Ordinanza cautelare 23 aprile 2024
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 24/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00296/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
dell'ordinanza del Questore di Firenze -OMISSIS-del -OMISSIS- notificata il -OMISSIS- con la quale veniva ordinato al ricorrente di lasciare il territorio del Comune di Firenze e non farvi rientro per tre anni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza n -OMISSIS- del -OMISSIS- emessa, ai sensi dell’art. 1 lett. c) del D.lgs. n. 159/2011 e con la quale si è ordinato al ricorrente di lasciare il territorio del Comune di Firenze e non farvi rientro per tre anni.
Detto provvedimento è motivato in considerazione del fatto “ che -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, in via Pistoiese a Firenze a bordo di un motoveicolo... al fine di eludere il controllo personale e veicolare, ignorava l'alt dato da una pattuglia della Polizia Municipale, si allontanava velocemente e proseguendo la fuga senza peraltro indossare il caso protettivo, causava incidente ”.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si so sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell'art. 2 del D.lgs. n. 159/2011, in quanto non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione del provvedimento impugnato, in ragione del fatto che il ricorrente non si troverebbe “ in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale ”, così come richiesto dalla disposizione sopra citata;
2. l’eccesso di potere per mancanza di istruttoria e difetto di motivazione (violazione art. 3 e L. 241/1990), in quanto non sarebbe dimostrata la “pericolosità” della condotta alla base del provvedimento impugnato, in quanto il ricorrente non avrebbe causato alcun incidente, né la condotta descritta sarebbe di per sé pericolosa per alcuno né integrerebbe una resistenza a pubblico ufficiale.
Si è costituita la Questura di Firenze con una relazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 13 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere entrambi i motivi proposti nella parte in cui si sostiene che non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione del divieto di soggiorno.
1.2 L’art. 2 del D.lgs. n. 159/2011 richiede che il soggetto interessato si trovi “ in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale ”, presupposto che non sussisterebbe nel caso di specie, in quanto dalla documentazione in atti sarebbe evincibile che la Questura sarebbe stata a conoscenza del fatto che la città di Firenze costituiva la dimora abituale del ricorrente.
Si sostiene, inoltre, che la condotta contestata al ricorrente non sarebbe idonea a per motivare la sua “ pericolosità ”, così come non integrerebbe il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
1.3 Al fine di dimostrare l’infondatezza di dette argomentazioni è necessario premettere che la Polizia Municipale di Firenze aveva accertato che il giorno -OMISSIS- il ricorrente era stato denunciato per i reati di cui agli artt. 337, 116 del cp e dell’art. 17 del codice della Strada, in quanto, mentre era a bordo di un motoveicolo, ignorava “l’alt” intimatogli da una pattuglia della Polizia Municipale al fine di evitare l’identificazione, provocando un incidente e proseguendo la fuga prima a bordo dello stesso motoveicolo e poi a piedi.
1.5 A seguito di ulteriori accertamenti le forze di Polizia verificavano che il ricorrente era stato in precedenza deferito all’Autorità Giudiziaria per vari reati, tra i quali la resistenza a pubblico ufficiale, la ricettazione e porto abusivo d’armi e strumenti atti ad offendere e, ancora e con riferimento al 2018, per violazione della disciplina dell’immigrazione e per contraffazione del permesso di soggiorno.
1.6 Nemmeno è dimostrato che il ricorrente abbia scelto il Comune di Firenze come dimora abituale, circostanza quest’ultima che determinerebbe il venir meno del presupposto di cui all’art. 2 del D.lgs. 159/2011.
1.7 Il ricorrente, infatti, risulta essere residente anagraficamente nel Comune di Campi Bisenzio, essendo stato accertato che nel Comune di Firenze lo stesso ricorrente ha solo la disponibilità di una stanza, all’interno di un’abitazione.
Si consideri, peraltro, che in detta stanza e a seguito della perquisizione posta in essere, era stata rinvenuta merce provento di attività delittuose e che aveva determinato il deferimento all’Autorità Giudiziaria.
1.8 E’ evidente che in assenza di ulteriori elementi la circostanza che il Comune di Firenze sia menzionato nel modello del verbale di perquisizione deve ritenersi del tutto insufficiente a dimostrare che in quel determinato Comune il ricorrente abbia eletto effettivamente la sua dimora e il centro dei suoi interessi, essendosi al contrario in presenza di un elemento diretto unicamente ad individuare il luogo dove è stata effettuata la perquisizione, prescindendo dal carattere di quest’ultimo e dalla sua valenza giuridica.
1.9 È noto infatti che in assenza di ulteriori elementi, ai sensi dell’art. 43 c.c. la nozione di residenza coincide con quella di dimora abituale (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 12/06/2017, n. 2802; TAR Lombardia, Brescia, n. 1284/2007).
2. Ne consegue che sussistono i presupposti per l’applicazione della misura del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, provvedimento quest’ultimo che ha una funzione di tutela anticipata rispetto alla commissione di reati, essendo diretto ad impedire il protrarsi di condotte che denotino un comportamento antisociale che pone in pericolo i beni della sicurezza e della tranquillità pubblica.
2.1 Un costante orientamento giurisprudenziale ha avuto modo di chiarire che “ le misure personali di prevenzione - ossia l'avviso orale e il foglio di via obbligatorio - sono finalizzate a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli, e presuppongono unicamente un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali del soggetto destinatario che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino un'oggettiva ed apprezzabile probabilità di commissione di reati. La disciplina legislativa impone al Questore di accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti in capo al destinatario della misura di prevenzione in esame: ossia che si tratti di un soggetto inquadrabile - sulla base degli elementi di fatto - in una delle categorie previste dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi o dediti alla commissione di reati che offendono la sicurezza o la tranquillità pubblica) e, ancora, che lo stesso risulti socialmente pericoloso (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 28/02/2024, n. 374)”.
2.2 Con specifico riferimento al caso di specie, l'Autorità di Pubblica Sicurezza nel disporre, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 159 del 2011, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, ha correttamente preso atto - al fine di definire la personalità del ricorrente - di precedenti condotte antigiuridiche, aventi anche natura penale, di cui lo stesso si è reso responsabile.
2.3 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre la particolarità della fattispecie consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’attuale ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.