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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4899 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 11320/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 17.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
BIAGIO FUSCO,
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AMODIO CP_1 P.IVA_1
MARZOCCHELLA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2024, il ricorrente ha premesso di essere stato dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della Società a partire dal 01.03.2007 sino al 03.11.2013, con Controparte_2
livello di inquadramento era 004 (C.C.N.L. riservato ai Dipendenti di Aziende
Metalmeccaniche Private e della Installazione di Impianti) e mansioni di carpentiere in ferro;
di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dalla Società in Controparte_2
data 30.11.2013; di non aver ricevuto il trattamento di fine rapporto per un importo complessivo di € 8.416,84; per tale ragione, di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 816/2017,
emesso il 11.07.2017 dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, con apposizione, a seguito della notifica e della mancata opposizione, della formula di esecutorietà del
05.02.2018; di aver notificato l'atto di precetto in data 23.03.2018; di aver proposto in data
05.03.2020 innanzi al Tribunale di Napoli, ricorso per dichiarazione di fallimento con R.G.
n. 194/2020, il quale veniva dichiarato improcedibile;
di aver presentato all' domande CP_1
per l'intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto ex art. 2 Legge n. 297/1982 e D. Lgs. n. 80/1992 nelle date del 09.05.2019, 04.02.2022 e
23.10.2023, ottenendo una reiezione della seconda istanza, mentre le domande del
09.05.2019 e del 23.10.2023 sarebbero risultate senza esito;
di aver presentato il ricorso giudiziale nel termine decadenziale previsto dalla legge, e cioè entro l'anno dalla data di presentazione dell'ultima domanda di intervento (cfr. 23.10.2023) per la liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Garanzia dell' CP_1
Si è costituito in giudizio tempestivamente l' , invocando la decadenza ex art. 47 del CP_1
D.P.R. n. 639 del 1970 e contestando l'avverso ricorso con varie argomentazioni e chiedendone il rigetto.
Il presente procedimento, con decreto del 17.9.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 04.11.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Va accolta l'eccezione di decadenza formulata dall' . CP_1
Pag. 2 di 5 Come è noto, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 statuisce che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9
marzo 1989, n. 88, art. 24 - in cui vi rientrano quelle concernenti il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (v., ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014),
può essere proposto ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di un anno, a pena di decadenza. Il termine indicato, per il combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, decorre "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'amministrazione o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
Al fine di una corretta interpretazione della suddetta norma giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre
1992, 438) - dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11
agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante
Pag. 3 di 5 ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Nel caso in esame si applica il termine decadenziale annuale in quanto il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto viene erogato dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
La suddetta una norma, volta ad evitare una incontrollabile disponibilità del termine decadenziale, deve trovare applicazione sia nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato sia in quello di omissione delle indicazioni di cui al citato art. 47, comma 5" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12718 del 29/05/2009).
Ad avviso della giurisprudenza appena riportata, il termine complessivo di trecento giorni per la "fase amministrativa" (che risulta dalla somma di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo avviato per la richiesta di prestazioni, di 90 giorni per la proposizione del ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di diniego, e degli ulteriori 90 giorni per la sua definizione), data la natura pubblicistica degli interessi coinvolti, non è suscettibile di essere in alcun modo prolungato dal comportamento delle parti.
Sicché, sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata la procedura contenziosa amministrativa, non può incidere né il privato, ad es. con un ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anch'essa tardiva.
Sulla scorta del condivisibile orientamento sopra ricordato, e con particolare riferimento al giudizio de quo, è bene specificare che il termine annuale per l'esercizio dell'azione va,
Pag. 4 di 5 quindi, calcolato a partire dall'infruttuoso decorso del termine di trecento giorni per la conclusione della "fase amministrativa" (procedimentale e contenziosa).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti emerge che il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 09.05.2019, 04.2.2022 e infine 23.10.2023,
esperito ricorso amministrativo il 27.04.2022, depositato ricorso dinanzi al Tribunale solo in data 18.09.2024, ossia oltre il termine di un anno e trecento giorni a decorrere dall'esperimento del primo ricorso amministrativo del 09.05.2019, ma anche dalla proposizione del ricorso amministrativo del 27.04.2022, che dalla documentazione in atti risulta non aver avuto alcun esito.
Pertanto, il ricorso viene rigettato in quanto inammissibile in virtù della decadenza maturata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 17.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso
N.R.G. 11320/2024, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda per decadenza;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
852,00, per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Aversa, 03.12.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 5 di 5
LAVORO
N.R.G. 11320/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 17.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
BIAGIO FUSCO,
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AMODIO CP_1 P.IVA_1
MARZOCCHELLA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2024, il ricorrente ha premesso di essere stato dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della Società a partire dal 01.03.2007 sino al 03.11.2013, con Controparte_2
livello di inquadramento era 004 (C.C.N.L. riservato ai Dipendenti di Aziende
Metalmeccaniche Private e della Installazione di Impianti) e mansioni di carpentiere in ferro;
di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dalla Società in Controparte_2
data 30.11.2013; di non aver ricevuto il trattamento di fine rapporto per un importo complessivo di € 8.416,84; per tale ragione, di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 816/2017,
emesso il 11.07.2017 dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, con apposizione, a seguito della notifica e della mancata opposizione, della formula di esecutorietà del
05.02.2018; di aver notificato l'atto di precetto in data 23.03.2018; di aver proposto in data
05.03.2020 innanzi al Tribunale di Napoli, ricorso per dichiarazione di fallimento con R.G.
n. 194/2020, il quale veniva dichiarato improcedibile;
di aver presentato all' domande CP_1
per l'intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto ex art. 2 Legge n. 297/1982 e D. Lgs. n. 80/1992 nelle date del 09.05.2019, 04.02.2022 e
23.10.2023, ottenendo una reiezione della seconda istanza, mentre le domande del
09.05.2019 e del 23.10.2023 sarebbero risultate senza esito;
di aver presentato il ricorso giudiziale nel termine decadenziale previsto dalla legge, e cioè entro l'anno dalla data di presentazione dell'ultima domanda di intervento (cfr. 23.10.2023) per la liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Garanzia dell' CP_1
Si è costituito in giudizio tempestivamente l' , invocando la decadenza ex art. 47 del CP_1
D.P.R. n. 639 del 1970 e contestando l'avverso ricorso con varie argomentazioni e chiedendone il rigetto.
Il presente procedimento, con decreto del 17.9.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 04.11.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Va accolta l'eccezione di decadenza formulata dall' . CP_1
Pag. 2 di 5 Come è noto, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 statuisce che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9
marzo 1989, n. 88, art. 24 - in cui vi rientrano quelle concernenti il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (v., ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014),
può essere proposto ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di un anno, a pena di decadenza. Il termine indicato, per il combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, decorre "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'amministrazione o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
Al fine di una corretta interpretazione della suddetta norma giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre
1992, 438) - dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11
agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante
Pag. 3 di 5 ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Nel caso in esame si applica il termine decadenziale annuale in quanto il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto viene erogato dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
La suddetta una norma, volta ad evitare una incontrollabile disponibilità del termine decadenziale, deve trovare applicazione sia nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato sia in quello di omissione delle indicazioni di cui al citato art. 47, comma 5" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12718 del 29/05/2009).
Ad avviso della giurisprudenza appena riportata, il termine complessivo di trecento giorni per la "fase amministrativa" (che risulta dalla somma di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo avviato per la richiesta di prestazioni, di 90 giorni per la proposizione del ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di diniego, e degli ulteriori 90 giorni per la sua definizione), data la natura pubblicistica degli interessi coinvolti, non è suscettibile di essere in alcun modo prolungato dal comportamento delle parti.
Sicché, sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata la procedura contenziosa amministrativa, non può incidere né il privato, ad es. con un ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anch'essa tardiva.
Sulla scorta del condivisibile orientamento sopra ricordato, e con particolare riferimento al giudizio de quo, è bene specificare che il termine annuale per l'esercizio dell'azione va,
Pag. 4 di 5 quindi, calcolato a partire dall'infruttuoso decorso del termine di trecento giorni per la conclusione della "fase amministrativa" (procedimentale e contenziosa).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti emerge che il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 09.05.2019, 04.2.2022 e infine 23.10.2023,
esperito ricorso amministrativo il 27.04.2022, depositato ricorso dinanzi al Tribunale solo in data 18.09.2024, ossia oltre il termine di un anno e trecento giorni a decorrere dall'esperimento del primo ricorso amministrativo del 09.05.2019, ma anche dalla proposizione del ricorso amministrativo del 27.04.2022, che dalla documentazione in atti risulta non aver avuto alcun esito.
Pertanto, il ricorso viene rigettato in quanto inammissibile in virtù della decadenza maturata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 17.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso
N.R.G. 11320/2024, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda per decadenza;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
852,00, per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Aversa, 03.12.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
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