Sentenza 26 ottobre 2001
Massime • 2
In tema di diffamazione a mezzo stampa, le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono, entità alla quale, conseguentemente, anche compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo di delitti contro l'onore. Ne consegue che, quando l'offesa assume carattere diffusivo (nel senso che essa viene ad incidere sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività), detto ente, al pari dei singoli soggetti offesi, è legittimato alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile e ad esso compete eventualmente la facoltà di proporre impugnazione nelle ipotesi particolari previste dall'art. 577 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualità di persona offesa -con possibilità di costituirsi parte civile e di proporre la impugnazione sopra specificata- ad un Consiglio dell'ordine degli avvocati, avendo il giornalista formulato giudizi negativi e denigratori nei confronti di "migliaia di avvocati", appartenenti al predetto ente, ed avendone indicati alcuni come "manutengoli della camorra").
Non è applicabile al direttore del giornale, resosi responsabile del delitto di omesso controllo, di cui all'art. 57 cod.pen., l'istituto della riparazione pecuniaria, previsto dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, che consente alla persona offesa di richiedere, oltre al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 185 cod.pen, la corresponsione di somma di denaro in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, atteso che il citato art. 12 opera esclusivamente con riguardo all'ipotesi delittuosa della diffamazione a mezzo stampa.
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- 1. Associazione persona offesa di una diffamazione (Cass. 36931/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 settembre 2023
Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …
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La massima Non integra il delitto di diffamazione l'imputazione ad una società commerciale di una generica inadempienza contrattuale, trattandosi di un'affermazione che non contiene una carica dispregiativa, tale da essere avvertita nel comune sentire come espressione della volontà di offendere la reputazione dell'ente commerciale destinatario dell'affermazione. (Fattispecie in cui due professionisti avevano inviato una e-mail a più persone con cui avevano giustificato la cessazione del rapporto professionale con una società "per inadempienze contrattuali della committente" - Cassazione penale sez. V - 16/10/2019, n. 4448. Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare …
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è applicabile l'istituto della riparazione pecuniaria, previsto dall'art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47, al direttore del giornale che sia dichiarato responsabile del delitto di omesso controllo colposo della pubblicazione ai sensi dell'art. 57 c.p., in quanto l'irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione, dei cui elementi costitutivi presuppone l'accertamento (Cassazione penale sez. V - 10/10/2019, n. 44117) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: se l'offesa investe l'intera comunità cittadina, il Comune può presentare querela (Cass. Pen. n. 1059/2021)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un ente locale possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono, sicché quando l'offesa assume carattere diffusivo, incidendo sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività, a tale entità compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo del reato, nonché alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile (Cassazione penale sez. V - 08/10/2021, n. 1059). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
Leggi di più… - 5. Aspetti penali della diffamazione a mezzo stampaValeria Falcone · https://www.filodiritto.com/ · 2 dicembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2001, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE FRANCO - Presidente - del 26/10/2001
1. Dott. NICASTRO FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLONNESE ANDREA - Consigliere - N. 1699
3. Dott. CICCHETTI NUNZIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SICA GIUSEPPE - Consigliere - N. 047054/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) CA GE N. IL 06/04/1924
2) OC GI N. IL 28/08/1920
avverso SENTENZA del 09/03/2000 CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di Scalfari, rigetto nel resto
Udito, per la parte civile, l'Avv. Dott. Angelio Paolo di AP Udito il difensore Avv. La Pera Giovanni di Roma.
RITENUTO IN FATTO.
OC GI veniva tratto a giudizio avanti il tribunale di Roma, per rispondere del reato di cui agli artt. 595 C.P., 13 e 21 legge 8/2/1948, n. 47, per avere redatto e pubblicato sull'inserto settimanale "Il Venerdi" del quotidiano "La Repubblica", un articolo dal titolo "La capitale dell'illegalità", con il quale si offendeva, anche con l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione della classe forense di AP (capo A) e CA GE per rispondere del reato di cui agli artt. 57, 595 C.P., 13 e 21 legge n. 47/48, per avere omesso, quale direttore del quotidiano, di esercitare il controllo necessario ad impedire che si offendesse la reputazione della classe forense di AP (capo B).
In data 5/2/1999, il tribunale assolveva gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non costituisce reato, sul presupposto che l'articolo incriminato fosse espressione del corretto esercizio del diritto di critica politica.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza del 9/3/2000, su impugnazione - anche agli effetti penali - del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AP, querelante, costituita parte civile, in riforma della sentenza del tribunale, dichiarava OC e CA, colpevoli dei reati loro ascritti e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, li condannava rispettivamente alla pena di lire 1.500.000 e lire 1.000.000 di multa. Spese in solido. Pubblicazione della sentenza sul quotidiano "La Repubblica". Condannava, inoltre, gli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento a titolo di riparazione pecuniaria ex artt. 12 legge n. 47/48 della somma di lire 30.000.000 e 20.000.000, rispettivamente.
Rimborso delle spese di costituzione e difesa a favore della parte civile.
Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, prospettando due motivi di annullamento.
Con il primo, per CA GE, deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) cpp., con riferimento all'art. 577 cpp. e 12 legge n. 47/48. Secondo il ricorrente, l'art. 577 cpp., riconosce il diritto della persona offesa costituita parte civile, di impugnare le sentenza, di condanna o di proscioglimento, limitatamente "ai reati di ingiuria e di diffamazione", mentre l'art. 57 C.P., sulla base del quale il direttore del giornale era stato condannato sia alla pena della multa che della riparazione pecuniaria, riguardava solamente "la diffamazione commessa a mezzo della stampa".
Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 606 lett. B) e difetto di motivazione in ordine alla legittimazione a proporre querela, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Secondo il ricorrente, riconosciuta l'esistenza, anche se in via generale e astratta di un onore sociale collettivo, sussisteva in capo all'Ente una correlativa capacità giuridica passiva, azionabile, tuttavia, a tutela soltanto di un bene sociale collettivo e non uti singulus ne' di un gruppo di associati uti singuli. In secondo luogo, la responsabilità del giornalista doveva essere giudicata con riguardo al significato proprio delle espressioni usate nel linguaggio comune ovvero, in casi dubbi, secondo il significato che il giornalista aveva inteso loro dare e non mai sulla base dell'interpretazione che ad esse aveva dato la parte offesa. Più specificamente, con riguardo al difetto di legittimazione del Consiglio querelante, precisava che, nella ipotesi, non sussisteva alcun bene collettivo da tutelare, in quanto gli apprezzamenti negativi del giornalista non erano rivolti alla classe forense napoletana, ma riguardavano come singoli, da un lato, le "migliaia di avvocati" sottoscrittori del documento con il quale era stato richiesto il trasferimento del Procuratore della Repubblica di AP e, dall'altro, quegli avvocati "molti dei quali manutengoli della camorra" e perciò processati.
In sostanza, non si erano offesi i valori collettivi della categoria, ma condotte singole non generalizzabili, e, cioè, solo quegli avvocati che si erano impegnati nell'attacco al Procuratore, mentre i valori collettivi proprio non venivano presi in considerazione. In data 24/9/2001, la difesa della parte civile presentava memoria difensiva, con la quale precisava che i ricorrenti avevano proposto solo due motivi di gravame di natura processuale.
Quindi, dai punto di vista sostanziale, l'articolo de quo doveva ritenersi definitivamente diffamatorio, non essendo stata sollevata alcuna censura di legittimità all'applicazione dell'art. 595 C.P,, così come non era più sindacabile il comportamento omissivo del direttore responsabile ex art. 57 C.P., in relazione all'art. 595 C.P.. Precisava la parte civile, che le eccezioni erano manifestamente infondate, che il contenuto dell'articolo era gravemente diffamatorio e, come era stato accertato neil'istruttoria dibattimentale, anche falso.
L'accusa rivolta dal OC, in ogni caso, aveva coinvolto l'intera classe forense e il Consiglio dell'Ordine, quale ente di diritto pubblico, aveva l'obbligo di tutelare l'onore sociale collettivo di tutti gli associati, che dovevano essere considerati come un tutto unitario, indipendentemente dalla reputazione dei singoli partecipanti. Richiamava, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5^, sent. 2886 del 16/3/1992). La collettività degli avvocati del distretto giudiziario è riunita in un ordine rappresentativo, il Consiglio dell'Ordine, dotato di personalità giuridica e che svolge funzioni pubbliche, amministrative, certificative e sanzionatorie.
Contestava, poi, che i ricorrenti sotto il pretesto della mancanza di legittimazione del querelante, nel contestare che le espressioni usate non erano idonee ad offendere la classe forense, aveva svolto censure in punto di fatto e, come tali, inammissibili. Con riguardo alla responsabilità del direttore la sentenza di condanna era intervenuta prima della sentenza 17/3/200, relativa al divieto di estensione analogica tra le fattispecie di cui agli artt. 57 e 595 C.P., da un lato e gli artt. 110 e 595 C.P., dall'altro, in riferimento all'art. 577 cpp. In ogni caso, tale principio non si applicava all'istituto della riparazione pecuniaria, che è sostenuto da principi solamente civilistici.
Concludeva per la conferma della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Condizione essenziale per attribuire ad una offesa rilevanza giuridica-penale è la individuazione dell'effettivo destinatario della stessa.
Nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo - in mancanza di una indicazione specifica, ovvero di riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza, la cui attribuzione è rivolta ad un soggetto indubbiamente individuabile, deve dedursi dalla stessa prospettazione dell'offesa.
Trattasi di un criterio obiettivo, che ben si concilia con la struttura e la ratio della previsione normativa e non può essere sostituito con intuizioni o soggettive congetture che possono essere fatte da chi è consapevole - a fronte di una generica offesa - di poter essere uno dei destinatari della stessa, se dalla pubblicazione dell'accusa denigratoria non emergono circostanze e fatti di notoria conoscenza, obiettivamente idonei alla sua individuazione e attribuzione soggettiva.
2. Quindi, l'attribuzione ad una determinata persona verso la quale l'offesa è rivolta, è indispensabile per riconoscerle la legittimazione all'esercizio del diritto di querela, nonché alla costituzione di parte civile nel conseguente procedimento. Ma le espressioni denigratorie, possono aggredire anche un ente collettivo.
In tal caso, non può essere disconosciuta in capo ad esso ne' la capacità di essere soggetto passivo del delitto di diffamazione, quale titolare dell'onore sociale, ne' la corrispondente titolarità del diritto di querela, per la cui perseguibilità il reato è sottoposto.
Infatti, entità giuridiche, associazioni, enti di fatto privi di personalità giuridica, quali partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari, sono portatori di un interesse collettivo, unitario e indivisibile in relazione alle finalità perseguite (Cass. Sez. 5^, 30/1/1998, Sandri, con riguardo alla Corte dei Conti;
Sez. 5^, 7/10/1998, Faraon, con riguardo alla Congregazione dei testimoni di Geova), in quanto anch'essi titolari dei beni dell'onore e della reputazione, che si concretizzano nella considerazione esterna che la collettività loro riconosce. Di conseguenza, tali entità possono essere destinatarie di una attività diffamatoria come tali e, quindi, avere la capacità di divenire soggetti passivi del delitto di diffamazione e di attivarsi attraverso i propri legali rappresentanti per la loro tutela. Va, altresì, precisato che l'offesa ad una di tali entità può diffondersi in maniera da colpire, per le funzioni svolte, anche, l'onorabilità delle singole persone che ne fanno parte, specificamente aggredite nell'onore e nella reputazione e, perciò, concorrere con la denigrazione svolta nei confronti dell'ente come tale.
Tuttavia, il riconoscimento della legittimazione alle associazioni in senso lato e agli enti di fatto privi di personalità giuridica, perché possano assumere la qualità di soggetti passivi dei delitti contro l'onore, presuppone - come già indicato l'accertamento in concreto di un onore sociale, collettivo, concettualmente ammissibile, quale bene morale appartenente a tutti i soci, associati, componenti o membri, come un unicum capace di percepirne l'offesa.
In particolare, l'offesa deve assumere un evidente carattere diffusivo, nel senso di incidere direttamente sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività, in considerazione della specie e della portata dell'aggressione portata, delle circostanze narrate, delle espressioni usate, dei riferimenti e dei collegamenti operati dal soggetto attivo all'attività svolta e alle finalità perseguite dal soggetto passivo.
La ricorrenza e la valutazione di tali elementi si risolve in un apprezzamento di fatto che, se sostenuto da una adeguata e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità.
4. Secondo i ricorrenti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nella specie, di AP, non sarebbe legittimato alla presentazione della querela, sotto un duplice aspetto: insussistenza in concreto di un bene sociale tutelabile, nonché di una condotta punibile. Infatti, nello scritto del giornalista sarebbe assente qualsiasi riferimento a beni collettivi tutelabili, quale l'onore o la reputazione sociale, mentre l'apprezzamento negativo (non contestato) non era diretto alla classe forense napoletana, ma ad un numero limitato di avvocati, per una condotta che li riguardava uti singuli.
5. Preliminarmente, va precisato che la sentenza impugnata, ha accertato che il giornalista non si era attenuto al rispetto di uno dei canoni fondamentali del diritto di cronaca, in quanto i fatti specifici riferiti nell'articolo non corrispondevano a verità, poiché "mai da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AP o da parte degli stessi avvocati venne presentata richiesta del trasferimento del Cordova per incompatibilità ambientale, come non vi è prova che molti avvocati siano collegati alla camorra o al ceto politico più ladro d'Italia, così che avvocati aprivano in uffici pubblici conti correntì per le tangenti".
6. La difesa del OC riconosce l'esistenza in via generale ed astratta di un onore sociale collettivo e, quindi, la capacità giuridica dell'Ente collettivo di riferimento di tutelarlo, ma esclude che esso sussistesse nella specie e che, quindi, il Consiglio professionale di AP, fosse legittimato alla presentazione della querela e alla conseguente costituzione di parte civile.
7. Ritiene, viceversa, la Corte, nei limiti delle questioni devolute - fermo restando il carattere diffamatorio e la falsità, sia delle singole espressioni usate che nel loro complesso - come il OC abbia svolto una aggressione violenta e diffusa coinvolgendo nella condotta denigratoria, in primo luogo, l'Avvocatura di AP nel suo complesso, nonché la reputazione dei singoli avvocati aderenti. Infatti, la reputazione tutelata nell'articolo 595 C.P. è come noto, la considerazione, la stima, il favore goduto, il giudizio positivo da cui una persona è circondata, per cui, nella specie, l'Avvocatura napoletana, quale entità rappresentativa che racchiude in sè il complesso delle reputazioni dei singoli avvocati iscritti e, quindi, quale portatrice della reputazione dell'intera categoria locale, direttamente offesa, era indubbiamente legittimata a tutelare l'onore collettivo violato.
Le valutazioni denigratorie svolte dal giornalista, infatti, avevano coinvolto - una volta accertata la falsità dei fatti descritti - essendo riferite esplicitamente e genericamente all'attività svolta dagli avvocati, non essendo possibile in alcun modo individuare gli eventuali singoli destinatari, immediatamente e direttamente il prestigio dell'intera classe forense locale.
Sul punto, esclusa la verità dei fatti, il ragionamento con il quale la difesa dell'imputato afferma, da un lato, che gli apprezzamenti negativi riguardavano solo "i firmatari del documento" con una motivazione mafiosa e, dall'altro, che "manutengoli della camorra" erano solo un numero limitato di avvocati, si risolve in censure in punto di fatto della decisione impugnata, inammissibili in sede di legittimità.
8. Ma, ad avviso della Corte, la legittimazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ad intervenire in giudizio a tutela delle posizioni soggettive proprie, nonché di quelle lesive dell'onore e del prestigio della categoria, emerge dallo stesso Ordinamento della professione di Avvocato (anche il Consiglio di Stato - Sez. 5^, 19/6/2001, n. 5193 - ha ritenuto che gli Ordini professionali - nella specie, degli architetti - sono legittimati ad impugnare non solo i provvedimenti che attengono alle attribuzioni loro proprie come soggetti, ma anche quelli aventi capacità lesiva degli interessi unitari della categoria rappresentata).
Invero, l'art. 14.1, lett. b) e c) della legge 22/1/1934, n. 36, attribuisce ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, che svolgono funzioni pubbliche, amministrative e certificative, anche, la vigilanza sul decora dei professionisti e sull'esercizio della pratica forense e, quindi, demanda loro attraverso il controllo sull'attività dei singoli, la tutela del prestigio dell'intera categoria, per assicurare il mantenimento del rispetto dei principi ideali che ne regolano l'appartenenza.
In sostanza, si richiede all'avvocato di svolgere la sua attività professionale con dignità e, cioè, con la consapevolezza di ciò che si addice alla propria funzione, nel rispetto della legalità. Ne deriva che, quando si rivolgono ad un numero indeterminato di avvocati ("migliaia" e "molti"), che non è possibile in alcun modo individuare, espressioni quali quelle utilizzate dall'imputato, il cui disvalore sociale evidenzia addirittura comportamenti penalmente rilevanti, è evidente che viene coinvolta la reputazione della categoria nel suo complesso.
Proprio applicando il principio, richiamato dalla difesa dell'imputato, secondo il quale la responsabilità del giornalista va giudicata in base al significato che le frasi o le singole parole od espressioni hanno nel linguaggio comune, non può certamente disconoscersi che le affermazioni del OC, comportavano, per il lettore comune, l'individuazione della collettività, costituita dagli avvocati del distretto giudiziario napoletano, come composta da soggetti mafiosi e disonesti, coinvolgendo nel giudizio offensivo l'intero Ordine.
Il ricorso di GI OC va, pertanto, rigettato. 9 La sentenza impugnata va invece annullata senza rinvio nei confronti di CA GE.
Infatti, sul punto risultano fondati i motivi di ricorso. L'articolo 577 cpp. riconosce alla persona offesa dei reati di ingiuria e diffamazione, costituita parte civile, la legittimazione ad impugnare anche agli effetti penali, le sentenze di condanna o di proscioglimento.
Viceversa, tale diritto non è esteso anche al reato di cui all'art. 57 C.P., in considerazione della minore gravità del delitto punito a titolo di colpa e della natura meramente omissiva della condotta del direttore (Cass. Sez. 5^, 13/7/2001, Sanfilippo). Infatti, l'articolo 57 C.P., configura a carico del direttore responsabile un reato autonomo, rispetto a quelli di cui agli artt. 594 e 595 C.P., punibile a titolo di colpa, per l'inosservanza della specifica regola di condotta posta a suo carico e, cioè, del mancato esercizio sul contenuto del periodico del controllo necessario ad impedire che attraverso la pubblicazione, vengano commessi dei reati. Nè può essere accolta la richiesta subordinata della parte civile di applicare, in ogni caso, nei confronti di GE CA, la riparazione pecuniaria, istituto retto da principi civilistici. Invero, l'art 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che prevede per il soggetto offeso la possibilità di chiedere oltre al risarcimento dei danni, anche una somma a titolo di riparazione, per espressa indicazione trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, quale elemento accessorio della condanna penale.
Quindi l'impugnazione in appello della parte civile, sul punto, avverso la sentenza di primo grado, era inammissibile. 11. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna di GI OC al pagamento delle spese processuali e a rifondere quelle sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA GE, stante l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di primo grado.
Rigetta il ricorso di OC GI, che condanna al pagamento delle spese del procedimento e a rifondere le spese sostenute dalla parte civile, che liquida in lire 2.500.000 complessive.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2002