Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 435
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per reiterazione di atto annullato

    Il Collegio rileva l'inesistenza di alcun bis in idem attesa la natura sollecitatoria della intimazione di pagamento ripetibile sino alla prescrizione del credito erariale.

  • Inammissibile
    Mancata notifica della cartella alla società scissa

    Il Collegio rileva l'inammissibilità dell'eccezione per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. 546/1992, non essendo stato convenuto in giudizio anche l'ente impositore.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi

    L'intimazione di pagamento, come anche le cartelle, contiene tutte le indicazioni richieste dalla legge, compreso l'ammontare degli interessi e le norme ad essi collegate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 435
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 435
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo