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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/12/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1438/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
CI, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 1° dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1438/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Parte_1
NZ e LA NZ come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Frosinone, Piazza Caduti di Via Fani n. 18
- ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo CORONA Controparte_1
ed RI ER come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Isola del Liri, Via Tevere n. 71
- resistente
Oggetto: spettanze retributive
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 7.7.2022 e ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1
per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma lorda di euro
60.927,67, ovvero di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzioni mensili, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al giorno dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
2. Il ricorrente espone di avere lavorato alle dipendenze del convenuto, esercente la professione di commercialista, presso lo studio dello stesso in Isola del Liri, dal
1.7.1991 al 30.4.2019, con mansioni di ragioniere ed inquadramento, quale impiegato di concetto, nel 2° livello del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro;
di avere lavorato sempre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; di avere percepito, durante tutto il rapporto di lavoro, solo degli acconti sulle retribuzioni mensili;
di essere pertanto rimasto debitore, alla cessazione del rapporto, della somma lorda di euro 60.927,67, a titolo di saldo dovuto sulle retribuzioni mensili (dal gennaio 2014 al dicembre 2018), come da prospetto analitico inserito in ricorso;
di avere vanamente diffidato il datore di lavoro al pagamento del proprio credito.
3. Tanto premesso, il ricorrente agisce per il pagamento delle spettanze come quantificate nell'atto introduttivo, rassegnando le conclusioni sopra indicate.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio CP_1
, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, previo accertamento che nulla è
[...] dovuto al ricorrente, salvo la minor somma di euro 73,91. Il convenuto premette in fatto che controparte veniva assunta alle dipendenze di il Controparte_1
1.9.1991 con mansioni di impiegato di concetto addetto alla elaborazione delle scritture contabili;
che il lavoratore rassegnava le dimissioni il 31.5.2015, rilasciando ampia quietanza liberatoria;
che, su sua richiesta, veniva nuovamente assunto in data 8.6.2015; che il rapporto cessava definitivamente il 30.4.2019. Ciò premesso, il resistente deduce di avere sempre integralmente adempiuto ogni obbligazione retributiva nei confronti di controparte ed evidenzia i macroscopici errori da cui sono affetti i conteggi allegati al ricorso. Un primo errore, secondo la prospettazione resistente, consiste nell'avere sottratto quanto corrisposto al dipendente non alle retribuzioni al netto delle trattenute fiscali e contributive, ma alle retribuzioni lorde;
ove invece il percepito fosse stato sottratto alle retribuzioni nette, sarebbe residuato a credito del lavoratore solo l'irrilevante somma di euro 73,91. Un secondo errore deriva dal non avere computato ulteriori emolumenti corrisposti dal datore di lavoro nell'intervallo temporale oggetto di causa, dal gennaio 2014 al dicembre 2018.
5. La causa, istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica contabile, è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 1° dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del convenuto come impiegato di concetto presso lo studio commercialistico dello stesso in Isola del Liri dal 1.7.1991 al 30.4.2019, agisce per la condanna del datore di lavoro al pagamento in proprio favore delle somme dovute a titolo di saldo delle retribuzioni mensili per il periodo dal gennaio 2014 al dicembre 2018, quantificate in complessivi euro 60.927,67, sul presupposto che controparte ha corrisposto per tali mesi solo degli acconti sulle retribuzioni dovute. Il convenuto contesta gli avversi conteggi, facendo rilevare che il credito reclamato dal ricorrente origina da un macroscopico errore contabile, in quanto il percepito netto mensile del lavoratore è stato sottratto alle spettanze retributive al lordo delle ritenute fiscali e contributive, peraltro senza tenere conto neppure di ulteriori emolumenti versati dal datore di lavoro nel periodo oggetto di causa. Non è invece in contestazione la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti e l'inquadramento del lavoratore nel 2° livello del CCNL applicato al rapporto
(CCNL Studi professionali Consilp, cfr. contratto di assunzione del 5.6.2015), salvo che per quanto concerne la sua durata. Il resistente sostiene infatti che il rapporto, sorto in data 1.9.1991 (e non 1.7.1991), è cessato per dimissioni rassegnate dal il Pt_1
31.5.2015. Il lavoratore è stato poi riassunto in data 8.6.2015 ed il rapporto è cessato definitivamente il 30.4.2019.
7. Dalla busta paga del mese di maggio 2015, prodotta da entrambe le parti, risulta effettivamente la cessazione del rapporto di lavoro, sorto il 1.7.1991, alla data del
29.5.2015. Sul punto il ricorrente in prima udienza non ha sollevato contestazioni specifiche né ha articolato richieste probatorie a confutazione degli avversi assunti.
Pertanto può ritenersi accertato che il rapporto è cessato in tale data. Il lavoratore è stato poi nuovamente assunto con decorrenza dal 8.6.2015 (cfr. contratto di lavoro del
5.6.2015, all. 3 res.) ed il rapporto è definitivamente e pacificamente cessato il
30.4.2019.
8. Il convenuto ha inoltre prodotto una quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore in data 28.5.2015, con la quale quest'ultimo ha dichiarato, in relazione alle spettanze per la cessazione del primo rapporto come indicate nel prospetto contabile allegato relativo al maggio 2015, “di avere percepito l'importo su indicato e di non avere più nulla a pretendere”.
Tale importo, in corrispondenza della voce “totale indennità netta”, è indicato nella misura di euro 22.427,58 (all. 3 res.). Il ricorrente in sede di interrogatorio libero ha dichiarato di non avere mai sottoscritto una liberatoria per arretrati non corrisposti e che il datore di lavoro gli ha fatto sottoscrivere un documento a suo dire necessario per il pagamento del trattamento di fine rapporto.
9. Come persuasivamente chiarito dalla Suprema Corte, la quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione – contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili “aliunde” – risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass. civ. n. 21400/2023).
10. Nella specie non emergono elementi che consentano di ascrivere alla menzionata dichiarazione del lavoratore la valenza di negozio abdicativo o transattivo, con la conseguenza che la stessa può avere efficacia di mera dichiarazione di scienza idonea a provare la ricezione della somma indicata nel prospetto contabile, ma non implicante alcuna rinuncia ad eventuali ulteriore spettanze che, come si illustrerà nei successivi paragrafi, dovessero risultare dovute.
11. Tanto chiarito, le contestazioni dei conteggi allegati al ricorso formulate dal convenuto nella memoria difensiva colgono nel segno, nella misura in cui fanno rilevare che le somme percepite mensilmente dal lavoratore quali risultanti da bonifici, assegni e ricevute di pagamenti in contanti effettuati dal datore di lavoro (all.ti 6-10 ric.) sono state erroneamente sottratte alle retribuzioni lorde mensili indicate in busta paga anziché alle retribuzioni al netto delle ritenute fiscali e contributive ivi indicate (cfr. cedolini paga, all.ti 1-5 ric.).
12. Questo giudice non ignora il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, infatti, al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi dell'art.19 L. 218 del 52, mentre il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare, salva la prova dei fatti a lui non imputabili, debitore esclusivo dei contributi stessi, anche per la quota a carico del lavoratore. Per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, queste non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione delle stesse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario fra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore solo dopo che esso abbia percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. civ. n. 12566/2014), mentre il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione delle spettanze retributive non ha alcun potere di interferire sul distinto rapporto di imposta in relazione al quale il datore di lavoro ha operato quale sostituto, fermo restando l'obbligo del lavoratore, dopo aver percepito il lordo dovuto, di dichiararlo e di corrispondervi le relative imposte secondo il criterio di cassa e non di competenza, in base al meccanismo della tassazione dei redditi arretrati (Cass. civ.
13600/2017; Cass. civ. n. 13164/2018).
13. Tale principio, tuttavia, ad avviso di questo giudice non può nel caso di specie giustificare una quantificazione del credito retributivo del lavoratore operata per differenza tra poste eterogenee, vale a dire sottraendo alle retribuzioni mensili lorde indicate nelle buste paga le somme nette corrisposte dal datore di lavoro, e ciò in quanto nell'atto introduttivo il ricorrente non contesta la correttezza ed effettività delle ritenute previdenziali e fiscali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni lorde dovute al lavoratore così come indicate in busta paga, anzi queste ultime non sono oggetto di contestazione sotto alcun profilo – né in merito gli importi lordi delle retribuzioni né a quello delle ritenute fiscali e contributive – poiché l'unico inadempimento datoriale denunciato dall'attore si esaurisce nell'avere il datore corrisposto solo acconti sulle retribuzioni mensili dovute al lavoratore come indicate in busta paga, senza versare le somme a saldo dell'intero importo. Stando così le cose, ove il credito del lavoratore fosse quantificato sottraendo il percepito mensile non alle retribuzioni nette dovute riportate in busta paga, ma a quelle lorde, il datore di lavoro sarebbe sottoposto ad una indebita duplicazione di oneri contributivi e fiscali, poiché le somme già versate tempestivamente all'INPS e all'erario mediante le ritenute operate in busta paga e calcolate sull'intera retribuzione lorda spettante ivi riportata, verrebbero ad essere versate una seconda volta in quanto ricomprese negli arretrati lordi da corrispondere al lavoratore a saldo delle retribuzioni mensili non integralmente versate.
14. Per tale ragione ritiene questo giudice di condividere l'impostazione seguita dal consulente d'ufficio nominato per la quantificazione del credito retributivo del lavoratore. Il consulente ha correttamente sottratto alle retribuzioni mensili nette spettanti al , rilevate dalle buste paga e non contestate nel quantum, le somme Pt_1
corrispostegli dal datore di lavoro, quali comprovate dai documenti agli atti prodotti da entrambe le parti (assegni, bonifici, ricevute di pagamento in contanti), ivi compresi quegli ulteriori emolumenti che il datore di lavoro ha provato di avere corrisposto, fornendo i corrispondenti riscontri documentali, ma che non erano stati invece considerati nei conteggi allegati al ricorso – di qui la fondatezza parziale anche della seconda contestazione formulata dal resistente ai conteggi di controparte – e di cui il consulente d'ufficio ha dato conto nel prospetto di calcolo elaborato sotto la colonna
“pagamenti segnalati dal ctp considerati”. Quanto ai “pagamenti segnalati dal ctp non considerati”, evidenziati in altra apposita colonna nel prospetto di calcolo della relazione peritale e non portati a scomputo del credito retributivo, si tratta di pagamenti asseritamente effettuati dal convenuto e indicati dal suo CTP che tuttavia non risultano forniti di analogo riscontro documentale, nel senso che dai documenti prodotti dal convenuto non si evince prova idonea del pagamento o comunque l'univoca imputabilità dei versamenti al pagamento delle mensilità alle quali il resistente pretenderebbe ascriverli, ad eccezione dell'importo di euro 1.600,00 versato per il mese di aprile 2014, indicato nello stesso conteggio di parte ricorrente e documentato dal bonifico del 6.5.2014 prodotto sempre dal ricorrente, da portarsi dunque a scomputo del credito del lavoratore. 15. Sulla base di tali condivisibili criteri, applicati in aderenza alle risultanze documentali in atti, il consulente d'ufficio ha quantificato le differenze retributive nette a credito del ricorrente per il periodo oggetto di causa (gennaio 2014 – dicembre 2018), scaturite dal pagamento solo parziale delle retribuzioni nette mensili dovute al lavoratore come da busta paga, compresa la tredicesima mensilità, in complessivi euro 19.740,31, cui vanno sottratti, per quanto rilevato al precedente paragrafo, euro 1.600,00, così residuando l'importo dovuto netto di euro 18.140,31 (euro 19.740,31 – euro 1.600,00). La quantificazione delle ulteriori differenze retributive, questa volta calcolate al lordo dal consulente, per la somma di euro 4.279,75, trova invece giustificazione direttamente nelle buste paga relative ai mesi di novembre e dicembre 2015 e ai mesi da gennaio a giugno 2016, come evidenziato nei conteggi del CTU (all. 1 ai chiarimenti del CTU depositati il 10.11.2025). In tali buste paga, sulle retribuzioni lorde spettanti è indicata una trattenuta sempre al lordo per “importo non corrisposto”, per la quale non è stata fornita dal convenuto alcuna giustificazione e rispetto alla quale il CTP del convenuto non formulato rilievi critici, osservando anzi che “l'importo complessivo di euro 4.279,75 al lordo delle ritenute fiscali, risulta quanto effettivamente spettante al ricorrente”. Trattandosi di poste omogenee, tutte indicate nella misura lorda, la determinazione del credito al lordo non ingenera alcun rischio di duplicazione di oneri contributivi e fiscali a carico del datore di lavoro.
16. In conclusione, per quanto evidenziato, ritenuta la correttezza della impostazione del calcolo seguita dal CTU, adeguatamente esplicata nella relazione e nei chiarimenti resi, rilevata l'assenza di errori nello sviluppo dei calcoli e la loro coerenza con i documenti attestanti gli importi percepiti dal lavoratore, salvo la sola rettifica per l'importo percepito dal lavoratore di euro 1.600,00 per la mensilità di aprile 2014, non considerata dal CTU, può concludersi che il ricorrente è rimasto creditore nei confronti del convenuto per l'importo netto di euro 18.140,31 a titolo di differenze tra retribuzioni mensili nette spettanti come da busta paga e somme percepite dal datore di lavoro e per l'ulteriore importo lordo di euro 4.279,75, quale risultante dalle ingiustificate trattenute al lordo operate nelle buste paga di novembre e dicembre 2015 e in quelle relative ai mesi da gennaio a giugno 2016.
17. Le spese di lite, compensate per un terzo in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, per i restanti due terzi vanno poste a carico del convenuto secondo soccombenza e liquidate in favore dei difensori antistatari del ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi previsti per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
18. Analogamente, i compensi del consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da separato decreto, vanno posti per un terzo a carico del ricorrente e per due terzi a carico del convenuto.
19.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che è creditore di Parte_1
per la somma di euro 18.140,31 a titolo di retribuzioni Controparte_1
nette non corrisposte e per la ulteriore somma di euro 4.279,75 a titolo di retribuzioni lorde non corrisposte;
− per l'effetto, condanna ER al pagamento in favore di CP_1
della somma netta di euro 18.140,31 e della Parte_1
ulteriore somma, al lordo degli oneri fiscali e contributivi, pari ad euro 4.279,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− compensate per un terzo le spese processuali, condanna Controparte_1
al pagamento dei restanti due terzi in favore dei difensori antistatari del ricorrente, liquidandoli in euro 1.786,67, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− pone i compensi del consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da separato decreto, a carico del ricorrente per un terzo e del resistente per due terzi.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele CI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
CI, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 1° dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1438/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Parte_1
NZ e LA NZ come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Frosinone, Piazza Caduti di Via Fani n. 18
- ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo CORONA Controparte_1
ed RI ER come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Isola del Liri, Via Tevere n. 71
- resistente
Oggetto: spettanze retributive
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 7.7.2022 e ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1
per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma lorda di euro
60.927,67, ovvero di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzioni mensili, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al giorno dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
2. Il ricorrente espone di avere lavorato alle dipendenze del convenuto, esercente la professione di commercialista, presso lo studio dello stesso in Isola del Liri, dal
1.7.1991 al 30.4.2019, con mansioni di ragioniere ed inquadramento, quale impiegato di concetto, nel 2° livello del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro;
di avere lavorato sempre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; di avere percepito, durante tutto il rapporto di lavoro, solo degli acconti sulle retribuzioni mensili;
di essere pertanto rimasto debitore, alla cessazione del rapporto, della somma lorda di euro 60.927,67, a titolo di saldo dovuto sulle retribuzioni mensili (dal gennaio 2014 al dicembre 2018), come da prospetto analitico inserito in ricorso;
di avere vanamente diffidato il datore di lavoro al pagamento del proprio credito.
3. Tanto premesso, il ricorrente agisce per il pagamento delle spettanze come quantificate nell'atto introduttivo, rassegnando le conclusioni sopra indicate.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio CP_1
, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, previo accertamento che nulla è
[...] dovuto al ricorrente, salvo la minor somma di euro 73,91. Il convenuto premette in fatto che controparte veniva assunta alle dipendenze di il Controparte_1
1.9.1991 con mansioni di impiegato di concetto addetto alla elaborazione delle scritture contabili;
che il lavoratore rassegnava le dimissioni il 31.5.2015, rilasciando ampia quietanza liberatoria;
che, su sua richiesta, veniva nuovamente assunto in data 8.6.2015; che il rapporto cessava definitivamente il 30.4.2019. Ciò premesso, il resistente deduce di avere sempre integralmente adempiuto ogni obbligazione retributiva nei confronti di controparte ed evidenzia i macroscopici errori da cui sono affetti i conteggi allegati al ricorso. Un primo errore, secondo la prospettazione resistente, consiste nell'avere sottratto quanto corrisposto al dipendente non alle retribuzioni al netto delle trattenute fiscali e contributive, ma alle retribuzioni lorde;
ove invece il percepito fosse stato sottratto alle retribuzioni nette, sarebbe residuato a credito del lavoratore solo l'irrilevante somma di euro 73,91. Un secondo errore deriva dal non avere computato ulteriori emolumenti corrisposti dal datore di lavoro nell'intervallo temporale oggetto di causa, dal gennaio 2014 al dicembre 2018.
5. La causa, istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica contabile, è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 1° dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del convenuto come impiegato di concetto presso lo studio commercialistico dello stesso in Isola del Liri dal 1.7.1991 al 30.4.2019, agisce per la condanna del datore di lavoro al pagamento in proprio favore delle somme dovute a titolo di saldo delle retribuzioni mensili per il periodo dal gennaio 2014 al dicembre 2018, quantificate in complessivi euro 60.927,67, sul presupposto che controparte ha corrisposto per tali mesi solo degli acconti sulle retribuzioni dovute. Il convenuto contesta gli avversi conteggi, facendo rilevare che il credito reclamato dal ricorrente origina da un macroscopico errore contabile, in quanto il percepito netto mensile del lavoratore è stato sottratto alle spettanze retributive al lordo delle ritenute fiscali e contributive, peraltro senza tenere conto neppure di ulteriori emolumenti versati dal datore di lavoro nel periodo oggetto di causa. Non è invece in contestazione la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti e l'inquadramento del lavoratore nel 2° livello del CCNL applicato al rapporto
(CCNL Studi professionali Consilp, cfr. contratto di assunzione del 5.6.2015), salvo che per quanto concerne la sua durata. Il resistente sostiene infatti che il rapporto, sorto in data 1.9.1991 (e non 1.7.1991), è cessato per dimissioni rassegnate dal il Pt_1
31.5.2015. Il lavoratore è stato poi riassunto in data 8.6.2015 ed il rapporto è cessato definitivamente il 30.4.2019.
7. Dalla busta paga del mese di maggio 2015, prodotta da entrambe le parti, risulta effettivamente la cessazione del rapporto di lavoro, sorto il 1.7.1991, alla data del
29.5.2015. Sul punto il ricorrente in prima udienza non ha sollevato contestazioni specifiche né ha articolato richieste probatorie a confutazione degli avversi assunti.
Pertanto può ritenersi accertato che il rapporto è cessato in tale data. Il lavoratore è stato poi nuovamente assunto con decorrenza dal 8.6.2015 (cfr. contratto di lavoro del
5.6.2015, all. 3 res.) ed il rapporto è definitivamente e pacificamente cessato il
30.4.2019.
8. Il convenuto ha inoltre prodotto una quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore in data 28.5.2015, con la quale quest'ultimo ha dichiarato, in relazione alle spettanze per la cessazione del primo rapporto come indicate nel prospetto contabile allegato relativo al maggio 2015, “di avere percepito l'importo su indicato e di non avere più nulla a pretendere”.
Tale importo, in corrispondenza della voce “totale indennità netta”, è indicato nella misura di euro 22.427,58 (all. 3 res.). Il ricorrente in sede di interrogatorio libero ha dichiarato di non avere mai sottoscritto una liberatoria per arretrati non corrisposti e che il datore di lavoro gli ha fatto sottoscrivere un documento a suo dire necessario per il pagamento del trattamento di fine rapporto.
9. Come persuasivamente chiarito dalla Suprema Corte, la quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione – contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili “aliunde” – risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass. civ. n. 21400/2023).
10. Nella specie non emergono elementi che consentano di ascrivere alla menzionata dichiarazione del lavoratore la valenza di negozio abdicativo o transattivo, con la conseguenza che la stessa può avere efficacia di mera dichiarazione di scienza idonea a provare la ricezione della somma indicata nel prospetto contabile, ma non implicante alcuna rinuncia ad eventuali ulteriore spettanze che, come si illustrerà nei successivi paragrafi, dovessero risultare dovute.
