TRIB
Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/05/2024, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 667 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 03/05/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv D'ASCANIO FABIANA la quale insiste per la decisione con accoglimento del ricorso e vittoria di spese e per l'avv. TORGE ANNA MARIA CP_1
in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE la quale si riporta alla memoria in atti contestando le risultanze della CT .
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 667 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. D'ASCANIO FABIANA ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O CP_1 P.IVA_1
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DELL' CP_1 Controparte_2
67100 L' AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.7.2023 e in Parte_1 Controparte_3
qualità esercenti la potestà genitoriale sulla minore Persona_1
presentavano rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della
- 2 - prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagno e status handicap grave art. 3 comma 3 L. 104/1992)
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_2
.
[...]
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il CT ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “disturbo misto delle capacità scolastiche di severa gravità in soggetto con disturbo della sfera emozionale;
cardiopatia aritmica non meglio definita”
Lo stesso CT ha concluso che “la minore presenta Persona_1
“menomazioni tali da integrare le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, L.
104/1992 (handicap grave)”; inoltre, sempre a carico della stessa, “sussistano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza di cui all'art. 1, L. 289/1990” a partire dall'epoca della domanda amministrativa
(31/03/2022). E' opportuno fissare una visita di revisione al triennio per entrambi i benefici. "
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_2
giudizio espresso dal CT appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di ATP, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite di entrambi le fasi del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CT sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- 3 - - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92, a decorrere dalla domanda amministrativa (31.3.2022) con revisione al triennio;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente CP_1
delle spese di lite che liquida, per entrambe le fasi del giudizio, in €. 3.600,00 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese delle CT a carico dell' . CP_1
Avezzano, 3 maggio 2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
Avezzano 03/05/2024
- 4 -
- 5 -