Articolo 4 della Legge 1 marzo 1958, n. 167
Articolo 3
Versione
5 aprile 1958
Art. 4.

L'art. 9 della legge predetta e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'Ente ed i regolamenti riguardanti l'amministrazione e la contabilita'.
Esso delibera, altresi', un regolamento nel quale sono stabiliti un contingente di personale, compreso il direttore, che l'Ente e' autorizzato ad assumere a tempo determinato ed un contratto-tipo per l'assunzione, il mantenimento in servizio ed il trattamento economico spettante al personale stesso.
Lo statuto ed i regolamenti predetti, nonche' le loro eventuali modificazioni sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio".

Entrata in vigore il 5 aprile 1958