Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/1973, n. 1342
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Sentenza 14 maggio 1973

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Il deferimento della controversia tra lavoratore e datore di lavoro al collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dall'accordo interconfederale 29 aprile 1965 sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti da imprese industriali da luogo ad un vero e proprio arbitrato irrituale, dovendosi in quella Sede decidere di una controversia giuridica, la quale ha quale suo oggetto quello della esistenza o meno del giustificato motivo di licenziamento. ( V 1924/52).*

Poiche compito demandato al collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dall'accordo interconfederale 29 aprile 1965 sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti da imprese industriali e quello di pronunciarsi sulla validita o meno delle ragioni addotte dal datore di lavoro per giustificare il recesso, e cioe la sussistenza delle condizioni per imporre al datore di lavoro l'Obbligo di ripristinare il rapporto di lavoro o di pagare la penale, non sussiste invalidita del lodo, in quanto il regolamento transattivo verte esclusivamente sui limiti del diritto di recesso ad nutum del contratto di lavoro a tempo indeterminato, diritto che, pur dopo la sentenza n 45 del 1965 della Corte costituzionale, la quale ha escluso che il potere illimitato del datore di lavoro costituisca piu un principio generale del nostro ordinamento, e ancora disponibile, anche se per stabilirne i limiti e la validita si debba procedere ad una valutazione comparativa degli interessi, reali e contrapposti, del datore di lavoro e del lavoratore.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/1973, n. 1342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1342
    Data del deposito : 14 maggio 1973

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