Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 15/09/2025, n. 6168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6168 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06168/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00791/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2025, proposto da
AN UN, rappresentata e difesa dall’Avv. Elena Boccanfuso, con domicilio eletto in Napoli alla Via Firenze n. 32 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio legale in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza n. 2645/2023 del 19 aprile 2023, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di carta elettronica del personale docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza in epigrafe, nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha statuito quanto segue nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito: “in parziale accoglimento del ricorso, condanna il M.I. all’assegnazione in favore della ricorrente (ossia l’odierna ricorrente AN AL, ndr.) della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 e successive integrazioni e modificazioni, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuna delle due annualità;”.
In dettaglio, la medesima chiede che sia dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere alla corresponsione in suo favore del suddetto emolumento, disponendosi contestualmente la nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta che si attivi in tal senso in sostituzione dell’amministrazione. La ricorrente insta, altresì, per la corresponsione degli interessi legali maturandi sul credito spettante.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’udienza camerale del 23 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:
- sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) la sentenza del Tribunale di Napoli azionata è passata in giudicato come da certificazione in atti; b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta sentenza ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
- parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza su menzionata.
3. Si ritiene, pertanto, che:
- va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione; entro detto termine il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà provvedere all’assegnazione, in favore della ricorrente, della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e alla conseguente emissione nei suoi confronti dei relativi buoni elettronici, secondo quanto puntualmente statuito nel suddetto titolo giudiziale e con maggiorazione degli interessi legali decorrenti dalla data del passaggio in giudicato di quest’ultimo e sino al soddisfo, in conformità a quanto previsto dall’art. 112, comma 3, c.p.a. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 15 aprile 2024 n. 2533);
- va, infine, accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere all’adempimento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione della sentenza in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione; si nomina, quindi, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro il suddetto termine, darà corso all’adempimento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo addebitate al Ministero dell’Istruzione e del Merito, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell’importo e della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza individuata in epigrafe nei sensi e nei termini pure in motivazione indicati.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza.
Determina fin d’ora in € 1.000,00 (mille/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, disponendo l’attribuzione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO