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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/11/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1652/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1652/2025 promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DE BENEDICTIS LUDOVICO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS LUDOVICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/08/2025, e Parte_1 Controparte_1
esponevano che in data 21/06/2003 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in POMEZIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 13/11/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13/11/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 13/11/2025:
1. I coniugi vivranno separati di letto, mensa e abitazione.
2. La figlia maggiorenne , non autosufficiente economicamente e tuttora Per_1 iscritta, con profitto, a corso di studi universitario, seguiterà a vivere con la madre e con il figlio di quest'ultima nato fuori dal matrimonio e da pregresso rapporto presso l'abitazione sita in Pescara (PE) alla Via Palermo n. 8, di seguito catastalmente individuata.
3. Sintanto che la figlia non sarà economicamente autosufficiente il padre Per_1 provvederà in via esclusiva direttamente a tutte le spese ordinarie e straordinarie alla stessa necessarie.
4. Il c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
l'8/02/1972 e residente in [...], nell'ambito della più ampia soluzione concordata tra le parti per la separazione coniugale avente causa conciliativa, solutoria e compensativa, e in vece dell'assegno di mantenimento che sarebbe tenuto a corrispondere alla moglie priva di adeguati redditi personali, dichiara di voler trasferire, con rinuncia all'ipoteca legale, a c.f. Parte_1
nata l'[...] a [...] ed ivi residente a[...]
Palermo n. 8, che accetta, la quota pari ad ½ del diritto di piena proprietà su appartamento sito in Pescara (PE) alla Via Palermo n. 8 al piano secondo, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 22, particella 96,
pagina 3 di 6 subalterno 30, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 6,5, rendita catastale €
939,95, confinante con vano scala, De Cecco o aventi causa, Via Palermo, salvo altri.
La cessione che precede viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto si trova e così come dalla parte cessionaria si possiede e si ha diritto a possedere, con ogni diritto inerente a quanto ceduto, adiacenze e pertinenze, accessioni ed accessori, servitù attive e passive, nulla escluso ed eccettuato anche in rapporto a regolamenti edilizi generali e particolari, con subentro in tutti gli oneri nei confronti del Comune ove i beni sono situati, nonché con i proporzionali e corrispondenti diritti ed obblighi su enti, parti, spazi, impianti condominiali e di uso comune a norma di legge.
Il cedente c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
l'8/02/1972 e residente in [...], attesta che la quota di ½ del diritto di piena proprietà sull'immobile sopra descritto gli è pervenuta per atto pubblico di vendita rogato a ministero Notar in Pescara il 30/09/2014, Persona_2 rep. n. 72396 e racc. n. 24243, registrato in Pescara il 14/10/2014 al n. 9665 1T (doc.
04), e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Pescara –
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 14/10/2014, R.G. 10578 e R.P.
7526 (doc. 05), e non è gravata da ipoteche, oneri e/o altre trascrizioni pregiudizievoli (doc. 06).
Il cedente c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
l'8/02/1972 e residente in [...], dichiara:
- con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata al presente atto, che la costruzione dell'unità immobiliare ceduta è iniziata in epoca anteriore all'1/9/1967
(doc. 07) e che la stessa, successivamente interessata dagli interventi edilizi di cui alla protocollata presso il Comune di Pescara in data 30/10/2014 al n. 135721 Pt_2
(doc. 08), è regolare rispetto a tale titolo edilizio ed è munita di certificato di agibilità/abitabilità di cui alla SCAGI del 07/11/2017 (doc. 17);
pagina 4 di 6 - che lo stato di fatto dell'unità immobiliare oggetto di cessione è conforme ai dati catastali e alla planimetria allegata (docc. 09, 10 e 11);
- che il valore della quota del diritto di proprietà oggetto di cessione determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 131/1986 è pari ad € 62.177,85 e che, in ragione della causa del trasferimento immobiliare, alcunché gli è stato e/o verrà corrisposto dalla cessionaria a titolo di corrispettivo del trasferimento stesso.
Ai sensi del D. Lgs. 192/2005 le parti dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato n. 6802825000570212 del 26/08/2025 allegato al presente atto (doc. 12), in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Le parti danno atto, infine, che la cessione immobiliare di cui sopra interviene quale condizione patrimoniale dell'accordo di separazione e di versare in regime di separazione dei beni.
5. I coniugi sin da ora dichiarano di consentirsi reciprocamente il rilascio del passaporto.
I ricorrenti dichiarano di obbligarsi essi stessi a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio di pubblicità immobiliare, esonerando il
Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POMEZIA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13/11/2025).
Spese compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Pescara il 17/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1652/2025 promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DE BENEDICTIS LUDOVICO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS LUDOVICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/08/2025, e Parte_1 Controparte_1
esponevano che in data 21/06/2003 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in POMEZIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 13/11/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13/11/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 13/11/2025:
1. I coniugi vivranno separati di letto, mensa e abitazione.
2. La figlia maggiorenne , non autosufficiente economicamente e tuttora Per_1 iscritta, con profitto, a corso di studi universitario, seguiterà a vivere con la madre e con il figlio di quest'ultima nato fuori dal matrimonio e da pregresso rapporto presso l'abitazione sita in Pescara (PE) alla Via Palermo n. 8, di seguito catastalmente individuata.
3. Sintanto che la figlia non sarà economicamente autosufficiente il padre Per_1 provvederà in via esclusiva direttamente a tutte le spese ordinarie e straordinarie alla stessa necessarie.
4. Il c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
l'8/02/1972 e residente in [...], nell'ambito della più ampia soluzione concordata tra le parti per la separazione coniugale avente causa conciliativa, solutoria e compensativa, e in vece dell'assegno di mantenimento che sarebbe tenuto a corrispondere alla moglie priva di adeguati redditi personali, dichiara di voler trasferire, con rinuncia all'ipoteca legale, a c.f. Parte_1
nata l'[...] a [...] ed ivi residente a[...]
Palermo n. 8, che accetta, la quota pari ad ½ del diritto di piena proprietà su appartamento sito in Pescara (PE) alla Via Palermo n. 8 al piano secondo, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 22, particella 96,
pagina 3 di 6 subalterno 30, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 6,5, rendita catastale €
939,95, confinante con vano scala, De Cecco o aventi causa, Via Palermo, salvo altri.
La cessione che precede viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto si trova e così come dalla parte cessionaria si possiede e si ha diritto a possedere, con ogni diritto inerente a quanto ceduto, adiacenze e pertinenze, accessioni ed accessori, servitù attive e passive, nulla escluso ed eccettuato anche in rapporto a regolamenti edilizi generali e particolari, con subentro in tutti gli oneri nei confronti del Comune ove i beni sono situati, nonché con i proporzionali e corrispondenti diritti ed obblighi su enti, parti, spazi, impianti condominiali e di uso comune a norma di legge.
Il cedente c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
l'8/02/1972 e residente in [...], attesta che la quota di ½ del diritto di piena proprietà sull'immobile sopra descritto gli è pervenuta per atto pubblico di vendita rogato a ministero Notar in Pescara il 30/09/2014, Persona_2 rep. n. 72396 e racc. n. 24243, registrato in Pescara il 14/10/2014 al n. 9665 1T (doc.
04), e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Pescara –
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 14/10/2014, R.G. 10578 e R.P.
7526 (doc. 05), e non è gravata da ipoteche, oneri e/o altre trascrizioni pregiudizievoli (doc. 06).
Il cedente c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
l'8/02/1972 e residente in [...], dichiara:
- con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata al presente atto, che la costruzione dell'unità immobiliare ceduta è iniziata in epoca anteriore all'1/9/1967
(doc. 07) e che la stessa, successivamente interessata dagli interventi edilizi di cui alla protocollata presso il Comune di Pescara in data 30/10/2014 al n. 135721 Pt_2
(doc. 08), è regolare rispetto a tale titolo edilizio ed è munita di certificato di agibilità/abitabilità di cui alla SCAGI del 07/11/2017 (doc. 17);
pagina 4 di 6 - che lo stato di fatto dell'unità immobiliare oggetto di cessione è conforme ai dati catastali e alla planimetria allegata (docc. 09, 10 e 11);
- che il valore della quota del diritto di proprietà oggetto di cessione determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 131/1986 è pari ad € 62.177,85 e che, in ragione della causa del trasferimento immobiliare, alcunché gli è stato e/o verrà corrisposto dalla cessionaria a titolo di corrispettivo del trasferimento stesso.
Ai sensi del D. Lgs. 192/2005 le parti dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato n. 6802825000570212 del 26/08/2025 allegato al presente atto (doc. 12), in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Le parti danno atto, infine, che la cessione immobiliare di cui sopra interviene quale condizione patrimoniale dell'accordo di separazione e di versare in regime di separazione dei beni.
5. I coniugi sin da ora dichiarano di consentirsi reciprocamente il rilascio del passaporto.
I ricorrenti dichiarano di obbligarsi essi stessi a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio di pubblicità immobiliare, esonerando il
Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POMEZIA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13/11/2025).
Spese compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Pescara il 17/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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