Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/06/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 416/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Gaetano Muscari e (c.f. nato a [...] il [...]), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Muscari
- ricorrenti - Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 15/05/2025 e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/12/1978 in MI (atto trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune, n. 1, parte II serie A, anno 1979) e che dall'unione sono nate le figlie , e ormai maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti, hanno riferito che con sentenza n. 146/2024 il Tribunale di MI ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata. I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. non assumono reciprocamente alcun obbligo di tipo economico nei confronti del coniuge. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
P.Q.M.
il Tribunale di MI visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 30/12/1978 in Parte_1 Controparte_1
MI (atto trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune, n. 1, parte II serie A, anno 1979) alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. non assumono reciprocamente alcun obbligo di tipo economico nei confronti del coniuge. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. MI, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola