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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 685/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Santa Teresa di Riva Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Sebastiano Antonino Crisafulli che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente oggetto: assegno ordinario di invalidità – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 16 luglio 2021 lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1
domanda di conferma presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 3045/2021 r.g.). Nella resistenza dell' veniva CP_2
disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, avendo riscontrato un quadro patologico meno grave di quello allegato in ricorso. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, l'8 febbraio 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio. Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 16 gennaio 2025 dal deposito telematico di CP_1
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “ESITI INTERVENTO DI QUADRANTECTOMIA ATIPICA DEI QQ INF. SX
PER CARCINOMA DUTTALE INFILTRANTE GIÀ TRATTATO CON . PAZIENTE CP_3
PLURIALLERGICA POSITIVA PER MUTAZIONE BRCA2 GIA' SOTTOPOSTA AD OVARIECTOMIA
BILATERALE PROFILATTICA. GIA' SOTTOPOSTA A CHIUSURA FORAME OVALE PERVIO.
MASTOCITOSI CUTANEA. VASCULOPATIA CEREBRALE. SINDROME MIASTENICA CON
RIFERITA DIPLOPLIA. PROTRUSIONE DISCALE C3-C4. SINDROME VERTIGINOSA. MALATTIA
DA REFLUSSO GASTRICO. STATO DEPRESSIVO REATTIVO” che tuttavia nel complesso non ne riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
In merito ai motivi di opposizione ha precisato che “La sig.ra il 04/09/2017 fu sottoposta Pt_1
ad intervento di quadrantectomia atipica dei QQ inf. sx ed exeresi del linfonodo ascellare sentinella per carcinoma duttale infiltrante G3 di 2.5 cm stadio pT2NO. Fu proposto trattamento adiuvante con:
AC x 4 seguito da taxolo settimanale x 12 somministrazioni e Trasuzumab per un anno e successiva radioterapia e poi terapia ormonale. Dai test genetici effettuati risultò positiva per la mutazione del gene BRCA2, gene coinvolto nella patogenesi genetica di diversi tumori configurando la paziente ad alto rischio.
Dopo due cicli dovette sospendere AC per shock anafilattico e proseguì con la restante terapia che fu anche variata a seguito di episodi allergici. La endocrino-terapia preventiva venne interrotta dopo pochi mesi per insorgenza di allergia sia ad LH-RH analogo che al tamoxifene ed inibitori aromatasi. Fu sottoposta, quindi, a successiva ovariectomia profilattica bilaterale il 29/10/2019.Per la patologia mammaria ad alto rischio fu consigliata anche la mastectomia bilaterale a scopo di profilassi primaria.
Nel mese di ottobre 2019 risultò positiva al test per la mastocitosi cutanea. Dal gennaio 2020 incominciò ad accusare maggiore flaccidità muscolare, astenia e talora diploplia e balbuzie ed in considerazione della presenza di una iperplasia timica venne inviata a controllo neurologico per eventuale inizio di miastenia.
Dal luglio 2020 per intolleranza importante alle varie terapie ormonali e per le buone condizioni generali non eseguì più alcun trattamento.
Al controllo del 09/11/2020 riferì persistenza di diploplia ed alla RM encefalo furono riscontrati plurimi focolai della sostanza bianca da gliosi ischemica e venne avanzata l'ipotesi che la diploplia dipendesse da una pregressa microischemia di un nucleo che controlla i muscoli oculari. Venne comunque indicata una consulenza chirurgica per il timo.
Nel gennaio 2021improvvisa transitoria perdita del visus e dolore toracico. Sottoposta ad accertamenti venne riscontrato aneurisma del setto interatriale con presenza di shunt a riposo di lieve entità e severo con manovra di Valsalva. Alla luce di ciò venne programmato per marzo 2021 la chiusura del foro del SIA che venne poi effettuato nel luglio 2021. Deve eseguire mastectomia bilaterale profilattica.
La sindrome miastenica di cui è affetta le provoca, come evidenziato dalla visita neurologica del
01.04.2022 ptosi OD quando è stanca, difficoltà a chiudere la bocca dopo tante masticazioni e difficoltà
a deglutire, cefalea mista gravativa a tutto il capo con nausea e vomito. Per la patologia miastenica è in cura con ST 60 con buon risultato tanto che la visita di controllo del 28.06.2022 rilevò assenza di difficoltà nella vita quotidiana ma venne consigliata la eradicazione del timoma. Presenta anche sindrome vertiginosa ed a livello C3-C4 è stata documentata protrusione ad ampio raggio del margine posteriore discale che determina minima impronta sul sacco durale. Nel mese di ottobre 2022 episodio di vertigine soggettiva con vomito e perdita di coscienza. Sottoposta ad accertamenti, una TC eseguita il 18.10.2022 rilevò millimetriche aree ipodense nella sostanza bianca per esiti di eventi ischemici parcellari, mentre la consulenza neurologica non riscontrando obiettività consiglio una visita ORL nel sospetto di una sindrome vertiginosa periferica. La consulenza ORL venne effettuata in data 14.11.2022 non rilevò sintomatologia vertiginosa ed assenza di positività alle manovre diagnostiche ma solo un romberg positivo alla deprivazione visiva con incoordinazione motoria alla prova indice naso. Non riscontrando altro venne prescritta solo una terapia da effettuare solo in concomitanza di una eventuale sintomatologia vertiginosa.
Nel mese di ottobre 2022 si presentò una lesione pigmentata sanguinante al fianco dx per la quale venne fatta diagnosi di angiocheratoma venne consigliato eseguire test per malattia di non Per_1
ancora eseguito. L'ultimo follow-up oncologico eseguito in data 25.10.2022 non riscontrò evoluzione della malattia oncologica e venne programmato ulteriore controllo oncologico semestrale.
Il quadro clinico era quindi molto variegato e quello oncologico ed è reso particolarmente grave dalla positività della sig.ra al gene BRCA2. Pt_1
La predisposizione ereditaria ai tumori della mammella e dell'ovaio, che si sospetta sulla base di determinati parametri dell'anamnesi oncologica personale e familiare, è principalmente legata alla trasmissione di varianti patogenetiche in geni specifici del nostro patrimonio ereditario: i geni BRCA1
e BRCA2. Se l'analisi mutazionale ha avuto esito positivo, come nel caso della sig.ra è Pt_1
presente un fattore di rischio aggiuntivo e di entità piuttosto importante per lo sviluppo di un tumore.
La percentuale di rischio, infatti, in soggetti con mutazione genetica dei geni BRCA1 e BRCA2, aumenta fino al 60-70% per il tumore della mammella e fino al 20-40% per il tumore dell'ovaio. Le pazienti risultate positive al test, quindi, devono sottoporsi agli esami di screening con cadenza regolare e più ravvicinata rispetto alle donne della popolazione generale e possono valutare, insieme agli specialisti di riferimento, eventuali interventi di chirurgia preventiva, come la mastectomia bilaterale e la salpingo-ovariectomia bilaterale, cui la ricorrente si è già sottoposta. L'ultimo controllo oncologico comunque non ha rilevato ripresa della malattia oncologica.
Per quanto riguarda la mastocitosi cutanea essa consiste nell'infiltrazione mastocitaria a livello della cute o di altri organi e tessuti. La patologia è dovuta principalmente al rilascio di mediatori dai mastociti, come istamina, eparina, leucotrieni e varie citochine infiammatorie. I sintomi derivano principalmente dal rilascio di mediatori e comprendono prurito, flushing e dispepsia dovuta a ipersecrezione gastrica. Una rilevante infiltrazione d'organo può causare alterazioni funzionali. Il rilascio di mediatori può essere scatenato da contatto fisico, esercizio, alcol, FANS, oppiacei, punture di insetti o da alimenti. Tale situazione in ogni caso non determina limitazione nella attività lavorativa svolta.
La ricorrente presentava anche la pervietà del setto interatriale ovvero un'apertura del setto interatriale, che produce uno shunt sinistro-destro e un sovraccarico di volume dell'atrio e ventricolo destro. Negli adulti può causare intolleranza all'esercizio, dispnea, spossatezza e aritmie atriali. La maggior parte dei pazienti con piccoli o moderati difetti del setto atriale è asintomatica. Perfino i difetti del setto interatriale larghi potrebbero non causare sintomi. Gli shunt più grandi possono causare un lento aumento di peso nella prima infanzia e intolleranza all'esercizio, dispnea da sforzo, affaticamento e/o palpitazioni nei pazienti più grandi. Il passaggio di microemboli dalla circolazione venosa attraverso il difetto del setto interatriale (embolia paradossa), spesso associato ad aritmie, può portare a eventi cerebrali o a eventi sistemici tromboebolici come l'ictus. Tale patologia, comunque, è stata emendata con la chiusura del forame ovale pervio per via percutanea mediante sistema Amplatz eseguita nel luglio 2021. La sig.ra presentava anche un timoma. Questo è un tumore che nasce dalle cellule che Pt_1
rivestono la parete interna del timo. Tipicamente insorge in età adulta, tra i 40-70 anni, mentre è raro nei bambini. Le sue cause e i suoi fattori di rischio sono ancora sconosciuti. Il timoma può essere associato ad altre patologie legate al sistema immunitario. Nel 35%-40% dei pazienti affetti da timoma
è stata riscontrata, come nel caso in questione, la miastenia gravis.
La miastenia gravis è una patologia cronica caratterizzata da affaticabilità e debolezza di alcuni muscoli. Si tratta di una malattia autoimmune in cui in cui viene compromessa la normale trasmissione dei segnali contrattili, inviati dal nervo al muscolo. L'alterazione di questi stimoli si traduce in livelli fluttuanti di debolezza e fatica, che insorgono rapidamente e si aggravano in seguito all'uso di determinati gruppi di muscoli. Il segno distintivo della miastenia gravis è l'affaticabilità dei muscoli volontari, che peggiora con l'uso ripetuto o sostenuto. Durante i periodi di attività, i muscoli diventano progressivamente più deboli, mentre migliorano dopo un periodo di riposo. I muscoli che controllano il movimento degli occhi e delle palpebre, le espressioni facciali, la masticazione e la deglutizione sono particolarmente suscettibili. L'insorgenza della malattia può essere improvvisa e, spesso, i sintomi sono intermittenti. Il grado di debolezza muscolare varia notevolmente tra i pazienti. A volte, può presentarsi in forma localizzata, ad esempio limitata ai muscoli oculari (miastenia oculare); in altri casi, può manifestarsi con sintomi gravi e generalizzati, interessando molti gruppi muscolari, inclusi quelli che controllano la respirazione e i movimenti di collo ed arti.
L'andamento della miastenia gravis è molto variabile nel tempo e potenzialmente può interessare tutta la muscolatura del corpo. Tuttavia, in molti casi, la malattia NON progredisce fino al suo stadio terminale. Ad esempio, alcuni pazienti avvertono soltanto problemi agli occhi. Dalla comparsa della malattia, si alternano periodi di accentuazione dei sintomi a remissioni. La miastenia gravis può occasionalmente risolversi in maniera spontanea, ma nella maggior parte dei casi è una condizione che persiste per tutta la vita. Con i trattamenti moderni, tuttavia, i sintomi possono essere ben controllati. Infatti ,come nel nostro caso, la terapia prescritta con ST , come rilevato anche dalla visita neurologica prodotta del 28.06.2022 eseguita presso Centro Neurolesi Messina, ha permesso che la paziente non lamentasse particolari difficoltà nella vita quotidiana.
Per quanto riguarda la sindrome depressiva è reattiva alle varie patologie della quale la ricorrente è affetta ma può trovare solo beneficio nello stare insieme ad altre persone ed impegnarsi in una attività lavorativa.
Infine la sig.ra presenta una sindrome vertiginosa per la quale la visita ORL eseguita, Pt_1
prodotta e presente in atti ha prescritto solo una terapia da praticare al bisogno.
Alla luce delle patologie sopra rilevate è stata poi considerata e valutata la loro reale incidenza sulla attività lavorativa al fine di stabilire la eventuale incapacità di attendere alle occupazioni confacenti le proprie attitudini in relazione ad esse. Si precisa, ulteriormente, in considerazione dei verbali di I.C. e L.104/92 prodotti dall'avv. Crisafulli, che la valutazione della capacità lavorativa avviene con modalità valutative differenti rispetto a quelle utilizzate per la invalidità civile alla quale non si può fare riferimento per il giudizio medico-legale.
Si ricorda, infatti, che si considera invalido, secondo l'articolo 1, comma 1, della legge 222/84,
l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa dì infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Questo significa che il giudizio di invalidità deve essere rapportato a due parametri imprescindibili: la capacità di lavoro residua dell'assicurato (e la sua validità psico-fisica) e le attitudini.
In particolare le "attività confacenti alle attitudini" di ciascuno dipendono dall'età, dal sesso, dall'istruzione, dalla qualificazione tecnica e dall'esperienza conseguita;
sono quelle che il soggetto ha esercitato in maniera non occasionale, ma continuativa nell'arco della sua vita lavorativa e le occupazioni a queste affini per impegno fisico ed intellettuale. Nel nostro caso la sig.ra come Pt_1
riferito, presta servizio come operatore meccanografico addetto a contazione valori.
Il servizio di Contazione Valori avviene all'interno delle Sale Conta dove giungono i plichi sigillati e vengono aperti e contati da un operatore addetto. Si tratta, quindi di una attività amministrativa d'ufficio svolta all'interno e quindi una attività lavorativa non usurante e che non comporta sforzi fisici e che non è limitata in atto dalle patologie di cui è affetta la sig.ra Pt_1
Inoltre in atto non esiste evoluzione della patologia oncologica e la miastenia risulta sotto controllo dalla terapia farmacologica. Per quanto riguarda la sindrome vertiginosa, infine, si tratta di un disturbo che come rilevato dalle visite specialistiche prodotte è occasionale e per il quale è stata consigliata opportuna terapia al bisogno ed in ogni caso non costituisce una limitazione continua nella attività lavorativa svolta ma eventualmente solo occasionale.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, nel confermare la diagnosi sopra riportata, si ribadisce che non si ritiene che le condizioni sanitarie della sig.ra siano tali da Parte_1
determinare la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa e di guadagno in attività confacenti alle sue attitudini.
Pertanto, valutata l'attività lavorativa dell'istante, non si rilevano gli estremi sanitari per accordare il beneficio richiesto.”.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto Per_2
da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass
m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errore diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024). La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 17.1.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro