Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il 20.02.2025 alla scadenza del termine per il deposito, ex art 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8883 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Enrico Carlomagno e dell'Avv.
Biancamaria Scala, presso cui elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle liti, convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.04.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. n.37120240001745865000, relativo al mancato versamento di contributi previdenziali anni 2017 e 2018, notificato il 14.03.2024, facendo rilevare la prescrizione quinquennale del credito. Ha quindi concluso chiedendo: “…b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito impugnato ed oggetto della presente opposizione per decorrenza dei termini di legge;
c) annullare l'avviso di addebito n. 37120240001745865000 nonché tutti gli atti ad esso dipendenti e collegati stante l'intervenuta prescrizione dei crediti;
” con vittoria di spese
Nel resistere alla domanda, l ne ha chiesto il rigetto, evidenziando che tutti i redditi CP_1 eccedenti il minimale si prospettano alla conoscenza dell' direttamente dall'Agenzia CP_2
delle Entrate sulla base delle dichiarazioni fiscali periodicamente presentate;
che in data
2.12.2023 l ha notificato al ricorrente un avviso bonario, quale atto interruttivo della CP_2
prescrizione
******
L'opposizione in esame è fondata unicamente sull'asserita prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 3 legge 335/95, trattandosi di crediti maturati negli anni 2017 e
2018, richiesti a titolo di contribuzione obbligatoria ( contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale ) mediante l'avviso di cui qui si controverte, notificato il 14.03.2024.
A fronte dell'eccezione di prescrizione l ha dedotto di aver inviato e notificato al CP_1
ricorrente in data 02.12.2023 l'avviso bonario, atto interruttivo della prescrizione, e che in tale data i contributi previdenziali richiesti non si erano prescritti, avendo l'assicurato presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017 in data 19/09/2018 e per l'anno d'imposta 2018 successivamente.
Le riportate asserzioni risultano asseverate dalla documentazione versata in atti ( cfr pec in data 02.12.2023 nella produzione dell' ) e d'altro canto nulla ha rilevato parte ricorrente CP_1 in relazione a detta documentazione ( cfr verbale d'udienza) che costituisce idoneo atto interruttivo per entrambe le annualità in questione.
La questione relativa alla decorrenza della prescrizione va risolta applicando il principio (cfr.
Cass. Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18950) secondo cui, in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ai sensi della legge n. 233 del 1990, art. 1, comma 4, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3 deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, i termini di versamento sono quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Chiarisce la Suprema Corte che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui
«i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (principio consolidato: v. Cass. n. 13463 del 2017 cit. Cass. nn. 19640 e 27950 del 2018, Cass. n.
5413 del 2020 e da ultimo Cass. Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18950) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Salvo proroghe, il saldo che risulta dal modello Redditi Pf e l'eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell'anno in cui si presenta la dichiarazione
Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione ( cfr Cass
27950/2018), era fissato al 2 luglio 2018, anno in cui andava presentata la dichiarazione dei redditi, successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti
Ne consegue che il credito relativo ai contributi 2017 non risulta prescritto alla data dell'atto interruttivo depositato dall' , notificato in data 02.12.2023, individuando quale dies a CP_1
quo la data del 2 luglio 2018 ( pagamento del saldo), tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione disposta dalla normativa sull'emergenza sanitaria da Covid-19
L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
In totale 311 giorni di sospensione (gg. 129 + 182).
Per le stesse motivazioni ( dies a quo del termine di prescrizione e sospensione dello stesso termine per la normativa citata adottata per l'emergenza sanitaria ) non risulta prescritto altresì il credito dell' relativo ai contributi 2018 CP_1
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso c) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' che si CP_1 liquidano in complessivi € 2.697,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Napoli 20.02.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ada Bonfiglio