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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 464/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CO ROBERTO GIOVANNI, Presidente
VE SS, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 601/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grazar 14 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202500000156000 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202500000156000, notificata il 25 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riferita a numerose cartelle di pagamento relative agli anni d'imposta dal 2005 al 2020.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, la mancata notifica delle cartelle presupposte e delle intimazioni di pagamento;
la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per omessa allegazione degli atti richiamati, nonché l'illegittimità della procedura per mancata previa intimazione ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973. Ha inoltre eccepito la decadenza e prescrizione dei crediti più risalenti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando, nel fascicolo telematico, copie informatiche in formato PDF delle cartelle di pagamento, delle relative relate di notifica e delle intimazioni di pagamento richiamate nella comunicazione preventiva di ipoteca.
Il ricorrente ha successivamente depositato memorie illustrative eccependo l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione in assenza dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 25-bis del D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 220/2023.
All'udienza del 23.01.2026, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Assume rilievo decisivo l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta da ADER.
Ai sensi dell'art. 25-bis, D.Lgs. 546/1992, rubricato “Potere di certificazione di conformità”, il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, devono essere accompagnati da attestazione di conformità all'originale. In particolare, il comma 5-bis stabilisce:
“Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto in giudizio copie informatiche, in formato
PDF, di cartelle di pagamento e atti interruttivi della prescrizione senza alcuna attestazione di conformità all'originale, in violazione della norma sopra citata.
La documentazione prodotta è pertanto inutilizzabile ai fini probatori, non potendo comprovare la regolare notifica delle cartelle e degli atti presupposti. L'atto impugnato risulta illegittimo, non essendo stato preceduto da validi atti notificati al contribuente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del pignoramento presso terzi impugnato. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate integralmente secondo il D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 52.001 e € 260.000 (per come indicato in ricorso), con riferimento alle fasi celebrate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale) secondo i parametri minimi, in assenza di questioni particolari di fatto o di diritto, essendosi il giudizio concluso con la declaratoria di inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e rendendo la lite immediatamente definibile.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Pone a carico della parte soccombente le spese di lite liquidate in €. € 4.671,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.01.2026. IL PRESIDENTE Roberto Giovanni Conti
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CO ROBERTO GIOVANNI, Presidente
VE SS, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 601/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grazar 14 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202500000156000 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202500000156000, notificata il 25 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riferita a numerose cartelle di pagamento relative agli anni d'imposta dal 2005 al 2020.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, la mancata notifica delle cartelle presupposte e delle intimazioni di pagamento;
la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per omessa allegazione degli atti richiamati, nonché l'illegittimità della procedura per mancata previa intimazione ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973. Ha inoltre eccepito la decadenza e prescrizione dei crediti più risalenti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando, nel fascicolo telematico, copie informatiche in formato PDF delle cartelle di pagamento, delle relative relate di notifica e delle intimazioni di pagamento richiamate nella comunicazione preventiva di ipoteca.
Il ricorrente ha successivamente depositato memorie illustrative eccependo l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione in assenza dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 25-bis del D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 220/2023.
All'udienza del 23.01.2026, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Assume rilievo decisivo l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta da ADER.
Ai sensi dell'art. 25-bis, D.Lgs. 546/1992, rubricato “Potere di certificazione di conformità”, il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, devono essere accompagnati da attestazione di conformità all'originale. In particolare, il comma 5-bis stabilisce:
“Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto in giudizio copie informatiche, in formato
PDF, di cartelle di pagamento e atti interruttivi della prescrizione senza alcuna attestazione di conformità all'originale, in violazione della norma sopra citata.
La documentazione prodotta è pertanto inutilizzabile ai fini probatori, non potendo comprovare la regolare notifica delle cartelle e degli atti presupposti. L'atto impugnato risulta illegittimo, non essendo stato preceduto da validi atti notificati al contribuente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del pignoramento presso terzi impugnato. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate integralmente secondo il D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 52.001 e € 260.000 (per come indicato in ricorso), con riferimento alle fasi celebrate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale) secondo i parametri minimi, in assenza di questioni particolari di fatto o di diritto, essendosi il giudizio concluso con la declaratoria di inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e rendendo la lite immediatamente definibile.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Pone a carico della parte soccombente le spese di lite liquidate in €. € 4.671,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.01.2026. IL PRESIDENTE Roberto Giovanni Conti