11. Tanto chiarito, le contestazioni dei conteggi allegati al ricorso formulate dal convenuto nella memoria difensiva colgono nel segno, nella misura in cui fanno rilevare che le somme percepite mensilmente dal lavoratore quali risultanti da bonifici, assegni e ricevute di pagamenti in contanti effettuati dal datore di lavoro (all.ti 6-10 ric.) sono state erroneamente sottratte alle retribuzioni lorde mensili indicate in busta paga anziché alle retribuzioni al netto delle ritenute fiscali e contributive ivi indicate (cfr. cedolini paga, all.ti 1-5 ric.).
12. Questo giudice non ignora il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, infatti, al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi dell'art.19 L. 218 del 52, mentre il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare, salva la prova dei fatti a lui non imputabili, debitore esclusivo dei contributi stessi, anche per la quota a carico del lavoratore. Per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, queste non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione delle stesse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario fra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore solo dopo che esso abbia percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. civ. n. 12566/2014), mentre il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione delle spettanze retributive non ha alcun potere di interferire sul distinto rapporto di imposta in relazione al quale il datore di lavoro ha operato quale sostituto, fermo restando l'obbligo del lavoratore, dopo aver percepito il lordo dovuto, di dichiararlo e di corrispondervi le relative imposte secondo il criterio di cassa e non di competenza, in base al meccanismo della tassazione dei redditi arretrati (Cass. civ.
13600/2017; Cass. civ. n. 13164/2018).
13. Tale principio, tuttavia, ad avviso di questo giudice non può nel caso di specie giustificare una quantificazione del credito retributivo del lavoratore operata per differenza tra poste eterogenee, vale a dire sottraendo alle retribuzioni mensili lorde indicate nelle buste paga le somme nette corrisposte dal datore di lavoro, e ciò in quanto nell'atto introduttivo il ricorrente non contesta la correttezza ed effettività delle ritenute previdenziali e fiscali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni lorde dovute al lavoratore così come indicate in busta paga, anzi queste ultime non sono oggetto di contestazione sotto alcun profilo – né in merito gli importi lordi delle retribuzioni né a quello delle ritenute fiscali e contributive – poiché l'unico inadempimento datoriale denunciato dall'attore si esaurisce nell'avere il datore corrisposto solo acconti sulle retribuzioni mensili dovute al lavoratore come indicate in busta paga, senza versare le somme a saldo dell'intero importo. Stando così le cose, ove il credito del lavoratore fosse quantificato sottraendo il percepito mensile non alle retribuzioni nette dovute riportate in busta paga, ma a quelle lorde, il datore di lavoro sarebbe sottoposto ad una indebita duplicazione di oneri contributivi e fiscali, poiché le somme già versate tempestivamente all'INPS e all'erario mediante le ritenute operate in busta paga e calcolate sull'intera retribuzione lorda spettante ivi riportata, verrebbero ad essere versate una seconda volta in quanto ricomprese negli arretrati lordi da corrispondere al lavoratore a saldo delle retribuzioni mensili non integralmente versate.
14. Per tale ragione ritiene questo giudice di condividere l'impostazione seguita dal consulente d'ufficio nominato per la quantificazione del credito retributivo del lavoratore. Il consulente ha correttamente sottratto alle retribuzioni mensili nette spettanti al , rilevate dalle buste paga e non contestate nel quantum, le somme Pt_1
corrispostegli dal datore di lavoro, quali comprovate dai documenti agli atti prodotti da entrambe le parti (assegni, bonifici, ricevute di pagamento in contanti), ivi compresi quegli ulteriori emolumenti che il datore di lavoro ha provato di avere corrisposto, fornendo i corrispondenti riscontri documentali, ma che non erano stati invece considerati nei conteggi allegati al ricorso – di qui la fondatezza parziale anche della seconda contestazione formulata dal resistente ai conteggi di controparte – e di cui il consulente d'ufficio ha dato conto nel prospetto di calcolo elaborato sotto la colonna
“pagamenti segnalati dal ctp considerati”. Quanto ai “pagamenti segnalati dal ctp non considerati”, evidenziati in altra apposita colonna nel prospetto di calcolo della relazione peritale e non portati a scomputo del credito retributivo, si tratta di pagamenti asseritamente effettuati dal convenuto e indicati dal suo CTP che tuttavia non risultano forniti di analogo riscontro documentale, nel senso che dai documenti prodotti dal convenuto non si evince prova idonea del pagamento o comunque l'univoca imputabilità dei versamenti al pagamento delle mensilità alle quali il resistente pretenderebbe ascriverli, ad eccezione dell'importo di euro 1.600,00 versato per il mese di aprile 2014, indicato nello stesso conteggio di parte ricorrente e documentato dal bonifico del 6.5.2014 prodotto sempre dal ricorrente, da portarsi dunque a scomputo del credito del lavoratore. 15. Sulla base di tali condivisibili criteri, applicati in aderenza alle risultanze documentali in atti, il consulente d'ufficio ha quantificato le differenze retributive nette a credito del ricorrente per il periodo oggetto di causa (gennaio 2014 – dicembre 2018), scaturite dal pagamento solo parziale delle retribuzioni nette mensili dovute al lavoratore come da busta paga, compresa la tredicesima mensilità, in complessivi euro 19.740,31, cui vanno sottratti, per quanto rilevato al precedente paragrafo, euro 1.600,00, così residuando l'importo dovuto netto di euro 18.140,31 (euro 19.740,31 – euro 1.600,00). La quantificazione delle ulteriori differenze retributive, questa volta calcolate al lordo dal consulente, per la somma di euro 4.279,75, trova invece giustificazione direttamente nelle buste paga relative ai mesi di novembre e dicembre 2015 e ai mesi da gennaio a giugno 2016, come evidenziato nei conteggi del CTU (all. 1 ai chiarimenti del CTU depositati il 10.11.2025). In tali buste paga, sulle retribuzioni lorde spettanti è indicata una trattenuta sempre al lordo per “importo non corrisposto”, per la quale non è stata fornita dal convenuto alcuna giustificazione e rispetto alla quale il CTP del convenuto non formulato rilievi critici, osservando anzi che “l'importo complessivo di euro 4.279,75 al lordo delle ritenute fiscali, risulta quanto effettivamente spettante al ricorrente”. Trattandosi di poste omogenee, tutte indicate nella misura lorda, la determinazione del credito al lordo non ingenera alcun rischio di duplicazione di oneri contributivi e fiscali a carico del datore di lavoro.
16. In conclusione, per quanto evidenziato, ritenuta la correttezza della impostazione del calcolo seguita dal CTU, adeguatamente esplicata nella relazione e nei chiarimenti resi, rilevata l'assenza di errori nello sviluppo dei calcoli e la loro coerenza con i documenti attestanti gli importi percepiti dal lavoratore, salvo la sola rettifica per l'importo percepito dal lavoratore di euro 1.600,00 per la mensilità di aprile 2014, non considerata dal CTU, può concludersi che il ricorrente è rimasto creditore nei confronti del convenuto per l'importo netto di euro 18.140,31 a titolo di differenze tra retribuzioni mensili nette spettanti come da busta paga e somme percepite dal datore di lavoro e per l'ulteriore importo lordo di euro 4.279,75, quale risultante dalle ingiustificate trattenute al lordo operate nelle buste paga di novembre e dicembre 2015 e in quelle relative ai mesi da gennaio a giugno 2016.
17. Le spese di lite, compensate per un terzo in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, per i restanti due terzi vanno poste a carico del convenuto secondo soccombenza e liquidate in favore dei difensori antistatari del ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi previsti per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
18. Analogamente, i compensi del consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da separato decreto, vanno posti per un terzo a carico del ricorrente e per due terzi a carico del convenuto.
19.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che è creditore di Parte_1
per la somma di euro 18.140,31 a titolo di retribuzioni Controparte_1
nette non corrisposte e per la ulteriore somma di euro 4.279,75 a titolo di retribuzioni lorde non corrisposte;
− per l'effetto, condanna ER al pagamento in favore di CP_1
della somma netta di euro 18.140,31 e della Parte_1
ulteriore somma, al lordo degli oneri fiscali e contributivi, pari ad euro 4.279,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− compensate per un terzo le spese processuali, condanna Controparte_1
al pagamento dei restanti due terzi in favore dei difensori antistatari del ricorrente, liquidandoli in euro 1.786,67, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− pone i compensi del consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da separato decreto, a carico del ricorrente per un terzo e del resistente per due terzi.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele CI