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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 973/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Morcavallo Oreste (PEC: , che Parte_1 Email_1 lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, con l'avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti (PEC:
dell'avvocatura interna, che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione sospensione facoltativa cautelare dal servizio. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato in cancelleria il 26/4/2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che con Controparte_1 provvedimento di sospensione facoltativa cautelare Prot. n. 855/CS dell'11 maggio 2023 a firma del Dott. , notificato in data 22 maggio 2023, veniva disposta la sospensione Controparte_2 cautelare dal servizio fino alla conclusione del procedimento penale attivato dalla
[...]
, con corresponsione di un'indennità pari al 50% dello Controparte_3 stipendio tabellare, nonché della retribuzione individuale di anzianità e gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare e d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., sospendere l'efficacia e/o disapplicare e/o annullare il provvedimento n. 2058 del 27.11.2023, con cui il di deliberava di Parte_2 CP_1 applicare con decorrenza immediata, nei confronti del ricorrente, la misura della sospensione facoltativa cautelare dal servizio fino alla conclusione del procedimento penale attivato dalla DDA di , salve diverse determinazioni a seguito del procedimento disciplinare nel frattempo CP_3 avviato;
- nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reintegrato con decorrenza immediata all'interno dell , in qualità di Controparte_4
Responsabile, con diritto a percepire piena retribuzione;
- condannare conseguentemente parte resistente a reintegrare l'odierno ricorrente, con decorrenza immediata, all'interno dell , in qualità di Controparte_4
Responsabile, con diritto alla piena retribuzione.”. Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' convenuta, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Nella fattispecie in esame, trova applicazione il disposto di cui all'art. 55-ter, D.lgs. 165/2001 sotto la rubrica Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, per il quale: «1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari
2 riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.» La sospensione cautelare comminata al ricorrente va dunque considerata alla stregua di una misura cautelare e non di una sanzione, la cui proporzionalità è valutata in base al pregiudizio che l'interesse pubblico subirebbe dalla permanenza in servizio del dipendente durante il processo penale. Sul punto, il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza n. 880/2013 ha precisato che la sospensione facoltativa, implica che la prestazione del lavoratore non viene eseguita per una scelta discrezionale in tal senso del datore di lavoro e richiede soltanto il presupposto della natura particolarmente grave del reato e non che il dipendente abbia assunto la qualità di imputato, essendo sufficiente a tal fine la sottoposizione a procedimento penale. Quindi anche nella fase delle indagini preliminari è possibile comminare la sospensione dell'impiegato. Data la pendenza del giudizio penale, la gravità dei fatti contestati e l'applicazione della misura restrittiva della libertà personale (arresti domiciliari) dal 7 al 22 settembre 2023, l'Azienda sanitaria convenuta ha ritenuto di poter fondare la legittimità dei provvedimenti adottati con i quali è stata disposta a carico del ricorrente la sospensione dal servizio e, in parte.
3. Orbene, con ordinanza del 12.6.2024, il Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, in diversa composizione, in parziale accoglimento della domanda cautelare di ha Pt_1 sospeso “l'efficacia del provvedimento n. 855/CS dell'11 maggio 2023, emesso dal dell di , di sospensione facoltativa cautelare Parte_2 CP_4 CP_1 del ricorrente dal servizio, e dispone[ndo] la riammissione in servizio del ricorrente”. Tanto, in virtù delle condivisibili motivazioni addotte: “6.2. Quanto al requisito della sussistenza della ragionevole apparenza del diritto, l'estromissione del ricorrente dal circuito lavorativo
– destinata a operare (come prospettato nella delibera sospensiva impugnata) fino alla conclusione del procedimento penale – introduce nello svolgimento del rapporto di lavoro una stasi di durata indeterminata e impronosticabile, rispetto alla quale – nel bilanciamento degli interessi datoriale (all'impermeabilizzazione dell'ambiente lavorativo da contaminazioni anche indirette) e del prestatore (alla prosecuzione della prestazione, e alla corrispondente ricezione degli emolumenti pertinenti) – lo sforzo motivazionale dell'Amministrazione – pur non implicando uno scrutinio penetrante degli elementi fattuali e giuridici sottesi all'incolpazione del proprio dipendente (nel parallelo procedimento penale)
– implica una valutazione sufficientemente circostanziata e autonoma, irriducibile all'acritica recezione del dato materiale in sé (costituito dall'incardinamento d'un
3 procedimento penale a carico del prestatore), e piuttosto consistente nell'esposizione delle ragioni per le quali la permanenza in servizio dell'indagato (allo stato, presunto innocente ex art. 27 Cost., e già svincolato – dopo poco tempo – della misura coercitiva originariamente applicata a carico di lui) dia luogo – non già astrattamente e automaticamente, bensì alla luce dell'effettivo sviluppo della relazione lavorativa – a un pregiudizio per la funzionalità aziendale: quanto sopra, vieppiù a fronte della pur concomitante misura rotativa, la cui eventuale insufficienza (al soddisfacimento delle esigenze di corretto e trasparente operato del personale dell'Ente), ipoteticamente militante nel senso della necessità di disporre – contestualmente e in aggiunta alla rotazione suddetta – finanche la sospensione facoltativa
– avrebbe imposto una maggiore attenzione motivazionale da parte della convenuta, data la sostanziale contemporaneità delle due iniziative datoriali, e la convergenza di esse sulla stessa persona.
7. Giova, al riguardo, rammentare come – alcuni mesi dopo l'applicazione all'attore Pt_1 della sospensione facoltativa – sia stato rimesso in libertà in ragione «dell'acclarata insussistenza delle esigenze cautelari».
8. Ciò detto relativamente al fumus boni iuris, in punto di periculum in mora il pregiudizio sussiste altrettanto, sia sotto l'aspetto economico sia sotto quello professionale, in ragione della significatività della disposta decurtazione stipendiale messa in atto, e delle ripercussioni (a carico del prosieguo lavorativo del ricorrente) discendenti da una cristallizzazione temporalmente indefinita del rapporto.
9. Per le ragioni sopra espresse, allora, la domanda cautelare merita accoglimento, ma limitatamente alla domanda concernente la sospensione cautelare facoltativa, giacché la pure contestata rotazione straordinaria non presenta alcuna delle criticità suesposte, invece permettendo la continuazione nell'assolvimento delle mansioni, sebbene in un contesto endoaziendale diverso.” Quanto alla domanda, residuale, in ordine alla sospensione del ricorrente di parte della retribuzione, occorre rilevare come nelle more del presente giudizio, il giudice penale monocratico in data 17.6.2025 abbia assolto il ricorrente dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste (Trib. Vibo Val., Sez. Pen., Sent. n. 679/2025, N. 1003/2023 R.G.Trib. N. 3231/2015 R.G.N.R., depositata con note del 147.10.2025). Ne discende, il parziale accoglimento della domanda limitatamente al diritto di al Pt_1 pagamento in suo favore delle differenze retributive non corrisposte nell'arco temporale intercorrente tra il termine iniziale di efficacia e decorrenza del provvedimento di sospensione controverso (23 maggio 2023) e la data di introduzione del presente procedimento (26 aprile 2024). Il ricorrente ha difatti allegato le buste paga per il periodo di interesse da cui si rileva, per espressa indicazione del cedolino, la decurtazione di parte dello stipendio nell'arco temporale individuato e versato agli atti del procedimento conteggi (deposito del 10.12.2025), quantificando le differenze dovute nell'importo lordo di 71.038,18 euro, limitatamente al periodo d'interesse detratto quanto percepito per il medesimo titolo e, pertanto, può essere posto a fondamento della decisione. Per il resto, deve rigettarsi la domanda volta al riconoscimento dell'erogazione della retribuzione piena per incarico di responsabilità, per difetto di prova, stante l'assenza di allegazioni a riguardo e di istanze istruttorie.
4 4. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, in ragione della sopravvenuta assoluzione del ricorrente in corso di causa, per insussistenza dei fatti che hanno motivato la sospensione impugnata in questa sede.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente, il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al versamento delle differenze retributive non corrisposte dall'Azienda sanitaria convenuta dal 23 maggio 2023 al 26 aprile 2024;
- condanna, l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , dell'importo Parte_1 complessivo di 71.038,18 euro a titolo di differenze retributive non corrisposte dal 23 maggio 2023 al 26 aprile 2024, detratto quanto eventualmente ricevuto dal ricorrente per il medesimo titolo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- rigetta, nel resto;
- compensa, integralmente tra le parti le spese processuali.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Morcavallo Oreste (PEC: , che Parte_1 Email_1 lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, con l'avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti (PEC:
dell'avvocatura interna, che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione sospensione facoltativa cautelare dal servizio. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato in cancelleria il 26/4/2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che con Controparte_1 provvedimento di sospensione facoltativa cautelare Prot. n. 855/CS dell'11 maggio 2023 a firma del Dott. , notificato in data 22 maggio 2023, veniva disposta la sospensione Controparte_2 cautelare dal servizio fino alla conclusione del procedimento penale attivato dalla
[...]
, con corresponsione di un'indennità pari al 50% dello Controparte_3 stipendio tabellare, nonché della retribuzione individuale di anzianità e gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare e d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., sospendere l'efficacia e/o disapplicare e/o annullare il provvedimento n. 2058 del 27.11.2023, con cui il di deliberava di Parte_2 CP_1 applicare con decorrenza immediata, nei confronti del ricorrente, la misura della sospensione facoltativa cautelare dal servizio fino alla conclusione del procedimento penale attivato dalla DDA di , salve diverse determinazioni a seguito del procedimento disciplinare nel frattempo CP_3 avviato;
- nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reintegrato con decorrenza immediata all'interno dell , in qualità di Controparte_4
Responsabile, con diritto a percepire piena retribuzione;
- condannare conseguentemente parte resistente a reintegrare l'odierno ricorrente, con decorrenza immediata, all'interno dell , in qualità di Controparte_4
Responsabile, con diritto alla piena retribuzione.”. Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' convenuta, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Nella fattispecie in esame, trova applicazione il disposto di cui all'art. 55-ter, D.lgs. 165/2001 sotto la rubrica Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, per il quale: «1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari
2 riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.» La sospensione cautelare comminata al ricorrente va dunque considerata alla stregua di una misura cautelare e non di una sanzione, la cui proporzionalità è valutata in base al pregiudizio che l'interesse pubblico subirebbe dalla permanenza in servizio del dipendente durante il processo penale. Sul punto, il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza n. 880/2013 ha precisato che la sospensione facoltativa, implica che la prestazione del lavoratore non viene eseguita per una scelta discrezionale in tal senso del datore di lavoro e richiede soltanto il presupposto della natura particolarmente grave del reato e non che il dipendente abbia assunto la qualità di imputato, essendo sufficiente a tal fine la sottoposizione a procedimento penale. Quindi anche nella fase delle indagini preliminari è possibile comminare la sospensione dell'impiegato. Data la pendenza del giudizio penale, la gravità dei fatti contestati e l'applicazione della misura restrittiva della libertà personale (arresti domiciliari) dal 7 al 22 settembre 2023, l'Azienda sanitaria convenuta ha ritenuto di poter fondare la legittimità dei provvedimenti adottati con i quali è stata disposta a carico del ricorrente la sospensione dal servizio e, in parte.
3. Orbene, con ordinanza del 12.6.2024, il Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, in diversa composizione, in parziale accoglimento della domanda cautelare di ha Pt_1 sospeso “l'efficacia del provvedimento n. 855/CS dell'11 maggio 2023, emesso dal dell di , di sospensione facoltativa cautelare Parte_2 CP_4 CP_1 del ricorrente dal servizio, e dispone[ndo] la riammissione in servizio del ricorrente”. Tanto, in virtù delle condivisibili motivazioni addotte: “6.2. Quanto al requisito della sussistenza della ragionevole apparenza del diritto, l'estromissione del ricorrente dal circuito lavorativo
– destinata a operare (come prospettato nella delibera sospensiva impugnata) fino alla conclusione del procedimento penale – introduce nello svolgimento del rapporto di lavoro una stasi di durata indeterminata e impronosticabile, rispetto alla quale – nel bilanciamento degli interessi datoriale (all'impermeabilizzazione dell'ambiente lavorativo da contaminazioni anche indirette) e del prestatore (alla prosecuzione della prestazione, e alla corrispondente ricezione degli emolumenti pertinenti) – lo sforzo motivazionale dell'Amministrazione – pur non implicando uno scrutinio penetrante degli elementi fattuali e giuridici sottesi all'incolpazione del proprio dipendente (nel parallelo procedimento penale)
– implica una valutazione sufficientemente circostanziata e autonoma, irriducibile all'acritica recezione del dato materiale in sé (costituito dall'incardinamento d'un
3 procedimento penale a carico del prestatore), e piuttosto consistente nell'esposizione delle ragioni per le quali la permanenza in servizio dell'indagato (allo stato, presunto innocente ex art. 27 Cost., e già svincolato – dopo poco tempo – della misura coercitiva originariamente applicata a carico di lui) dia luogo – non già astrattamente e automaticamente, bensì alla luce dell'effettivo sviluppo della relazione lavorativa – a un pregiudizio per la funzionalità aziendale: quanto sopra, vieppiù a fronte della pur concomitante misura rotativa, la cui eventuale insufficienza (al soddisfacimento delle esigenze di corretto e trasparente operato del personale dell'Ente), ipoteticamente militante nel senso della necessità di disporre – contestualmente e in aggiunta alla rotazione suddetta – finanche la sospensione facoltativa
– avrebbe imposto una maggiore attenzione motivazionale da parte della convenuta, data la sostanziale contemporaneità delle due iniziative datoriali, e la convergenza di esse sulla stessa persona.
7. Giova, al riguardo, rammentare come – alcuni mesi dopo l'applicazione all'attore Pt_1 della sospensione facoltativa – sia stato rimesso in libertà in ragione «dell'acclarata insussistenza delle esigenze cautelari».
8. Ciò detto relativamente al fumus boni iuris, in punto di periculum in mora il pregiudizio sussiste altrettanto, sia sotto l'aspetto economico sia sotto quello professionale, in ragione della significatività della disposta decurtazione stipendiale messa in atto, e delle ripercussioni (a carico del prosieguo lavorativo del ricorrente) discendenti da una cristallizzazione temporalmente indefinita del rapporto.
9. Per le ragioni sopra espresse, allora, la domanda cautelare merita accoglimento, ma limitatamente alla domanda concernente la sospensione cautelare facoltativa, giacché la pure contestata rotazione straordinaria non presenta alcuna delle criticità suesposte, invece permettendo la continuazione nell'assolvimento delle mansioni, sebbene in un contesto endoaziendale diverso.” Quanto alla domanda, residuale, in ordine alla sospensione del ricorrente di parte della retribuzione, occorre rilevare come nelle more del presente giudizio, il giudice penale monocratico in data 17.6.2025 abbia assolto il ricorrente dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste (Trib. Vibo Val., Sez. Pen., Sent. n. 679/2025, N. 1003/2023 R.G.Trib. N. 3231/2015 R.G.N.R., depositata con note del 147.10.2025). Ne discende, il parziale accoglimento della domanda limitatamente al diritto di al Pt_1 pagamento in suo favore delle differenze retributive non corrisposte nell'arco temporale intercorrente tra il termine iniziale di efficacia e decorrenza del provvedimento di sospensione controverso (23 maggio 2023) e la data di introduzione del presente procedimento (26 aprile 2024). Il ricorrente ha difatti allegato le buste paga per il periodo di interesse da cui si rileva, per espressa indicazione del cedolino, la decurtazione di parte dello stipendio nell'arco temporale individuato e versato agli atti del procedimento conteggi (deposito del 10.12.2025), quantificando le differenze dovute nell'importo lordo di 71.038,18 euro, limitatamente al periodo d'interesse detratto quanto percepito per il medesimo titolo e, pertanto, può essere posto a fondamento della decisione. Per il resto, deve rigettarsi la domanda volta al riconoscimento dell'erogazione della retribuzione piena per incarico di responsabilità, per difetto di prova, stante l'assenza di allegazioni a riguardo e di istanze istruttorie.
4 4. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, in ragione della sopravvenuta assoluzione del ricorrente in corso di causa, per insussistenza dei fatti che hanno motivato la sospensione impugnata in questa sede.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente, il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al versamento delle differenze retributive non corrisposte dall'Azienda sanitaria convenuta dal 23 maggio 2023 al 26 aprile 2024;
- condanna, l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , dell'importo Parte_1 complessivo di 71.038,18 euro a titolo di differenze retributive non corrisposte dal 23 maggio 2023 al 26 aprile 2024, detratto quanto eventualmente ricevuto dal ricorrente per il medesimo titolo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- rigetta, nel resto;
- compensa, integralmente tra le parti le spese processuali.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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