parti ed i cui costi saranno al 50%
a carico dei genitori.
Il signor si impegna a mettere a disposizione il 50% del welfare aziendale, per le spese Parte_1 dei figli, secondo le condizioni stabilite dall'attuale contratto aziendale (attualmente centri estivi, mensa scolastica, libri di testo ecc...), fino a che i figli saranno a carico dei genitori,
7) Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite tra i due genitori al 50% ciascuno, previa reciproca rendicontazione, a decorrere dalla firma del presente atto;
le spese sostenute dovranno essere sempre debitamente documentate e dovranno essere rimborsate, al genitore che le ha sostenute, entro e non oltre 10 giorni dalla visione della relativa documentazione di spesa. Salvo diversa determinazione, sono da considerarsi “spese straordinarie” quelle individuate dal
Protocollo assunto dal Tribunale di Ravenna per i procedimenti in materia familiare, che i genitori dichiarano di ben conoscere e a cui intendono aderire.
8) Considerando la precarietà lavorativa della sig.ra (insegnante con contratto a tempo Pt_2 determinato ma con eventuale futura assegnazione da parte del MIM in sedi fuori IA), il sig. si impegnerà a recarsi la mattina presso la casa della madre per occuparsi dei figli e Pt_1 accompagnarli a scuola.
9) I ricorrenti concordano che l'Assegno Unico, e/o altra indennità statale per il nucleo familiare, venga percepito in via esclusiva, interamente dalla madre GN , a far data dalla Parte_2 sottoscrizione del presente atto;
a tal fine il sig. si impegna ed obbliga a rilasciare ogni Parte_1
e qualsivoglia autorizzazione e/o documentazione dovesse rendersi necessaria per l'erogazione dei predetti sussidi.
10) I due genitori si prestano infine reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto per sé stessi e per i figli minori ed nonchè della carta d'identità, valida anche per Per_1 Per_2
l'espatrio.
11) Le parti stabiliscono che continueranno a farsi carico al 50% ciascuno sia delle rate del mutuo per l'acquisto della casa familiare, sia per le spese della polizza legata allo stesso. I coniugi dichiarano di non avere diritto, reciprocamente, all'assegno di mantenimento e dichiarano, altresì, di aver regolamentato ogni aspetto personale e patrimoniale, ogni reciproca pretesa, ragione e diritto e di non avere reciprocamente più nulla a che pretendere, eccetto il puntuale adempimento delle obbligazioni e di quanto stabilito nel presente atto.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè