Ordinanza cautelare 12 marzo 2024
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 18/07/2025, n. 14284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14284 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14284/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14235/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14235 del 2023, proposto da
Comune di San Felice sul Panaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bitto, Francesco Arecco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GSE- Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese, Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Garella in Roma, via Sardegna n.14;
per l’annullamento
-del provvedimento GSE prot. n. GSEWEB/P20230591205 del 24.07.2023;
-di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, i provvedimenti GSE prot. nn. GSE/P20170031907 del 21.04.2017, GSE/P20170031911 del 21.04.2017, GSE/P20170031914 del 21.04.2017, GSE/P20180085125 del 11.09.2018, GSE/P20180085127 del 11.09.2018 e GSE/P20180085129 del 11.09.2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del GSE - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 19 ottobre e depositato il 30 ottobre 2023, il Comune di San Felice sul Panaro (MO), titolare degli impianti fotovoltaici numero 656222, 656697 e 656827, aventi potenza complessiva pari a 2.994,60 kW siti nel territorio del Comune in via Campo di Pozzo, ammessi alle tariffe incentivanti del D.M. 5 maggio 2011 (c.d. Quarto Conto Energia), impugna il provvedimento del 24 luglio 2023 del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – GSE recante rideterminazione della tariffa incentivante, con passaggio da quella richiesta per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW (0,285 €/kWh) a quella spettante alla fascia di potenza compresa fra 1 MW e 5 MW (0,256 €/kWh), a motivo dell’accertato artato frazionamento dei tre impianti.
1.1. Il ricorso si basa sui seguenti motivi:
(i) “ Violazione dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011 e dell’art. 21 nonies della L. 7 agosto 1990, 241. Violazione dei principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento. Violazione dei principi di correttezza e buona fede dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di presupposti. Eccesso di potere per difetto di motivazione ”;
Il ripensamento operato dal GSE in relazione alla corretta attribuzione della tariffa integrerebbe un atto di decadenza parziale, esercitato in violazione delle condizioni sancite dall’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, richiamato dall’articolo 42, comma 3 del d. lgs. n. 28/2011 a seguito della novella introdotta con d.l. n. 76/2020 (sussistenza di un vizio di legittimità, riconoscimento di un interesse pubblico, rispetto del termine perentorio di dodici mesi dall’adozione dell’atto di primo grado).
Gli orientamenti richiamati dal GSE nel provvedimento impugnato circa la non configurabilità dell’autotutela sarebbero risalenti e inconferenti.
Sussisterebbe un affidamento meritevole di tutela in ordine al mantenimento dell’originaria tariffa, stante che:
-il GSE sarebbe stato pienamente a conoscenza dell’ubicazione degli impianti che il Comune aveva definitivamente progettato anche in base all’interlocuzione interpretativa intercorsa con il GSE proprio sul tema in contestazione;
-la tariffa incentivante è stata erogata per dodici anni, dal 2011 al 2023;
-dal 16 maggio 2011 all’11 settembre 2018 il GSE non ha inviato alcuna richiesta di chiarimenti sulle scelte localizzative degli impianti.
L’attività di controllo svolta, secondo la prospettazione del ricorrente, ha esondato da una modalità fisiologica, tempestiva e accurata.
Se il Gestore, ad esempio, nel 2011 non avesse asetticamente rinviato alle Regole applicative ma avesse chiaramente risposto al Comune sollevando i propri dubbi sulla localizzazione degli impianti, il Comune avrebbe potuto allocare diversamente le risorse effettivamente a disposizione e oggi non sarebbe costretto a restituire circa 1,2 milioni di euro e a dover far fronte a una perdita di incassi annuali pari a circa centomila euro.
(ii) “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 5 del DM 5 maggio 2011. Violazione e falsa applicazione del paragrafo 3.8 delle Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste da DM 5 maggio 2011 – versione luglio 2011. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 del DM 23 giugno 2016 e dell’articolo 42 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 10, lettera b) della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di presupposti. Eccesso di potere per contraddittorietà. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione ”;
Sarebbe errato il presupposto, indicato nel provvedimento impugnato, dell’ubicazione degli impianti tale da eludere i principi dell’equa remunerazione degli incentivi e dell’inversa proporzionalità tra potenza dell’impianto e livello di incentivazione.
Il frazionamento catastale delle aree su cui sono situati i tre impianti fotovoltaici è avvenuto il 30 agosto 2011, antecedentemente alla data di entrata in esercizio degli impianti, 28 ottobre 2011; in particolare il nuovo assetto catastale comprendeva due particelle catastali interposte fra ciascuno dei tre impianti di 6275 e 7427 mq, di estensione maggiore del 20% della superficie catastale più ampia fra quelle interessate, con puntuale rispetto dell’art. 12, co. 5, del Quarto Conto Energia.
In base a un principio pacifico, richiamato dal paragrafo 3.8 delle Regole applicative del 2012, il GSE potrebbe accertare le condizioni dell’impianto ai fini dell’artato frazionamento solo alla data di entrata in esercizio dell’impianto, non antecedentemente.
Ed anche alla data di ottenimento del titolo autorizzativo, 5 settembre 2011, le condizioni catastali dell’artato frazionamento erano pienamente rispettate, stante il perfezionamento del frazionamento in data 30 agosto 2011.
Parte ricorrente ha posto le questioni nel contraddittorio procedimentale ma il carente riscontro in merito da parte del GSE implicherebbe la violazione delle garanzie procedimentali previste dalla l. 241/90.
(iii) “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 5 del DM 5 maggio 2011; violazione e falsa applicazione del paragrafo 3.8 delle Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste da DM 5 maggio 2011 – versione luglio 2011; violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 del DM 23 giugno 2016 e dell’articolo 42 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 sotto altro profilo. Eccesso di potere per sviamento. Carenza di potere. Irragionevolezza ”;
Per parte ricorrente il provvedimento impugnato pare fondarsi su una petizione di principio del GSE in ordine all’intento elusivo dell’iniziativa, dovendosi escludere il potere del GSE di valutare la natura elusiva delle operazioni compiute.
Le norme in materia di incentivi, ad avviso del ricorrente, non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal senso letterale delle parole e dalla loro connessione.
Tenuto conto dell’articolo 12, comma 5 del DM 5 maggio 2011 e del paragrafo 3.8 delle Regole applicative, il Comune non avrebbe avuto alcun intento elusivo delle norme sulla corretta attribuzione delle tariffe ma solo la volontà di conformarsi a dette previsioni antecedentemente all’entrata in esercizio dell’impianto e quindi tempestivamente.
2. Si è costituito in giudizio il GSE per chiedere il rigetto del ricorso.
L’Amministrazione ha evidenziato che il frazionamento delle particelle è avvenuto in data 30 agosto 2011 a seguito della acquisizione dei terreni da parte dello stesso Ente del 3 agosto 2011 e, pertanto, appena a ridosso della entrata in esercizio degli impianti avvenuta in data 28 ottobre 2011.
L’operazione catastale implicherebbe la sussistenza degli elementi dell’artato frazionamento delle iniziative imprenditoriali.
3. Preso atto della rinuncia alla domanda cautelare alla camera di consiglio del 21 novembre 2023, all’udienza di merito dell’11 giugno 2025, previo deposito di una memoria del ricorrente e di una replica del resistente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Occorre preliminarmente una ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
4.2. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ad esempio, Cons. Stato, II, 640 del 18 gennaio 2023) il divieto di artato frazionamento degli impianti costituisce una declinazione, nello specifico settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, del generale divieto di abuso del diritto, quale principio generale dell’ordinamento giuridico.
4.3. L’elusione delle regole di settore al fine di conseguire vantaggi non spettanti non può assurgere a fattispecie costitutiva del diritto all’incentivazione (o del diritto a un’incentivazione superiore a quella spettante), in quanto pregiudica gli altri operatori economici che quelle regole hanno rispettato, vanifica l’imposizione, ad opera dei vari regimi incentivanti di specifici requisiti di potenza per l’ammissione al beneficio e frustra, in ultima analisi, la stessa finalità perseguita attraverso la distribuzione delle risorse scarse in questione.
4.4. È stato precisato che il divieto dell’abuso degli istituti giuridici – cui è funzionale la nozione di “artato frazionamento” – è un valore ordinamentale diffuso e di portata generale, che non richiede specifiche e puntuali disposizioni settoriali, posto che consegue all’intrinseca necessità di rispettare la ratio dell’istituto volta per volta in considerazione (Cons. Stato, II, 12 aprile 2022, n. 2747; Cons. Stato, IV, 25 gennaio 2021, nr. 739, 746, 747, 748, 749).
4.5. In coerenza il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 gennaio 2014 (c.d. decreto controlli) sancisce, con formula aperta, che al di fuori delle fattispecie di violazioni rilevanti espressamente contemplate nell’allegato 1 il rigetto dell’istanza e la decadenza dagli incentivi può derivare, oltre che da “violazioni” e “inadempimenti”, anche da “elusioni” a cui consegua un indebito accesso agli incentivi (art 11).
4.6. Il frazionamento degli impianti deve comunque essere finalizzato, mediante un contegno elusivo, a limitare artificiosamente la potenza degli impianti e, per l’effetto, a sfruttare procedure autorizzative più snelle ovvero a conseguire incentivi non spettanti o superiori a quelli spettanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2022 n. 1393, ord. 15 giugno 2020 n. 3520 e 12 giugno 2020 n. 3428).
4.7. Nell’ambito dell’art. 12, co. 5 del D.M. 5 maggio 2011, Quarto Conto Energia, applicabile al caso di specie, il divieto di artato frazionamento è peraltro espressamente previsto, nel senso che: “5. Ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza ”.
4.8. L’art. 3, co. 8, delle Regole applicative del Quarto Conto Energia (doc. 7 GSE) prevede in aggiunta: “… Per impianti installati su terreno si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da una superficie la cui area è inferiore al 20% della superficie della particella di dimensioni maggiori.
Per impianti fisicamente installati su unità immobiliari le regole volte ad evitare il frazionamento di un impianto si applicano alle singole unità immobiliari, per cui più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo Soggetto Responsabile o riconducibili a un unico Soggetto Responsabile e localizzati su un’unità immobiliare, identificata da uno specifico subalterno, si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
La verifica del rispetto delle regole suddette fa riferimento alla condizione catastale del terreno o dell’immobile alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Al fine della determinazione della tariffa incentivante il GSE non prenderà in considerazione eventuali modifiche catastali effettuate in data successiva alla data di entrata in esercizio dell’impianto ”.
5. Nel caso di specie la realizzazione e l’ammissione alla tariffa incentivanti dei tre impianti fotovoltaici siti in via Campo di Pozzo presso il Comune di San Felice sul Panaro si è svolta in base ai seguenti passaggi:
(i) con deliberazione 4 del 13 gennaio 2011 la Giunta del Comune di San Felice sul Panaro ha deliberato di “ realizzare n. 1 impianto fotovoltaico, suddiviso in 3 lotti, avente potenza complessiva pari a 2,999 Mwp, al fine di contribuire a raggiungere l’obiettivo fissato dall’Unione Europea… ” (doc. 9 del ricorrente);
(ii) con determina 239 del 17 giugno 2011 il Responsabile del Servizio assetto e utilizzo del territorio ha aggiudicato l’appalto avente a oggetto “ la progettazione definitiva - esecutiva, realizzazione e mantenimento in efficienza di 1 impianto fotovoltaico, suddiviso in 3 campi da 0,999 Mwp cad. ” (doc.18);
(iii) in data 6 luglio 2011 il Comune ha rilasciato tre permessi di costruire per l’impianto fotovoltaico, rispettivamente suddivisi per il “ campo 1 lato sud ”, il “ campo 2 centrale ” e il “ campo 3 lato nord ”;
(iv) in data 30 agosto 2011 il Comune ha perfezionato il frazionamento catastale astrattamente idoneo a dimostrare il rispetto dell’art. 12 comma 5 del Quarto Conto Energia;
(v) in data 5 settembre 2011 la Provincia di Modena ha rilasciato l’autorizzazione unica al Comune a realizzare e porre in esercizio “ un impianto fotovoltaico a terra costituito da tre campi da 0,999 Mwp/cad. ”;
(vi) il Comune ha quindi comunicato al GSE l’entrata in esercizio in data 28 ottobre 2011 di tre distinti impianti fotovoltaici, siti in via Campo di Pozzo n. 1070/a, 1070/b e 1070/c, della potenza di 1 MW ciascuno con conseguente ammissione alla tariffa di 0,2850 €/kWh.
6. Ciò premesso, il primo motivo, con cui si contesta la violazione dell’art. 42 co. 3 del d.lgs. 28/2011, è infondato.
6.1. L’art. 11 co. 3 del D.M. 31 gennaio 2014 disciplina il potere del GSE di effettuare prescrizioni e rideterminazioni tenuto conto di violazioni minori implicanti il non corretto calcolo degli incentivi spettanti.
6.2. Nel provvedimento impugnato il Gestore effettua una consapevole ricognizione dei suoi poteri per come tracciati dal quadro normativo di riferimento (segnatamente in base all’art. 42 del d.lgs. 28/2011, modificato dal d.l. 76/2020 conv. l. 120/2020 e D.M. 31 gennaio 2014) e procede a un’applicazione espressa dell’art. 11, co. 3, D.M. 31 gennaio 2014, con esclusione dell’operatività nel caso di specie dell’art. 21- nonies della l. 241/90.
6.3. L’art. 42, comma 3, del d.lgs. 28/2011, dopo la modifica operata dal d.l. 76/2020, è riferito alla decadenza o al rigetto, ossia al provvedimento adottato ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. 28/2011 in combinato disposto con l’art. 11, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2014, non a una rideterminazione ex art. 11, comma 3, del D.M. cit., indipendente da decadenza o da rigetto.
6.4. L’operatore economico decade da un sistema incentivante quando ne fuoriesce del tutto: il mantenimento del rapporto incentivante, con una tariffa, una fascia tariffaria o un premio tariffario diversi da quelli originari, fa sì che non possa parlarsi di decadenza ma di mera rideterminazione.
Una volta che sia accertato l’artato frazionamento di impianti di produzione di energia rinnovabile, il provvedimento che dispone, nell’ambito dello stesso sistema incentivante (ad esempio, un determinato Conto Energia) il riconoscimento di una tariffa incentivante in misura inferiore a fronte della potenza superiore riconducibile all’intero impianto, è una rideterminazione, per la quale non è in generale richiesta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 21- nonies della l. 241/90.
In senso conforme si è espressa questa Sezione, con sentenze 12194 e 12196 del 2023, confermate in appello da Cons. Stato, 1750 e 1752 del 2024 (ove si legge: “ 8. Con il quarto motivo di appello si deduce: «error in iudicando avuto riguardo alla interpretazione assegnata, in termini di violazione di legge, all’art. dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011 e dell’art. 21-nonies e dell’art. 3 e 7 della L. 241/1990».
8.1. In particolare, il TAR avrebbe errato nell’escludere il diritto alla decurtazione – ritenendolo limitato alle violazioni che porterebbero alla decadenza dagli incentivi, non anche a quelle che implicano la loro rideterminazione, e vanificando così lo scopo perseguito dal legislatore, consistente nella salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili – e nel disattendere la censura incentrata sull’assenza dei presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 per l’esercizio dei poteri di controllo, essendo trascorso più di un anno dall’erogazione degli incentivi e mancando un interesse pubblico alla rideterminazione (dato che è stata remunerata solo energia effettivamente immessa in rete).
8.2. Il motivo è infondato.
La lettera dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2001 è chiara nel riferire sia la decurtazione, sia i presupposti dell’art. 21-nonies alla decadenza ovvero al rigetto dell’istanza, e non alla rideterminazione.
Nella specie, poi, l’interpretazione letterale si accorda con quella sistematica, perché nel caso di rigetto o decadenza la decurtazione si giustifica poiché, in mancanza, vi sarebbe il totale venir meno dell’incentivo, con potenziale lesione del legittimo affidamento del privato (circostanza che comporta la necessità dei requisiti dell’art. 21-nonies) e con rischio di pregiudicare la produzione di energia da fonti rinnovabili e il risparmio energetico cui comunque miravano gli interventi di efficientamento e che il legislatore ha inteso salvaguardare; mentre, nel caso della rideterminazione, l’incentivo viene erogato e la sua misura è ricondotta a quanto effettivamente dovuto, sulla base della normativa applicabile e delle altre condizioni rilevanti, pertanto non vi sarebbe ragione di applicare una decurtazione ”, cfr. Cons. Stato, 1750 e 1752 del 2024).
6.5. Va detto che neanche è condivisibile la ricostruzione dei fatti del Comune, secondo cui lo stesso avrebbe ricevuto precise rassicurazioni o dichiarazioni espresse dal GSE sulla corretta attribuzione della tariffa in correlazione all’operazione catastale eseguita nell’agosto 2011, e che, quindi, la rideterminazione implicherebbe un ripensamento di una situazione già espressamente e definitivamente chiarita in merito alla corretta attribuzione della tariffa o una lesione irragionevole dell’affidamento.
6.6. Le interlocuzioni con il GSE hanno fatto riferimento all’applicabilità delle regole applicative alla fattispecie, senza che sia stato oggetto di accordo o consenso la riconfigurazione catastale dell’area ad hoc in prossimità dell’entrata in esercizio in modo da considerare tre impianti in luogo di uno.
6.7. La rideterminazione implica peraltro una riduzione dell’importo della tariffa, in corrispondenza della tariffa, fascia tariffaria o premio tariffario effettivamente spettante e non un’ablazione dell’incentivo, trattandosi di una misura che incide in misura meno pregiudizievole della decadenza dal rapporto incentivante sull’affidamento del privato, ed è basata in questo caso sul calcolo errato degli incentivi spettanti dipendente dall’artificioso spacchettamento delle domande di attribuzione della tariffa.
7. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per connessione e sono infondati.
7.1. Il ragionamento della ricorrente si basa sulla richiamata regola applicativa secondo cui:
“ La verifica del rispetto delle regole suddette fa riferimento alla condizione catastale del terreno o dell’immobile alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Al fine della determinazione della tariffa incentivante il GSE non prenderà in considerazione eventuali modifiche catastali effettuate in data successiva alla data di entrata in esercizio dell’impianto ”.
7.2. L’interpretazione testuale dell’espressione secondo cui la verifica del rispetto delle regole sul divieto di artato frazionamento fa riferimento alla data di entrata in esercizio dell’impianto va coordinata con l’interpretazione sistematica: la lettura congiunta del capoverso successivo del paragrafo 3.8. impedisce di prendere in considerazione modifiche catastali successive alla data di entrata in esercizio dell’impianto, senza che si faccia riferimento alle precedenti.
7.3. Da ciò può concludersi in primo luogo che non è precluso al GSE esaminare modifiche catastali antecedenti alla data di entrata in esercizio.
7.4. Più in generale la previsione secondo cui la verifica del rispetto delle condizioni catastali fa riferimento alla condizione dell’immobile o del terreno alla data di entrata in esercizio non preclude testualmente di considerare l’incidenza di modifiche catastali espressamente preordinate all’accesso a tariffe incentivanti migliori, attraverso la configurazione di una separazione fisica tra le particelle catastali per effetto della creazione di particelle intercluse, trattandosi di operazione puramente cartolare e catastale, priva di autonoma funzione giuridica o economica, e mirante unicamente a dimostrare un assetto del territorio astrattamente compatibile con la disciplina in tema di artato frazionamento, quando si tratta dichiaratamente sin dall’origine della vicenda amministrativa di un unico impianto fotovoltaico suddiviso in tre campi contigui.
7.5. Da un punto di vista logico, il GSE ha correttamente apprezzato gli indici sintomatici dell’elusione nell’ambito di un’iniziativa che dichiaratamente sin dall’inizio aveva ad oggetto un unico impianto per il quale il frazionamento catastale è stato intenzionalmente conseguito in corso d’opera, nella fase di realizzazione e ottenimento dei titoli e due mesi prima dell’entrata in esercizio; il tutto a causa dell’impossibilità di accedere ai più favorevoli incentivi dell’antecedente Terzo Conto Energia (pagg. 3 e 4 del ricorso) e sia pure con l’intento di attestare il rispetto delle norme anti-elusive.
7.6. Di fatto la situazione catastale relativa all’unico impianto fotovoltaico, per come progettato e realizzato, è stata modificata al solo fine di conseguire tariffe incentivanti più remunerative e in un arco di tempo appena antecedente l’entrata in esercizio dell’impianto.
7.7. Gli atti degli organi di governo del Comune menzionano sin dall’inizio un unico impianto suddiviso in tre lotti: applicando la ratio dell’effetto incentivazione si determina quindi la spettanza dell’incentivabilità di un unico impianto fotovoltaico per la potenza complessivamente risultante, tenuto conto delle economie di scala nella realizzazione di molteplici impianti su siti contigui e della necessità cui è istituzionalmente preposto il GSE di attribuire in modo efficiente e non eccedentario gli incentivi.
7.8. In un caso simile questo TAR Lazio con sentenza 7977/2025 ha confermato gli estremi dell’artato frazionamento oggettivo, a fronte di modifiche catastali antecedenti l’entrata in esercizio dell’impianto nell’ambito del Quarto Conto Energia e miranti ad attestare la distanza catastale fra le parti dell’impianto.
7.9. Analoga conclusione si trae nel caso di specie in cui la modifica catastale non è comunque retta da una funzione autonoma ma è meramente funzionale a richiedere e ottenere una tariffa incentivante maggiore di quella che spetterebbe sommando correttamente la potenza dei tre impianti, in realtà senz’altro riferibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale.
8. La questione è stata oggetto di contraddittorio procedimentale e il GSE ha espressamente tenuto conto delle osservazioni formulate del Comune, replicandovi in modo motivato.
9. Il ricorso è quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Comune di San Felice sul Panaro al pagamento delle spese di lite in favore del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – GSE, liquidate in euro 2.000 (duemila) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele La Malfa Ribolla | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO