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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 435/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16672/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088242351000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088242351000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088242351000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088242351000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088242351000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088242351000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12738/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL impugna l'avviso di intimazione n. 097 2024 9088242351/000, notificato il 20.07.24, con il quale l'agente della riscossione chiede il pagamento di € 20.941,37 contestando il mancato pagamento della cartella esattoriale n. 09720140107906884501, notificata in data 25.07.2014 a titolo di
IRAP ed IRPEF anno di imposta 2009.
La società ricorrente, come primo motivo di impugnazione, eccepisce la nullità della intimazione in quanto reiterazione di una precedente intimazione n. 09720199041654401000, notificata in data 26 agosto 2019, relativa alla medesima pretesa fiscale, impugnata ed annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 4863/6/2020, depositata il 07.07.2020 e passata in giudicato.
La società eccepisce inoltre la mancata notifica alla società scissa Società_1
della cartella oggetto di intimazione e degli atti ad essa sottesi trattandosi di debito relativo alla posizione fiscale delle due società in ordine ad una scissione di attività in conseguenza della quale veniva trasferito un ramo d'azienda alla ricorrente ed in ragione della quale l'Ufficio imputava alla Ricorrente_1 SRL il trasferimento del debito originario in quanto responsabile solidale con la società scissa.
Per ultimo la società ricorrente eccepisce l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere, innanzitutto, che l'intimazione di pagamento, come anche le cartelle, è un atto il cui contenuto è redatto su modelli predeterminati per legge e pertanto non contiene ulteriori elementi rispetto a quelli sinteticamente indicati nelle pagine relative al dettaglio del debito che recano tutte le indicazioni richiestie dalla legge come titolo di responsabilità, estremi dell'atto impositivo presupposto, indicazione della causale e l'ammontare degli interessi e le norme ad essi collegate.
Ulteriore premessa riguarda l'inesistenza, nel caso di specie, di alcun bis in idem attesa la natura sollecitatoria della intimazione di pagamento ripetibile sino alla prescrizione del credito erariale.
Il Collegio inoltre rileva l'inammissibilità della eccezione della omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento ed alla validità del titolo legittimante l'intimazione.
Parte ricorrente infatti eccepisce la propria estraneità rispetto alla pretesa fiscale portata in riscossione ed eccepisce vizi di notifica di atti presupposti riferibili all'attività dell'Ente impositore Agenzia delle Entrate ma limitandosi a convenire in giudizio il solo agente della riscossione con violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. 546/1992, che rende obbligatoria la partecipazione di entrambi i soggetti (ente impositore e concessionario) in casi specifici di vizi notificatori. Nel merito il Collegio osserva che la sentenza invocata da parte ricorrente n. 4863/6/2020, depositata il
07.07.2020 e passata in giudicato, nella parte motiva riporta che “… nel caso in esame, tuttavia, gli atti presupposti e richiamati nell'intimazione di pagamento oggetto dell'impugnazione non sono mai stati notificati alla ricorrente ma soltanto alla società cedente. (…) Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata. “
Dalla sentenza si ricava quindi che la cartella di pagamento per il recupero di debiti pregressi della cedente era stata notificata originariamente solo alla società scissa e non anche alla società cessionaria beneficiata dalla scissione.
Sul punto è intervenuta la Cassazione con la sentenza 6 ottobre 2025 n. 26784, nella quale viene ribadita la responsabilità solidale ed illimitata della beneficiaria della scissione riguardo i debiti della società scissa e la conoscenza delle eventuali pretese creditorie tributarie che viene fatta derivare ex lege dal subentro nella posizione della società scissa, anche per fatti antecedenti alla loro costituzione.
Confermata quindi la responsabilità solidale illimitata delle società beneficiarie per i debiti fiscali della scissa,
l'Amministrazione risulta quindi legittimata ad agire direttamente nei confronti della società beneficiaria, odierna ricorrente, senza dover notificare nuovamente atti già emessi nei confronti della società scissa.
Per l'insieme delle ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Presidente estensore
DO NT
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16672/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088242351000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088242351000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088242351000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088242351000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088242351000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249088242351000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12738/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL impugna l'avviso di intimazione n. 097 2024 9088242351/000, notificato il 20.07.24, con il quale l'agente della riscossione chiede il pagamento di € 20.941,37 contestando il mancato pagamento della cartella esattoriale n. 09720140107906884501, notificata in data 25.07.2014 a titolo di
IRAP ed IRPEF anno di imposta 2009.
La società ricorrente, come primo motivo di impugnazione, eccepisce la nullità della intimazione in quanto reiterazione di una precedente intimazione n. 09720199041654401000, notificata in data 26 agosto 2019, relativa alla medesima pretesa fiscale, impugnata ed annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 4863/6/2020, depositata il 07.07.2020 e passata in giudicato.
La società eccepisce inoltre la mancata notifica alla società scissa Società_1
della cartella oggetto di intimazione e degli atti ad essa sottesi trattandosi di debito relativo alla posizione fiscale delle due società in ordine ad una scissione di attività in conseguenza della quale veniva trasferito un ramo d'azienda alla ricorrente ed in ragione della quale l'Ufficio imputava alla Ricorrente_1 SRL il trasferimento del debito originario in quanto responsabile solidale con la società scissa.
Per ultimo la società ricorrente eccepisce l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere, innanzitutto, che l'intimazione di pagamento, come anche le cartelle, è un atto il cui contenuto è redatto su modelli predeterminati per legge e pertanto non contiene ulteriori elementi rispetto a quelli sinteticamente indicati nelle pagine relative al dettaglio del debito che recano tutte le indicazioni richiestie dalla legge come titolo di responsabilità, estremi dell'atto impositivo presupposto, indicazione della causale e l'ammontare degli interessi e le norme ad essi collegate.
Ulteriore premessa riguarda l'inesistenza, nel caso di specie, di alcun bis in idem attesa la natura sollecitatoria della intimazione di pagamento ripetibile sino alla prescrizione del credito erariale.
Il Collegio inoltre rileva l'inammissibilità della eccezione della omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento ed alla validità del titolo legittimante l'intimazione.
Parte ricorrente infatti eccepisce la propria estraneità rispetto alla pretesa fiscale portata in riscossione ed eccepisce vizi di notifica di atti presupposti riferibili all'attività dell'Ente impositore Agenzia delle Entrate ma limitandosi a convenire in giudizio il solo agente della riscossione con violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. 546/1992, che rende obbligatoria la partecipazione di entrambi i soggetti (ente impositore e concessionario) in casi specifici di vizi notificatori. Nel merito il Collegio osserva che la sentenza invocata da parte ricorrente n. 4863/6/2020, depositata il
07.07.2020 e passata in giudicato, nella parte motiva riporta che “… nel caso in esame, tuttavia, gli atti presupposti e richiamati nell'intimazione di pagamento oggetto dell'impugnazione non sono mai stati notificati alla ricorrente ma soltanto alla società cedente. (…) Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata. “
Dalla sentenza si ricava quindi che la cartella di pagamento per il recupero di debiti pregressi della cedente era stata notificata originariamente solo alla società scissa e non anche alla società cessionaria beneficiata dalla scissione.
Sul punto è intervenuta la Cassazione con la sentenza 6 ottobre 2025 n. 26784, nella quale viene ribadita la responsabilità solidale ed illimitata della beneficiaria della scissione riguardo i debiti della società scissa e la conoscenza delle eventuali pretese creditorie tributarie che viene fatta derivare ex lege dal subentro nella posizione della società scissa, anche per fatti antecedenti alla loro costituzione.
Confermata quindi la responsabilità solidale illimitata delle società beneficiarie per i debiti fiscali della scissa,
l'Amministrazione risulta quindi legittimata ad agire direttamente nei confronti della società beneficiaria, odierna ricorrente, senza dover notificare nuovamente atti già emessi nei confronti della società scissa.
Per l'insieme delle ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Presidente estensore
DO NT