Decreto cautelare 21 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 16 novembre 2022
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/12/2025, n. 7800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7800 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07800/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04865/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4865 del 2022, proposto da
NS RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ufficio Provinciale Motorizzazione OL, in persona dei Ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in OL, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Ufficio della Motorizzazione Civile di OL datato 23-07-2022 ed in pari data notificato;
b) della nota non meglio identificata nel provvedimento sub 1 con la quale la Prefettura di OL, in base alla documentazione in suo possesso, ha inserito nel sistema informativo del ministero dei trasporti un non meglio precisato motivo ostativo al rilascio del titolo abilitativo di guida richiesto dal ricorrente; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione OL e di U.T.G. - Prefettura di OL;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. GU AS Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 4865 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- che l’Amministrazione, con il provvedimento in epigrafe, adottava il diniego al rilascio del titolo abilitativo di guida «...stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all’art 120 Comma 1 cds come da comunicazione citata in premessa»;
- di non essere stato ammesso, di conseguenza, alla prova pratica prevista sempre per il 23.07.2022;
- che, con successiva nota, l’autoscuola riconvocava per il prossimo 24-10-2022 il ricorrente per un ulteriore seduta di prova pratica di abilitazione alla guida, ma tale prova pratica, stante la valenza preclusiva del provvedimento impugnato non potrebbe essere svolta.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza camerale del 15.11.2022, con ordinanza cautelare n. 1991/2022, l’istanza cautelare è stata respinta.
All’udienza di smaltimento straordinario dell’11 novembre 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione; facendo mero rinvio all’art 120, comma 1, del CdS, l’Amministrazione non dà contezza specifica di quale tra i motivi previsti dalla legge impedisca al ricorrente di poter sostenere l’esame abilitativo.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Giova precisare che, all’odierna udienza, nessuno è comparso e che, per giurisprudenza costante, l’avviso di cui all’art. 73 comma 3 c.p.a. non è necessario se i procuratori delle parti non sono presenti in udienza, atteso che la ratio della disposizione è quella di offrire ai difensori delle parti, in attuazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore rinuncia (tra le tante, Tar Sicilia, Palermo, sez. II, n. 3223/2022).
Come già rilevato in sede cautelare, “ Le questioni relative al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 120, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992, che contempla il diniego in via automatica del rilascio titolo medesimo a coloro che si trovano in determinate condizioni soggettive, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, proprio perché si ricollegano ad una posizione di diritto soggettivo, il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di "esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione", costituzionalmente tutelata ” (Tar Campania OL, sez. V, 25/01/2023, n. 538; in senso analogo, T.A.R. Campania Salerno, Sez. III, 20/03/2023, n. 622).
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, atteso che – al momento della proposizione del ricorso – sussistevano comunque alcune incertezze (secondo T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 28/04/2025, n. 740, prima dell’introduzione del secondo capoverso dell'art. 120, comma 3, C.d.S., ad opera della L. 25 novembre 2024, n. 177, sussisteva sul punto la giurisdizione del giudice amministrativo).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso n. 4865 dell’anno 2022 per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
GU AS Di OL, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GU AS Di OL |
IL SEGRETARIO