Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984.
NOTE
Nota al titolo e all'art. 1 della legge:
La convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino e' stata resa esecutiva in Italia con legge 6 giugno 1939, n. 1320 .
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Nota al titolo e all'art. 1 della legge:
La convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino e' stata resa esecutiva in Italia con legge 6 giugno 1939, n. 1320 .