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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/10/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.152/2022 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto “mansioni superiori_differenze retributive”,
tra
rappr. e dif. da avv. Daniela Bottazzo e Giuseppe Lamanna Appellante Parte_1
contro nipersonale (già ) in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappr. p.t., rappr. e dif. da avv. Emiliano Pacifico Appellata
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 27 aprile 2022 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 21 ottobre 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda vòlta a dichiararsi il proprio diritto all'inquadramento (dalla posizione A1 decorrente dall'agosto 2012 e poi posizione A2 da agosto 2013) alla categoria B, posizione economica B1 del CCNL categoria Case di Cura AIOP personale non medico con decorrenza dal quarto mese successivo alla inziale adibizione e dunque dal 15 agosto 2011; con condanna dalla datrice di lavoro (già unipersonale) al Parte_2 Controparte_2 pagamento in proprio favore delle consequenziali differenze retributive, che quantificava in € 13.710,02 sino al 31.8.2018 oltre le ulteriori somme dovute a tale titolo sino all'effettivo soddisfo;
vinte le spese legali, a distrarsi. Si è costituita l'appellata. La causa, all'udienza dell'8 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- Con brevi cenni al processo di primo grado, va rilevato che l' ricorrente, prospettava che, in Pt_1 virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato del 26-7-2010, aveva prestato attività lavorativa (tuttora in corso) in favore della convenuta (già , con qualifica di ausiliario Controparte_2 socio sanitario e livello di inquadramento A del CCNL categoria Case di cura AIOP personale non medico, posizione A1 a decorrere da agosto 2012 e poi posizione A2 da agosto del 2013, conseguite in base al mero fatto dell'anzianità di servizio;
ed ancora che egli, in servizio presso UTR n° 6 di Grottaglie, era stato trasferito con decorrenza 14-4-2011 presso il Distretto Sanitario n° 3 di via
PU in Taranto, ove aveva svolto mansioni amministrative, dettagliatamente specificate al punto
4) del ricorso introduttivo, sussumibili nella categoria B1 del CCNL, relativa al personale svolgente attività di natura amministrativa d'ordine e in particolare attività di segreteria, dattolografia, inserimento ed elaborazione dati;
che al contrario l'art. 51 del CCNL AIOP comprendeva nella categoria A2, ovvero quella di suo inquadramento da parte aziendale, il personale svolgente attività di natura tecnica e tecnico-manuale, assicurando la pulizia negli ambienti sanitari e sociosanitari, compresa quella delle apparecchiature e strumentazioni, quella negli ambienti delle strutture sanitarie di degenza, diurne e domiciliari, ivi comprese quella del comodino, apparecchiature e testata del letto, provvedendo al trasporto degli infermi, se in barella o carrozzella ed al loro accompagnamento e custodia se deambulanti promanavano le disposizioni di svolgere le mansioni specifiche affidate all'appellante, bensì dalla e collaborando col personale infermieristico CP_1 nella pulizia e prendendo parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente.
---§§ooo§§--- L'appello è fondato.
Ebbene, dalla disamina della documentazione in atti (v. anche fascicolo di primo grado) emerge con chiarezza quanto segue.
Si duole parte appellata che le attività prospettate come svolte dall' (compiti di segreteria, Pt_1 predisposizione ed invio di corrispondenza e di ordini di acquisto economato e sanitario, richieste di manutenzione ordinaria tecnica, richieste di variazioni anagrafiche degli assistiti nei Comuni di competenza del distretto con relativa attività di protocollo manuale nel registro di entrate ed uscite,
, attività di registrazione dei certificati di esenzione ticket provenienti da farmacie esterne (sino al 2014), compiti di inserimento ed elaborazione dati, protocollazione ed archiviazione dei permessi, ferie, malattie del personale, attività di front-office, informazione ai cittadini ed atività di protocollazione manuale nel registro di arrivo delel richieste di visite domiciliari e specialistiche urgenti), fondanti la domanda dell'istante) già inquadrato come ausiliario dapprima nella posizione A1, quindi nella posizione A2 giusta previsione del CCNL Categorie case di Cura AIOP – personale non medico, non erano mai state autorizzate dalla , la quale al CP_1 contrario aveva ripetutamente diffidato la dall'uso improprio del personale dipendente Parte_3 dalla società in house. La giurisprudenza della Suprema Corte con costante orientamento sancisce che “Sulla base del principio espresso da Cass. n.17768 del 8/9/2015 e conseguenze della esecuzione di mansioni superiori ricadono sul datore di lavoro anche quando le mansioni vengano svolte presso altro datore di lavoro, che dispone dei poteri funzionali all'inserimento del lavoratore distaccato nelle propria struttura aziendale, ma non priva il primo del potere direttivo e di vigilare sull'esecuzione del rapporto, certamente non attuato con la semplice emanazione di generiche raccomandazioni”. Emerge dagli atti di causa che (all'epoca dei fatti Controparte_3 CP_1 [...]
