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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 575/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PALUMBO FLAVIO APPELLANTE contro
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. CASAMENTO FABRIZIO APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito: per : Parte_1
- confermare il difetto di legittimazione passiva di nel giudizio di primo Parte_1 grado quale convenuto “in proprio” e per l'effetto condannare , totalmente Controparte_1 soccombente in primo grado, alle rifusione delle spese di lite a favore dello stesso. per Soccorso Stradale Parte_2
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito, a titolo di rimborso per arretrati iva, della società nei confronti di Parte_2 Controparte_1
e per l'effetto condannarlo al pagamento del 50% della somma accertata in corso di causa e pari ad €
76.745,23 (=38.372,615) o di quella diversa somma che dovesse risultare provata e di giustizia da pagina 1 di 10 porre in compensazione con l'eventuale credito dovuto allo stesso a titolo di garanzia per il CP_1 pagamento delle quote societarie acquistate da , oltre alla rifusione delle spese di causa Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio.
Sempre nel merito: rigettare, in ogni caso, l'appello incidentale proposto da parte avversa e tutte le domande correlate, in quanto infondate in fatto e diritto.
Vinte le spese di lite”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, per le ragioni di fatto e di diritto di cui sopra, espresse nel corso dell'intero procedimento,
Rigettare ogni gravame proposto da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della soc. Parte_2 Parte_2 Parte_2
Accertata la piena legittimazione sostanziale di , e dunque il suo pieno Parte_1 interesse ad agire, avendo anch'egli procedimento di primo grado, respingere per tale ragione il primo motivo di impugnazione dallo stesso proposto, laddove richiede una distinzione fra la propria posizione personale e quella della società che rappresenta;
Accertata l'inesistenza del credito a titolo di rimborso per arretrati IVA della società appellante, respingere l'appello principale della soc. Soccorso Stradale Lughese di Parte_2 per la condanna di al pagamento del 50% della somma pretesa e, in
[...] Controparte_1 conseguenza di ciò, respingere la domanda di cancellazione dell'ipoteca volontaria concessa in favore di nella Cessione di quota descritta in atti, alla luce altresì del passaggio in Controparte_1 giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di;
Parte_2
Respingere l'appello principale di riforma della sentenza di primo grado, con riguardo alle spese processuali;
accogliendo per contro ciascuna impugnazione incidentale proposta da
[...]
e in conseguenza di ciò: CP_1
Accertare la piena legittimazione passiva di quale convenuto “in proprio” Parte_1 nel procedimento di primo grado;
Accertato il pieno interesse ad agire di nella piena operatività del Controparte_1 negozio collegato del 14 ottobre 2013 che esclude ogni regresso, visto altresì il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di , dichiarare il diritto di espropriare i Parte_2 beni vincolati del Soccorso Stradale oggetto della sopra Parte_2 Parte_2
pagina 2 di 10 descritta ipoteca legale, a garanzia altresì del suo credito di € 80.000,00, al pagamento del quale era stato condannato nella citata sentenza n. 698/2018 emessa dal Tribunale di Ravenna Parte_1 fra le parti, oltre interessi moratori dal 5 giugno 2015 al pagamento effettivo, rivalutazione monetaria
e spese processuali, da cui detrarre per Condannare - in solido - in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante del Soccorso Stradale di ai sensi dell'art. Pt_2 Parte_2
96 c.p.c., co. 1, avendo in tale duplice veste resistito e agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, al risarcimento dei danni, da liquidarsi, anche d'ufficio;
Condannare il in persona dei Parte_2 legali rappresentanti pro tempore, e in proprio, al pagamento delle spese processuali Parte_1 dei due gradi di giudizio, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio e in proprio e nella qualità Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di legali rappresentanti della società Parte_2 esponendo di avere avviato in data 26/4/2013 un procedimento arbitrale rituale nei confronti di
[...]
in proprio e quale legale rappresentante della Pt_2 Pt_2 Parte_2
per ottenere l'accertamento del proprio recesso dalla società e la liquidazione della quota di
[...] spettanza;
che, successivamente, le parti del procedimento arbitrale avevano raggiunto un accordo, formalizzato il 14/10/2013, con una “cessione di quote di società in nome collettivo con iscrizione ipotecaria” ed un “atto di transazione”, in virtù del quale l'attore aveva ceduto la sua quota del valore nominale di € 20.658,27 al figlio di per un corrispettivo di € Parte_2 Parte_1
80.000,00, e contestualmente e si erano inoltre impegnati ad estinguere tutti i debiti Pt_1 Pt_2 per IVA arretrata nei confronti di IT in capo alla società esistenti alla data dell'atto di cessione delle quote;
che, a garanzia delle obbligazioni assunte da e la società aveva concesso Pt_1 Pt_2 un'ipoteca volontaria su un immobile sito in Lugo fino alla concorrenza della somma di € 200.000,00; che, non avendo adempiuto l'obbligo di pagare il corrispettivo pattuito nell'atto di cessione Pt_1 delle quote, l'attore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, per la somma di
€ 80.000,00, oltre accessori;
che l'opposizione al suddetto decreto proposta da era stata Pt_1 dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato;
che, tuttavia, nessun pagamento era stato eseguito.
pagina 3 di 10 Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto di espropriare i beni Controparte_1 della oggetto dell'ipoteca volontaria Parte_2 costituita in suo favore.
2. Si costituiva in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1 [...]
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione Parte_2 passiva in capo a sé e a e deducendo, nel merito, che in base all'art. 2 dell'accordo Parte_2 transattivo richiamato dall'attore, se da un lato la società aveva garantito il pagamento del corrispettivo della cessione della quota societaria effettuata da in favore di dall'altro l'attore si era CP_1 Pt_1 impegnato a titolo personale, unitamente alla socia a corrispondere alla società, per la quota Pt_2 del 50%, i debiti arretrati IVA, maturati sino alla data della cessione stessa, ammontanti a diverse migliaia di euro;
che la società aveva pagato “per i.v.a. arretrata, ed oggetto del richiamato accordo” la complessiva somma di € 180.385,00, di cui la metà (€ 90.192,50) avrebbe dovuto essere rimborsata dall'attore; che, dunque, nessuna somma era dovuta dalla società terza datrice d'ipoteca all'attore.
Chiedeva pertanto il rigetto, nel merito, della domanda dell'attore perché infondate e, in via riconvenzionale, l'accertamento che nessuna somma era dovuta dalla società all'attore e, per l'effetto, disporre la cancellazione dell'ipoteca, nonché condannare l'attore a corrispondere alla società convenuta il rimborso degli arretrati IVA che sarebbero risultati dovuti in corso di causa.
3. rimaneva contumace. Parte_2
4. Con sentenza n. 114/2022 il Tribunale di Ravenna dichiarava il difetto di legittimazione passiva di e quali convenuti “in proprio”, dichiarava l'inammissibilità della Parte_1 Parte_2 domanda di accertamento proposta da per carenza d'interesse, rigettava la domanda CP_1 riconvenzionale proposta dai convenuti e compensava le spese di lite tra le parti.
Riteneva il giudice, in primo luogo, che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti
“in proprio” fosse fondata, avendo agito per sentire accertare e dichiarare il suo diritto di CP_1 espropriare i beni della oggetto dell'ipoteca Parte_2 Parte_2 Parte_2 volontaria costituita in suo favore a garanzia del credito di € 80.000,00 vantato dall'attore nei confronti di ed essendo pertanto l'evocazione in giudizio dei soci e in proprio e Parte_1 Pt_1 Pt_2 non solo nella qualità di legali rappresentanti della società ultronea, non potendo avere il richiesto accertamento verso la società effetti nei confronti delle persone dei soci.
Peraltro, doveva escludersi la necessità di accertare l'esistenza e l'ammontare del debito garantito nei confronti del debitore in ragione del passaggio in giudicato - sul credito e sul rapporto - Pt_1 conseguente alla sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al relativo decreto ingiuntivo. pagina 4 di 10 Sempre in via preliminare, doveva considerarsi inammissibile l'azione di accertamento proposta dall'attore per carenza d'interesse ad agire che, nell'azione di mero accertamento, presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico che sia tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice.
Nel caso di specie, essendo pacifica la concessione di un'ipoteca in favore di e l'esistenza del CP_1 credito di quest'ultimo, sul quale si era formato il giudicato, non era ravvisabile alcuno stato d'incertezza tale da arrecare all'attore un pregiudizio concreto ed attuale in mancanza di un accertamento giudiziale.
Invero, sebbene il giudicato nei confronti del debitore non fa stato nei confronti del terzo datore d'ipoteca ai sensi dell'art. 2870 c.c., tuttavia le contestazioni della società-terza datrice d'ipoteca al diritto di di procedere all'espropriazione dell'immobile oggetto d'ipoteca non erano idonee, CP_1 di per sé, a causare alcuna situazione di fatto determinante un pregiudizio concreto ed attuale per l'attore.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa era infondata.
I convenuti avevano eccepito che la società aveva pagato “per i.v.a. arretrata” la Parte_2 complessiva somma di € 180.385,00, di cui la metà (€ 90.192,50) avrebbe dovuto essere rimborsata dall'attore alla società in ragione di quanto previsto dall'art. 2 dell'accordo transattivo del 14/10/2013.
Tuttavia doveva osservarsi, quale ragione più liquida del rigetto della domanda, che i convenuti non avevano offerto alcuna prova circa l'entità del “debito i.v.a. arretrato”, rilevando in proposito che, dal punto di vista assertivo, costituendosi in proprio nel giudizio di opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, aveva in quella sede affermato che dovesse corrispondere alla società la somma CP_1 di € 57.781,54 a tale titolo, mentre nel presente giudizio aveva allegato che la somma dovuta da era pari a € 90.192, e, nella comparsa conclusionale, che la società aveva pagato € 76.745,23 CP_1 per debiti i.v.a. (dunque non più € 180.385,00), mutando quindi per ben tre volte la prospettazione in fatto.
Inoltre parte convenuta aveva prodotto estratti di ruolo concernenti i più diversi tributi senza dimostrare, quindi, l'entità dei “debiti arretrati i.v.a. della società.
Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse andavano compensate in virtù della soccombenza reciproca delle parti.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello e;
ha resistito Parte_1 Parte_2
spiegando appello incidentale. CP_1
pagina 5 di 10 è rimasta contumace. Parte_2
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.9.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo l'appellante principale censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha equiparato la posizione “personale” di a quella societaria e, per l'effetto, compensato le Parte_1 spese di lite anche per l'odierno appellante persona fisica, sebbene totalmente vittorioso in primo grado.
Irrilevante sarebbe, al riguardo, che la parte fosse rappresentata dal medesimo legale della società anch'essa convenuta in primo grado, trattandosi comunque di posizione e domanda autonoma che avrebbe dovuto comportare, almeno per una quota, una regolazione delle spese distinta.
7. Con il secondo motivo lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'odierna appellante, con la propria memoria istruttoria ex art 183 comma 2, ha prodotto l'estratto cartelle della Ipoteca Legale saldata (doc. 20), n. 8 cartelle (alcune già in atti e per comodità rinominate) con relativi dettagli tributi e causale di pagamento (doc.ti da 21 a 36
), l'istanza rateizzazione cartelle (Già IT), contenente tra l'altro le Controparte_2 cartelle riferibili all'Iva per quel che concerne i documenti nn. 11, 21, 23, 29, 31, 33 e 35 (doc. 37).
Pur comprendendosi la difficoltà nella ricostruzione dei conteggi, dalla disamina di tale documentazione emergerebbe in maniera chiara ed incontrovertibile che la società ha corrisposto debiti arretrati IVA per una somma non inferiore ad € 76.745,23 (salvo piccole correzioni e/o variazioni di calcolo), così come quantificate in comparsa conclusionale.
8. Con il terzo motivo si censura la compensazione integrale le spese di lite per ritenuta soccombenza reciproca quale conseguenza della fondatezza delle precedenti doglianze.
9. Con il primo motivo di appello incidentale contesta l'affermato difetto di legittimazione CP_1 passiva di quale convenuto “in proprio”, posto che quest'ultimo, nel corso dell'intero Parte_1 procedimento di primo grado, è sempre stato contraddittore principale diretto e ha proposto domanda riconvenzionale anche in sede di precisazione delle conclusioni;
in particolare egli, personalmente, si è associato alle domande riconvenzionali proposte quale legale rappresentante della società, in tal modo rinunciando a far valere il proprio asserito difetto di legittimazione.
La sentenza di primo grado sarebbe altresì contraddittoria laddove accerta come sia stato anche Pt_1 in proprio a proporre la domanda riconvenzionale, con una statuizione che è ormai divenuta definitiva,
e nonostante ciò nega la sua legittimazione sostanziale.
10. Con il secondo motivo di appello incidentale si censura la decisione impugnata per avere dichiarato l'inammissibilità dell'azione di accertamento proposta da non apparendo condivisibile CP_1
l'affermazione secondo la quale non vi è uno stato d'incertezza tale da arrecare all'attore un pagina 6 di 10 pregiudizio concreto ed attuale in mancanza di un accertamento giudiziale sul rapporto (garantito) dedotto in giudizio e dunque l'interesse ad agire;
invero, pur essendo certo il debito di FA, lo stesso non sarebbe pacifico, stante la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso Pt_1
Il primo giudice avrebbe invece dovuto applicare il principio secondo il quale l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice.
11. Con il terzo motivo di appello incidentale si censura la sentenza di primo grado per avere respinto la domanda riconvenzionale sul semplice presupposto della carenza probatoria, senza accertare l'infondatezza di ogni preteso regresso nei confronti di e che, in ogni caso, il Controparte_1 regresso potrebbe operare, qualora fosse riconosciuto fondato, soltanto previa prova del pagamento del debito.
12. Con il quarto motivo di appello incidentale si lamenta l'operata compensazione delle spese di lite di primo grado, rilevando la evidente infondatezza della rivendicazione delle spese processuali a favore di in quanto contumace, e chiedendo, quale conseguenza della reiezione delle impugnazioni Pt_2 principali e della riforma della sentenza, in dell'accoglimento dell'impugnazione incidentale, la condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio e al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
13. Appare prioritario, dal punto di vista logico, l'esame del primo motivo di appello incidentale, con il quale censura l'affermato difetto di legittimazione passiva di quale convenuto CP_1 Parte_1
“in proprio”.
Si osserva in proposito che quest'ultimo è stato parte dell'accordo transattivo formalizzato il
14/10/2013, consistito in una “cessione di quote di società in nome collettivo con iscrizione ipotecaria”
e in un “atto di transazione”, in forza del quale ha ceduto la propria quota del valore CP_1 nominale di € 20.658,27 della società ad Parte_2 Parte_2 Parte_2
per un corrispettivo di € 80.000,00, e contestualmente e si sono Parte_1 CP_1 Pt_2 impegnati, in misura pari al 50% ciascuno, ad estinguere tutti i debiti per IVA arretrata nei confronti di
IT esistenti in capo alla società alla data dell'atto di cessione delle quote;
a garanzia delle obbligazioni assunte da e la società ha concesso un'ipoteca volontaria su un immobile Pt_1 Pt_2 sito in Lugo fino alla concorrenza della somma di € 200.000,00.
pagina 7 di 10 Risulta poi che non abbia provveduto al pagamento del prezzo di cessione delle quote e che, di Pt_1 conseguenza, abbia chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il corrispondente importo, CP_1 rimasto ineseguito nonostante il passaggio in giudicato.
14. Orbene, alla luce di tale premessa in fatto, deve ritenersi che abbia chiesto di Controparte_1 accertare il suo diritto di espropriare i beni della Stradale di Pt_2 Pt_2 Parte_2
oggetto dell'ipoteca volontaria costituita in suo favore a garanzia delle obbligazioni assunte
[...] anche da in proprio pure nei confronti di quest'ultimo, quale parte dell'accordo trilaterale Pt_1 complesso sopra richiamato;
deve pertanto ritenersi, in relazione a detta azione, che susssista la legittimazione passiva di Pt_1
Va di conseguenza rigettato, per le ragioni appena esposte, il primo motivo dell'appello principale, volto a contestare la c.d. equiparazione della posizione “personale” di a quella Parte_1 societaria e la conseguente compensazione delle spese di lite con riguardo a quest'ultimo.
15. Va respinto il secondo motivo di appello incidentale, in quanto laddove domanda di CP_1 accertare il proprio diritto di procedere in executivis nei confronti del bene sul quale è stata concessa ipoteca dalla società, è sfornito di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.: va infatti ricordato che
“In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva
(affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata)” (Cass., n. 133385/2025).
Nel caso di specie non sussisteva, al momento della proposizione dell'azione, un interesse concreto ed attuale nel senso sopra indicato, non essendo stato allegato il compimento di alcun atto di negazione o contestazione del diritto a promuovere l'esecuzione forzata, in quanto, solo in seguito alla costituzione nel giudizio di primo grado, è stata avanzata domanda riconvenzionale da parte di con Pt_1 allegazione di un asserito credito della società nei confronti di che in ogni caso non sarebbe CP_1 stata comunque in grado, anche se accolta, di paralizzare il diritto a procedere esecutivamente al fine di far valere l'ipoteca concessa dalla società terza datrice a favore del debito di accertato in via Pt_1 definitiva, non potendo la terza datrice eccepire in compensazione un credito proprio nell'ambito di un rapporto al quale è estranea.
pagina 8 di 10 16. Passando allora al secondo motivo di appello principale, con il quale ci si duole del rigetto della domanda riconvenzionale, lo stesso è infondato;
invero, dall'esame della documentazione prodotta da non è in alcun modo dato comprendere se e quali debiti sociali per IVA maturati sino alla data Pt_1 della cessione di quote siano stati effettivamente pagati, come si evince anche dal fatto che sono state prodotte solo cartelle ed estratti di ruolo (peraltro relativi a tributi di diversa natura) e che non sono stati neppure predisposti dei conteggi analitici;
in particolare dal documento n. 37, al quale l'appellante principale sembra attribuire la massima importanza, risulta soltanto l'accoglimento da parte di IT in data 20.10.2016 di un'istanza di rateazione presentata dalla società il 18.10.2016 per tributi di natura non precisata (se non tramite rinvio numerico a precedenti cartelle) dell'ammontare complessivo di €
111.764,81, comprensivo di accessori, con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento di due rate delle 72 previste, l'istante sarebbe decaduto dalla domanda.
Ebbene, anche a prescindere dalla mancata precisa individuazione dei tributi rateizzati, nessuna prova è stata offerta del regolare adempimento di tutti i pagamenti previsti dal piano rateale e della conseguente estinzione del debito.
17. Va rigettato il terzo motivo di appello incidentale, con il quale si lamenta che il primo giudice, respingendo la domanda riconvenzionale per difetto di prova, non abbia esaminato le altre eccezioni volte a paralizzare la domanda, in particolare quelle concernenti l'infondatezza di ogni preteso regresso nei confronti di il primo giudice infatti, avendo correttamente applicato, come Controparte_1 peraltro specificato nella sentenza impugnata, il criterio c.d. della ragione più liquida, non era tenuto ad esaminare tutte le altre questioni prospettate.
Invero, “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass., n. 12002/2024 tra le altre).
18. Il terzo motivo dell'appello principale e il quarto dell'appello incidentale, concernenti la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, restano assorbiti, in quanto l'accoglimento anche parziale dell'appello comporta la rideterminazione da parte del giudice di secondo grado delle spese di lite di entrambi i gradi alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
pagina 9 di 10 19. In proposito, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale (peraltro unicamente sul punto della sussistenza della legittimazione passiva di e della soccombenza Pt_1 reciproca in ordine a tutte le restanti domande, ricorrono le condizioni per la integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti dell'appellante principale, integralmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 114/2022 del Tribunale di Ravenna, Controparte_1 dichiara la sussistenza della legittimazione passiva di Parte_1
Rigetta per il resto l'appello incidentale, nonchè integralmente l'appello principale, e compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti dell'appellante principale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello,
l'8.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 575/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PALUMBO FLAVIO APPELLANTE contro
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. CASAMENTO FABRIZIO APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito: per : Parte_1
- confermare il difetto di legittimazione passiva di nel giudizio di primo Parte_1 grado quale convenuto “in proprio” e per l'effetto condannare , totalmente Controparte_1 soccombente in primo grado, alle rifusione delle spese di lite a favore dello stesso. per Soccorso Stradale Parte_2
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito, a titolo di rimborso per arretrati iva, della società nei confronti di Parte_2 Controparte_1
e per l'effetto condannarlo al pagamento del 50% della somma accertata in corso di causa e pari ad €
76.745,23 (=38.372,615) o di quella diversa somma che dovesse risultare provata e di giustizia da pagina 1 di 10 porre in compensazione con l'eventuale credito dovuto allo stesso a titolo di garanzia per il CP_1 pagamento delle quote societarie acquistate da , oltre alla rifusione delle spese di causa Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio.
Sempre nel merito: rigettare, in ogni caso, l'appello incidentale proposto da parte avversa e tutte le domande correlate, in quanto infondate in fatto e diritto.
Vinte le spese di lite”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, per le ragioni di fatto e di diritto di cui sopra, espresse nel corso dell'intero procedimento,
Rigettare ogni gravame proposto da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della soc. Parte_2 Parte_2 Parte_2
Accertata la piena legittimazione sostanziale di , e dunque il suo pieno Parte_1 interesse ad agire, avendo anch'egli procedimento di primo grado, respingere per tale ragione il primo motivo di impugnazione dallo stesso proposto, laddove richiede una distinzione fra la propria posizione personale e quella della società che rappresenta;
Accertata l'inesistenza del credito a titolo di rimborso per arretrati IVA della società appellante, respingere l'appello principale della soc. Soccorso Stradale Lughese di Parte_2 per la condanna di al pagamento del 50% della somma pretesa e, in
[...] Controparte_1 conseguenza di ciò, respingere la domanda di cancellazione dell'ipoteca volontaria concessa in favore di nella Cessione di quota descritta in atti, alla luce altresì del passaggio in Controparte_1 giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di;
Parte_2
Respingere l'appello principale di riforma della sentenza di primo grado, con riguardo alle spese processuali;
accogliendo per contro ciascuna impugnazione incidentale proposta da
[...]
e in conseguenza di ciò: CP_1
Accertare la piena legittimazione passiva di quale convenuto “in proprio” Parte_1 nel procedimento di primo grado;
Accertato il pieno interesse ad agire di nella piena operatività del Controparte_1 negozio collegato del 14 ottobre 2013 che esclude ogni regresso, visto altresì il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di , dichiarare il diritto di espropriare i Parte_2 beni vincolati del Soccorso Stradale oggetto della sopra Parte_2 Parte_2
pagina 2 di 10 descritta ipoteca legale, a garanzia altresì del suo credito di € 80.000,00, al pagamento del quale era stato condannato nella citata sentenza n. 698/2018 emessa dal Tribunale di Ravenna Parte_1 fra le parti, oltre interessi moratori dal 5 giugno 2015 al pagamento effettivo, rivalutazione monetaria
e spese processuali, da cui detrarre per Condannare - in solido - in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante del Soccorso Stradale di ai sensi dell'art. Pt_2 Parte_2
96 c.p.c., co. 1, avendo in tale duplice veste resistito e agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, al risarcimento dei danni, da liquidarsi, anche d'ufficio;
Condannare il in persona dei Parte_2 legali rappresentanti pro tempore, e in proprio, al pagamento delle spese processuali Parte_1 dei due gradi di giudizio, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio e in proprio e nella qualità Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di legali rappresentanti della società Parte_2 esponendo di avere avviato in data 26/4/2013 un procedimento arbitrale rituale nei confronti di
[...]
in proprio e quale legale rappresentante della Pt_2 Pt_2 Parte_2
per ottenere l'accertamento del proprio recesso dalla società e la liquidazione della quota di
[...] spettanza;
che, successivamente, le parti del procedimento arbitrale avevano raggiunto un accordo, formalizzato il 14/10/2013, con una “cessione di quote di società in nome collettivo con iscrizione ipotecaria” ed un “atto di transazione”, in virtù del quale l'attore aveva ceduto la sua quota del valore nominale di € 20.658,27 al figlio di per un corrispettivo di € Parte_2 Parte_1
80.000,00, e contestualmente e si erano inoltre impegnati ad estinguere tutti i debiti Pt_1 Pt_2 per IVA arretrata nei confronti di IT in capo alla società esistenti alla data dell'atto di cessione delle quote;
che, a garanzia delle obbligazioni assunte da e la società aveva concesso Pt_1 Pt_2 un'ipoteca volontaria su un immobile sito in Lugo fino alla concorrenza della somma di € 200.000,00; che, non avendo adempiuto l'obbligo di pagare il corrispettivo pattuito nell'atto di cessione Pt_1 delle quote, l'attore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, per la somma di
€ 80.000,00, oltre accessori;
che l'opposizione al suddetto decreto proposta da era stata Pt_1 dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato;
che, tuttavia, nessun pagamento era stato eseguito.
pagina 3 di 10 Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto di espropriare i beni Controparte_1 della oggetto dell'ipoteca volontaria Parte_2 costituita in suo favore.
2. Si costituiva in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1 [...]
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione Parte_2 passiva in capo a sé e a e deducendo, nel merito, che in base all'art. 2 dell'accordo Parte_2 transattivo richiamato dall'attore, se da un lato la società aveva garantito il pagamento del corrispettivo della cessione della quota societaria effettuata da in favore di dall'altro l'attore si era CP_1 Pt_1 impegnato a titolo personale, unitamente alla socia a corrispondere alla società, per la quota Pt_2 del 50%, i debiti arretrati IVA, maturati sino alla data della cessione stessa, ammontanti a diverse migliaia di euro;
che la società aveva pagato “per i.v.a. arretrata, ed oggetto del richiamato accordo” la complessiva somma di € 180.385,00, di cui la metà (€ 90.192,50) avrebbe dovuto essere rimborsata dall'attore; che, dunque, nessuna somma era dovuta dalla società terza datrice d'ipoteca all'attore.
Chiedeva pertanto il rigetto, nel merito, della domanda dell'attore perché infondate e, in via riconvenzionale, l'accertamento che nessuna somma era dovuta dalla società all'attore e, per l'effetto, disporre la cancellazione dell'ipoteca, nonché condannare l'attore a corrispondere alla società convenuta il rimborso degli arretrati IVA che sarebbero risultati dovuti in corso di causa.
3. rimaneva contumace. Parte_2
4. Con sentenza n. 114/2022 il Tribunale di Ravenna dichiarava il difetto di legittimazione passiva di e quali convenuti “in proprio”, dichiarava l'inammissibilità della Parte_1 Parte_2 domanda di accertamento proposta da per carenza d'interesse, rigettava la domanda CP_1 riconvenzionale proposta dai convenuti e compensava le spese di lite tra le parti.
Riteneva il giudice, in primo luogo, che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti
“in proprio” fosse fondata, avendo agito per sentire accertare e dichiarare il suo diritto di CP_1 espropriare i beni della oggetto dell'ipoteca Parte_2 Parte_2 Parte_2 volontaria costituita in suo favore a garanzia del credito di € 80.000,00 vantato dall'attore nei confronti di ed essendo pertanto l'evocazione in giudizio dei soci e in proprio e Parte_1 Pt_1 Pt_2 non solo nella qualità di legali rappresentanti della società ultronea, non potendo avere il richiesto accertamento verso la società effetti nei confronti delle persone dei soci.
Peraltro, doveva escludersi la necessità di accertare l'esistenza e l'ammontare del debito garantito nei confronti del debitore in ragione del passaggio in giudicato - sul credito e sul rapporto - Pt_1 conseguente alla sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al relativo decreto ingiuntivo. pagina 4 di 10 Sempre in via preliminare, doveva considerarsi inammissibile l'azione di accertamento proposta dall'attore per carenza d'interesse ad agire che, nell'azione di mero accertamento, presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico che sia tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice.
Nel caso di specie, essendo pacifica la concessione di un'ipoteca in favore di e l'esistenza del CP_1 credito di quest'ultimo, sul quale si era formato il giudicato, non era ravvisabile alcuno stato d'incertezza tale da arrecare all'attore un pregiudizio concreto ed attuale in mancanza di un accertamento giudiziale.
Invero, sebbene il giudicato nei confronti del debitore non fa stato nei confronti del terzo datore d'ipoteca ai sensi dell'art. 2870 c.c., tuttavia le contestazioni della società-terza datrice d'ipoteca al diritto di di procedere all'espropriazione dell'immobile oggetto d'ipoteca non erano idonee, CP_1 di per sé, a causare alcuna situazione di fatto determinante un pregiudizio concreto ed attuale per l'attore.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa era infondata.
I convenuti avevano eccepito che la società aveva pagato “per i.v.a. arretrata” la Parte_2 complessiva somma di € 180.385,00, di cui la metà (€ 90.192,50) avrebbe dovuto essere rimborsata dall'attore alla società in ragione di quanto previsto dall'art. 2 dell'accordo transattivo del 14/10/2013.
Tuttavia doveva osservarsi, quale ragione più liquida del rigetto della domanda, che i convenuti non avevano offerto alcuna prova circa l'entità del “debito i.v.a. arretrato”, rilevando in proposito che, dal punto di vista assertivo, costituendosi in proprio nel giudizio di opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, aveva in quella sede affermato che dovesse corrispondere alla società la somma CP_1 di € 57.781,54 a tale titolo, mentre nel presente giudizio aveva allegato che la somma dovuta da era pari a € 90.192, e, nella comparsa conclusionale, che la società aveva pagato € 76.745,23 CP_1 per debiti i.v.a. (dunque non più € 180.385,00), mutando quindi per ben tre volte la prospettazione in fatto.
Inoltre parte convenuta aveva prodotto estratti di ruolo concernenti i più diversi tributi senza dimostrare, quindi, l'entità dei “debiti arretrati i.v.a. della società.
Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse andavano compensate in virtù della soccombenza reciproca delle parti.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello e;
ha resistito Parte_1 Parte_2
spiegando appello incidentale. CP_1
pagina 5 di 10 è rimasta contumace. Parte_2
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.9.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo l'appellante principale censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha equiparato la posizione “personale” di a quella societaria e, per l'effetto, compensato le Parte_1 spese di lite anche per l'odierno appellante persona fisica, sebbene totalmente vittorioso in primo grado.
Irrilevante sarebbe, al riguardo, che la parte fosse rappresentata dal medesimo legale della società anch'essa convenuta in primo grado, trattandosi comunque di posizione e domanda autonoma che avrebbe dovuto comportare, almeno per una quota, una regolazione delle spese distinta.
7. Con il secondo motivo lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'odierna appellante, con la propria memoria istruttoria ex art 183 comma 2, ha prodotto l'estratto cartelle della Ipoteca Legale saldata (doc. 20), n. 8 cartelle (alcune già in atti e per comodità rinominate) con relativi dettagli tributi e causale di pagamento (doc.ti da 21 a 36
), l'istanza rateizzazione cartelle (Già IT), contenente tra l'altro le Controparte_2 cartelle riferibili all'Iva per quel che concerne i documenti nn. 11, 21, 23, 29, 31, 33 e 35 (doc. 37).
Pur comprendendosi la difficoltà nella ricostruzione dei conteggi, dalla disamina di tale documentazione emergerebbe in maniera chiara ed incontrovertibile che la società ha corrisposto debiti arretrati IVA per una somma non inferiore ad € 76.745,23 (salvo piccole correzioni e/o variazioni di calcolo), così come quantificate in comparsa conclusionale.
8. Con il terzo motivo si censura la compensazione integrale le spese di lite per ritenuta soccombenza reciproca quale conseguenza della fondatezza delle precedenti doglianze.
9. Con il primo motivo di appello incidentale contesta l'affermato difetto di legittimazione CP_1 passiva di quale convenuto “in proprio”, posto che quest'ultimo, nel corso dell'intero Parte_1 procedimento di primo grado, è sempre stato contraddittore principale diretto e ha proposto domanda riconvenzionale anche in sede di precisazione delle conclusioni;
in particolare egli, personalmente, si è associato alle domande riconvenzionali proposte quale legale rappresentante della società, in tal modo rinunciando a far valere il proprio asserito difetto di legittimazione.
La sentenza di primo grado sarebbe altresì contraddittoria laddove accerta come sia stato anche Pt_1 in proprio a proporre la domanda riconvenzionale, con una statuizione che è ormai divenuta definitiva,
e nonostante ciò nega la sua legittimazione sostanziale.
10. Con il secondo motivo di appello incidentale si censura la decisione impugnata per avere dichiarato l'inammissibilità dell'azione di accertamento proposta da non apparendo condivisibile CP_1
l'affermazione secondo la quale non vi è uno stato d'incertezza tale da arrecare all'attore un pagina 6 di 10 pregiudizio concreto ed attuale in mancanza di un accertamento giudiziale sul rapporto (garantito) dedotto in giudizio e dunque l'interesse ad agire;
invero, pur essendo certo il debito di FA, lo stesso non sarebbe pacifico, stante la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso Pt_1
Il primo giudice avrebbe invece dovuto applicare il principio secondo il quale l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice.
11. Con il terzo motivo di appello incidentale si censura la sentenza di primo grado per avere respinto la domanda riconvenzionale sul semplice presupposto della carenza probatoria, senza accertare l'infondatezza di ogni preteso regresso nei confronti di e che, in ogni caso, il Controparte_1 regresso potrebbe operare, qualora fosse riconosciuto fondato, soltanto previa prova del pagamento del debito.
12. Con il quarto motivo di appello incidentale si lamenta l'operata compensazione delle spese di lite di primo grado, rilevando la evidente infondatezza della rivendicazione delle spese processuali a favore di in quanto contumace, e chiedendo, quale conseguenza della reiezione delle impugnazioni Pt_2 principali e della riforma della sentenza, in dell'accoglimento dell'impugnazione incidentale, la condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio e al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
13. Appare prioritario, dal punto di vista logico, l'esame del primo motivo di appello incidentale, con il quale censura l'affermato difetto di legittimazione passiva di quale convenuto CP_1 Parte_1
“in proprio”.
Si osserva in proposito che quest'ultimo è stato parte dell'accordo transattivo formalizzato il
14/10/2013, consistito in una “cessione di quote di società in nome collettivo con iscrizione ipotecaria”
e in un “atto di transazione”, in forza del quale ha ceduto la propria quota del valore CP_1 nominale di € 20.658,27 della società ad Parte_2 Parte_2 Parte_2
per un corrispettivo di € 80.000,00, e contestualmente e si sono Parte_1 CP_1 Pt_2 impegnati, in misura pari al 50% ciascuno, ad estinguere tutti i debiti per IVA arretrata nei confronti di
IT esistenti in capo alla società alla data dell'atto di cessione delle quote;
a garanzia delle obbligazioni assunte da e la società ha concesso un'ipoteca volontaria su un immobile Pt_1 Pt_2 sito in Lugo fino alla concorrenza della somma di € 200.000,00.
pagina 7 di 10 Risulta poi che non abbia provveduto al pagamento del prezzo di cessione delle quote e che, di Pt_1 conseguenza, abbia chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il corrispondente importo, CP_1 rimasto ineseguito nonostante il passaggio in giudicato.
14. Orbene, alla luce di tale premessa in fatto, deve ritenersi che abbia chiesto di Controparte_1 accertare il suo diritto di espropriare i beni della Stradale di Pt_2 Pt_2 Parte_2
oggetto dell'ipoteca volontaria costituita in suo favore a garanzia delle obbligazioni assunte
[...] anche da in proprio pure nei confronti di quest'ultimo, quale parte dell'accordo trilaterale Pt_1 complesso sopra richiamato;
deve pertanto ritenersi, in relazione a detta azione, che susssista la legittimazione passiva di Pt_1
Va di conseguenza rigettato, per le ragioni appena esposte, il primo motivo dell'appello principale, volto a contestare la c.d. equiparazione della posizione “personale” di a quella Parte_1 societaria e la conseguente compensazione delle spese di lite con riguardo a quest'ultimo.
15. Va respinto il secondo motivo di appello incidentale, in quanto laddove domanda di CP_1 accertare il proprio diritto di procedere in executivis nei confronti del bene sul quale è stata concessa ipoteca dalla società, è sfornito di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.: va infatti ricordato che
“In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva
(affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata)” (Cass., n. 133385/2025).
Nel caso di specie non sussisteva, al momento della proposizione dell'azione, un interesse concreto ed attuale nel senso sopra indicato, non essendo stato allegato il compimento di alcun atto di negazione o contestazione del diritto a promuovere l'esecuzione forzata, in quanto, solo in seguito alla costituzione nel giudizio di primo grado, è stata avanzata domanda riconvenzionale da parte di con Pt_1 allegazione di un asserito credito della società nei confronti di che in ogni caso non sarebbe CP_1 stata comunque in grado, anche se accolta, di paralizzare il diritto a procedere esecutivamente al fine di far valere l'ipoteca concessa dalla società terza datrice a favore del debito di accertato in via Pt_1 definitiva, non potendo la terza datrice eccepire in compensazione un credito proprio nell'ambito di un rapporto al quale è estranea.
pagina 8 di 10 16. Passando allora al secondo motivo di appello principale, con il quale ci si duole del rigetto della domanda riconvenzionale, lo stesso è infondato;
invero, dall'esame della documentazione prodotta da non è in alcun modo dato comprendere se e quali debiti sociali per IVA maturati sino alla data Pt_1 della cessione di quote siano stati effettivamente pagati, come si evince anche dal fatto che sono state prodotte solo cartelle ed estratti di ruolo (peraltro relativi a tributi di diversa natura) e che non sono stati neppure predisposti dei conteggi analitici;
in particolare dal documento n. 37, al quale l'appellante principale sembra attribuire la massima importanza, risulta soltanto l'accoglimento da parte di IT in data 20.10.2016 di un'istanza di rateazione presentata dalla società il 18.10.2016 per tributi di natura non precisata (se non tramite rinvio numerico a precedenti cartelle) dell'ammontare complessivo di €
111.764,81, comprensivo di accessori, con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento di due rate delle 72 previste, l'istante sarebbe decaduto dalla domanda.
Ebbene, anche a prescindere dalla mancata precisa individuazione dei tributi rateizzati, nessuna prova è stata offerta del regolare adempimento di tutti i pagamenti previsti dal piano rateale e della conseguente estinzione del debito.
17. Va rigettato il terzo motivo di appello incidentale, con il quale si lamenta che il primo giudice, respingendo la domanda riconvenzionale per difetto di prova, non abbia esaminato le altre eccezioni volte a paralizzare la domanda, in particolare quelle concernenti l'infondatezza di ogni preteso regresso nei confronti di il primo giudice infatti, avendo correttamente applicato, come Controparte_1 peraltro specificato nella sentenza impugnata, il criterio c.d. della ragione più liquida, non era tenuto ad esaminare tutte le altre questioni prospettate.
Invero, “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass., n. 12002/2024 tra le altre).
18. Il terzo motivo dell'appello principale e il quarto dell'appello incidentale, concernenti la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, restano assorbiti, in quanto l'accoglimento anche parziale dell'appello comporta la rideterminazione da parte del giudice di secondo grado delle spese di lite di entrambi i gradi alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
pagina 9 di 10 19. In proposito, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale (peraltro unicamente sul punto della sussistenza della legittimazione passiva di e della soccombenza Pt_1 reciproca in ordine a tutte le restanti domande, ricorrono le condizioni per la integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti dell'appellante principale, integralmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 114/2022 del Tribunale di Ravenna, Controparte_1 dichiara la sussistenza della legittimazione passiva di Parte_1
Rigetta per il resto l'appello incidentale, nonchè integralmente l'appello principale, e compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti dell'appellante principale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello,
l'8.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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