Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00222/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01543/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OL, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Andreottola e dall’Avv. Giacomo Pizza dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in OL, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;
OR Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in OL, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;
per l’annullamento
1) dell’elenco dei candidati ammessi alle prove orali del «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 378 unità di personale di categoria D – diversi profili professionali – e di n. 199 unità di personale a tempo pieno e determinato di Categoria D» - Profilo Assistente Sociale – cat. D, cod. SOC/D, pubblicato il 30 dicembre 2022 sul sito web ufficiale dell’Amministrazione, nella parte in cui ha ricompreso il nominativo della ricorrente;
2) del provvedimento n. -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione procedente, nella persona del Responsabile dell’Area Risorse Umane ha pubblicato gli elenchi codificati dei candidati che hanno sostenuto, nella data del 16 dicembre 2022, la prova scritta del concorso de quo , con il relativo punteggio, nella parte in cui all'odierna ricorrente risulta assegnato un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
3) della prova scritta tenutasi in data 16 Dicembre 2022, il cui esito è stato conosciuto in data 30 Dicembre 2022, nella parte in cui la ricorrente non è stata posta in condizione di poter svolgere la prova senza che la commissione avesse approntato le misure organizzative idonee a consentirle di allattare il figlio neonato durante lo svolgimento della prova concorsuale e al cui esito è stato attribuito alla ricorrente un punteggio non sufficiente per il superamento della prova;
4) della graduatoria di merito del concorso nella parte in cui l’odierno ricorrente non verrà ricompreso tra i candidati vincitori;
5) di tutti gli atti preordinati, connessi e/o conseguenziali e, ove e in quanto lesivo, del bando di «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 378 unità di personale di categoria D – diversi profili professionali – e di n. 199 unità di personale a tempo pieno e determinato di Categoria
D» indetto in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS- del 31/05/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024” e s.m.i.;
E PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’ammissione della ricorrente alla prova orale, ovvero alla riedizione della prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nell’elenco dei candidati ammessi alle prove orali del concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- del 18 aprile 2023;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 6 gennaio 2026;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa IA OL MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 28 febbraio 2023 e depositato il successivo 29 marzo, la ricorrente - candidata nell’ambito del “Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 378 unità di personale di categoria D – diversi profili professionali – e di n. 199 unità di personale a tempo pieno e determinato di Categoria D”, di cui n. 90 posti (20 a tempo indeterminato e 70 a tempo determinato) riservati al profilo assistente sociale cod. SOC/D, indetto dal Comune resistente e di cui alla Disposizione n. 53 del 2 agosto 2022 – deduceva che:
- il bando di concorso aveva previsto lo svolgimento di una prova preselettiva, di una prova scritta e di una prova orale, precisando altresì all’art. 7 che “L’assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso”;
- superata la prova preselettiva, ed ottenuta la convocazione per la prova scritta (16 dicembre 2022 ore 14.30), aveva chiesto al Comune di OL (2 dicembre 2022) il differimento della prova, in ragione del proprio avanzato stato di gravidanza e della data prevista per il parto cesareo (tra il 12 ed il 16 dicembre 2022);
- dopo il diniego della richiesta (5 dicembre 2022), con pec inoltrata il 15 dicembre 2022 aveva rappresentato di essere stata dimessa dopo parto d’urgenza il precedente 14 dicembre; chiedeva, per l’effetto, dovendo essere accompagnata a sostenere la prova su sedia a rotelle ed avendo una bambina di appena quattro giorni “quali accorgimenti sarebbero stati presi per fronteggiare tale situazione”;
- con pec nella medesima data, il Comune di OL si era limitato a rappresentare che l’organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali erano di esclusiva competenza del OR;
- il 16 dicembre 2022, si era quindi recata presso la sede della prova concorsuale per sostenere l’esame, ma che le Amministrazioni resistenti non avevano previsto alcun ambiente dedicato all’allattamento;
- pertanto, aveva affrontato l’esame in uno stato di forte stress ed agitazione, cagionato dal fatto che la piccolissima figlia si trovava all’esterno, accudita dal padre, peraltro in una giornata connotata da condizioni climatiche avverse, tanto che non aveva risposto ad otto quesiti;
- per l’effetto, ed avendo ottenuto un punteggio pari a 19,50, insufficiente per l’ammissione alla prova scritta, era stata esclusa dalla procedura.
1.1. - Tanto premesso in fatto, la ricorrente impugnava gli atti, in epigrafe meglio specificati, articolando, a sostegno del gravame, un’unica censura, lamentando in sintesi l’omessa predisposizione, in suo pregiudizio, delle misure idonee a consentirle di svolgere la prova scritta con la necessaria serenità e concentrazione.
2. - Si costituivano in giudizio il Comune di OL (3 aprile 2023) ed il OR (5 aprile 2023).
3. – In vista della camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, la ricorrente ed il Comune di OL depositavano documenti e memorie (14, 15 e 17 aprile 2023). Con ordinanza n. -OMISSIS- del 18 aprile 2023 era respinta l’istanza di tutela interinale. L’11 agosto 2024 il OR depositava documenti ed in vista dell’udienza pubblica il Comune di OL depositava memoria.
4. - Il 6 gennaio 2026, la ricorrente depositava memoria con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, di cui chiedeva, pertanto, dichiararsi l’improcedibilità.
5. - All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6.- Peso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 6 gennaio 2026, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
7. – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
IA OL MI, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IA OL MI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.