era ben a conoscenza dell'espletamento delle mansioni superiori da parte del CP_2 Cont dipendente, avendo questa di concerto con la Dirigenza del Distretto assegnato il personale alle strutture ed affidato la gestione del personale direttamente al direttore del distretto, affinchè questi potesse essere utilizzato per il fabbisogno del distretto. Cont In assenza del personale amministrativo il dirigente (del distretto) ha utilizzato i dipendenti della (già , a questi assegnati, per lo svolgimento delle CP_1 Controparte_2 Cont mansioni amministrative proprie dell'
---§§ooo§§--- Tutto ciò necessariamente premesso, ritiene questa Corte, sulla base delle declaratorie relative all'inquadramento attuale ed a quello rivendicato, nonché alla ricostruzione testimoniale dei fatti di causa e delle mansioni disimpegnate dall' che l'appello sia fondato. Pt_1
Declaratoria categoria A
“Lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al coretto svolgimento delle proprie attività e che svolgono anche attività di pulizia”.
Declaratoria categoria B- posizione B1
“Lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa e d'ordine, attività di segreteria, di dattilografia, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati”.
Ebbene, è più che evidente a giudizio di questa Corte, in base a tutto il compendio documentale e testimoniale esaminato, l'inquadramento dell'appellante nella categoria B- Parte_1 posizione B1. L'appello di va dunque accolto. Parte_1
In tal senso riformata la sentenza di primo grado, gravano sull'appellata soccombente le spese del primo e di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre accessori di legge e con distrazione.
p.q.m.
Accoglie l'appello, ed in riforma dell'appellata sentenza dichiara il diritto dell'appellante Pt_1 all'inquadramento nella categoria B-B1 del CCNL Categoria Case di Cura AIOP personale
[...] non medico del 1 agosto 2011, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento delle differenze retributive dal 1.8.2011, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_1 giudizio pari a € 2.695,00 e, per il secondo grado di giudizio in € 2.109,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Taranto, 8 ottobre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto “mansioni superiori_differenze retributive”,
tra
rappr. e dif. da avv. Daniela Bottazzo e Giuseppe Lamanna Appellante Parte_1
contro nipersonale (già ) in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappr. p.t., rappr. e dif. da avv. Emiliano Pacifico Appellata
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 27 aprile 2022 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 21 ottobre 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda vòlta a dichiararsi il proprio diritto all'inquadramento (dalla posizione A1 decorrente dall'agosto 2012 e poi posizione A2 da agosto 2013) alla categoria B, posizione economica B1 del CCNL categoria Case di Cura AIOP personale non medico con decorrenza dal quarto mese successivo alla inziale adibizione e dunque dal 15 agosto 2011; con condanna dalla datrice di lavoro (già unipersonale) al Parte_2 Controparte_2 pagamento in proprio favore delle consequenziali differenze retributive, che quantificava in € 13.710,02 sino al 31.8.2018 oltre le ulteriori somme dovute a tale titolo sino all'effettivo soddisfo;
vinte le spese legali, a distrarsi. Si è costituita l'appellata. La causa, all'udienza dell'8 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- Con brevi cenni al processo di primo grado, va rilevato che l' ricorrente, prospettava che, in Pt_1 virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato del 26-7-2010, aveva prestato attività lavorativa (tuttora in corso) in favore della convenuta (già , con qualifica di ausiliario Controparte_2 socio sanitario e livello di inquadramento A del CCNL categoria Case di cura AIOP personale non medico, posizione A1 a decorrere da agosto 2012 e poi posizione A2 da agosto del 2013, conseguite in base al mero fatto dell'anzianità di servizio;
ed ancora che egli, in servizio presso UTR n° 6 di Grottaglie, era stato trasferito con decorrenza 14-4-2011 presso il Distretto Sanitario n° 3 di via
PU in Taranto, ove aveva svolto mansioni amministrative, dettagliatamente specificate al punto
4) del ricorso introduttivo, sussumibili nella categoria B1 del CCNL, relativa al personale svolgente attività di natura amministrativa d'ordine e in particolare attività di segreteria, dattolografia, inserimento ed elaborazione dati;
che al contrario l'art. 51 del CCNL AIOP comprendeva nella categoria A2, ovvero quella di suo inquadramento da parte aziendale, il personale svolgente attività di natura tecnica e tecnico-manuale, assicurando la pulizia negli ambienti sanitari e sociosanitari, compresa quella delle apparecchiature e strumentazioni, quella negli ambienti delle strutture sanitarie di degenza, diurne e domiciliari, ivi comprese quella del comodino, apparecchiature e testata del letto, provvedendo al trasporto degli infermi, se in barella o carrozzella ed al loro accompagnamento e custodia se deambulanti promanavano le disposizioni di svolgere le mansioni specifiche affidate all'appellante, bensì dalla e collaborando col personale infermieristico CP_1 nella pulizia e prendendo parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente.
---§§ooo§§--- L'appello è fondato.
Ebbene, dalla disamina della documentazione in atti (v. anche fascicolo di primo grado) emerge con chiarezza quanto segue.
Si duole parte appellata che le attività prospettate come svolte dall' (compiti di segreteria, Pt_1 predisposizione ed invio di corrispondenza e di ordini di acquisto economato e sanitario, richieste di manutenzione ordinaria tecnica, richieste di variazioni anagrafiche degli assistiti nei Comuni di competenza del distretto con relativa attività di protocollo manuale nel registro di entrate ed uscite,
, attività di registrazione dei certificati di esenzione ticket provenienti da farmacie esterne (sino al 2014), compiti di inserimento ed elaborazione dati, protocollazione ed archiviazione dei permessi, ferie, malattie del personale, attività di front-office, informazione ai cittadini ed atività di protocollazione manuale nel registro di arrivo delel richieste di visite domiciliari e specialistiche urgenti), fondanti la domanda dell'istante) già inquadrato come ausiliario dapprima nella posizione A1, quindi nella posizione A2 giusta previsione del CCNL Categorie case di Cura AIOP – personale non medico, non erano mai state autorizzate dalla , la quale al CP_1 contrario aveva ripetutamente diffidato la dall'uso improprio del personale dipendente Parte_3 dalla società in house. La giurisprudenza della Suprema Corte con costante orientamento sancisce che “Sulla base del principio espresso da Cass. n.17768 del 8/9/2015 e conseguenze della esecuzione di mansioni superiori ricadono sul datore di lavoro anche quando le mansioni vengano svolte presso altro datore di lavoro, che dispone dei poteri funzionali all'inserimento del lavoratore distaccato nelle propria struttura aziendale, ma non priva il primo del potere direttivo e di vigilare sull'esecuzione del rapporto, certamente non attuato con la semplice emanazione di generiche raccomandazioni”. Emerge dagli atti di causa che (all'epoca dei fatti Controparte_3 CP_1 [...]
era ben a conoscenza dell'espletamento delle mansioni superiori da parte del CP_2 Cont dipendente, avendo questa di concerto con la Dirigenza del Distretto assegnato il personale alle strutture ed affidato la gestione del personale direttamente al direttore del distretto, affinchè questi potesse essere utilizzato per il fabbisogno del distretto. Cont In assenza del personale amministrativo il dirigente (del distretto) ha utilizzato i dipendenti della (già , a questi assegnati, per lo svolgimento delle CP_1 Controparte_2 Cont mansioni amministrative proprie dell'
---§§ooo§§--- Tutto ciò necessariamente premesso, ritiene questa Corte, sulla base delle declaratorie relative all'inquadramento attuale ed a quello rivendicato, nonché alla ricostruzione testimoniale dei fatti di causa e delle mansioni disimpegnate dall' che l'appello sia fondato. Pt_1
Declaratoria categoria A
“Lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al coretto svolgimento delle proprie attività e che svolgono anche attività di pulizia”.
Declaratoria categoria B- posizione B1
“Lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa e d'ordine, attività di segreteria, di dattilografia, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati”.
Ebbene, è più che evidente a giudizio di questa Corte, in base a tutto il compendio documentale e testimoniale esaminato, l'inquadramento dell'appellante nella categoria B- Parte_1 posizione B1. L'appello di va dunque accolto. Parte_1
In tal senso riformata la sentenza di primo grado, gravano sull'appellata soccombente le spese del primo e di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre accessori di legge e con distrazione.
p.q.m.
Accoglie l'appello, ed in riforma dell'appellata sentenza dichiara il diritto dell'appellante Pt_1 all'inquadramento nella categoria B-B1 del CCNL Categoria Case di Cura AIOP personale
[...] non medico del 1 agosto 2011, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento delle differenze retributive dal 1.8.2011, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_1 giudizio pari a € 2.695,00 e, per il secondo grado di giudizio in € 2.109,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Taranto, 8 ottobre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella