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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7943/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16143/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 18/11/2024 Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5352/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 7943/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 16143/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della Regione Campania e di Municipia Spa compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 20230002128631051561232 del 17.01.2024, sui veicoli tg. Targa_1, Targa_3 e Targa_4, con il quale gli veniva richiesta la somma di € 365,79 per il mancato pagamento dell'avviso di accertamento n.
634050021861 notificato il 23.10.2019 e dell'ingiunzione n.34050021861 notificata il 29.06.2022, relativo a mancato pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2016, della Regione Campania relativa all'autovettura tg. Targa_2
La resistente Municipia in corso di giudizio provvedeva al deposito di memoria con la quale chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio per avvenuto annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore,.
Si costituiva altresi la Regione.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha dichiarata cessata la materia del contendere, compensando le spese con la seguente motivazione : “Le spese, in ragione dell'assenza di espressa richiesta di condanna al pagamento delle spese conformemente al principio della soccombenza virtuale, vanno compensate.”
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituita Municipia sostenendo di avere eseguito quanto richiestogli dall'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, atteso che il giudice di primo grado ha fornito una motivazione errata sul punto, non essendo necessaria una esplicita richiesta di condanna sulle spese e competenze
L'appello va pertanto accolto, con la limitazione della condanna alla sola Regione Campania, cui deve ascriversi la responsabilità di quanto avvenuto, al pagamento, in solido, delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 195,00 per il I grado ed in Euro 240,00 per il II grado, oltre 15%,
Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Le spesee competenze dell'intero giudizio vanno compensate nei confronti di MUnicipia spa.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna la regione Campania al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 195,00 per il I grado ed in Euro
240,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7943/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16143/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 18/11/2024 Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5352/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 7943/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 16143/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della Regione Campania e di Municipia Spa compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 20230002128631051561232 del 17.01.2024, sui veicoli tg. Targa_1, Targa_3 e Targa_4, con il quale gli veniva richiesta la somma di € 365,79 per il mancato pagamento dell'avviso di accertamento n.
634050021861 notificato il 23.10.2019 e dell'ingiunzione n.34050021861 notificata il 29.06.2022, relativo a mancato pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2016, della Regione Campania relativa all'autovettura tg. Targa_2
La resistente Municipia in corso di giudizio provvedeva al deposito di memoria con la quale chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio per avvenuto annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore,.
Si costituiva altresi la Regione.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha dichiarata cessata la materia del contendere, compensando le spese con la seguente motivazione : “Le spese, in ragione dell'assenza di espressa richiesta di condanna al pagamento delle spese conformemente al principio della soccombenza virtuale, vanno compensate.”
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituita Municipia sostenendo di avere eseguito quanto richiestogli dall'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, atteso che il giudice di primo grado ha fornito una motivazione errata sul punto, non essendo necessaria una esplicita richiesta di condanna sulle spese e competenze
L'appello va pertanto accolto, con la limitazione della condanna alla sola Regione Campania, cui deve ascriversi la responsabilità di quanto avvenuto, al pagamento, in solido, delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 195,00 per il I grado ed in Euro 240,00 per il II grado, oltre 15%,
Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Le spesee competenze dell'intero giudizio vanno compensate nei confronti di MUnicipia spa.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna la regione Campania al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 195,00 per il I grado ed in Euro
240,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.