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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2025, n. 25819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25819 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da NE ZZ - Presidente - Sent. n. sez. 508/2025 ALDO ACETO - Relatore - CC - 21/03/2025 EA GE R.G.N. 40009/2024 TT NZ NT BO ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: BE AU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/11/2024 del TRIB. LIBERTA' di Brescia Udita la relazione svolta dal Consigliere LD TO;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la conversione dell’istanza di riesame in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; letta la memoria del difensore, Avv. RL TT Masini, che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore generale insistendo per l’accoglimento del ricorso. 1.AU BE ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 14 novembre 2024 del Tribunale di Brescia che ha dichiarato inammissibile la richiesta di Penale Sent. Sez. 3 Num. 25819 Anno 2025 Presidente: ZZ NE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 21/03/2025 2 riesame del decreto del 15 ottobre 2024 della locale Corte di appello che, pronunciando in sede esecutiva, ha ordinato la confisca di denaro, beni o altre utilità nella sua disponibilità sino alla concorrenza di euro 1.048.189,00 ed ha a tal fine disposto il sequestro preventivo di beni ed utilità in disponibilità del ricorrente per un valore corrispondente a detto importo. 1.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. lamentando la mancata qualificazione dell’istanza come opposizione all’esecuzione e la sua omessa trasmissione alla Corte di appello di Brescia competente a decidere. Aggiunge, in ogni caso, che la confisca, ancorché obbligatoria, non poteva essere disposta dal giudice dell’esecuzione, non essendo stata disposta in primo grado né in secondo grado, in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto che non ha nemmeno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 1.2.Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione che da un lato richiama giurisprudenza di legittimità in tema di dall’altro dichiara inammissibile l’impugnazione. 2.Con memoria trasmessa il 12 marzo 2025 il difensore del ricorrente, Avv. RL TT Masini, si è associato alla richiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 1.Il ricorso è fondato. 2.Con sentenza del 15 aprile 2022, irr. il 30 luglio 2022, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 19 marzo 2021 del locale Tribunale, aveva assolto AU BE dal reato di cui all’art. 416 cod. pen. rubricato al capo 1, per non aver commesso il fatto, confermando nel resto la condanna per i residui reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e rideterminando la pena. 2.1.Con atto depositato il 13 novembre 2023, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia aveva chiesto la confisca dei beni di DI BE per un valore corrispondente all’imposta evasa e l’emissione del sequestro preventivo dei beni da confiscare. 2.2.Con decreto del 15 ottobre 2024, la Corte di appello, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la domanda del Pubblico ministero. 2.3.Il provvedimento veniva notificato al difensore di AU BE il 15 ottobre 2024; lo BE si avvedeva della esecuzione del sequestro solo il 4 3 novembre 2024 quando si era reso conto che la misura era stata stata eseguita sul proprio conto corrente. 2.4.Il 13 novembre 2024 AU BE proponeva riesame avverso il provvedimento di sequestro. 2.5.Il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile il gravame siccome proposto avverso provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione dopo la irrevocabilità della sentenza. 3.Tanto premesso, l’art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen., stabilisce la regola della ammissibilità dell’impugnazione indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta e impone al giudice incompetente di trasmettere gli atti a quello competente. 3.1.Secondo gli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 e della coeva Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, n.m., «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (da ultimo, nello stesso senso, Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 - 02; Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134 - 02; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934 - 01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Rv. 273738). 3.2.Costituisce declinazione pratica di tale insegnamento il principio secondo il quale il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis” ( Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 - 01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Cedric, Rv. 284403 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto Srl). 3.3.Il giudice dell’esecuzione, come noto, è competente a decidere in ordine alla confisca ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., con le forme stabilite dall’art. 667, comma 4. In questi casi il contraddittorio, pur successivo ed eventuale, è comunque garantito ed affidato all’iniziativa della parte che intenda rimettere in discussione la decisione già presa. 4 3.4.L’opposizione non rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice (Sez. 1, n. 30368 del 14/02/2017, Lombardo, Rv. 270959 - 01, che, su queste basi, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo;
nello stesso senso, Sez. 1, n. 47383 del 29/11/2024, Fusco, non mass.; Sez. 1, n. 42364 del 17/10/2024, Pelonero, non mass.; Sez. 1, n. 18166 del 29/02/2024, Vitale, non mass.; Sez. 1, n. 17074 del 17/11/2023, dep. 2024, Callero, non mass.; Sez. 1, n. 16830 del 01/02/2023, Guerrieri, non mass.). 3.5.Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione osta alla immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento del giudice, anche se, in ipotesi, irritualmente adottato con le forme dell’udienza camerale partecipata, sicché il ricorso anziché essere dichiarato inammissibile, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis”, deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell’esecuzione (così da ultimo, quale espressione di un principio assolutamente consolidato, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, Quarto, Rv. 285720 - 01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Cedric, Rv. 284403 - 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Rv. 271460 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Rv. 263437 - 01; Sez. 5, n. 503 dell’11/11/2014, Rv. 262166 - 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454 - 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Rv. 258079 - 01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17331 del 30/03/2006, Poggiolini, Rv. 234258, e, prima ancora, Sez. 3, n. 1182 del 07/04/1995, Cancello, Rv. 202599). 3.6.A non diverse conclusioni si deve giungere se l’interessato, invece di proporre opposizione all’esecuzione, presenti, come nel caso di specie, istanza di riesame, non essendovi ragione alcuna per escludere, in questo caso, il principio affermato dall’art. 568, u.c., cod. proc. pen. 3.7.L’istanza di riesame, dunque, avrebbe dovuto essere qualificata dal Tribunale del riesame come opposizione all’esecuzione e trasmessa alla Corte di appello di Brescia. 5 Qualificata la richiesta di riesame come opposizione all’esecuzione, annulla senza rinvio la ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 21/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO GA AN
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la conversione dell’istanza di riesame in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; letta la memoria del difensore, Avv. RL TT Masini, che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore generale insistendo per l’accoglimento del ricorso. 1.AU BE ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 14 novembre 2024 del Tribunale di Brescia che ha dichiarato inammissibile la richiesta di Penale Sent. Sez. 3 Num. 25819 Anno 2025 Presidente: ZZ NE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 21/03/2025 2 riesame del decreto del 15 ottobre 2024 della locale Corte di appello che, pronunciando in sede esecutiva, ha ordinato la confisca di denaro, beni o altre utilità nella sua disponibilità sino alla concorrenza di euro 1.048.189,00 ed ha a tal fine disposto il sequestro preventivo di beni ed utilità in disponibilità del ricorrente per un valore corrispondente a detto importo. 1.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. lamentando la mancata qualificazione dell’istanza come opposizione all’esecuzione e la sua omessa trasmissione alla Corte di appello di Brescia competente a decidere. Aggiunge, in ogni caso, che la confisca, ancorché obbligatoria, non poteva essere disposta dal giudice dell’esecuzione, non essendo stata disposta in primo grado né in secondo grado, in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto che non ha nemmeno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 1.2.Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione che da un lato richiama giurisprudenza di legittimità in tema di dall’altro dichiara inammissibile l’impugnazione. 2.Con memoria trasmessa il 12 marzo 2025 il difensore del ricorrente, Avv. RL TT Masini, si è associato alla richiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 1.Il ricorso è fondato. 2.Con sentenza del 15 aprile 2022, irr. il 30 luglio 2022, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 19 marzo 2021 del locale Tribunale, aveva assolto AU BE dal reato di cui all’art. 416 cod. pen. rubricato al capo 1, per non aver commesso il fatto, confermando nel resto la condanna per i residui reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e rideterminando la pena. 2.1.Con atto depositato il 13 novembre 2023, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia aveva chiesto la confisca dei beni di DI BE per un valore corrispondente all’imposta evasa e l’emissione del sequestro preventivo dei beni da confiscare. 2.2.Con decreto del 15 ottobre 2024, la Corte di appello, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la domanda del Pubblico ministero. 2.3.Il provvedimento veniva notificato al difensore di AU BE il 15 ottobre 2024; lo BE si avvedeva della esecuzione del sequestro solo il 4 3 novembre 2024 quando si era reso conto che la misura era stata stata eseguita sul proprio conto corrente. 2.4.Il 13 novembre 2024 AU BE proponeva riesame avverso il provvedimento di sequestro. 2.5.Il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile il gravame siccome proposto avverso provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione dopo la irrevocabilità della sentenza. 3.Tanto premesso, l’art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen., stabilisce la regola della ammissibilità dell’impugnazione indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta e impone al giudice incompetente di trasmettere gli atti a quello competente. 3.1.Secondo gli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 e della coeva Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, n.m., «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (da ultimo, nello stesso senso, Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 - 02; Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134 - 02; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934 - 01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Rv. 273738). 3.2.Costituisce declinazione pratica di tale insegnamento il principio secondo il quale il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis” ( Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 - 01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Cedric, Rv. 284403 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto Srl). 3.3.Il giudice dell’esecuzione, come noto, è competente a decidere in ordine alla confisca ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., con le forme stabilite dall’art. 667, comma 4. In questi casi il contraddittorio, pur successivo ed eventuale, è comunque garantito ed affidato all’iniziativa della parte che intenda rimettere in discussione la decisione già presa. 4 3.4.L’opposizione non rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice (Sez. 1, n. 30368 del 14/02/2017, Lombardo, Rv. 270959 - 01, che, su queste basi, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo;
nello stesso senso, Sez. 1, n. 47383 del 29/11/2024, Fusco, non mass.; Sez. 1, n. 42364 del 17/10/2024, Pelonero, non mass.; Sez. 1, n. 18166 del 29/02/2024, Vitale, non mass.; Sez. 1, n. 17074 del 17/11/2023, dep. 2024, Callero, non mass.; Sez. 1, n. 16830 del 01/02/2023, Guerrieri, non mass.). 3.5.Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione osta alla immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento del giudice, anche se, in ipotesi, irritualmente adottato con le forme dell’udienza camerale partecipata, sicché il ricorso anziché essere dichiarato inammissibile, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis”, deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell’esecuzione (così da ultimo, quale espressione di un principio assolutamente consolidato, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, Quarto, Rv. 285720 - 01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Cedric, Rv. 284403 - 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Rv. 271460 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Rv. 263437 - 01; Sez. 5, n. 503 dell’11/11/2014, Rv. 262166 - 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454 - 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Rv. 258079 - 01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17331 del 30/03/2006, Poggiolini, Rv. 234258, e, prima ancora, Sez. 3, n. 1182 del 07/04/1995, Cancello, Rv. 202599). 3.6.A non diverse conclusioni si deve giungere se l’interessato, invece di proporre opposizione all’esecuzione, presenti, come nel caso di specie, istanza di riesame, non essendovi ragione alcuna per escludere, in questo caso, il principio affermato dall’art. 568, u.c., cod. proc. pen. 3.7.L’istanza di riesame, dunque, avrebbe dovuto essere qualificata dal Tribunale del riesame come opposizione all’esecuzione e trasmessa alla Corte di appello di Brescia. 5 Qualificata la richiesta di riesame come opposizione all’esecuzione, annulla senza rinvio la ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 21/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO GA AN