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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g.n° 2944 / 2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, ha pronunziato ai sensi degli artt. 127 ter e 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2944/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: morte
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), in proprio e quali C.F._4 Parte_5 C.F._5 eredi di , elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Santa Maria in Portico n. 39, Persona_1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore D'Antonio (C.F. ) dal quale sono C.F._6 rappresentati e difesi in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
n qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione Controparte_1
e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., (C.F. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Carlo Gagliardi (C.F. ), unitamente al quale C.F._7 elettivamente domicilia in Afragola, alla Via Pavia n. 74, presso lo studio dell'Avv. Carla Balsamo
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
1 R.g.n° 2944 / 2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in proprio e quali eredi di , convenivano in giudizio la
[...] Parte_5 Persona_1 [...]
nella qualità di Impresa designata dalla Consap alla Gestione del FGVS per la Regione CP_1
Campania, innanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 28.10.2017, alle ore 05.31 circa, al de cuius . Persona_1
Gli attori evidenziavano che: - nelle predette circostanze, , alla guida del proprio Persona_1 autoveicolo tg. CP930GT, stava percorrendo via Boccaccio in Casoria, con direzione Arpino-Casoria
Centro, quando veniva urtato da un furgone di colore bianco, proveniente dall'opposto senso di marcia e con i fari abbaglianti azionati che invadendo la corsia da egli percorsa facendogli perdere il governo del proprio mezzo, lo faceva ribaltare per poi arrestarsi contro un pilastro in cemento del muro portante del varco di ingresso secondario dell'ex deposito carburanti dell'Aeronautica Militare, ivi ubicato;
- il conducente del furgone di colore bianco, dopo avere provocato il sinistro, ometteva di prestare soccorso e si allontanava repentinamente impedendo la propria identificazione;
- sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Compagnia di Casoria che effettuavano i primi rilievi e notiziavano l'Autorità Giudiziaria, che apriva un fascicolo contro ignoti, RGNR 528101/2017 mod.
44 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord;
- a seguito del descritto evento riportava gravissime lesioni personali a seguito delle quali decedeva, come constatato Persona_1 dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, i quali ne appuravano il decesso per morte violenta.
Gli attori evidenziavano che, in conseguenza ed in dipendenza dell'evento de quo, avevano subito notevoli sofferenze morali ed un consistente mutamento in peius delle proprie condizioni di vita che quantificavano come segue: a) danni non patrimoniali del sig. , padre della vittima: Parte_1
€.294.201,00; b) danni non patrimoniali in favore della sig.ra sorella della vittima: Parte_2
€.176.520,00; c) danni non patrimoniali in favore della sig.ra , sorella della vittima: Parte_3
€.176.520,60; d) danni non patrimoniali in favore del sig. , fratello della vittima: Parte_5
€.176.520,60.
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: sentite le parti e compiuto un sommario accertamento provvedere, con ordinanza immediatamente esecutiva ex. Art. 24 L. 24/12/1969, n. 990 e così come integrato dall'art. 5 L.
102/2006, e ss modifiche, all'assegnazione in favore degli istanti di una provvisionale pari al 50% delle somme come di seguito indicate, da porsi a carico della Convenuta in p.l.r.p.t.; Controparte_1
Nel merito 1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del conducente il veicolo sconosciuto;
2) per l'effetto, condannare, la convenuta CP_1
, in p.l.r.p.t., nella qualità di FGVS Regione Campania al risarcimento di tutti i danni, nessuno
[...]
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
escluso, sia patrimoniali che non patrimoniali, biologici terminali, catastrofali, da perdita del rapporto parentale, esistenziali, morali legati alla violazione di diritti costituzionalmente garantiti, derivanti dall'evento morte dedotto in narrativa, a titolo di danno non patrimoniale, per i reali perturbamenti morali soggettivi derivanti dalla lesione di interessi e valori costituzionalmente tutelati (come da tabelle adottate dal Tribunale di Roma); - rivalutare le accertande somme di interessi e svalutazione monetaria ex art. 3 L. 39/77, in ordine alla gestione del sinistro per cui è causa e per l'effetto emettersi sanzione pecuniaria a carico della stessa per un importo pari alla somma liquidata, o in altra somma ritenuta giusta;
- condannarsi la convenuta Controparte_1 in p.l.r.p.t., n.q. FGVS Regione Campania, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 maggio 2021 si costituiva in giudizio la quale Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1 della Strada la quale, preliminarmente, rilevava l'improponibilità dell'azione per violazione degli artt.
143, 145, 148, 149, 283 e 287 del d.lgs. n. 209/05, la prescrizione biennale art. 2947 II comma c.c..
Nel merito, contestava la ricostruzione dell'evento, così come descritta nel libello introduttivo, in quanto sprovvista del necessario supporto probatorio, il cui onere ricade in capo alla parte attrice del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c..
Così concludeva: “In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto.
In via subordinata, sempre in via preliminare, rigettare la domanda avversaria, in quanto inammissibile e/o improcedibile. In via definitiva e nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata. In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227
c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare
e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.”
All'udienza dell'08 giugno 2021 ritenuta la nullità dell'atto di citazione per vizi della edictio actionis ex art.164, comma 4, c.p.c., per difetto dei requisiti di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c., il
Giudice assegnava termine per integrare la domanda nei confronti del convenuto costituito.
Eseguita l'istruttoria, all'udienza del 30.05.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità ai sensi dell'art. 287 e ss. del d.lgs. n. 209/2005 alla stregua dell'invio delle messe in mora ed invito a negoziazione assistita inviate a mezzo PEC alle
Generali FGVS ed alla prodotte in giudizio dall'attore. CP_2
Ancora in via preliminare va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, che si desume dalla documentazione in atti.
Va poi superata l'eccezione di prescrizione, come formulata dalla compagnia convenuta. Come è noto, l'art. 2947 c.c. prevede, oltre alla prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.), una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.) ed una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga. La giurisprudenza ha specificato che il più lungo termine di prescrizione si applichi indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, e non solo alla condanna penale (Cass. 3865/2004).
Orbene, nella fattispecie in esame, la prospettazione degli eventi è tale da consentire di ipotizzare il reato di lesioni colpose, atteso che il soggetto che ha cagionato il sinistro è da ritenersi responsabile delle lesioni personali sofferte da , a causa delle quali è deceduto, configurando il Persona_1 corrispondente reato di cui all'art. 590 c.p..
Pertanto, rinvenendo un fatto previsto dalla legge come reato, il termine di prescrizione è di sei anni, corrispondente a quella della corrispondente fattispecie penale.
Inoltre, le richieste stragiudiziali intervenute ed allegate in atti sono idonee ad interromperne il decorso nei confronti della convenuta compagnia.
L'eccezione di prescrizione va, pertanto, rigettata.
Ciò precisato, venendo al merito, si rimarca che gli attori agiscono nei confronti della Compagnia
Assicurativa convenuta, nella qualità di impresa designata ex art. 286 D.lgs. n. 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, invocando in relazione al sinistro di cui è stato vittima il de cuius il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69, Persona_1 attribuendo la responsabilità dell'illecito al conducente di un veicolo non identificato.
Al riguardo, occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della Compagnia di Assicurazione designata
- è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate
(Cass. Civ., sez. III, 2.8.2001 n. 10609). L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto
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sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n. 12304 del 10.06.2005). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Orbene, l'attività istruttoria svolta nel presente giudizio, ha delineato un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di accogliere parzialmente la domanda attorea e la non identificabilità dell'autoveicolo danneggiante, come si vedrà nel prosieguo.
Per quanto concerne la prova del fatto storico, nonché le modalità della sua verificazione, appare opportuno evidenziare che l'esame delle domande e delle questioni prospettate da parte attrice è avvenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., considerando il materiale probatorio da essa allegato, tra cui gli atti relativi alle indagini preliminari poste in essere dalla procura della Repubblica del Tribunale di
Napoli Nord, stante il principio secondo il quale, in mancanza di uno specifico divieto, possono liberamente utilizzarsi le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e trarre da esse, senza esserne vincolati, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti. (Sez. 2 -, Ordinanza n. 20719 del 13/08/2018). I predetti atti, pertanto, assumono un valore indiziario tale da poter essere presi in considerazione, pur non avendo una efficacia probatoria diretta e immediata, per l'accertamento dei fatti della controversia.
Infatti, le prove raccolte in sede penale possono costituire, anche in via esclusiva, fonti di convincimento del giudice civile, quando siano sufficienti a sorreggere la decisione e non siano contraddette da altri elementi di prova di uguale o maggiore efficacia (Sez. 2, Sentenza n. 6346 del
28/11/1981, non smentita dagli arresti successivi).
Ciò precisato, nella fattispecie in esame, si ritiene che la domanda risarcitoria vada rigettata in quanto la prospettazione fattuale della dinamica del sinistro, come rappresentata in citazione non può ritenersi adeguatamente provata.
Per quanto concerne la prova del fatto storico, nonché le modalità della sua verificazione, appare opportuno evidenziare che l'esame delle domande e delle questioni prospettate da parte attrice è avvenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., considerando il materiale probatorio da essa allegato, tra cui gli atti relativi alle indagini preliminari poste in essere dalla procura della Repubblica del Tribunale di
Napoli Nord, stante il principio secondo il quale, in mancanza di uno specifico divieto, possono liberamente utilizzarsi le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e trarre da esse, senza esserne vincolati, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro
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utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti. (Sez. 2 -, Ordinanza n. 20719 del 13/08/2018).
I predetti atti, pertanto, assumono un valore indiziario tale da poter essere presi in considerazione, pur non avendo una efficacia probatoria diretta e immediata, per l'accertamento dei fatti della controversia. Infatti, le prove raccolte in sede penale possono costituire, anche in via esclusiva, fonti di convincimento del giudice civile, quando siano sufficienti a sorreggere la decisione e non siano contraddette da altri elementi di prova di uguale o maggiore efficacia (Sez. 2, Sentenza n. 6346 del
28/11/1981, non smentita dagli arresti successivi).
Orbene, l'esame della documentazione depositata in atti unitamente all'istruttoria effettuata, consente di affermare che il sinistro del 28.10.2017, da cui derivò il decesso di , sia da Persona_1 ascriversi alla sua esclusiva responsabilità dello stesso per la condotta di guida da egli tenuta, dovendo smentirsi la prospettazione attorea secondo cui esso derivò da un urto del veicolo da egli condotto con un furgone di colore bianco che, proveniente dall'opposto senso di marcia e con i fari abbaglianti azionati, invadeva la corsia percorsa e di pertinenza del sig. ed a seguito di cui il Persona_1 defunto perdeva il governo del proprio mezzo finendo per ribaltarsi e per arrestarsi contro un pilastro in cemento del muro portante del varco di ingresso secondario dell'ex deposito carburanti dell'Aeronautica Militare.
Ai fini della ricostruzione della vicenda per cui è causa, giova innanzitutto richiamare gli esiti delle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria, trattandosi di elementi di giudizio senz'altro utilizzabili e suscettibili di autonomo vaglio critico nella presente sede. Invero, il giudice civile ha il potere di utilizzare le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari, inclusa la relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta dal magistrato del Pubblico Ministero, idonei a procurare utili e concorrenti elementi di giudizio (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2001, n. 16069) e, in particolare,
i verbali di polizia giudiziaria dotati di efficacia probatoria privilegiata per quanto concerne i fatti materiali che gli autori attestano di avere personalmente constatato e liberamente valutabili per la rimanente parte (cfr. Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2002, n. 10898). I verbali annessi al rapporto sono egualmente utilizzabili nel processo civile e soggetti alla libera valutazione del giudice, così come le informazioni di polizia e l'assunzione di testi senza giuramento (cfr. Cass. civ., sez. III, 16 giugno
2003, n. 9620; Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2002, n. 17949). Infatti, i verbali della polizia giudiziaria annessi al "rapporto", assolvendo ad una funzione (diversa da quella propria dell'atto pubblico) di informativa all'autorità giudiziaria di una notizia di reato, sono soggetti - ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. - alla libera valutazione del giudice del merito in relazione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti, specie quando esse abbiano la natura di una testimonianza ed esprimano valutazioni, percezioni, sensazioni in ordine alla rappresentazione di un
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fatto dal quale possano sorgere responsabilità penali. Ne consegue che non è - di per sè - preclusa la prova testimoniale contro le attestazioni recepite nel verbale della polizia giudiziaria, ma ogni valutazione del giudice del merito in ordine alla rilevanza - o meno - della prova in concreto, è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 17949 del 14/12/2002)
Ciò detto, occorre in primo luogo far riferimento al contenuto della relazione con la quale la
Stazione dei Carabinieri di Casoria trasmetteva gli atti relativi al sinistro di cui è causa, nonché alla relazione di incidente stradale: dai richiamati atti, emerge che la pattuglia Radiomobile intervenuta sul luogo del sinistro constatò, mediante la visione delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza installato a circa 500 metri dal luogo dell'impatto, che il veicolo MA Forfour condotto da stava percorrendo via Boccaccio in Casoria a forte velocità ( senza Persona_1 menzionare l'impatto con il furgone bianco descritto dagli attori), circostanza poi confermata da
, che si trovava presso il distributore di carburanti ove era installata la predetta Testimone_1 telecamera, le cui sommarie informazioni venivano acquisite dai militari intervenuti, la quale dichiarò agli operanti che fu la MA che “provenendo a forte velocità, sorpassava un veicolo di colore bianco che nel frattempo rallentava, suonando contemporaneamente in modo prolungato”. Inoltre, nelle indagini effettuate nell'immediatezza dei fatti, la P.G. non rilevò alcuna traccia di frenata nella fase pre - urto.
Gli elementi che precedono, lasciano già ipotizzare da soli, senza considerare il materiale probatorio assunto nel presente giudizio, che il sinistro da cui conseguì il decesso di Persona_1 derivò dalla sua spericolata condotta alla guida in ragione della velocità tenuta, che ragionevolmente gli impedì di realizzare una efficace manovra di arresto o che, comunque, non fosse nelle condizioni di poter porre in essere manovre utili ad evitare l'impatto.
Risulta, inoltre, documentalmente provato (cfr. fascicolo fotografico Carabinieri) che
[...]
si fosse posto alla guida senza indossare la cintura di sicurezza e, presumibilmente, dopo Per_1 aver assunto alcolici;
sebbene non sia stato effettuato un esame tossicologico, la presenza nell'abitacolo di due bottiglie di birra vuote può far ragionevolmente ritenere che vi fosse stato un pregresso consumo di alcol, se non addirittura concomitante alla sua messa alla guida.
Vi è di più. L'istruzione probatoria condotta nel presente procedimento consente di affermare che la dinamica descritta dagli attori, da cui essi fanno discendere la responsabilità del Fondo, non abbia trovato idoneo e consistente conforto dalle dichiarazioni dei testi escussi. Essi, invero, non descrivono con sufficiente precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avvenne l'incidente stradale de quo, avendo essi reso delle dichiarazioni del tutto generiche ed inidonee a fornire una concorde ed univoca indicazione all'impatto tra i due veicoli ed alla ascrivibilità, in capo al
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conducente del furgone bianco rimasto sconosciuto, del nesso eziologico dell'evento infausto verificatosi.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver personalmente assistito al Testimone_2 sinistro verificatosi intorno alle ore 5.30 del mattino alla via Boccaccio direzione Casoria, allorquando un furgone di colore bianco che stava percorrendo detta via nell'opposta direzione di marcia rispetto alla smart condotta da , occupava il centro della carreggiata con i fari abbaglianti Persona_1 accesi: “Ricordo che arrivato all'altezza di una rotatoria vidi un furgone proveniente dal senso opposto di marcia, si tratta di strada a doppio senso, ossia proveniente da Casoria ed andante verso
Napoli con i fari abbaglianti in funzione, che notai perché mi abbagliarono la vista dato che era ancora buio. Il furgone si allargò troppo sulla sua corsia ed urtò la vettura che procedeva in senso contrario e che in quel momento le si era affiancata. La predetta vettura mi precedeva, era davanti
a me a circa trenta metri. Non vi erano altre vetture tra la mia e quella che mi precedeva. La strada
è scarsamente illuminata, non vi era molta luce. La vettura che mi precedeva era una MA a quattro posti, modello vecchio, non ne ricordo la targa;
….Quando mi affiancò, ebbi modo di vedere che il furgone era di colore bianco. Il furgone allargandosi sulla sua corsia urtò la MA. Il lato sinistro posteriore del furgone urtò il lato sinistro dell'auto. L'urto non fu frontale ma urtarono le due fiancate;
ADR sul capo c): vidi che il conducente della MA sbandò ed andò a finire sulla sinistra sbattendo contro un muro. A seguito dell'impatto che avvenne perché il furgone si era allargato, la
MA perse il controllo ed andò a sbattere un muro, un pilastro. Poco più avanti c'era un cantiere perché la zona era transennata. Sia il furgone che la MA non andavano ad alta velocità, io andavo
a 50 km/h e la MA che mi precedeva poteva andare a circa 70 km/h;” (cfr. verbale udienza del
23.02.2024).
Il secondo teste escusso ha dichiarato: “ricordo che dal senso opposto di marcia Testimone_3 proveniva un furgone cabinato di colore bianco con i fari abbaglianti accesi che allargandosi sulla sua corsia strusciò la MA. La località si chiama Ponte Tre Luci e più avanti ci sta una pompa di benzina con una rotatoria. Il Furgone si allargò ed invase circa la metà della nostra corsia e prese di striscio la MA. La parte posteriore sinistra del furgone attinse la parte laterale sinistra, dallo specchietto alla fine, della MA;
ADR sul capo c): dopo l'urto la macchina perse il controllo, iniziò
a zigzagare, finì nella corsia opposta ed andò a sbattere contro un muro di un cantiere;
ADR sul capo d): il conducente del furgone non si fermò, correva. La macchina MA andava a circa 60/70 km/h, mentre noi andavano a circa 40/50 km/h” (cfr. verbale udienza del 23.02.2024).
Ora, preme anzitutto evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e
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di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021, n. 15818 nonché Cass., 9 agosto 2019, n. 21239), alla luce del materiale istruttorio a sua disposizione. Ebbene, è lecito dubitare dell'attendibilità delle deposizioni testimoniali.
Considerato che
trattasi di testi oculari la cui credibilità non è stata corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio. Come è noto, “è compito del
Giudice valutare la deposizione alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni) sia di carattere soggettivo (qualità personali, rapporti con le parti, interesse ad un determinato esito della lite) e che la valutazione negativa anche di uno solo dei precedenti elementi possa determinare l'inattendibilità del teste (Cass. 30 marzo 2010
n°7763).”
Nella specie le dichiarazioni rese dai testi escussi non trovano riscontro in alcun elemento probatorio, non essendo in atti alcuna prova utile a dimostrare il presunto impatto avvenuto tra i veicoli e l'eventuale efficienza causale che tale urto possa avere avuto. Anzi, il rapporto dei carabinieri intervenuti nella immediatezza dei fatti, dopo aver visionato le uniche telecamere ivi presenti, non menzionano in alcun modo la presenza di un furgone in senso antagonista. Inoltre, i testi
( che si trovavano nella stessa vettura che, a loro dire, seguiva quella del defunto) forniscono dichiarazioni contrastanti sul luogo ove sarebbe avvenuto l'impatto da essi descritto: mentre
[...] ha affermato che “il sinistro si verificò dopo la rotatoria, all'altezza della località Testimone_2
Ponte Tre Luci” rappresentando che la rotatoria fosse stata superata, ha invece Testimone_3 sostenuto che “la località si chiama Ponte Tre Luci e più avanti ci sta una pompa di benzina con una rotatoria”, lasciando intendere che la menzionata rotatoria non fosse stata già raggiunta. Ciò, nonostante le rispettive dichiarazioni paiono confermare la prospettazione attorea, vanno considerate del tutto inattendibili.
La ricostruzione fornita dai testi escussi è poi del tutto smentita dalle risultanze della CTU cinematica disposta in corso di causa, dalla quale è chiaramente emerso che tra i due veicoli non vi fu alcun impatto e che il conducente della MA andasse a velocità sostenuta, quasi doppia rispetto a quella consentita sulla strada in questione.
Il CTU Ing. ha chiarito che “Analizzando le foto dei danneggiamenti presenti al Persona_2 fianco sinistro del veicolo MA, riportate nella consulenza tecnica dell'ing. CTP di parte Per_3 attrice, emerge che gli stessi sono riconducibili ad urti di tipo radente seppur di diversa natura data la non continuità degli stessi nonché la differente quota altimetrica…Si ritiene infine che la tipologia dei danneggiamenti presenti sul veicolo MA non possono essere ascrivibili ad una forza d'impatto tale da comportare una deviazione di marcia del veicolo con conseguente dinamica dello stesso che
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lo portava ad impattare contro il manufatto” e che “come precedentemente calcolato e riportato è emerso come il conducente del veicolo MA marciava alla velocità di circa 89 km/h.” , superiore alla velocità riferita dai testi e quasi doppia rispetto al limite di 50km/h della strada in questione, come anche indicato nel rapporto di incidente e non smentito né contestato dalle reciproche argomentazioni delle parti.
In conclusione, nella fattispecie in esame, così come ricostruita alla luce del compendio istruttorio in atti, deve ritenersi che la condotta di guida del conducente della MA non fosse consona allo stato dei luoghi, considerati i limiti di velocità previsti. Può affermarsi che perse Persona_1 autonomamente il controllo del proprio veicolo, andando ad impattare il muro, non riuscendo a porre in essere alcuna manovra utile ad evitarlo, proprio a causa della inadeguata condotta di guida assunta, andando ad una velocità oltre i limiti consentiti.
Quanto precede porta, dunque, a ritenere che si pose in una condizione di oggettiva Persona_1 insicurezza nella circolazione stradale, mettendo a repentaglio la sicurezza propria e degli altri utenti della strada in questione: tale circostanza non può essere ritenuta neutra dal punto di vista causalistico nella produzione dell'evento di danno per cui è causa, secondo le concrete modalità di sua verificazione. Tale apporto causalistico imputabile in capo allo stesso danneggiato, unitamente agli altri elementi sopra analizzati, appare tale dal completamente eludere la responsabilità in capo al conducente del veicolo non identificato.
Il nominato CTU Ing. ha avuto modo di accertare che “il conducente del veicolo Persona_2
MA marciava alla velocità di circa 89 km/h…. è possibile dedurre che nell'ipotesi in cui il veicolo
MA avesse percorso la strada a 50 km/h, lo stesso nell'eseguire le traiettorie post-urto fin qui analizzate, arrestava la propria marcia in prossimità del guardrail, e dunque dissipava la propria energia cinetica, prima del verificarsi dell'urto contro il manufatto.”.
Il CTU nel suo elaborato peritale considera il fattore velocità come nesso causale principale nella causazione del sinistro e delle conseguenze derivate al de cuius il quale perdendo il controllo del proprio veicolo non è riuscito a porre in essere le eventuali cautele atte ad evitare o ad attenuare le conseguenze dannose rappresentate;
tuttavia in sede di conclusioni ritiene di rivedere il proprio parere affermando che “sull'analisi dei video che mi sono stati trasmessi unitamente alle osservazioni dalla parte attrice, il furgone stante la non corretta posizione in carreggiata che risulta non strettamente
a destra, con sconfinamento dello stesso nell'opposta corsia di marcia, nonché la presenza dei fari abbaglianti di quest'ultimo, che risultano accessi al momento del sinistro, di poter attribuire una percentuale di responsabilità al conducente del furgone non identificato in misura del 25 %. Si ribadisce che per quanto già detto ed analizzato nella bozza di relazione, l'urto tra i due veicoli non si sia concretizzato, ma inevitabilmente la posizione in carreggiata del furgone e il verosimile
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abbagliamento ai danni del conducente del veicolo MA hanno comportato una turbativa al conducente di quest'ultima con conseguente perdita di controllo del veicolo”.
Occorre evidenziare in punto di diritto giova rammentare che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.”
(Cass. Sent. n. 36638 del 25/11/2021).
Nella fattispecie va evidenziato che propendono per l'attribuzione di una responsabilità esclusiva in capo a , numerosi elementi in special modo la mancata prova della dinamica del sinistro Persona_1 come rappresentata dagli attori, l'eccessiva velocità, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la documentata presente di bottiglie di birra vuote all'interno dell'abitacolo.
Dunque, pur a voler considerare la presenza del veicolo non identificato e l'utilizzo da parte del conducente di fari abbaglianti, non è possibile attribuire a tale elemento un'efficienza causale nel sinistro de quo.
Tutti gli elementi esaminati, complessivamente considerati, inducono a ritenere sufficientemente provata la non corretta condotta di guida di e dunque la sua esclusiva responsabilità Persona_1 nella causazione del sinistro.
Né elementi idonei a confermare la prospettazione fattuale di parte attrice possono essere tratti dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la quale si limita a valutare la compatibilità delle lesioni con la dinamica da investimento, e certamente non può essere idonea a dimostrare che l'evento si sia verificato nelle circostanze di tempo e luogo nonché con le modalità indicate dalla parte danneggiata.
Da tutti i predetti elementi può desumersi che il sinistro si sia verificato per un comportamento pericoloso ed imprudente da parte dell'automobilista , il quale percorreva via Persona_1
Boccaccio in Casoria oltre i limiti di velocità consentiti e che detta violazione del Codice della strada sia in stretto nesso causale con la determinazione dell'evento, tanto da rappresentarne la causa principale.
Da quanto sopra, pertanto, ne deriva il rigetto della domanda per difetto di prova.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese e considerando il valore della causa, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M.n.147 del 2022 (nel cd. scaglione euro
52.001,00 - 250.000,00), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 tenendo
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore (petitum), della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza sono definitivamente poste a carico del soccombente le spese delle CC.TT.UU. svolte nel presente giudizio, come quantificate in via anticipata in corso di causa e poi liquidate con separati decreti in atti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta dagli attori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
;
[...] Parte_5
2) NA , , al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 pagamento, in favore di - FGVS, in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
6) PONE, definitivamente, a carico di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
il pagamento delle spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio, come quantificate Parte_5 in via anticipata in corso di causa e poi liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Aversa il 28/10/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
12
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, ha pronunziato ai sensi degli artt. 127 ter e 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2944/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: morte
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), in proprio e quali C.F._4 Parte_5 C.F._5 eredi di , elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Santa Maria in Portico n. 39, Persona_1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore D'Antonio (C.F. ) dal quale sono C.F._6 rappresentati e difesi in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
n qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione Controparte_1
e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., (C.F. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Carlo Gagliardi (C.F. ), unitamente al quale C.F._7 elettivamente domicilia in Afragola, alla Via Pavia n. 74, presso lo studio dell'Avv. Carla Balsamo
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in proprio e quali eredi di , convenivano in giudizio la
[...] Parte_5 Persona_1 [...]
nella qualità di Impresa designata dalla Consap alla Gestione del FGVS per la Regione CP_1
Campania, innanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 28.10.2017, alle ore 05.31 circa, al de cuius . Persona_1
Gli attori evidenziavano che: - nelle predette circostanze, , alla guida del proprio Persona_1 autoveicolo tg. CP930GT, stava percorrendo via Boccaccio in Casoria, con direzione Arpino-Casoria
Centro, quando veniva urtato da un furgone di colore bianco, proveniente dall'opposto senso di marcia e con i fari abbaglianti azionati che invadendo la corsia da egli percorsa facendogli perdere il governo del proprio mezzo, lo faceva ribaltare per poi arrestarsi contro un pilastro in cemento del muro portante del varco di ingresso secondario dell'ex deposito carburanti dell'Aeronautica Militare, ivi ubicato;
- il conducente del furgone di colore bianco, dopo avere provocato il sinistro, ometteva di prestare soccorso e si allontanava repentinamente impedendo la propria identificazione;
- sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Compagnia di Casoria che effettuavano i primi rilievi e notiziavano l'Autorità Giudiziaria, che apriva un fascicolo contro ignoti, RGNR 528101/2017 mod.
44 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord;
- a seguito del descritto evento riportava gravissime lesioni personali a seguito delle quali decedeva, come constatato Persona_1 dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, i quali ne appuravano il decesso per morte violenta.
Gli attori evidenziavano che, in conseguenza ed in dipendenza dell'evento de quo, avevano subito notevoli sofferenze morali ed un consistente mutamento in peius delle proprie condizioni di vita che quantificavano come segue: a) danni non patrimoniali del sig. , padre della vittima: Parte_1
€.294.201,00; b) danni non patrimoniali in favore della sig.ra sorella della vittima: Parte_2
€.176.520,00; c) danni non patrimoniali in favore della sig.ra , sorella della vittima: Parte_3
€.176.520,60; d) danni non patrimoniali in favore del sig. , fratello della vittima: Parte_5
€.176.520,60.
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: sentite le parti e compiuto un sommario accertamento provvedere, con ordinanza immediatamente esecutiva ex. Art. 24 L. 24/12/1969, n. 990 e così come integrato dall'art. 5 L.
102/2006, e ss modifiche, all'assegnazione in favore degli istanti di una provvisionale pari al 50% delle somme come di seguito indicate, da porsi a carico della Convenuta in p.l.r.p.t.; Controparte_1
Nel merito 1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del conducente il veicolo sconosciuto;
2) per l'effetto, condannare, la convenuta CP_1
, in p.l.r.p.t., nella qualità di FGVS Regione Campania al risarcimento di tutti i danni, nessuno
[...]
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
escluso, sia patrimoniali che non patrimoniali, biologici terminali, catastrofali, da perdita del rapporto parentale, esistenziali, morali legati alla violazione di diritti costituzionalmente garantiti, derivanti dall'evento morte dedotto in narrativa, a titolo di danno non patrimoniale, per i reali perturbamenti morali soggettivi derivanti dalla lesione di interessi e valori costituzionalmente tutelati (come da tabelle adottate dal Tribunale di Roma); - rivalutare le accertande somme di interessi e svalutazione monetaria ex art. 3 L. 39/77, in ordine alla gestione del sinistro per cui è causa e per l'effetto emettersi sanzione pecuniaria a carico della stessa per un importo pari alla somma liquidata, o in altra somma ritenuta giusta;
- condannarsi la convenuta Controparte_1 in p.l.r.p.t., n.q. FGVS Regione Campania, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 maggio 2021 si costituiva in giudizio la quale Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1 della Strada la quale, preliminarmente, rilevava l'improponibilità dell'azione per violazione degli artt.
143, 145, 148, 149, 283 e 287 del d.lgs. n. 209/05, la prescrizione biennale art. 2947 II comma c.c..
Nel merito, contestava la ricostruzione dell'evento, così come descritta nel libello introduttivo, in quanto sprovvista del necessario supporto probatorio, il cui onere ricade in capo alla parte attrice del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c..
Così concludeva: “In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto.
In via subordinata, sempre in via preliminare, rigettare la domanda avversaria, in quanto inammissibile e/o improcedibile. In via definitiva e nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata. In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227
c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare
e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.”
All'udienza dell'08 giugno 2021 ritenuta la nullità dell'atto di citazione per vizi della edictio actionis ex art.164, comma 4, c.p.c., per difetto dei requisiti di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c., il
Giudice assegnava termine per integrare la domanda nei confronti del convenuto costituito.
Eseguita l'istruttoria, all'udienza del 30.05.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità ai sensi dell'art. 287 e ss. del d.lgs. n. 209/2005 alla stregua dell'invio delle messe in mora ed invito a negoziazione assistita inviate a mezzo PEC alle
Generali FGVS ed alla prodotte in giudizio dall'attore. CP_2
Ancora in via preliminare va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, che si desume dalla documentazione in atti.
Va poi superata l'eccezione di prescrizione, come formulata dalla compagnia convenuta. Come è noto, l'art. 2947 c.c. prevede, oltre alla prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.), una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.) ed una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga. La giurisprudenza ha specificato che il più lungo termine di prescrizione si applichi indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, e non solo alla condanna penale (Cass. 3865/2004).
Orbene, nella fattispecie in esame, la prospettazione degli eventi è tale da consentire di ipotizzare il reato di lesioni colpose, atteso che il soggetto che ha cagionato il sinistro è da ritenersi responsabile delle lesioni personali sofferte da , a causa delle quali è deceduto, configurando il Persona_1 corrispondente reato di cui all'art. 590 c.p..
Pertanto, rinvenendo un fatto previsto dalla legge come reato, il termine di prescrizione è di sei anni, corrispondente a quella della corrispondente fattispecie penale.
Inoltre, le richieste stragiudiziali intervenute ed allegate in atti sono idonee ad interromperne il decorso nei confronti della convenuta compagnia.
L'eccezione di prescrizione va, pertanto, rigettata.
Ciò precisato, venendo al merito, si rimarca che gli attori agiscono nei confronti della Compagnia
Assicurativa convenuta, nella qualità di impresa designata ex art. 286 D.lgs. n. 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, invocando in relazione al sinistro di cui è stato vittima il de cuius il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69, Persona_1 attribuendo la responsabilità dell'illecito al conducente di un veicolo non identificato.
Al riguardo, occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della Compagnia di Assicurazione designata
- è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate
(Cass. Civ., sez. III, 2.8.2001 n. 10609). L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto
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sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n. 12304 del 10.06.2005). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Orbene, l'attività istruttoria svolta nel presente giudizio, ha delineato un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di accogliere parzialmente la domanda attorea e la non identificabilità dell'autoveicolo danneggiante, come si vedrà nel prosieguo.
Per quanto concerne la prova del fatto storico, nonché le modalità della sua verificazione, appare opportuno evidenziare che l'esame delle domande e delle questioni prospettate da parte attrice è avvenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., considerando il materiale probatorio da essa allegato, tra cui gli atti relativi alle indagini preliminari poste in essere dalla procura della Repubblica del Tribunale di
Napoli Nord, stante il principio secondo il quale, in mancanza di uno specifico divieto, possono liberamente utilizzarsi le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e trarre da esse, senza esserne vincolati, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti. (Sez. 2 -, Ordinanza n. 20719 del 13/08/2018). I predetti atti, pertanto, assumono un valore indiziario tale da poter essere presi in considerazione, pur non avendo una efficacia probatoria diretta e immediata, per l'accertamento dei fatti della controversia.
Infatti, le prove raccolte in sede penale possono costituire, anche in via esclusiva, fonti di convincimento del giudice civile, quando siano sufficienti a sorreggere la decisione e non siano contraddette da altri elementi di prova di uguale o maggiore efficacia (Sez. 2, Sentenza n. 6346 del
28/11/1981, non smentita dagli arresti successivi).
Ciò precisato, nella fattispecie in esame, si ritiene che la domanda risarcitoria vada rigettata in quanto la prospettazione fattuale della dinamica del sinistro, come rappresentata in citazione non può ritenersi adeguatamente provata.
Per quanto concerne la prova del fatto storico, nonché le modalità della sua verificazione, appare opportuno evidenziare che l'esame delle domande e delle questioni prospettate da parte attrice è avvenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., considerando il materiale probatorio da essa allegato, tra cui gli atti relativi alle indagini preliminari poste in essere dalla procura della Repubblica del Tribunale di
Napoli Nord, stante il principio secondo il quale, in mancanza di uno specifico divieto, possono liberamente utilizzarsi le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e trarre da esse, senza esserne vincolati, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti. (Sez. 2 -, Ordinanza n. 20719 del 13/08/2018).
I predetti atti, pertanto, assumono un valore indiziario tale da poter essere presi in considerazione, pur non avendo una efficacia probatoria diretta e immediata, per l'accertamento dei fatti della controversia. Infatti, le prove raccolte in sede penale possono costituire, anche in via esclusiva, fonti di convincimento del giudice civile, quando siano sufficienti a sorreggere la decisione e non siano contraddette da altri elementi di prova di uguale o maggiore efficacia (Sez. 2, Sentenza n. 6346 del
28/11/1981, non smentita dagli arresti successivi).
Orbene, l'esame della documentazione depositata in atti unitamente all'istruttoria effettuata, consente di affermare che il sinistro del 28.10.2017, da cui derivò il decesso di , sia da Persona_1 ascriversi alla sua esclusiva responsabilità dello stesso per la condotta di guida da egli tenuta, dovendo smentirsi la prospettazione attorea secondo cui esso derivò da un urto del veicolo da egli condotto con un furgone di colore bianco che, proveniente dall'opposto senso di marcia e con i fari abbaglianti azionati, invadeva la corsia percorsa e di pertinenza del sig. ed a seguito di cui il Persona_1 defunto perdeva il governo del proprio mezzo finendo per ribaltarsi e per arrestarsi contro un pilastro in cemento del muro portante del varco di ingresso secondario dell'ex deposito carburanti dell'Aeronautica Militare.
Ai fini della ricostruzione della vicenda per cui è causa, giova innanzitutto richiamare gli esiti delle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria, trattandosi di elementi di giudizio senz'altro utilizzabili e suscettibili di autonomo vaglio critico nella presente sede. Invero, il giudice civile ha il potere di utilizzare le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari, inclusa la relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta dal magistrato del Pubblico Ministero, idonei a procurare utili e concorrenti elementi di giudizio (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2001, n. 16069) e, in particolare,
i verbali di polizia giudiziaria dotati di efficacia probatoria privilegiata per quanto concerne i fatti materiali che gli autori attestano di avere personalmente constatato e liberamente valutabili per la rimanente parte (cfr. Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2002, n. 10898). I verbali annessi al rapporto sono egualmente utilizzabili nel processo civile e soggetti alla libera valutazione del giudice, così come le informazioni di polizia e l'assunzione di testi senza giuramento (cfr. Cass. civ., sez. III, 16 giugno
2003, n. 9620; Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2002, n. 17949). Infatti, i verbali della polizia giudiziaria annessi al "rapporto", assolvendo ad una funzione (diversa da quella propria dell'atto pubblico) di informativa all'autorità giudiziaria di una notizia di reato, sono soggetti - ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. - alla libera valutazione del giudice del merito in relazione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti, specie quando esse abbiano la natura di una testimonianza ed esprimano valutazioni, percezioni, sensazioni in ordine alla rappresentazione di un
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
fatto dal quale possano sorgere responsabilità penali. Ne consegue che non è - di per sè - preclusa la prova testimoniale contro le attestazioni recepite nel verbale della polizia giudiziaria, ma ogni valutazione del giudice del merito in ordine alla rilevanza - o meno - della prova in concreto, è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 17949 del 14/12/2002)
Ciò detto, occorre in primo luogo far riferimento al contenuto della relazione con la quale la
Stazione dei Carabinieri di Casoria trasmetteva gli atti relativi al sinistro di cui è causa, nonché alla relazione di incidente stradale: dai richiamati atti, emerge che la pattuglia Radiomobile intervenuta sul luogo del sinistro constatò, mediante la visione delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza installato a circa 500 metri dal luogo dell'impatto, che il veicolo MA Forfour condotto da stava percorrendo via Boccaccio in Casoria a forte velocità ( senza Persona_1 menzionare l'impatto con il furgone bianco descritto dagli attori), circostanza poi confermata da
, che si trovava presso il distributore di carburanti ove era installata la predetta Testimone_1 telecamera, le cui sommarie informazioni venivano acquisite dai militari intervenuti, la quale dichiarò agli operanti che fu la MA che “provenendo a forte velocità, sorpassava un veicolo di colore bianco che nel frattempo rallentava, suonando contemporaneamente in modo prolungato”. Inoltre, nelle indagini effettuate nell'immediatezza dei fatti, la P.G. non rilevò alcuna traccia di frenata nella fase pre - urto.
Gli elementi che precedono, lasciano già ipotizzare da soli, senza considerare il materiale probatorio assunto nel presente giudizio, che il sinistro da cui conseguì il decesso di Persona_1 derivò dalla sua spericolata condotta alla guida in ragione della velocità tenuta, che ragionevolmente gli impedì di realizzare una efficace manovra di arresto o che, comunque, non fosse nelle condizioni di poter porre in essere manovre utili ad evitare l'impatto.
Risulta, inoltre, documentalmente provato (cfr. fascicolo fotografico Carabinieri) che
[...]
si fosse posto alla guida senza indossare la cintura di sicurezza e, presumibilmente, dopo Per_1 aver assunto alcolici;
sebbene non sia stato effettuato un esame tossicologico, la presenza nell'abitacolo di due bottiglie di birra vuote può far ragionevolmente ritenere che vi fosse stato un pregresso consumo di alcol, se non addirittura concomitante alla sua messa alla guida.
Vi è di più. L'istruzione probatoria condotta nel presente procedimento consente di affermare che la dinamica descritta dagli attori, da cui essi fanno discendere la responsabilità del Fondo, non abbia trovato idoneo e consistente conforto dalle dichiarazioni dei testi escussi. Essi, invero, non descrivono con sufficiente precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avvenne l'incidente stradale de quo, avendo essi reso delle dichiarazioni del tutto generiche ed inidonee a fornire una concorde ed univoca indicazione all'impatto tra i due veicoli ed alla ascrivibilità, in capo al
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
conducente del furgone bianco rimasto sconosciuto, del nesso eziologico dell'evento infausto verificatosi.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver personalmente assistito al Testimone_2 sinistro verificatosi intorno alle ore 5.30 del mattino alla via Boccaccio direzione Casoria, allorquando un furgone di colore bianco che stava percorrendo detta via nell'opposta direzione di marcia rispetto alla smart condotta da , occupava il centro della carreggiata con i fari abbaglianti Persona_1 accesi: “Ricordo che arrivato all'altezza di una rotatoria vidi un furgone proveniente dal senso opposto di marcia, si tratta di strada a doppio senso, ossia proveniente da Casoria ed andante verso
Napoli con i fari abbaglianti in funzione, che notai perché mi abbagliarono la vista dato che era ancora buio. Il furgone si allargò troppo sulla sua corsia ed urtò la vettura che procedeva in senso contrario e che in quel momento le si era affiancata. La predetta vettura mi precedeva, era davanti
a me a circa trenta metri. Non vi erano altre vetture tra la mia e quella che mi precedeva. La strada
è scarsamente illuminata, non vi era molta luce. La vettura che mi precedeva era una MA a quattro posti, modello vecchio, non ne ricordo la targa;
….Quando mi affiancò, ebbi modo di vedere che il furgone era di colore bianco. Il furgone allargandosi sulla sua corsia urtò la MA. Il lato sinistro posteriore del furgone urtò il lato sinistro dell'auto. L'urto non fu frontale ma urtarono le due fiancate;
ADR sul capo c): vidi che il conducente della MA sbandò ed andò a finire sulla sinistra sbattendo contro un muro. A seguito dell'impatto che avvenne perché il furgone si era allargato, la
MA perse il controllo ed andò a sbattere un muro, un pilastro. Poco più avanti c'era un cantiere perché la zona era transennata. Sia il furgone che la MA non andavano ad alta velocità, io andavo
a 50 km/h e la MA che mi precedeva poteva andare a circa 70 km/h;” (cfr. verbale udienza del
23.02.2024).
Il secondo teste escusso ha dichiarato: “ricordo che dal senso opposto di marcia Testimone_3 proveniva un furgone cabinato di colore bianco con i fari abbaglianti accesi che allargandosi sulla sua corsia strusciò la MA. La località si chiama Ponte Tre Luci e più avanti ci sta una pompa di benzina con una rotatoria. Il Furgone si allargò ed invase circa la metà della nostra corsia e prese di striscio la MA. La parte posteriore sinistra del furgone attinse la parte laterale sinistra, dallo specchietto alla fine, della MA;
ADR sul capo c): dopo l'urto la macchina perse il controllo, iniziò
a zigzagare, finì nella corsia opposta ed andò a sbattere contro un muro di un cantiere;
ADR sul capo d): il conducente del furgone non si fermò, correva. La macchina MA andava a circa 60/70 km/h, mentre noi andavano a circa 40/50 km/h” (cfr. verbale udienza del 23.02.2024).
Ora, preme anzitutto evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021, n. 15818 nonché Cass., 9 agosto 2019, n. 21239), alla luce del materiale istruttorio a sua disposizione. Ebbene, è lecito dubitare dell'attendibilità delle deposizioni testimoniali.
Considerato che
trattasi di testi oculari la cui credibilità non è stata corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio. Come è noto, “è compito del
Giudice valutare la deposizione alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni) sia di carattere soggettivo (qualità personali, rapporti con le parti, interesse ad un determinato esito della lite) e che la valutazione negativa anche di uno solo dei precedenti elementi possa determinare l'inattendibilità del teste (Cass. 30 marzo 2010
n°7763).”
Nella specie le dichiarazioni rese dai testi escussi non trovano riscontro in alcun elemento probatorio, non essendo in atti alcuna prova utile a dimostrare il presunto impatto avvenuto tra i veicoli e l'eventuale efficienza causale che tale urto possa avere avuto. Anzi, il rapporto dei carabinieri intervenuti nella immediatezza dei fatti, dopo aver visionato le uniche telecamere ivi presenti, non menzionano in alcun modo la presenza di un furgone in senso antagonista. Inoltre, i testi
( che si trovavano nella stessa vettura che, a loro dire, seguiva quella del defunto) forniscono dichiarazioni contrastanti sul luogo ove sarebbe avvenuto l'impatto da essi descritto: mentre
[...] ha affermato che “il sinistro si verificò dopo la rotatoria, all'altezza della località Testimone_2
Ponte Tre Luci” rappresentando che la rotatoria fosse stata superata, ha invece Testimone_3 sostenuto che “la località si chiama Ponte Tre Luci e più avanti ci sta una pompa di benzina con una rotatoria”, lasciando intendere che la menzionata rotatoria non fosse stata già raggiunta. Ciò, nonostante le rispettive dichiarazioni paiono confermare la prospettazione attorea, vanno considerate del tutto inattendibili.
La ricostruzione fornita dai testi escussi è poi del tutto smentita dalle risultanze della CTU cinematica disposta in corso di causa, dalla quale è chiaramente emerso che tra i due veicoli non vi fu alcun impatto e che il conducente della MA andasse a velocità sostenuta, quasi doppia rispetto a quella consentita sulla strada in questione.
Il CTU Ing. ha chiarito che “Analizzando le foto dei danneggiamenti presenti al Persona_2 fianco sinistro del veicolo MA, riportate nella consulenza tecnica dell'ing. CTP di parte Per_3 attrice, emerge che gli stessi sono riconducibili ad urti di tipo radente seppur di diversa natura data la non continuità degli stessi nonché la differente quota altimetrica…Si ritiene infine che la tipologia dei danneggiamenti presenti sul veicolo MA non possono essere ascrivibili ad una forza d'impatto tale da comportare una deviazione di marcia del veicolo con conseguente dinamica dello stesso che
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lo portava ad impattare contro il manufatto” e che “come precedentemente calcolato e riportato è emerso come il conducente del veicolo MA marciava alla velocità di circa 89 km/h.” , superiore alla velocità riferita dai testi e quasi doppia rispetto al limite di 50km/h della strada in questione, come anche indicato nel rapporto di incidente e non smentito né contestato dalle reciproche argomentazioni delle parti.
In conclusione, nella fattispecie in esame, così come ricostruita alla luce del compendio istruttorio in atti, deve ritenersi che la condotta di guida del conducente della MA non fosse consona allo stato dei luoghi, considerati i limiti di velocità previsti. Può affermarsi che perse Persona_1 autonomamente il controllo del proprio veicolo, andando ad impattare il muro, non riuscendo a porre in essere alcuna manovra utile ad evitarlo, proprio a causa della inadeguata condotta di guida assunta, andando ad una velocità oltre i limiti consentiti.
Quanto precede porta, dunque, a ritenere che si pose in una condizione di oggettiva Persona_1 insicurezza nella circolazione stradale, mettendo a repentaglio la sicurezza propria e degli altri utenti della strada in questione: tale circostanza non può essere ritenuta neutra dal punto di vista causalistico nella produzione dell'evento di danno per cui è causa, secondo le concrete modalità di sua verificazione. Tale apporto causalistico imputabile in capo allo stesso danneggiato, unitamente agli altri elementi sopra analizzati, appare tale dal completamente eludere la responsabilità in capo al conducente del veicolo non identificato.
Il nominato CTU Ing. ha avuto modo di accertare che “il conducente del veicolo Persona_2
MA marciava alla velocità di circa 89 km/h…. è possibile dedurre che nell'ipotesi in cui il veicolo
MA avesse percorso la strada a 50 km/h, lo stesso nell'eseguire le traiettorie post-urto fin qui analizzate, arrestava la propria marcia in prossimità del guardrail, e dunque dissipava la propria energia cinetica, prima del verificarsi dell'urto contro il manufatto.”.
Il CTU nel suo elaborato peritale considera il fattore velocità come nesso causale principale nella causazione del sinistro e delle conseguenze derivate al de cuius il quale perdendo il controllo del proprio veicolo non è riuscito a porre in essere le eventuali cautele atte ad evitare o ad attenuare le conseguenze dannose rappresentate;
tuttavia in sede di conclusioni ritiene di rivedere il proprio parere affermando che “sull'analisi dei video che mi sono stati trasmessi unitamente alle osservazioni dalla parte attrice, il furgone stante la non corretta posizione in carreggiata che risulta non strettamente
a destra, con sconfinamento dello stesso nell'opposta corsia di marcia, nonché la presenza dei fari abbaglianti di quest'ultimo, che risultano accessi al momento del sinistro, di poter attribuire una percentuale di responsabilità al conducente del furgone non identificato in misura del 25 %. Si ribadisce che per quanto già detto ed analizzato nella bozza di relazione, l'urto tra i due veicoli non si sia concretizzato, ma inevitabilmente la posizione in carreggiata del furgone e il verosimile
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abbagliamento ai danni del conducente del veicolo MA hanno comportato una turbativa al conducente di quest'ultima con conseguente perdita di controllo del veicolo”.
Occorre evidenziare in punto di diritto giova rammentare che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.”
(Cass. Sent. n. 36638 del 25/11/2021).
Nella fattispecie va evidenziato che propendono per l'attribuzione di una responsabilità esclusiva in capo a , numerosi elementi in special modo la mancata prova della dinamica del sinistro Persona_1 come rappresentata dagli attori, l'eccessiva velocità, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la documentata presente di bottiglie di birra vuote all'interno dell'abitacolo.
Dunque, pur a voler considerare la presenza del veicolo non identificato e l'utilizzo da parte del conducente di fari abbaglianti, non è possibile attribuire a tale elemento un'efficienza causale nel sinistro de quo.
Tutti gli elementi esaminati, complessivamente considerati, inducono a ritenere sufficientemente provata la non corretta condotta di guida di e dunque la sua esclusiva responsabilità Persona_1 nella causazione del sinistro.
Né elementi idonei a confermare la prospettazione fattuale di parte attrice possono essere tratti dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la quale si limita a valutare la compatibilità delle lesioni con la dinamica da investimento, e certamente non può essere idonea a dimostrare che l'evento si sia verificato nelle circostanze di tempo e luogo nonché con le modalità indicate dalla parte danneggiata.
Da tutti i predetti elementi può desumersi che il sinistro si sia verificato per un comportamento pericoloso ed imprudente da parte dell'automobilista , il quale percorreva via Persona_1
Boccaccio in Casoria oltre i limiti di velocità consentiti e che detta violazione del Codice della strada sia in stretto nesso causale con la determinazione dell'evento, tanto da rappresentarne la causa principale.
Da quanto sopra, pertanto, ne deriva il rigetto della domanda per difetto di prova.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese e considerando il valore della causa, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M.n.147 del 2022 (nel cd. scaglione euro
52.001,00 - 250.000,00), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 tenendo
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conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore (petitum), della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza sono definitivamente poste a carico del soccombente le spese delle CC.TT.UU. svolte nel presente giudizio, come quantificate in via anticipata in corso di causa e poi liquidate con separati decreti in atti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta dagli attori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
;
[...] Parte_5
2) NA , , al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 pagamento, in favore di - FGVS, in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
6) PONE, definitivamente, a carico di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
il pagamento delle spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio, come quantificate Parte_5 in via anticipata in corso di causa e poi liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Aversa il 28/10/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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