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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nei procedimenti iscritti ai nn. 10111/2022 e
10114/2022 R.G.L. promossi
D A
e Parte_1 Parte_2
(avv. BARRILE MASSIMO)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
[...]
(dott.ri , , ex art. 417 bis c.p.c.) Controparte_2 CP_3 CP_4
- resistente -
Aventi ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 8/7/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata Parte_1 dall'1.1.2008 al 31.12.2018 e di al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata Parte_2 dall'1.1.2011 al 31.12.2018 e, per l'effetto, dispone che il Controparte_1
provveda al computo della medesima e alla ricostruzione della carriera,
[...] con condanna al pagamento, a titolo di differenze retributive, di euro 33.685,11 a e di Parte_1 euro 7.956,59 a , oltre accessori come per legge dal mese di febbraio 2025; Parte_2 - condanna il alla Controparte_5 CP_1 rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti che si liquidano in euro 5.810,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico del Consiglio convenuto le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti ricorsi, depositati in data 14.10.2022 e successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, le ricorrenti in epigrafe esponevano di essere state assunte a tempo indeterminato dal Controparte_1
(d'ora in poi dal 1.1.2019, in virtù dell'espletamento di una procedura di stabilizzazione, e che CP_1 il convenuto non aveva computato nell'anzianità di servizio i periodi lavorativi espletati con contratti a tempo determinato;
chiedevano, previa declaratoria del diritto al computo del servizio pre-ruolo sin dal primo contratto a tempo determinato, la condanna del C.R.E.A. al relativo riconoscimento, alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive, col favore delle spese.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Disposta ed espletata CTU contabile, previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
Deve rilevarsi che le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla valutazione del servizio pre-ruolo svolto, ragion per cui risultano irrilevanti le difese del C.R.E.A. relative alla funzione riparatoria della stabilizzazione, non avendo le stesse chiesto il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine.
In relazione all'eccezione di prescrizione spiegata dal convenuto, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (cfr. Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020).
Tanto premesso e considerato che risulta documentalmente che le ricorrenti hanno interrotto il termine prescrizionale con atti di diffida del 7.3.2019 (prot. n. 0011257 e 0011258), deve ritenersi che le eventuali differenze retributive decorrano dal 7.3.2014. Risulta inoltre fondata l'eccezione di parte resistente relativa al blocco degli aumenti retributivi ex art. 9, commi 1 e 21 del DL 78/2010 (conv. con mod. dalla L. 122/2010), le cui statuizioni sono state prorogate dal DPR 122/2013 sino al 31.12.2014.
Nel merito, risulta documentalmente che ha prestato attività lavorativa come Parte_1 ricercatore, con inquadramento nel III livello ai sensi del DPR 12.02.1991 n. 171 e del CCNL del
Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca, senza soluzione di continuità dal 1.1.2008 al 31.12.2018 e senza soluzione di continuità dall'1.1.2011 al 31.12.2018, dapprima presso l'Istituto Parte_2
Nazionale di Economica Agraria, (incorporato al C.R.A. in forza dell'art. 1 co. 381, della legge CP_6
n. 190 del 23.12.2014, cd. legge di stabilità 2015, che in seguito ha assunto la denominazione di
. CP_1
Deve quindi rammentarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto
a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n.
15231 del 16/07/2020); “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, in applicazione del principio di non discriminazione.” (cfr. Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 3473 del 06/02/2019).
Orbene, il convenuto con decreti in atti (n. 1090 del 7/11/2019 e 1129 del 7/11/2019), dopo l'esito positivo delle verifiche previste dall'art. 4, comma 6, del CCNL 5/3/1998, ha riconosciuto la fascia di anzianità e ha riliquidato il trattamento economico delle ricorrenti, senza tuttavia riconoscere l'anzianità maturata durante lo svolgimento del servizio con i rapporti a termine indicati nei rispettivi ricorsi.
Deve quindi ritenersi che le ricorrenti abbiano diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei periodi indicati in ciascun ricorso, con condanna del convenuto al computo integrale della medesima anche ai fini dell'avanzamento per fasce retributive di cui al CCNL applicato sin dal primo contratto a tempo determinato, alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle relative differenze retributive con decorrenza dal 1.1.2015, nei limiti di cui alla relazione peritale depositata in data
18.3.2025, stante la correttezza (avuto riguardo al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in relazione alla decorrenza dei passaggi di fascia in materia di progressione economica orizzontale), oltre accessori come per legge, con le statuizioni di cui al dispositivo, al quale si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite e la definitiva attribuzione di quelle, già liquidate, di consulenza tecnica, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 8/7/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nei procedimenti iscritti ai nn. 10111/2022 e
10114/2022 R.G.L. promossi
D A
e Parte_1 Parte_2
(avv. BARRILE MASSIMO)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
[...]
(dott.ri , , ex art. 417 bis c.p.c.) Controparte_2 CP_3 CP_4
- resistente -
Aventi ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 8/7/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata Parte_1 dall'1.1.2008 al 31.12.2018 e di al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata Parte_2 dall'1.1.2011 al 31.12.2018 e, per l'effetto, dispone che il Controparte_1
provveda al computo della medesima e alla ricostruzione della carriera,
[...] con condanna al pagamento, a titolo di differenze retributive, di euro 33.685,11 a e di Parte_1 euro 7.956,59 a , oltre accessori come per legge dal mese di febbraio 2025; Parte_2 - condanna il alla Controparte_5 CP_1 rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti che si liquidano in euro 5.810,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico del Consiglio convenuto le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti ricorsi, depositati in data 14.10.2022 e successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, le ricorrenti in epigrafe esponevano di essere state assunte a tempo indeterminato dal Controparte_1
(d'ora in poi dal 1.1.2019, in virtù dell'espletamento di una procedura di stabilizzazione, e che CP_1 il convenuto non aveva computato nell'anzianità di servizio i periodi lavorativi espletati con contratti a tempo determinato;
chiedevano, previa declaratoria del diritto al computo del servizio pre-ruolo sin dal primo contratto a tempo determinato, la condanna del C.R.E.A. al relativo riconoscimento, alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive, col favore delle spese.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Disposta ed espletata CTU contabile, previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
Deve rilevarsi che le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla valutazione del servizio pre-ruolo svolto, ragion per cui risultano irrilevanti le difese del C.R.E.A. relative alla funzione riparatoria della stabilizzazione, non avendo le stesse chiesto il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine.
In relazione all'eccezione di prescrizione spiegata dal convenuto, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (cfr. Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020).
Tanto premesso e considerato che risulta documentalmente che le ricorrenti hanno interrotto il termine prescrizionale con atti di diffida del 7.3.2019 (prot. n. 0011257 e 0011258), deve ritenersi che le eventuali differenze retributive decorrano dal 7.3.2014. Risulta inoltre fondata l'eccezione di parte resistente relativa al blocco degli aumenti retributivi ex art. 9, commi 1 e 21 del DL 78/2010 (conv. con mod. dalla L. 122/2010), le cui statuizioni sono state prorogate dal DPR 122/2013 sino al 31.12.2014.
Nel merito, risulta documentalmente che ha prestato attività lavorativa come Parte_1 ricercatore, con inquadramento nel III livello ai sensi del DPR 12.02.1991 n. 171 e del CCNL del
Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca, senza soluzione di continuità dal 1.1.2008 al 31.12.2018 e senza soluzione di continuità dall'1.1.2011 al 31.12.2018, dapprima presso l'Istituto Parte_2
Nazionale di Economica Agraria, (incorporato al C.R.A. in forza dell'art. 1 co. 381, della legge CP_6
n. 190 del 23.12.2014, cd. legge di stabilità 2015, che in seguito ha assunto la denominazione di
. CP_1
Deve quindi rammentarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto
a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n.
15231 del 16/07/2020); “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, in applicazione del principio di non discriminazione.” (cfr. Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 3473 del 06/02/2019).
Orbene, il convenuto con decreti in atti (n. 1090 del 7/11/2019 e 1129 del 7/11/2019), dopo l'esito positivo delle verifiche previste dall'art. 4, comma 6, del CCNL 5/3/1998, ha riconosciuto la fascia di anzianità e ha riliquidato il trattamento economico delle ricorrenti, senza tuttavia riconoscere l'anzianità maturata durante lo svolgimento del servizio con i rapporti a termine indicati nei rispettivi ricorsi.
Deve quindi ritenersi che le ricorrenti abbiano diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei periodi indicati in ciascun ricorso, con condanna del convenuto al computo integrale della medesima anche ai fini dell'avanzamento per fasce retributive di cui al CCNL applicato sin dal primo contratto a tempo determinato, alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle relative differenze retributive con decorrenza dal 1.1.2015, nei limiti di cui alla relazione peritale depositata in data
18.3.2025, stante la correttezza (avuto riguardo al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in relazione alla decorrenza dei passaggi di fascia in materia di progressione economica orizzontale), oltre accessori come per legge, con le statuizioni di cui al dispositivo, al quale si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite e la definitiva attribuzione di quelle, già liquidate, di consulenza tecnica, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 8/7/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno