Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4893/2024 R.G., avente ad oggetto: Prestazione:
indennita - rendita vitalizia IN o equivalente - altre ipotesi
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1 MARZA' CARMELO,
RICORRENTE
CONTRO
IN , con il Patrocinio dell'Avv.to MACCARRONE NICOLA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in C/O AVV. IN, VIA CIFALI, 76/A
CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito la presente sede per l'accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia in ragione del danno biologico patito per il grado di menomazione derivante dall'attività lavorativa svolta, rispetto al quale l'IN ha riconosciuto una percentuale inferiore rispetto a quella ritenuta di giustizia dal ricorrente
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Si è costituito l' il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Giova, preliminarmente, ricordare che con l'entrata in vigore dell'articolo 13 D.Lgs
38/2000, per gli eventi dal 25 luglio 2000, le menomazioni riferite al danno biologico inteso come "lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale", derivanti da un infortunio sul lavoro o da malattia professionale, vengono risarcite dall'IN, al sussistere delle condizioni di legge, attraverso la corresponsione di un indennizzo in capitale (invalidità 6% e fino al 15%) o la costituzione di una rendita (invalidità dal 16% in poi).
Nel caso in scrutinio, il C.T.U. nominato, con relazione congruamente motivata,
immune da vizi logico giuridici, che deve intendersi richiamata per relationem e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento, ha concluso che parte ricorrente, a causa dell'attività lavorativa svolta e dell'infortunio per cui l'IN ha già riconosciuto un grado pari al 14%, ha riportato una percentuale di menomazione psico-fisica permanente pari al 17%.
Le conclusioni del C.T.U. appaiono totalmente condivisibili, in quanto frutto di un esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio.
L'IN va pertanto condannata a corrispondere la provvidenza richiesta da parte ricorrente, in ragione della percentuale riconosciuta dal C.T.U. sopra indicata, oltre agli accessori, come per legge.
Dalle somme spettanti vanno detratte quelle eventualmente già erogate dall' per CP_1
la medesima fattispecie, sia pure attraverso il riconoscimento di percentuali di menomazione inferiori.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico delle parti in solido, nei rapporti tra le medesime e il C.T.U., e a carico del soccombente nei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto:
ACCERTA che la menomazione permanente di cui è affetta parte ricorrente, per come stimata dal C.T.U., è dipendente da causa di servizio;
CONDANNA l'IN a corrispondere, in favore della parte ricorrente, la provvidenza dalla stessa richiesta, in ragione della percentuale riconosciuta dal C.T.U. sopra indicata,
oltre agli accessori, come per legge, con decorrenza dalla domanda e detratti gli importi già erogati, come specificato in parte motiva;
CONDANNA l'IN al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in €.2695, oltre I.V.A., C.P., rimborso forfettario al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
PONE le spese di C.T.U. come indicato in motivazione.
Così deciso, in Catania, il dì 20/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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